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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/05/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Teresa Valeria Grieco Giudice
Dott. Alessia Iavazzo Giudice rel. nel procedimento n. 23/2025 L.G. promosso da:
nato a [...], il [...], ivi residente alla Parte_1
Via Pianellucci, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in RI C.F._1
MA alla Piazza dei Mille n. 19 presso e nello studio dell'avv. Antonio Gigliotti
(C.F: ) del foro di Lamezia Terme che lo rappresenta e difende C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Battimelli (c.f.
), C.F._3
Creditore nei confronti di:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt, c.f./P.IVA , con sede in RI MA (CZ) alla via P.IVA_1
M. Cervantes n. 10 riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2025 il sig. ha adito il Parte_1
Tribunale in intestazione per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della deducendo di essere Controparte_1
creditore di euro 15.343,75 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, portati dal d.i.
n. 124/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, sez. Lavoro, dichiarato esecutivo il 13 agosto 2014.
Il ricorso veniva notificato alla controparte in data 2 maggio 2025, ai sensi dell'art. 40
CCI.
1 All'udienza del 20 maggio 2025 dinnanzi al GD compariva il solo ricorrente, il quale si riportava alle conclusioni già rassegnate, ed insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio della Controparte_1
Ciò posto, il Tribunale, preliminarmente, evidenzia che sussiste la competenza del
Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo
Ufficio e che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI.
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, appare evidente che
[...]
versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, dal momento che la società risulta cancellata dal registro delle imprese, in data 20.12.2024, e sussistono debiti nei confronti dell per oltre 194 mila euro e nei confronti CP_2 dell' per oltre 635 mila euro;
il tutto oltre al credito vantato dal ricorrente. CP_3
Appare indubbio, quindi, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI.
Quanto ai limiti dimensionali, il Collegio rileva che dalla documentazione comunicata da parte della Camera di Commercio risulta la sussistenza di un attivo/passivo nel 2013 di euro 541.437, nel 2012 di euro 509.878, nel 2011 di euro 862.681, nel 2010 di euro
540.943; mentre non sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi dell'impresa.
Alla luce delle circostanze evidenziate, il Tribunale ritiene che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina
pag. 2 di 4 l'avv. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e CP_4
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 OTTOBRE 2025 ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pag. 3 di 4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Garofalo Presidente
Dott. Teresa Valeria Grieco Giudice
Dott. Alessia Iavazzo Giudice rel. nel procedimento n. 23/2025 L.G. promosso da:
nato a [...], il [...], ivi residente alla Parte_1
Via Pianellucci, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in RI C.F._1
MA alla Piazza dei Mille n. 19 presso e nello studio dell'avv. Antonio Gigliotti
(C.F: ) del foro di Lamezia Terme che lo rappresenta e difende C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Battimelli (c.f.
), C.F._3
Creditore nei confronti di:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt, c.f./P.IVA , con sede in RI MA (CZ) alla via P.IVA_1
M. Cervantes n. 10 riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2025 il sig. ha adito il Parte_1
Tribunale in intestazione per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della deducendo di essere Controparte_1
creditore di euro 15.343,75 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, portati dal d.i.
n. 124/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, sez. Lavoro, dichiarato esecutivo il 13 agosto 2014.
Il ricorso veniva notificato alla controparte in data 2 maggio 2025, ai sensi dell'art. 40
CCI.
1 All'udienza del 20 maggio 2025 dinnanzi al GD compariva il solo ricorrente, il quale si riportava alle conclusioni già rassegnate, ed insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio della Controparte_1
Ciò posto, il Tribunale, preliminarmente, evidenzia che sussiste la competenza del
Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo
Ufficio e che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI.
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, appare evidente che
[...]
versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, dal momento che la società risulta cancellata dal registro delle imprese, in data 20.12.2024, e sussistono debiti nei confronti dell per oltre 194 mila euro e nei confronti CP_2 dell' per oltre 635 mila euro;
il tutto oltre al credito vantato dal ricorrente. CP_3
Appare indubbio, quindi, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI.
Quanto ai limiti dimensionali, il Collegio rileva che dalla documentazione comunicata da parte della Camera di Commercio risulta la sussistenza di un attivo/passivo nel 2013 di euro 541.437, nel 2012 di euro 509.878, nel 2011 di euro 862.681, nel 2010 di euro
540.943; mentre non sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi dell'impresa.
Alla luce delle circostanze evidenziate, il Tribunale ritiene che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina
pag. 2 di 4 l'avv. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e CP_4
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 OTTOBRE 2025 ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pag. 3 di 4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 4 di 4