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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3826/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ventura del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], e con dimora in Milano, Via Ponte Nuovo n. 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Barbanti del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico;
con la seguente figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 marzo
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali e patrimoniali, nonché degli oneri a carico di ciascuna, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la R_ responsabilità genitoriale in via condivisa. Le decisioni di maggiore interesse e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
b) La figlia minore verrà prevalentemente collocata, anche ai fini della residenza R_ anagrafica, presso la casa materna, sita in Milano, Via Ponte Nuovo n. 10.
c) Fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi tenendo principalmente conto delle esigenze di , il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, vedrà e terrà con sé R_ la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, secondo ampie tempistiche, in modo da garantire il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
d) Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione i bisogni di , ciascun genitore vedrà e terrà con sé la figlia R_ minore in base alle seguenti tempistiche:
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, per tutto il corrispondente periodo di pausa scolastica, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per tre settimane (anche non consecutive), in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante i cosiddetti ponti e le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
e) Il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di , come già accade, finché R_ la figlia non sarà divenuta indipendente economicamente, corrisponderà alla madre l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT (decorrenza: aprile 2026; base di calcolo: aprile 2025).
f) In aggiunta al predetto assegno di mantenimento mensile, posto che attualmente R_ frequenta il secondo anno di Primary School presso l'ICSMILAN International School – Symbiosis, sito in Milano, Viale Ortles n. 46, il padre, come già accade, per tutto il percorso scolastico della figlia, ossia fino alla conclusione del ciclo High School, si farà carico per l'intero dei costi inerenti alla quota di ammissione, alla quota di iscrizione annuale, alla retta di frequenza annuale, alla quota di mensa annuale, oltre a quelli relativi al materiale didattico ed al dispositivo digitale ad uso personale, alle applicazioni e ai libri consigliati dai docenti, nonché alla divisa scolastica.
g) Entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di
, contribuendovi in misura pari al 50% ciascuno e, già espunte le disposizioni incompatibili R_ con quanto concordato tra i genitori con specifico riguardo alle spese scolastiche, seguendo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida approvate, in data 14 novembre 2017, dalla Corte d'Appello di
Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, ossia:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche senza pernottamento;
b) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) libri di testo universitari;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e alla sede universitaria;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche con pernottamento;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
h) I genitori prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in favore della figlia minore.
Le parti, inoltre, nel proprio ricorso, hanno chiesto di sostituire l'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione di detta udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni medesime, da intendersi qui trascritte.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Milano, lì 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ventura del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], e con dimora in Milano, Via Ponte Nuovo n. 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Barbanti del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico;
con la seguente figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 marzo
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali e patrimoniali, nonché degli oneri a carico di ciascuna, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la R_ responsabilità genitoriale in via condivisa. Le decisioni di maggiore interesse e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
b) La figlia minore verrà prevalentemente collocata, anche ai fini della residenza R_ anagrafica, presso la casa materna, sita in Milano, Via Ponte Nuovo n. 10.
c) Fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi tenendo principalmente conto delle esigenze di , il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, vedrà e terrà con sé R_ la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, secondo ampie tempistiche, in modo da garantire il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
d) Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione i bisogni di , ciascun genitore vedrà e terrà con sé la figlia R_ minore in base alle seguenti tempistiche:
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, per tutto il corrispondente periodo di pausa scolastica, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per tre settimane (anche non consecutive), in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante i cosiddetti ponti e le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
e) Il padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di , come già accade, finché R_ la figlia non sarà divenuta indipendente economicamente, corrisponderà alla madre l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT (decorrenza: aprile 2026; base di calcolo: aprile 2025).
f) In aggiunta al predetto assegno di mantenimento mensile, posto che attualmente R_ frequenta il secondo anno di Primary School presso l'ICSMILAN International School – Symbiosis, sito in Milano, Viale Ortles n. 46, il padre, come già accade, per tutto il percorso scolastico della figlia, ossia fino alla conclusione del ciclo High School, si farà carico per l'intero dei costi inerenti alla quota di ammissione, alla quota di iscrizione annuale, alla retta di frequenza annuale, alla quota di mensa annuale, oltre a quelli relativi al materiale didattico ed al dispositivo digitale ad uso personale, alle applicazioni e ai libri consigliati dai docenti, nonché alla divisa scolastica.
g) Entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di
, contribuendovi in misura pari al 50% ciascuno e, già espunte le disposizioni incompatibili R_ con quanto concordato tra i genitori con specifico riguardo alle spese scolastiche, seguendo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida approvate, in data 14 novembre 2017, dalla Corte d'Appello di
Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, ossia:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche senza pernottamento;
b) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) libri di testo universitari;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e alla sede universitaria;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche con pernottamento;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
h) I genitori prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in favore della figlia minore.
Le parti, inoltre, nel proprio ricorso, hanno chiesto di sostituire l'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione di detta udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni medesime, da intendersi qui trascritte.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Milano, lì 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai