Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 24/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6716/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Francesco Silluzio;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Silvana Mariotti;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, eccepiva e deduceva: che Parte_1
con provvedimento del 03.04.2024, ha ricevuto un provvedimento di respingimento del beneficio della disoccupazione agricola dell'anno 2017 e recupero di somme pari ad euro 2206,33; che tali somme riguardando DS agricola dell'anno 2017 sono ampiamente prescritte;
che si eccepisce la prescrizione delle somme richieste stante che nessuna
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che tale richiesta di restituzione e quant'altro risulta assolutamente infondata in quanto la Giurisprudenza oramai afferma che i benefici erroneamente erogati dall' non devono essere restituiti;
che secondo CP_1
l'art. 52, comma 2 della L. n. 88 del 1986, in caso di riscossione di rate di pensione
(prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute, non
è ammesso il recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario;
che detto principio viene confermato anche dall'art. 13 della L. n. 412/1991, secondo cui la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' , comunicata al CP_1 beneficiario e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Riconoscere come non dovute le somme richieste per disoccupazione agricola, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito;
condannare l' in persona del CP_1 suo rappresentante legale pro tempore, all'annullamento di tali provvedimenti per le dette ragioni di merito.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente che Controparte_2
spiegava eccezione di improcedibilità e nel merito, svolgeva articolate difese, chiedendo rigettarsi il ricorso.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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Rileva preliminarmente il decidente che l'indebito oggetto del ricorso deriva da DSAGR per l'anno 2016, regolarmente pagata a giugno del 2017, è un indebito acquisito nel
2020, la cui comunicazione è stata correttamente esitata nel mese di gennaio 2020. CP_ Infatti l' ha documentato di avere inviato una comunicazione a mezzo della quale ha informato il ricorrente che “nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.1017 sono stati pagati euro 3.206,50 in più sulla sua prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat.
DSAGR n. 2018768500021 per i seguenti motivi: Sono stati corrisposti trattamenti di
2 famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”
Ciò consente di affermare che nessuna prescrizione è decorsa, perchè la prescrizione è decennale e l'indebito è stato acquisito nel 2020. La prescrizione non sarebbe neppure decorsa se il primo atto che portava il ricorrente a conoscenza dell'indebito fosse stato quello del 3 aprile 2024.
La comunicazione del 2020 deve ritenersi ritualmente notificata per compiuta giacenza.
Nella predetta comunicazione era chiaramente evidenziato che nel caso si volesse impugnare il provvedimento doveva essere presentato ricorso amministrativo entro il termine di 90 giorni ed indicate le modalità di presentazione.
Rileva il decidente che, altresì, risulta dalla sopra indicata comunicazione che il provvedimento di recupero dell'indebito è stato adottato “a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Orbene, il ricorrente non ha provato di avere impugnato nei termini previsti dalla legge il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o, comunque, di possedere l'iscrizione in tali elenchi per l'annualità in contestazione.
Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, le domande proposte in questa sede non possono trovare accoglimento considerato che il possesso del requisito dell'iscrizione negli elenchi è presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto alla percezione della DS Agricola.
Osserva, infine, il decidente che nel caso di indebito derivante da prestazione di natura assistenziale, non trova applicazione come invocato dal ricorrente l'art. 52, Legge n.
88/1989 dettata per le prestazioni pensionistiche previdenziali, bensì dalla disciplina generale dell'indebito oggettivo contenuta nell'art. 2033 cod. civ., che consente la ripetibilità del pagamento indebito entro il limite del termine di prescrizione decennale.
Le norme che il ricorrente cita non si applicano alla fattispecie che ci occupa in quanto non si tratta di indebito previdenziale e non si può far applicazione neppure del
3 principio dell'affidamento, perché nel caso in questione manca l'elemento costitutivo della prestazione e cioè l'iscrizione negli elenchi.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Considerato che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese del giudizio vanno dichiarare irripetibili ricorrendone i presupposti di legge.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Catania, 24 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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