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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. fall. 86/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e per la Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. nr. 86-2/2024 promosso da
(C.F. ) con sede legale in Faenza (RA) Parte_1 P.IVA_1
via Maestri del Lavoro n. 23, con il patrocinio degli avv.ti DAVIDE TRAVERSA, ELISA DALPANE,
CARLO GIULIO CASADIO, ed elettivamente domiciliata in Faenza (RA) via Mameli n. 1/2, presso lo studio di quest'ultimo.
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore designato ex art. 41 co. 6 CCI;
rilevato in fatto e premesso che:
• (C.F. ) con sede legale in Faenza (RA) Parte_1 P.IVA_1
via Maestri del Lavoro n. 23, con ricorso ai sensi degli artt. 40, 44 CCI in data 4.07.2024 ha formulato domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e contestuale richiesta di conferma delle misure protettive;
concessi e prorogati i termini ex art. 44 CCI, la ricorrente ha infine depositato la proposta e il piano di concordato preventivo, chiedendone l'ammissione.
Successivamente, con dichiarazione in data 27.02.2025, la medesima ricorrente, constatata l'impossibilità di realizzare il piano concordatario e rilevando l'ingravescente deficit finanziario, tale da pagina 1 di 4 assorbire il fondo cassa privilegiato già stanziato, ha dichiarato di voler desistere e rinunziare alla domanda concordataria, al contempo chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale del proprio patrimonio ex art. 37 co. 1 e 2 CCI;
ciò precisato, ritenuto che sussistano tutti i presupposti per la declaratoria richiesta, in quanto:
• questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCI, dato che la sede dell'impresa è collocata nel circondario del Tribunale di Ravenna e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
• il debitore, presentando l'istanza in proprio, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza, anche alla luce delle molteplici occasioni di confronto in contraddittorio avutesi nell'ambito del presente P.U.;
• il debitore ha provveduto al deposito della documentazione prescritta dall'art. 39 co. 1 CCI, già allegata al deposito della domanda piena di concordato;
• il debitore, come pacifico, è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCI;
inoltre, questi non possiede i requisiti di esonero previsti dall'art. 2 c. 1 lett. d) CCI, come si evince per tabulas dall'esame dei bilanci allegati (valore della produzione nell'esercizio 2023: € 6.443.952,00);
• il debitore si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCI, come risulta dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti;
nonché dalla circostanza dell'impraticabilità dello strumento concordatario, resa palese dal contenuto, incontestato, dell'informativa del C.G. in data 31.01.2025, che rende obbligata la scelta verso l'alternativa liquidatoria;
• ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, CCI, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba conclusivamente emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in accoglimento della domanda formulata in limine dal debitore ex art. 47 c. 4 CCI.
Si ritiene opportuno, per ragioni di economia, confermare l'attuale commissario giudiziale quale curatore, avendo il dott. i requisiti per assumere l'ufficio. CP_1
P.Q.M.
DICHIARA
L' Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con sede legale in Faenza (RA) via Maestri del Lavoro n. 23
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta pagina 2 di 4 NOMINA curatore il dott. ( ) Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 8.07.2025 ore 10:00 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA
pagina 3 di 4 il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trere'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e per la Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. nr. 86-2/2024 promosso da
(C.F. ) con sede legale in Faenza (RA) Parte_1 P.IVA_1
via Maestri del Lavoro n. 23, con il patrocinio degli avv.ti DAVIDE TRAVERSA, ELISA DALPANE,
CARLO GIULIO CASADIO, ed elettivamente domiciliata in Faenza (RA) via Mameli n. 1/2, presso lo studio di quest'ultimo.
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore designato ex art. 41 co. 6 CCI;
rilevato in fatto e premesso che:
• (C.F. ) con sede legale in Faenza (RA) Parte_1 P.IVA_1
via Maestri del Lavoro n. 23, con ricorso ai sensi degli artt. 40, 44 CCI in data 4.07.2024 ha formulato domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e contestuale richiesta di conferma delle misure protettive;
concessi e prorogati i termini ex art. 44 CCI, la ricorrente ha infine depositato la proposta e il piano di concordato preventivo, chiedendone l'ammissione.
Successivamente, con dichiarazione in data 27.02.2025, la medesima ricorrente, constatata l'impossibilità di realizzare il piano concordatario e rilevando l'ingravescente deficit finanziario, tale da pagina 1 di 4 assorbire il fondo cassa privilegiato già stanziato, ha dichiarato di voler desistere e rinunziare alla domanda concordataria, al contempo chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale del proprio patrimonio ex art. 37 co. 1 e 2 CCI;
ciò precisato, ritenuto che sussistano tutti i presupposti per la declaratoria richiesta, in quanto:
• questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCI, dato che la sede dell'impresa è collocata nel circondario del Tribunale di Ravenna e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
• il debitore, presentando l'istanza in proprio, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza, anche alla luce delle molteplici occasioni di confronto in contraddittorio avutesi nell'ambito del presente P.U.;
• il debitore ha provveduto al deposito della documentazione prescritta dall'art. 39 co. 1 CCI, già allegata al deposito della domanda piena di concordato;
• il debitore, come pacifico, è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCI;
inoltre, questi non possiede i requisiti di esonero previsti dall'art. 2 c. 1 lett. d) CCI, come si evince per tabulas dall'esame dei bilanci allegati (valore della produzione nell'esercizio 2023: € 6.443.952,00);
• il debitore si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCI, come risulta dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti;
nonché dalla circostanza dell'impraticabilità dello strumento concordatario, resa palese dal contenuto, incontestato, dell'informativa del C.G. in data 31.01.2025, che rende obbligata la scelta verso l'alternativa liquidatoria;
• ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, CCI, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba conclusivamente emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in accoglimento della domanda formulata in limine dal debitore ex art. 47 c. 4 CCI.
Si ritiene opportuno, per ragioni di economia, confermare l'attuale commissario giudiziale quale curatore, avendo il dott. i requisiti per assumere l'ufficio. CP_1
P.Q.M.
DICHIARA
L' Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con sede legale in Faenza (RA) via Maestri del Lavoro n. 23
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta pagina 2 di 4 NOMINA curatore il dott. ( ) Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 8.07.2025 ore 10:00 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA
pagina 3 di 4 il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trere'
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