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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2518/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 2518/2023, promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ORSELLI ALESSANDRO ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._2 procura in atti;
APPELLANTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHINI MARCO ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._3 procura in atti;
APPELLATO
all'udienza del 17.6.2025 sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto ha proposto appello avverso il capo della ordinanza n. cronol. 9865/2023 Parte_1 emessa e depositata dal Tribunale di Firenze il 27.10.2023 – dichiarativa della litispendenza tra la causa di opposizione a precetto promossa in riassunzione da Controparte_1 Contr (di seguito, solo presso il Tribunale di Firenze con quella di opposizione all'esecuzione Contr promossa preventivamente dalla stessa presso il Tribunale di Lucca, con conseguente cancellazione dal ruolo - nella parte in cui è stata omessa la pronuncia sulle spese, unicamente così pronunciando: “Le spese vengono integralmente compensate”, senza alcuna statuizione in ordine alla domanda di condanna per lite temeraria pure avanzata dalla società opposta.
Nell'ordinanza impugnata la controversia tra le parti veniva ricostruita nel modo seguente: Contr
“La società con il legale avv. Alessandro Orselli, ha notificato a atto Parte_2 Contr di precetto il 27settembre 2020. Avverso tale atto di precetto ha notificato in data 14.10.2020 a atto di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. instaurando Parte_1 la causa presso il Tribunale di Livorno (R.G. 2924/2020) per chiedere anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con precetto;
il relativo sub procedimento (R.g. 2924 -1/2020) si è concluso con ordinanza collegiale confermativa della sospensione dell'efficacia del titolo già disposta dal giudice monocratico;
il giudizio di merito invece si è concluso in data 25.01.2021 con ordinanza dichiarativa di incompetenza funzionale del Tribunale di Livorno a favore del Tribunale di Firenze, con assegnazione del termine di 3 mesi per la riassunzione;
nulla è stato disposto intorno alle spese processuali.
Con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria telematica in data 23.2.2021, la società ha riassunto la causa presso l'intestato TRIBUNALE di FIRENZE, adducendo la CP_3 carenza di legittimazione attiva di nel promuovere l'azione esecutiva mediante Parte_1 notifica dell'atto di precetto, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto (essendo stata la sentenza nr. 362 del 2005 notificatale solo il 13.6.2019, ovvero 14 anni dopo); nel merito ha eccepito l'intervenuto pagamento della somma precettata (pari ad euro 39.508,55) effettuato nel 2006 (in particolare il pagamento sarebbe avvenuto in vantaggio della Curatela del che, con l'avv. Genovesi, aveva Controparte_4 tentato la notifica il 27.7.2006 dell'atto di precetto). ha sollevato ulteriori CP_3 questioni anche intorno all'importo precettato (ritenuto errato) e alla misura degli interessi Contr richiesti. ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
all'uopo è stata fissata l'udienza del 21.5.2021 nel subprocedimento R.G. 2061-1/2021 nel quale si è costituita chiedendone il rigetto;
l'istanza di sospensione è stata accolta. Parte_1
Nel presente giudizio di merito si è parimenti costituita la eccependo la Parte_1 nullità dell'atto di riassunzione – che ha incardinato il presente procedimento di merito – in Contr quanto esso è stato depositato dopo che aveva notificato a il 22.02.2021 Parte_1 il ricorso per regolamento di competenza presso la Corte di Cassazione. Inoltre CP_5
[..
[...] ha contestato l'intervenuta prescrizione del diritto, risultandole che il termine era stato
[...] interrotto con raccomandata a.r. del 5.3.2015 inviata da ER Inc. (che, sebbene priva di ricevuta di ritorno, presume essere giunta a destinazione per l'attestazione da parte dell'ufficio postale della sua partenza); nel merito ha contestato ogni argomento difensivo di parte riassumente. In occasione dell'udienza del 4.2.2022 sono stati assegnati i termini di cui all'art.
183 sesto comma c.p.c. Va dato atto che in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. parte convenuta ha prodotto gli atti relativi alla causa (R.G. 1321/2021) di opposizione all'esecuzione mobiliare (R.G. 764/2020 nel quale è stata sospesa l'esecuzione Contr mobiliare presso terzi - C.F.I. s.r.l.) promossa presso il TRIBUNALE DI LUCCA da con deposito in PCT il 15.09.2020 e con notifica effettuata il 29.09.2020, avverso Parte_1
e ha così eccepito la litispendenza ex art. 39 cpc tra quel giudizio e il presente ritenendo
[...] che le due cause si fondano sui medesimi fatti costitutivi.” Ciò premesso, il Tribunale di Firenze riteneva di accogliere l'eccezione di litispendenza:
“Invero, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione con il quale è stata promossa l'opposizione in Livorno, in questa sede riassunto, è stato notificato il 14.10.2020, mentre presso il Tribunale di Lucca l'opposizione all'esecuzione è stata notificata il 29.09.2020; le Contr cause hanno ad oggetto la contestazione sollevata da avverso il diritto di procedere ad esecuzione di sulla base del medesimo titolo esecutivo (sentenza n. 362/2005 Parte_1 del Tribunale di Livorno); pertanto le cause sono identiche sia soggettivamente che per identità di causa petendi e di petitum.” Ricordava il primo giudice che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, “il petitum dell'opposizione pre-esecutiva ex art. 615, primo comma, c.p.c. coincide con quello dell'opposizione all'esecuzione già iniziata ai sensi del secondo comma del medesimo art. 615 cpc, poiché in entrambi i casi la domanda principale è volta ad accertare l'insussistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente.” Sostiene la parte appellante che la statuizione del primo giudice, oltre ad essere priva di qualunque motivazione sia pur generica, sarebbe inoltre errata, “stante il contegno Contr processuale tenuto dal che prima ha radicato la causa di opposizione innanzi al Tribunale di Lucca, poi innanzi al Tribunale di Livorno, sebbene in relazione al precetto fosse giudice incompetente, insistito in tale sede nel rigetto dell'eccezione di incompetenza inderogabile, instaurato fase cautelare in Livorno, ed inoltre, a fronte della pronuncia di Contr incompetenza del Tribunale di Livorno, al quale il non aveva neanche reso noto l'identica opposizione già proposta in Lucca, ha infine radicato ulteriore causa introducendo anche altra fase cautelare innanzi al Tribunale di Firenze per ancora dedurre ed eccepire i medesimi fatti costitutivi” Sussisterebbero inoltre i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. Contr avanzata da nei confronti di “già richiesta anche innanzi al giudice di Parte_1 primo grado, considerato che per mezzo della strategia difensiva posta in essere ha ottenuto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, innescando un catena di inutili processi al
3 fine di sottrarsi alle proprie obbligazioni e causando condanne a carico del creditore procedente che risultano palesemente ingiuste.” La parte appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ritenuto ammissibile il gravame, in accoglimento dell'appello: A) riformare in punto di spese la sentenza n. cronol. 9865/2023 pronunciata dal Tribunale di Firenze il 27.10.2023, nel giudizio distinto al R.G.
n. 2061/2021 del medesimo Tribunale di Firenze, condannando, per i motivi esposti in narrativa, l'appellato alla refusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal creditore procedente per difendersi dalle cause promosse ai suoi danni in costanza di palese abuso del processo;
B) condannare l'appellato Controparte_1
, anche d'ufficio, nella misura in atto indicata, tenuto conto delle plurime, identiche,
[...] iniziative promosse innanzi a vari Tribunali, per lite temeraria aggravata ex art. 96 cpc, per aver moltiplicato i giudizi di opposizione abusando scientemente del processo nella piena consapevolezza di avere già radicato innanzi al Tribunale di Lucca causa fondata sui medesimi fatti costitutivi;
C) con vittoria delle spese relative al presente grado di giudizio, diritti, onorari ed oneri accessori.”. Contr Si è costituita la quale ha ricostruito i termini della vicenda processuale tra le parti, evidenziando che: “La ha notificato un precetto su di un titolo non ad essa intestato;
Pt_1 nell'opposizione a precetto, il Tribunale di Livorno ha sospeso due volte (fase cautelare e merito) il titolo, il Collegio ha altresì rigettato il reclamo e confermato la sospensione del titolo con una motivazione che di per sé dimostra il comportamento processuale di controparte (all. n. 11 pagina 3 – ordinanza collegiale del Tribunale di Livorno datata 12.1.2021: «risulta dalla documentazione in atti che la cessione di ramo d'azienda alla è stato dichiarato inefficace ex art. 67 L.F. A seguito di tale pronuncia, divenuta CP_6 definitiva, quindi, deve ritenersi che il titolare dei rapporti giuridici della Realtà Aziendali Banca Dati Centrali S.p.A. sia il fallimento, e non anche la cessionaria Deve pertanto CP_6 ritenersi liberatorio il pagamento pacificamente effettuato nei confronti della
[...]
); il Tribunale di Firenze ha confermato la sospensiva Controparte_7
e, in data 27/10/2023, ha emesso l'ordinanza che ha disposto la litispendenza. Poi la Corte di Cassazione ha rigettato il regolamento di competenza” (promosso da ). Parte_1 Contr Aggiunge che, peraltro, ha promosso altro appello (pendente al n. R.G. Parte_1
355/2022) per avere il Tribunale di Livorno, nel dichiarare la propria incompetenza, disposto
“nulla sulle spese” anziché condannare la banca al pagamento delle spese legali. Contr Ciò premesso, ha evidenziato come il Tribunale si sia pronunciato sulle spese di lite, ma abbia ritenuto di compensarle, evidentemente perché era rimasta Parte_1 soccombente sul reclamo proposto dinanzi al Tribunale di Livorno e le cui spese legali erano state, implicitamente, rimesse alla definizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., ha evidenziato che se mai la lite temeraria Contr sarebbe da ricondurre alla condotta processuale della controparte, che aveva costretto a proporre opposizione avverso un precetto fondato su una cessione inefficace, come riconosciuto in sede di reclamo avverso l'ordinanza di sospensiva del Tribunale di Livorno.
4 In ogni caso, la controparte non avrebbe allegato, né tantomeno comprovato. nulla di specifico in ordine al concreto danno subito. Contr ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna di controparte alle spese di lite.
Ritenuto in diritto
L'appello non merita di essere accolto.
In primo luogo, va evidenziato come il primo giudice non abbia affatto omesso di pronunciarsi sulle spese, avendo espressamente previsto l'integrale compensazione delle medesime. Tale statuizione implica di per sè una valutazione, sia pure implicita, di insussistenza di una Contr condotta processuale di connotata da dolo o colpa grave, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La statuizione del primo giudice sulle spese risulta, peraltro, pienamente condivisibile, e non soltanto perchè trattasi di una pronuncia di mero rito. Invero, è noto che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art.
615, comma secondo, cod. proc. civ., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici.” (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 17037 del 20.7.2020). Tale principio è certamente applicabile anche al diverso caso che ne occupa, in cui Contr l'opposizione al precetto notificato a in data 27.9.2020 è stata proposta non prima bensì Contr successivamente all'opposizione all'esecuzione presso terzi instaurata da con atto depositato al Tribunale di Lucca in data 20.9.2020, esecuzione dunque necessariamente Contr fondata su altro e precedente precetto notificato da a (come invero si CP_8 evince dagli atti depositati dalla parte appellante dinanzi al primo giudice in allegato alla sua memoria e art. 183, sesto comma, n.
2. c.p.c.), ancorchè basato sul medesimo titolo esecutivo e cioè sulla sentenza n. 365/2005 del Tribunale di Livorno. Infatti, anche nell'ipotesi in esame (come in quella, esaminata dalla Corte di cassazione, in cui la parte proponga prima opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. e poi, ex art. 615, secondo comma, c.p.c., opposizione all'esecuzione fondata su quello stesso precetto) deve ritenersi che le due cause siano identiche sia soggettivamente che oggettivamente, per identità di causa petendi e Contr petitum, essendo la domanda di in entrambi i casi volta ad accertare l'insussistenza di a procedere esecutivamente nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo Parte_1 sopra menzionato. Contr Deve tuttavia escludersi che, nella fattispecie, difettasse dell'interesse ad opporsi anche al precetto notificato in data 27.9.2020, posto che nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi promossa da dinanzi al Tribunale di Lucca essa aveva Parte_1 ottenuto (e non avrebbe potuto ottenere altro che) la sospensione di quella specifica esecuzione, avendo tuttavia interesse ad ottenere anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base – anche - del suddetto precetto, in modo da paralizzare ogni ulteriore azione esecutiva nei suoi confronti da parte della medesima , e non potendo Parte_1 5 ottenere tale risultato altrimenti che proponendo avverso il precetto in questione altra opposizione ex art. 615 c.p.c., ferma restando, una volta svoltasi la fase dell'inibitoria, la necessità di dichiarare la litispendenza di tale opposizione con quella già pendente dinanzi al Tribunale di Lucca, precedentemente adito, come disposto dal primo giudice. Le ragioni poste dalla parte appellante a fondamento dell'impugnazione, pertanto, sono Contr destituite di fondamento, dovendo escludersi che non avesse interesse a proporre opposizione al precetto notificato in data 27.9.2020 da , opposizione che Parte_1 peraltro, pur erronamente instaurata dinanzi al Tribunale di Livorno, è stata valutata come sostenuta da un fumus di fondatezza idoneo a sospendere il titolo esecutivo, con ordinanza confermata in sede di reclamo dallo stesso Tribunale di Livorno in composizione collegiale. La vicenda processuale in esame, in conclusione, giustifica pienamente la statuizione sulle spese resa dal primo giudice, così come il rigetto della domanda avanzata da Parte_1 per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore corrispondente al petitum relativo all'importo richiesto dalla parte appellante a titolo di spese di lite del primo grado, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello) e applicata la riduzione del 50% (essendo il valore prossimo a quello inferiore dello scaglione di riferimento) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza del Tribunale di Firenze oggetto di impugnazione;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Firenze, 17.6.2025
La cons. est. Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6 7
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 2518/2023, promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ORSELLI ALESSANDRO ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._2 procura in atti;
APPELLANTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHINI MARCO ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._3 procura in atti;
APPELLATO
all'udienza del 17.6.2025 sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto ha proposto appello avverso il capo della ordinanza n. cronol. 9865/2023 Parte_1 emessa e depositata dal Tribunale di Firenze il 27.10.2023 – dichiarativa della litispendenza tra la causa di opposizione a precetto promossa in riassunzione da Controparte_1 Contr (di seguito, solo presso il Tribunale di Firenze con quella di opposizione all'esecuzione Contr promossa preventivamente dalla stessa presso il Tribunale di Lucca, con conseguente cancellazione dal ruolo - nella parte in cui è stata omessa la pronuncia sulle spese, unicamente così pronunciando: “Le spese vengono integralmente compensate”, senza alcuna statuizione in ordine alla domanda di condanna per lite temeraria pure avanzata dalla società opposta.
Nell'ordinanza impugnata la controversia tra le parti veniva ricostruita nel modo seguente: Contr
“La società con il legale avv. Alessandro Orselli, ha notificato a atto Parte_2 Contr di precetto il 27settembre 2020. Avverso tale atto di precetto ha notificato in data 14.10.2020 a atto di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. instaurando Parte_1 la causa presso il Tribunale di Livorno (R.G. 2924/2020) per chiedere anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con precetto;
il relativo sub procedimento (R.g. 2924 -1/2020) si è concluso con ordinanza collegiale confermativa della sospensione dell'efficacia del titolo già disposta dal giudice monocratico;
il giudizio di merito invece si è concluso in data 25.01.2021 con ordinanza dichiarativa di incompetenza funzionale del Tribunale di Livorno a favore del Tribunale di Firenze, con assegnazione del termine di 3 mesi per la riassunzione;
nulla è stato disposto intorno alle spese processuali.
Con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria telematica in data 23.2.2021, la società ha riassunto la causa presso l'intestato TRIBUNALE di FIRENZE, adducendo la CP_3 carenza di legittimazione attiva di nel promuovere l'azione esecutiva mediante Parte_1 notifica dell'atto di precetto, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto (essendo stata la sentenza nr. 362 del 2005 notificatale solo il 13.6.2019, ovvero 14 anni dopo); nel merito ha eccepito l'intervenuto pagamento della somma precettata (pari ad euro 39.508,55) effettuato nel 2006 (in particolare il pagamento sarebbe avvenuto in vantaggio della Curatela del che, con l'avv. Genovesi, aveva Controparte_4 tentato la notifica il 27.7.2006 dell'atto di precetto). ha sollevato ulteriori CP_3 questioni anche intorno all'importo precettato (ritenuto errato) e alla misura degli interessi Contr richiesti. ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
all'uopo è stata fissata l'udienza del 21.5.2021 nel subprocedimento R.G. 2061-1/2021 nel quale si è costituita chiedendone il rigetto;
l'istanza di sospensione è stata accolta. Parte_1
Nel presente giudizio di merito si è parimenti costituita la eccependo la Parte_1 nullità dell'atto di riassunzione – che ha incardinato il presente procedimento di merito – in Contr quanto esso è stato depositato dopo che aveva notificato a il 22.02.2021 Parte_1 il ricorso per regolamento di competenza presso la Corte di Cassazione. Inoltre CP_5
[..
[...] ha contestato l'intervenuta prescrizione del diritto, risultandole che il termine era stato
[...] interrotto con raccomandata a.r. del 5.3.2015 inviata da ER Inc. (che, sebbene priva di ricevuta di ritorno, presume essere giunta a destinazione per l'attestazione da parte dell'ufficio postale della sua partenza); nel merito ha contestato ogni argomento difensivo di parte riassumente. In occasione dell'udienza
183 sesto comma c.p.c. Va dato atto che in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. parte convenuta ha prodotto gli atti relativi alla causa (R.G. 1321/2021) di opposizione all'esecuzione mobiliare (R.G. 764/2020 nel quale è stata sospesa l'esecuzione Contr mobiliare presso terzi - C.F.I. s.r.l.) promossa presso il TRIBUNALE DI LUCCA da con deposito in PCT il 15.09.2020 e con notifica effettuata il 29.09.2020, avverso Parte_1
e ha così eccepito la litispendenza ex art. 39 cpc tra quel giudizio e il presente ritenendo
[...] che le due cause si fondano sui medesimi fatti costitutivi.” Ciò premesso, il Tribunale di Firenze riteneva di accogliere l'eccezione di litispendenza:
“Invero, l'atto introduttivo del giudizio di opposizione con il quale è stata promossa l'opposizione in Livorno, in questa sede riassunto, è stato notificato il 14.10.2020, mentre presso il Tribunale di Lucca l'opposizione all'esecuzione è stata notificata il 29.09.2020; le Contr cause hanno ad oggetto la contestazione sollevata da avverso il diritto di procedere ad esecuzione di sulla base del medesimo titolo esecutivo (sentenza n. 362/2005 Parte_1 del Tribunale di Livorno); pertanto le cause sono identiche sia soggettivamente che per identità di causa petendi e di petitum.” Ricordava il primo giudice che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, “il petitum dell'opposizione pre-esecutiva ex art. 615, primo comma, c.p.c. coincide con quello dell'opposizione all'esecuzione già iniziata ai sensi del secondo comma del medesimo art. 615 cpc, poiché in entrambi i casi la domanda principale è volta ad accertare l'insussistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente.” Sostiene la parte appellante che la statuizione del primo giudice, oltre ad essere priva di qualunque motivazione sia pur generica, sarebbe inoltre errata, “stante il contegno Contr processuale tenuto dal che prima ha radicato la causa di opposizione innanzi al Tribunale di Lucca, poi innanzi al Tribunale di Livorno, sebbene in relazione al precetto fosse giudice incompetente, insistito in tale sede nel rigetto dell'eccezione di incompetenza inderogabile, instaurato fase cautelare in Livorno, ed inoltre, a fronte della pronuncia di Contr incompetenza del Tribunale di Livorno, al quale il non aveva neanche reso noto l'identica opposizione già proposta in Lucca, ha infine radicato ulteriore causa introducendo anche altra fase cautelare innanzi al Tribunale di Firenze per ancora dedurre ed eccepire i medesimi fatti costitutivi” Sussisterebbero inoltre i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. Contr avanzata da nei confronti di “già richiesta anche innanzi al giudice di Parte_1 primo grado, considerato che per mezzo della strategia difensiva posta in essere ha ottenuto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, innescando un catena di inutili processi al
3 fine di sottrarsi alle proprie obbligazioni e causando condanne a carico del creditore procedente che risultano palesemente ingiuste.” La parte appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ritenuto ammissibile il gravame, in accoglimento dell'appello: A) riformare in punto di spese la sentenza n. cronol. 9865/2023 pronunciata dal Tribunale di Firenze il 27.10.2023, nel giudizio distinto al R.G.
n. 2061/2021 del medesimo Tribunale di Firenze, condannando, per i motivi esposti in narrativa, l'appellato alla refusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal creditore procedente per difendersi dalle cause promosse ai suoi danni in costanza di palese abuso del processo;
B) condannare l'appellato Controparte_1
, anche d'ufficio, nella misura in atto indicata, tenuto conto delle plurime, identiche,
[...] iniziative promosse innanzi a vari Tribunali, per lite temeraria aggravata ex art. 96 cpc, per aver moltiplicato i giudizi di opposizione abusando scientemente del processo nella piena consapevolezza di avere già radicato innanzi al Tribunale di Lucca causa fondata sui medesimi fatti costitutivi;
C) con vittoria delle spese relative al presente grado di giudizio, diritti, onorari ed oneri accessori.”. Contr Si è costituita la quale ha ricostruito i termini della vicenda processuale tra le parti, evidenziando che: “La ha notificato un precetto su di un titolo non ad essa intestato;
Pt_1 nell'opposizione a precetto, il Tribunale di Livorno ha sospeso due volte (fase cautelare e merito) il titolo, il Collegio ha altresì rigettato il reclamo e confermato la sospensione del titolo con una motivazione che di per sé dimostra il comportamento processuale di controparte (all. n. 11 pagina 3 – ordinanza collegiale del Tribunale di Livorno datata 12.1.2021: «risulta dalla documentazione in atti che la cessione di ramo d'azienda alla è stato dichiarato inefficace ex art. 67 L.F. A seguito di tale pronuncia, divenuta CP_6 definitiva, quindi, deve ritenersi che il titolare dei rapporti giuridici della Realtà Aziendali Banca Dati Centrali S.p.A. sia il fallimento, e non anche la cessionaria Deve pertanto CP_6 ritenersi liberatorio il pagamento pacificamente effettuato nei confronti della
[...]
); il Tribunale di Firenze ha confermato la sospensiva Controparte_7
e, in data 27/10/2023, ha emesso l'ordinanza che ha disposto la litispendenza. Poi la Corte di Cassazione ha rigettato il regolamento di competenza” (promosso da ). Parte_1 Contr Aggiunge che, peraltro, ha promosso altro appello (pendente al n. R.G. Parte_1
355/2022) per avere il Tribunale di Livorno, nel dichiarare la propria incompetenza, disposto
“nulla sulle spese” anziché condannare la banca al pagamento delle spese legali. Contr Ciò premesso, ha evidenziato come il Tribunale si sia pronunciato sulle spese di lite, ma abbia ritenuto di compensarle, evidentemente perché era rimasta Parte_1 soccombente sul reclamo proposto dinanzi al Tribunale di Livorno e le cui spese legali erano state, implicitamente, rimesse alla definizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., ha evidenziato che se mai la lite temeraria Contr sarebbe da ricondurre alla condotta processuale della controparte, che aveva costretto a proporre opposizione avverso un precetto fondato su una cessione inefficace, come riconosciuto in sede di reclamo avverso l'ordinanza di sospensiva del Tribunale di Livorno.
4 In ogni caso, la controparte non avrebbe allegato, né tantomeno comprovato. nulla di specifico in ordine al concreto danno subito. Contr ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna di controparte alle spese di lite.
Ritenuto in diritto
L'appello non merita di essere accolto.
In primo luogo, va evidenziato come il primo giudice non abbia affatto omesso di pronunciarsi sulle spese, avendo espressamente previsto l'integrale compensazione delle medesime. Tale statuizione implica di per sè una valutazione, sia pure implicita, di insussistenza di una Contr condotta processuale di connotata da dolo o colpa grave, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La statuizione del primo giudice sulle spese risulta, peraltro, pienamente condivisibile, e non soltanto perchè trattasi di una pronuncia di mero rito. Invero, è noto che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art.
615, comma secondo, cod. proc. civ., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici.” (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 17037 del 20.7.2020). Tale principio è certamente applicabile anche al diverso caso che ne occupa, in cui Contr l'opposizione al precetto notificato a in data 27.9.2020 è stata proposta non prima bensì Contr successivamente all'opposizione all'esecuzione presso terzi instaurata da con atto depositato al Tribunale di Lucca in data 20.9.2020, esecuzione dunque necessariamente Contr fondata su altro e precedente precetto notificato da a (come invero si CP_8 evince dagli atti depositati dalla parte appellante dinanzi al primo giudice in allegato alla sua memoria e art. 183, sesto comma, n.
2. c.p.c.), ancorchè basato sul medesimo titolo esecutivo e cioè sulla sentenza n. 365/2005 del Tribunale di Livorno. Infatti, anche nell'ipotesi in esame (come in quella, esaminata dalla Corte di cassazione, in cui la parte proponga prima opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. e poi, ex art. 615, secondo comma, c.p.c., opposizione all'esecuzione fondata su quello stesso precetto) deve ritenersi che le due cause siano identiche sia soggettivamente che oggettivamente, per identità di causa petendi e Contr petitum, essendo la domanda di in entrambi i casi volta ad accertare l'insussistenza di a procedere esecutivamente nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo Parte_1 sopra menzionato. Contr Deve tuttavia escludersi che, nella fattispecie, difettasse dell'interesse ad opporsi anche al precetto notificato in data 27.9.2020, posto che nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi promossa da dinanzi al Tribunale di Lucca essa aveva Parte_1 ottenuto (e non avrebbe potuto ottenere altro che) la sospensione di quella specifica esecuzione, avendo tuttavia interesse ad ottenere anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base – anche - del suddetto precetto, in modo da paralizzare ogni ulteriore azione esecutiva nei suoi confronti da parte della medesima , e non potendo Parte_1 5 ottenere tale risultato altrimenti che proponendo avverso il precetto in questione altra opposizione ex art. 615 c.p.c., ferma restando, una volta svoltasi la fase dell'inibitoria, la necessità di dichiarare la litispendenza di tale opposizione con quella già pendente dinanzi al Tribunale di Lucca, precedentemente adito, come disposto dal primo giudice. Le ragioni poste dalla parte appellante a fondamento dell'impugnazione, pertanto, sono Contr destituite di fondamento, dovendo escludersi che non avesse interesse a proporre opposizione al precetto notificato in data 27.9.2020 da , opposizione che Parte_1 peraltro, pur erronamente instaurata dinanzi al Tribunale di Livorno, è stata valutata come sostenuta da un fumus di fondatezza idoneo a sospendere il titolo esecutivo, con ordinanza confermata in sede di reclamo dallo stesso Tribunale di Livorno in composizione collegiale. La vicenda processuale in esame, in conclusione, giustifica pienamente la statuizione sulle spese resa dal primo giudice, così come il rigetto della domanda avanzata da Parte_1 per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore corrispondente al petitum relativo all'importo richiesto dalla parte appellante a titolo di spese di lite del primo grado, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello) e applicata la riduzione del 50% (essendo il valore prossimo a quello inferiore dello scaglione di riferimento) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza del Tribunale di Firenze oggetto di impugnazione;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Firenze, 17.6.2025
La cons. est. Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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