Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1202
CA
Sentenza 25 giugno 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento promosso da una società appellante nei confronti di un'altra società appellata, avente ad oggetto l'appello avverso un capo dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato la litispendenza tra una causa di opposizione a precetto promossa in riassunzione dall'appellata e una precedente opposizione all'esecuzione promossa dalla medesima appellata presso il Tribunale di Lucca. L'appellante lamentava che il Tribunale di primo grado avesse omesso la pronuncia sulle spese e avesse disposto la loro integrale compensazione, senza statuire sulla domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'appellante. L'appellante sosteneva che il primo giudice avesse errato nel dichiarare la litispendenza, evidenziando il comportamento processuale dell'appellata, caratterizzato dalla proposizione di molteplici cause presso diversi tribunali, e chiedeva la riforma dell'ordinanza impugnata per la condanna dell'appellata alle spese processuali e per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. L'appellata, costituendosi, ricostruiva la vicenda processuale, sottolineando come il precetto fosse stato notificato su un titolo non intestato alla società e come il Tribunale di Livorno avesse sospeso l'efficacia del titolo, e concludeva per il rigetto dell'appello.

La Corte d'Appello ha respinto l'appello, confermando integralmente l'ordinanza del Tribunale di Firenze. In primo luogo, ha chiarito che il primo giudice non aveva omesso la pronuncia sulle spese, avendo disposto la loro integrale compensazione, il che implicava una valutazione di insussistenza di dolo o colpa grave ai fini della responsabilità aggravata. La statuizione sulle spese è stata ritenuta pienamente condivisibile, poiché la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere sussistente la litispendenza tra un'opposizione a precetto e un'opposizione all'esecuzione promossa successivamente avverso il medesimo titolo esecutivo e fondata su fatti costitutivi identici. La Corte ha escluso che l'appellata difettasse dell'interesse ad opporsi anche al precetto notificato in data successiva, poiché, pur avendo ottenuto la sospensione di una specifica esecuzione presso terzi, aveva interesse a paralizzare ogni ulteriore azione esecutiva nei suoi confronti. Pertanto, le ragioni addotte dall'appellante sono state ritenute destituite di fondamento. La Corte ha altresì rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e ha condannato l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie, dando atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1202
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 1202
    Data del deposito : 25 giugno 2025

    Testo completo