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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 579/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3029/2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord,
a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 9797/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 10.1.2025, pendente
TRA
(C.F. ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), quali eredi di C.F._2 CP_1 C.F._3
(C.F. deceduto in Villa Literno (CE) il Persona_1 C.F._4
12.09.2013, nonché quali eredi di (C.F. ) Persona_2 C.F._5
deceduta in Castel Volturno l'8.11.2021, anch'essa appellante in qualità di erede di rappresentati e difesi dagli avvocati Rita Di Marino (C.F. Persona_1
) e Giacomo Migliaccio (C.F. ), C.F._6 C.F._7
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Nicodemo (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento C.F._8
volontario depositata il
APPELLANTI
E (C.F. - P. IVA Gruppo AXA Italia Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avvocato Giuliano Floris (C.F.: in virtù di procura C.F._9
a margine della comparsa di risposta
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...]; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E
residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a incidente stradale
Conclusioni
per gli appellanti: “Nel riportarsi integralmente a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alla propria comparsa conclusionale, ed alle due brevi note di replica che per mera opportunità si ridepositano, si chiede decidersi la causa”; per l'appellata “… si riporta integralmente a tutte le Controparte_2
proprie difese, da ultimo alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica depositate prima che la causa venisse rimessa sul ruolo, reiterando altresì le conclusioni rese nonché le deduzioni e le richieste formulate con le note per la trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2022, poi riproposte in occasione delle successive udienze. Nel caso in cui la causa venga introitata a sentenza, chiede non concedersi nuovi termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti hanno già usufruito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con citazione notificata in data 27 - 30.10.2015 , Parte_1 Parte_2
e quali eredi di convenivano, innanzi CP_1 Persona_2 Persona_1
al Tribunale di Napoli Nord, e Controparte_3 Controparte_4 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a Controparte_2
seguito del sinistro avvenuto il 12.09.2013, alle ore 15.50 circa in Villa Literno, esponendo che: conduceva, con direzione Nola ed a moderata Persona_1
velocità, il motociclo Honda SH tg. DG85761 di proprietà di allorché, CP_5
presso la SS 7bis all'altezza della progressiva km 0.782,70, veniva in collisione con l'autovettura Hyundai 10 tg. DV918ZK di proprietà di e condotta Controparte_3
da , il quale improvvisamente si spostava da destra verso sinistra;
in Controparte_4
particolare, il contatto si verificava tra il cupolino di copertura dello specchietto laterale esterno sinistro dell'autovettura Hyundai e la leva del freno del motociclo condotto da il quale, per l'effetto, perdeva il controllo del mezzo andando ad Per_1
impattare contro un manufatto in cemento ivi esistente, restando sul posto senza vita;
a seguito dell'urto contro il manufatto, il corpo esanime del si trascinava per Per_1
diversi metri sul fondo stradale per poi arrestarsi verso il centro della carreggiata, mentre il motociclo continuava la sua marcia fermandosi in avanti rispetto al corpo privo di vita, sul margine destro della corsia di destra;
il sinistro si verificava alla fine della rampa di accesso della SS quater che si immette sulla SS 7 bis, direzione Nola, sulla quale i due veicoli coinvolti viaggiavano parallelamente, ed in particolare, il motociclo marciava sulla sinistra dell'autovettura.
Tanto rappresentato, gli attori chiedevano accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Hyundai 10 tg. DV918ZK nella causazione del descritto sinistro e, conseguentemente, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificarsi anche in corso di causa a mezzo di CTU.
Si costituiva che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Rinviata la prima udienza per mancanza della negoziazione assistita, successivamente esperita, venivano concessi i termini ex art. 1836 co. c.p.c. e, depositate le relative note, veniva ammessa ed espletata prova per testi. All'udienza del 15.05.2017 a seguito dell'escussione dei testi, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni ed il deposito del rapporto di incidente stradale all'udienza del 5.07.2018; a tale udienza, e Parte_1 Persona_2
deferivano giuramento decisorio ai convenuti e , Controparte_3 Controparte_4
ritenuto inammissibile, sicché con ordinanza del 5.07.2018 la causa veniva riservata per la decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna , , al Parte_1 CP_1 Parte_2 Persona_2
pagamento, in solido tra loro ed in favore della , delle spese di CP_6
giudizio che si liquidano in complessivi € 10.343,00
(diecimilatrecentoquarantatre/00), oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 29.11.2018, con citazione notificata il 29.01.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
, e , tutti quali eredi di Parte_1 Persona_2 Parte_2 CP_1
interponevano appello per i motivi infra indicati, instando per Persona_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) … previa integrazione probatoria, -
Dichiarare esso intimato quale conducente dell'auto Hyundai Controparte_4
110 tg. DV 918 ZK, unico ed esclusivo responsabile del verificato sinistro mortale;
2) - Condannare per l'effetto essi intimati quale conducente, Controparte_4
quale proprietaria, ed essa intimata in Controparte_3 Controparte_6
persona del legale rapp.te p.t., in proprio e/o in solido al risarcimento di tutti i danni derivati agli appellanti per le causali di cui narrativa, sia patrimoniali che morali, danno vita di relazione, danno esistenziale, e tanto iure proprio e iure ereditario, danni tutti a quantificarsi anche in corso di causa e a mezzo di eventuale CTU, il tutto entro i limiti di valore indeterminabile…”. Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_2
Alla prima udienza di comparizione del 24.05.2019 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 26.02.2021, udienza rinviata per esigenze di ruolo;
considerato che
in data 08.11.2021 rispettivamente moglie e madre Persona_2
degli altri appellanti, decedeva ab intestato, mediante comparsa depositata il
15.02.2022 spiegavano intervento volontario, nella qualità di eredi, , Parte_1
e , per fare valere i rispettivi diritti, oltre che in proprio, Parte_2 CP_1
anche quali eredi di Persona_2
Con decreto del 14.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un Giudice
Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 31.05.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 16.09.2024 e memoria di replica il 7.10.2024.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 19.09.2024 e memoria di replica il 9.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 10.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 10.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, statuendo, in particolare, quanto segue:
“ … Dal rapporto della Polizia Stradale (prot. 64/1715/220.20/2013) intervenuta sul luogo dell'incidente è risultato che in data 12/09/2013 alle ore 15,50 circa, presso la
SS 7bis all'altezza della progressiva km 0.782,70 nel comune di Villa Literno (CE) il motoveicolo Honda Sh tg. DG 85761 condoto da veniva in Persona_1
collisione con l'autovettura HU 10 tg. DV 918 ZK di proprietà di CP_3
e condotta dal coniuge che il contatto avvenne,
[...] Controparte_4 verosimilmente e come ritenuto anche dal CTU nominato nella fase delle indagini preliminari (cfr. all. 5 della produzione di parte convenuta), tra la leva del freno del motociclo condotto dal ed il cupolino di copertura dello specchietto Persona_1
laterale esterno sinistro dell'autovettura AY condotta dal Controparte_4
che a seguito e per effetto del predetto contatto tra l'autovettura e il motociclo, il conducente ne perdeva il controllo andando ad impattare contro un Persona_1
manufatto in cemento ivi esistente, perdendo la vita immediatamente. Sempre dal rapporto di incidente stradale della Polizia intervenuta sul luogo dei fatti risulta che il conducente del motoveicolo non indossava il casco e, inoltre, non era in possesso di patente che lo abilitasse alla guida di motocicli di cilindrata superiore a 125 cc come quello da lui condotto nell'occasione. Ancora, allegati al rapporto di incidente stradale vi sono le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da tale Per_3
il quale riferiva che all'ingresso della variante della SS 7 bis era stato
[...]
superato da uno scooter che procedeva a forte velocità e che, procedendo lungo la stessa strada, immediatamente dopo, aveva trovato il ragazzo che era a bordo dello scooter a terra.
Inoltre, l'ing. come già detto nominato dalla Procura della Persona_4
Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere per accertare se nel sinistro de quo fosse rilevabili profili di colpa in capo al conducente dell'autovettura
Hyundai i 10, verificava, in primo luogo, che al momento dell'urto il motoveicolo condotto dal procedeva ad una velocità di circa 80 hm/h ovvero il doppio di Per_1
quella di 40 km/h orari consentita nel tratto di strada ove è avvenuto l'incidente e che, inoltre, tale motoveicolo era in fase di sorpasso dell'autovettura in violazione dell'espresso divieto presente all'ingresso della rampa. Il ctu, poi, ha confermato che il contatto avveniva tra il cupolino di copertura dello specchietto laterale esterno sinistro dell'autovettura e la leva del freno di destra del motoveicolo (come ipotizzato anche dalla polizia stradale) ma rilevava anche, che la corsia carrabile nel punto in cui è avvenuto l'urto tra i due veicoli, è di 360 cm sicché ipotizzando che
l'autovettura procedesse al centro della corsia e tenendo conto che tale veicolo è largo 185 cm, lo spazio di sorpasso a disposizione del motoveicolo era di soli 87 cm
a fronte di un ingombro di quest'ultimo veicolo, di 73 cm. In sostanza il Ctu riteneva che in rapporto alla larghezza della corsia e alle dimensioni dei mezzi il sorpasso doveva ritenersi quasi impossibile e, comunque, una manovra estremamente azzardata atteso che lo spostamento a sinistra anche di pochi cm del veicolo lento, avrebbe inevitabilmente portato ad un impatto tra gli stessi.
L'ing. quindi, concludeva – condivisibilmente – quindi che l'incidente era Per_4
da ascrivere unicamente alla condotta di guida del mancando la Persona_1
prova che il conducente dell'autovettura si fosse portato improvvisamente a sinistra mentre il motoveicolo era in fase di sorpasso e, considerando che la peculiarità del tratto stradale teatro dell'evento mortale è tale per cui il conducente che proviene dalla SS 7 quater e deve immettersi nella ss 7 bis è portato, per ragioni di prudenza e per evitare i veicoli che provengono dalla sua destra, a tenersi sulla sua sinistra, (p.
32 della relazione di CTU)”.
Nel corso del presente giudizio, infine, sono stati escussi i testi della parte attrice
e (cfr. verbale del 15.5.2017) i quali Parte_3 CP_7
hanno concordemente riferito che in data 12.9.2013, tra le 15.30 e le 16.00, si trovavano sulla strada c.d. Nola Villa Literno, all'interno dell'autovettura Audi A3 di proprietà del in sosta sulla corsia di emergenza, quasi alla fine della Parte_3
rampa di uscita dalla superstrada nella direzione opposta a quella in cui è avvenuto il sinistro;
i testi, hanno dichiarato, poi, di aver notato, sulla corsia opposta i due veicoli, ovvero l'autovettura HU 10 e lo scooter, che procedevano parallelamente quando, improvvisamente l'autovettura si spostava repentinamente sulla sinistra entrando in collisione con lo scooter che cadeva a terra mentre il suo conducente veniva sbalzato in aria abbattendosi al suolo.
Ebbene, in primo luogo, va osservato che, anche volendo ritenere attendibili le dichiarazioni rese dai predetti testi, non sembra potersi individuare una effettiva responsabilità in capo al conducente dell'autovettura AY I 10 per l'urto con il motoveicolo atteso che risulta confermato che il era in fase di sorpasso Per_1 dell'autovettura che lo precedeva e tenendo conto che, come rilevato dal CTU, i veicoli che percorrono la rampa di accesso sono costretti a spostarsi a sinistra per evitare la confluenza con quelli che provengono da destra e che lo spazio per il sorpasso era estremamente ridotto sicché è lecito ritenere che il conducente dell'autovettura non potesse aspettarsi di essere affiancato dalla moto in quel punto della strada”.
In ogni caso, ritiene questo Giudice che la testimonianza offerta dai testi sopra richiamati sia del tutto inattendibile per i seguenti motivi:
- i testi hanno dichiarato che si trovavano all'interno di un'autovettura in sosta sulla corsia di emergenza all'ingresso di una rampa di accesso alla SS 7 bis in attesa di alcuni amici ma già questa circostanza appare poco verosimile atteso che si tratta di un punto nel quale la sosta dei veicoli, oltre ad essere vietata dal codice della strada, costituisce un oggettivo intralcio alla circolazione sicché è poco probabile che venga scelto come luogo in cui attendere altre persone;
- i testi hanno dichiarato che, dal punto in cui si trovavano, hanno notato i due veicoli procedere parallelamente e, all'improvviso, l'autovettura spostarsi sulla sinistra ma, considerando la distanza tra gli osservatori e il luogo dell'incidente, la presenza di due linee di guard rail a porsi da ostacolo tra gli stessi e i due veicoli che percorrevano l'opposta rampa di accesso, l'altezza in cui gli stessi si trovavano e la mancanza di qualunque motivo per il quale gli occupanti del veicolo fermo in sosta avrebbero dovuto prestare attenzione a quanto accadeva sulla opposta corsia di marcia, appare assolutamente inverosimile che e Parte_3
abbiamo potuto effettivamente notare uno spostamento a sinistra CP_7
dell'autovettura – che, per quanto rilevato dal CTU nominato dalla Procura – sarebbe stato di pochi centimetri;
- ancora, appare assolutamente inverosimile che i testi, dopo l'incidente, non siano preoccupati di interloquire con le forze dell'ordine intervenute sul luogo per riferire quanto avevano assistito ma, soprattutto, appare inspiegabile che gli odierni attori, persone offese nel procedimento penale iscritto a seguito del decesso del loro congiunto, pur essendo state parti attive in quel procedimento nominando ben due difensori di fiducia (cfr. pag. 2 della relazione di CTU più volte indicata), non abbiano pensato di comunicare all'A.G. il nominativo di Parte_3
e per consentire di accertare compiutamente la dinamica del
[...] CP_7
sinistro.
Alla stregua di tali valutazioni, quindi, appare più probabile ritenere che i predetti testi assolutamente inattendibili ovvero che gli stessi non abbiano mai assistito al sinistro ma siano stati ingaggiati dopo la lettura della relazione di CTU per colmare quella lacuna lasciata aperta dal consulente quando ha affermato che non vi era la prova che il conducente del veicolo sorpassato si sia portato a sinistra con manovra repentina e inopinata.
In conclusione, la domanda delle parti attrici deve essere rigettata atteso che non è emersa alcuna prova che il sinistro stradale nel quale ha perso la vita
[...]
sia riconducibile alla responsabilità del conducente dell'autovettura Per_1
Hyundai I 10 TG DV918ZK …”.
§ 4.
Con unico motivo parte appellante si duole della valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il Tribunale attribuito risolutivo significato alle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento penale, in particolare, al rapporto della
Polstrada e all'elaborato peritale, disattendendo norme del c.p.c., così come l'orientamento della giurisprudenza secondo cui gli atti relativi al procedimento penale possono essere utilizzati nel procedimento civile come indizi di prova, ma giammai come validi elementi di prova;
assume che, peraltro, la perizia espletata nel procedimento penale non è esaustiva, posto che secondo la stessa “… non vi era la prova che il conducente del veicolo sorpassato si sia portato a sinistra con una manovra repentina e inopinata”; ritiene che confrontando le dichiarazioni testimoniali con i rilievi fotografici di cui al procedimento penale il Tribunale avrebbe potuto constatare l'ampia visione che i testimoni avevano del punto dell'incidente in ragione dell'altezza del guardrail;
assume che i testimoni escussi non avrebbero potuto fornire i loro nominativi alla Polstrada successivamente intervenuta in quanto, come riferito nel corso della deposizione, si erano allontanati a seguito dell'intervento di un'autovettura Fiat Punto, dalla quale scese un vigile urbano che li invitò ad allontanarsi, vigile urbano indicato a teste nella persona di Testimone_1
(cfr. nota ex art. 183 VI comma c.p.c.)”; evidenzia che i testimoni hanno chiarito i motivi per i quali non si erano precedentemente manifestati agli appellanti, perché successivamente e casualmente individuati;
contesta la valutazione di inverosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali operata dal Tribunale sulla scorta esclusivamente dei tre seguenti punti estrapolati dalle medesime dichiarazioni: 1) i testi occupavano un punto di sosta vietata e pertanto “poco probabile”; 2) il punto di osservazione dei detti testi era intersecato da due linee di guardrail a porsi da ostacolo e non vi è alcun motivo per cui i testi dovevano prestare attenzione alla rampa opposta;
3) i testi non si sono preoccupati di fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine intervenute successivamente.
Parte appellante conclude chiedendo l'escussione del teste nonché Testimone_1
l'ammissione di CTU che accerti l'ampiezza della rampa ove si trovavano i testi e l'altezza del guardrail.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, secondo costante orientamento della Suprema Corte, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello
(cfr., fra le tante, Cass. 5741 del 27/02/2019). La reiterazione dell'istanza di ammissione della prova, necessaria ai fini dell'ammissibilità della medesima istanza in appello, da accertare ex officio, non emerge dagli atti acquisiti.
Nella specie, l'escussione del teste è stata richiesta nelle memorie ex Testimone_1
art. 183 6 co c.p.c. e con ordinanza del 15.12.2016 il Tribunale ha ammesso le prove testimoniali articolate dall'odierna parte appellante riducendo la lista a due testi, sicché il teste non è stato escusso;
all'udienza del 5.7.2018 di Testimone_1
precisazione conclusioni, parte appellante ha deferito giuramento decisorio chiedendone l'ammissione e, in subordine, rinvio per la precisazione e, seppure si sia riportata a quanto dedotto nelle note ex art. 183, non ha chiesto l'escussione del predetto né tale richiesta si rinviene in sede di comparsa conclusionale. Per Tes_1
giunta, la circostanza dell'intervento sul luogo del sinistro di un vigile urbano, indicato per la prima volta nel presente grado nella persona di , che Testimone_1
avrebbe invitato i testi escussi ad allontanarsi giammai è stata articolata negli atti difensivi ma solo introdotta dal teste nel corso della deposizione. Parte_3
In merito alle contestazioni circa la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento penale, va rammentato che il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche – non esistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova -, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di
Polizia Giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, introdotte nel rispetto delle preclusioni istruttorie;
potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contraria, la loro efficacia probatoria va assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n.23299/2024; Cass. n.
5947/ 2023; Cass. 8603/2017; Cass. n. 5440/2010).
Nel rispetto degli anzidetti principi, a fronte delle dette risultanze del procedimento penale, parte appellante ha articolato prove testimoniali e il Tribunale ha valutato e analizzato non solo gli elementi istruttori acquisiti nel processo penale, ma, altresì, le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto non superata la conclusione cui è giunto il CTU nominato nel procedimento penale circa la responsabilità da attribuire al defunto.
Non sussiste, poi, la dedotta carenza della perizia espletata nel procedimento penale siccome afferma che non vi è prova che il conducente del veicolo sorpassato si sia portato a sinistra con una manovra repentina e inopinata: il CTU nominato nel procedimento penale ha eseguito le indagini sulla scorta degli elementi disponibili consistenti nel rapporto della Polstrada al quale sono allegate le dichiarazioni spontanee di riportate dalla impugnata sentenza, elementi alla cui Persona_3
stregua non emerge quella unica condotta di guida del conducente della AY - manovra repentina a sinistra -, che possa aver contribuito alla causazione del sinistro, considerata la manovra di soprasso in un tratto stradale in cui è vietata e la velocità pari al doppio di quella consentita del motociclo condotto dal defunto manovra Per_1
di soprasso e velocità non oggetto di censura nel gravame in esame.
Della detta manovra repentina a sinistra effettuata dall'autovettura riferiscono i testi escussi ritenuti inattendibili dal Tribunale.
Va rammentato che l'attendibilità delle deposizioni testimoniali va valutata in base a elementi soggettivi ed oggettivi, ossia tenendo conto delle qualità personali del dichiarante, dei rapporti con le parti nonché valutando la precisione e la completezza delle dichiarazioni, l'intrinseca congruenza e la convergenza delle medesime dichiarazioni con gli eventuali elementi di prova acquisiti (cfr., fra le tante, Cass.
21239/19; Cass. 7623/16).
Ciò posto, secondo l'allegazione degli odierni appellanti, il sinistro si verificò alla fine della rampa di accesso della SS quater che si immette sulla SS 7 bis, direzione
Nola e il per l'effetto dell'urto, perse il controllo del mezzo andando ad Per_1
impattare contro un manufatto in cemento ivi esistente;
i due testi escussi, l'uno, ha dichiarato che l'urto avvenne all'inizio della rampa di accesso, l'altro, Parte_3
subito dopo l'accesso alla rampa. CP_7
Il teste ha riferito anche che dopo l'impatto lo scooter frenò Parte_3
improvvisamente, circostanza non emergente dal verbale redatto dagli agenti di P.M., dal quale risulta, invece, la frenata dell'auto, frenata rilevata sul pneumatico anteriore della vettura che presentava tracce di abrasioni.
Inoltre, i testi hanno entrambi riferito che si fermò una fiat punto dalla quale uscì un vigile urbano che li invitò ad allontanarsi, circostanza, come già anticipato, non allegata negli atti difensivi di parte appellante. Entrambi i testi hanno riferito che la rampa di accesso è abbastanza larga da consentire il transito di due autovetture e, ciò nonostante, che secondo le risultanze peritali la corsia carrabile, nel punto in cui è avvenuto l'urto tra i due veicoli, è di 360 cm.
Quanto, poi, alla visuale dei testi, a prescindere dall'altezza del guardrail, i testi hanno osservato la riferita manovra repentina a sinistra della AY allorquando si trovavano all'interno di una vettura che, seppur ferma, era posizionata nel senso opposto di marcia rispetto a quello ove si è verificato il sinistro.
Tenuto conto che i testi hanno riferito circostanze, per un verso, non allegate, per altro verso, inverosimili secondo l'id quod plerumque accidit, la valutazione di inattendibilità espressa dal Tribunale va confermata, mentre è irrilevante la chiesta
CTU per accertare l'ampiezza della rampa ove si trovavano i testi e l'altezza del guardrail.
Alla luce dei rilievi che precedono, dagli elementi di prova acquisiti non emerge alcuna condotta di guida del conducente dell'autovettura Hyundai che possa aver concorso nella causazione del sinistro.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, sostenute dalla compagnia assicuratrice, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50
% dei compensi tabellari della fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , e con citazione notificata in Pt_1 Parte_2 CP_1 Persona_2
data 29.01.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento, in via solidale, delle spese del grado di appello, in favore di che liquida in € 8.469,00 per Controparte_2
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo Genni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 579/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3029/2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord,
a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 9797/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 10.1.2025, pendente
TRA
(C.F. ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), quali eredi di C.F._2 CP_1 C.F._3
(C.F. deceduto in Villa Literno (CE) il Persona_1 C.F._4
12.09.2013, nonché quali eredi di (C.F. ) Persona_2 C.F._5
deceduta in Castel Volturno l'8.11.2021, anch'essa appellante in qualità di erede di rappresentati e difesi dagli avvocati Rita Di Marino (C.F. Persona_1
) e Giacomo Migliaccio (C.F. ), C.F._6 C.F._7
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Nicodemo (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento C.F._8
volontario depositata il
APPELLANTI
E (C.F. - P. IVA Gruppo AXA Italia Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avvocato Giuliano Floris (C.F.: in virtù di procura C.F._9
a margine della comparsa di risposta
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...]; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E
residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a incidente stradale
Conclusioni
per gli appellanti: “Nel riportarsi integralmente a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alla propria comparsa conclusionale, ed alle due brevi note di replica che per mera opportunità si ridepositano, si chiede decidersi la causa”; per l'appellata “… si riporta integralmente a tutte le Controparte_2
proprie difese, da ultimo alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica depositate prima che la causa venisse rimessa sul ruolo, reiterando altresì le conclusioni rese nonché le deduzioni e le richieste formulate con le note per la trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2022, poi riproposte in occasione delle successive udienze. Nel caso in cui la causa venga introitata a sentenza, chiede non concedersi nuovi termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti hanno già usufruito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con citazione notificata in data 27 - 30.10.2015 , Parte_1 Parte_2
e quali eredi di convenivano, innanzi CP_1 Persona_2 Persona_1
al Tribunale di Napoli Nord, e Controparte_3 Controparte_4 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a Controparte_2
seguito del sinistro avvenuto il 12.09.2013, alle ore 15.50 circa in Villa Literno, esponendo che: conduceva, con direzione Nola ed a moderata Persona_1
velocità, il motociclo Honda SH tg. DG85761 di proprietà di allorché, CP_5
presso la SS 7bis all'altezza della progressiva km 0.782,70, veniva in collisione con l'autovettura Hyundai 10 tg. DV918ZK di proprietà di e condotta Controparte_3
da , il quale improvvisamente si spostava da destra verso sinistra;
in Controparte_4
particolare, il contatto si verificava tra il cupolino di copertura dello specchietto laterale esterno sinistro dell'autovettura Hyundai e la leva del freno del motociclo condotto da il quale, per l'effetto, perdeva il controllo del mezzo andando ad Per_1
impattare contro un manufatto in cemento ivi esistente, restando sul posto senza vita;
a seguito dell'urto contro il manufatto, il corpo esanime del si trascinava per Per_1
diversi metri sul fondo stradale per poi arrestarsi verso il centro della carreggiata, mentre il motociclo continuava la sua marcia fermandosi in avanti rispetto al corpo privo di vita, sul margine destro della corsia di destra;
il sinistro si verificava alla fine della rampa di accesso della SS quater che si immette sulla SS 7 bis, direzione Nola, sulla quale i due veicoli coinvolti viaggiavano parallelamente, ed in particolare, il motociclo marciava sulla sinistra dell'autovettura.
Tanto rappresentato, gli attori chiedevano accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Hyundai 10 tg. DV918ZK nella causazione del descritto sinistro e, conseguentemente, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificarsi anche in corso di causa a mezzo di CTU.
Si costituiva che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Rinviata la prima udienza per mancanza della negoziazione assistita, successivamente esperita, venivano concessi i termini ex art. 1836 co. c.p.c. e, depositate le relative note, veniva ammessa ed espletata prova per testi. All'udienza del 15.05.2017 a seguito dell'escussione dei testi, il Tribunale rinviava per la precisazione delle conclusioni ed il deposito del rapporto di incidente stradale all'udienza del 5.07.2018; a tale udienza, e Parte_1 Persona_2
deferivano giuramento decisorio ai convenuti e , Controparte_3 Controparte_4
ritenuto inammissibile, sicché con ordinanza del 5.07.2018 la causa veniva riservata per la decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna , , al Parte_1 CP_1 Parte_2 Persona_2
pagamento, in solido tra loro ed in favore della , delle spese di CP_6
giudizio che si liquidano in complessivi € 10.343,00
(diecimilatrecentoquarantatre/00), oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 29.11.2018, con citazione notificata il 29.01.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
, e , tutti quali eredi di Parte_1 Persona_2 Parte_2 CP_1
interponevano appello per i motivi infra indicati, instando per Persona_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) … previa integrazione probatoria, -
Dichiarare esso intimato quale conducente dell'auto Hyundai Controparte_4
110 tg. DV 918 ZK, unico ed esclusivo responsabile del verificato sinistro mortale;
2) - Condannare per l'effetto essi intimati quale conducente, Controparte_4
quale proprietaria, ed essa intimata in Controparte_3 Controparte_6
persona del legale rapp.te p.t., in proprio e/o in solido al risarcimento di tutti i danni derivati agli appellanti per le causali di cui narrativa, sia patrimoniali che morali, danno vita di relazione, danno esistenziale, e tanto iure proprio e iure ereditario, danni tutti a quantificarsi anche in corso di causa e a mezzo di eventuale CTU, il tutto entro i limiti di valore indeterminabile…”. Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_2
Alla prima udienza di comparizione del 24.05.2019 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 26.02.2021, udienza rinviata per esigenze di ruolo;
considerato che
in data 08.11.2021 rispettivamente moglie e madre Persona_2
degli altri appellanti, decedeva ab intestato, mediante comparsa depositata il
15.02.2022 spiegavano intervento volontario, nella qualità di eredi, , Parte_1
e , per fare valere i rispettivi diritti, oltre che in proprio, Parte_2 CP_1
anche quali eredi di Persona_2
Con decreto del 14.05.2024 veniva nominato quale relatore della causa un Giudice
Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 31.05.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 16.09.2024 e memoria di replica il 7.10.2024.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 19.09.2024 e memoria di replica il 9.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 10.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 10.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, statuendo, in particolare, quanto segue:
“ … Dal rapporto della Polizia Stradale (prot. 64/1715/220.20/2013) intervenuta sul luogo dell'incidente è risultato che in data 12/09/2013 alle ore 15,50 circa, presso la
SS 7bis all'altezza della progressiva km 0.782,70 nel comune di Villa Literno (CE) il motoveicolo Honda Sh tg. DG 85761 condoto da veniva in Persona_1
collisione con l'autovettura HU 10 tg. DV 918 ZK di proprietà di CP_3
e condotta dal coniuge che il contatto avvenne,
[...] Controparte_4 verosimilmente e come ritenuto anche dal CTU nominato nella fase delle indagini preliminari (cfr. all. 5 della produzione di parte convenuta), tra la leva del freno del motociclo condotto dal ed il cupolino di copertura dello specchietto Persona_1
laterale esterno sinistro dell'autovettura AY condotta dal Controparte_4
che a seguito e per effetto del predetto contatto tra l'autovettura e il motociclo, il conducente ne perdeva il controllo andando ad impattare contro un Persona_1
manufatto in cemento ivi esistente, perdendo la vita immediatamente. Sempre dal rapporto di incidente stradale della Polizia intervenuta sul luogo dei fatti risulta che il conducente del motoveicolo non indossava il casco e, inoltre, non era in possesso di patente che lo abilitasse alla guida di motocicli di cilindrata superiore a 125 cc come quello da lui condotto nell'occasione. Ancora, allegati al rapporto di incidente stradale vi sono le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto da tale Per_3
il quale riferiva che all'ingresso della variante della SS 7 bis era stato
[...]
superato da uno scooter che procedeva a forte velocità e che, procedendo lungo la stessa strada, immediatamente dopo, aveva trovato il ragazzo che era a bordo dello scooter a terra.
Inoltre, l'ing. come già detto nominato dalla Procura della Persona_4
Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere per accertare se nel sinistro de quo fosse rilevabili profili di colpa in capo al conducente dell'autovettura
Hyundai i 10, verificava, in primo luogo, che al momento dell'urto il motoveicolo condotto dal procedeva ad una velocità di circa 80 hm/h ovvero il doppio di Per_1
quella di 40 km/h orari consentita nel tratto di strada ove è avvenuto l'incidente e che, inoltre, tale motoveicolo era in fase di sorpasso dell'autovettura in violazione dell'espresso divieto presente all'ingresso della rampa. Il ctu, poi, ha confermato che il contatto avveniva tra il cupolino di copertura dello specchietto laterale esterno sinistro dell'autovettura e la leva del freno di destra del motoveicolo (come ipotizzato anche dalla polizia stradale) ma rilevava anche, che la corsia carrabile nel punto in cui è avvenuto l'urto tra i due veicoli, è di 360 cm sicché ipotizzando che
l'autovettura procedesse al centro della corsia e tenendo conto che tale veicolo è largo 185 cm, lo spazio di sorpasso a disposizione del motoveicolo era di soli 87 cm
a fronte di un ingombro di quest'ultimo veicolo, di 73 cm. In sostanza il Ctu riteneva che in rapporto alla larghezza della corsia e alle dimensioni dei mezzi il sorpasso doveva ritenersi quasi impossibile e, comunque, una manovra estremamente azzardata atteso che lo spostamento a sinistra anche di pochi cm del veicolo lento, avrebbe inevitabilmente portato ad un impatto tra gli stessi.
L'ing. quindi, concludeva – condivisibilmente – quindi che l'incidente era Per_4
da ascrivere unicamente alla condotta di guida del mancando la Persona_1
prova che il conducente dell'autovettura si fosse portato improvvisamente a sinistra mentre il motoveicolo era in fase di sorpasso e, considerando che la peculiarità del tratto stradale teatro dell'evento mortale è tale per cui il conducente che proviene dalla SS 7 quater e deve immettersi nella ss 7 bis è portato, per ragioni di prudenza e per evitare i veicoli che provengono dalla sua destra, a tenersi sulla sua sinistra, (p.
32 della relazione di CTU)”.
Nel corso del presente giudizio, infine, sono stati escussi i testi della parte attrice
e (cfr. verbale del 15.5.2017) i quali Parte_3 CP_7
hanno concordemente riferito che in data 12.9.2013, tra le 15.30 e le 16.00, si trovavano sulla strada c.d. Nola Villa Literno, all'interno dell'autovettura Audi A3 di proprietà del in sosta sulla corsia di emergenza, quasi alla fine della Parte_3
rampa di uscita dalla superstrada nella direzione opposta a quella in cui è avvenuto il sinistro;
i testi, hanno dichiarato, poi, di aver notato, sulla corsia opposta i due veicoli, ovvero l'autovettura HU 10 e lo scooter, che procedevano parallelamente quando, improvvisamente l'autovettura si spostava repentinamente sulla sinistra entrando in collisione con lo scooter che cadeva a terra mentre il suo conducente veniva sbalzato in aria abbattendosi al suolo.
Ebbene, in primo luogo, va osservato che, anche volendo ritenere attendibili le dichiarazioni rese dai predetti testi, non sembra potersi individuare una effettiva responsabilità in capo al conducente dell'autovettura AY I 10 per l'urto con il motoveicolo atteso che risulta confermato che il era in fase di sorpasso Per_1 dell'autovettura che lo precedeva e tenendo conto che, come rilevato dal CTU, i veicoli che percorrono la rampa di accesso sono costretti a spostarsi a sinistra per evitare la confluenza con quelli che provengono da destra e che lo spazio per il sorpasso era estremamente ridotto sicché è lecito ritenere che il conducente dell'autovettura non potesse aspettarsi di essere affiancato dalla moto in quel punto della strada”.
In ogni caso, ritiene questo Giudice che la testimonianza offerta dai testi sopra richiamati sia del tutto inattendibile per i seguenti motivi:
- i testi hanno dichiarato che si trovavano all'interno di un'autovettura in sosta sulla corsia di emergenza all'ingresso di una rampa di accesso alla SS 7 bis in attesa di alcuni amici ma già questa circostanza appare poco verosimile atteso che si tratta di un punto nel quale la sosta dei veicoli, oltre ad essere vietata dal codice della strada, costituisce un oggettivo intralcio alla circolazione sicché è poco probabile che venga scelto come luogo in cui attendere altre persone;
- i testi hanno dichiarato che, dal punto in cui si trovavano, hanno notato i due veicoli procedere parallelamente e, all'improvviso, l'autovettura spostarsi sulla sinistra ma, considerando la distanza tra gli osservatori e il luogo dell'incidente, la presenza di due linee di guard rail a porsi da ostacolo tra gli stessi e i due veicoli che percorrevano l'opposta rampa di accesso, l'altezza in cui gli stessi si trovavano e la mancanza di qualunque motivo per il quale gli occupanti del veicolo fermo in sosta avrebbero dovuto prestare attenzione a quanto accadeva sulla opposta corsia di marcia, appare assolutamente inverosimile che e Parte_3
abbiamo potuto effettivamente notare uno spostamento a sinistra CP_7
dell'autovettura – che, per quanto rilevato dal CTU nominato dalla Procura – sarebbe stato di pochi centimetri;
- ancora, appare assolutamente inverosimile che i testi, dopo l'incidente, non siano preoccupati di interloquire con le forze dell'ordine intervenute sul luogo per riferire quanto avevano assistito ma, soprattutto, appare inspiegabile che gli odierni attori, persone offese nel procedimento penale iscritto a seguito del decesso del loro congiunto, pur essendo state parti attive in quel procedimento nominando ben due difensori di fiducia (cfr. pag. 2 della relazione di CTU più volte indicata), non abbiano pensato di comunicare all'A.G. il nominativo di Parte_3
e per consentire di accertare compiutamente la dinamica del
[...] CP_7
sinistro.
Alla stregua di tali valutazioni, quindi, appare più probabile ritenere che i predetti testi assolutamente inattendibili ovvero che gli stessi non abbiano mai assistito al sinistro ma siano stati ingaggiati dopo la lettura della relazione di CTU per colmare quella lacuna lasciata aperta dal consulente quando ha affermato che non vi era la prova che il conducente del veicolo sorpassato si sia portato a sinistra con manovra repentina e inopinata.
In conclusione, la domanda delle parti attrici deve essere rigettata atteso che non è emersa alcuna prova che il sinistro stradale nel quale ha perso la vita
[...]
sia riconducibile alla responsabilità del conducente dell'autovettura Per_1
Hyundai I 10 TG DV918ZK …”.
§ 4.
Con unico motivo parte appellante si duole della valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il Tribunale attribuito risolutivo significato alle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento penale, in particolare, al rapporto della
Polstrada e all'elaborato peritale, disattendendo norme del c.p.c., così come l'orientamento della giurisprudenza secondo cui gli atti relativi al procedimento penale possono essere utilizzati nel procedimento civile come indizi di prova, ma giammai come validi elementi di prova;
assume che, peraltro, la perizia espletata nel procedimento penale non è esaustiva, posto che secondo la stessa “… non vi era la prova che il conducente del veicolo sorpassato si sia portato a sinistra con una manovra repentina e inopinata”; ritiene che confrontando le dichiarazioni testimoniali con i rilievi fotografici di cui al procedimento penale il Tribunale avrebbe potuto constatare l'ampia visione che i testimoni avevano del punto dell'incidente in ragione dell'altezza del guardrail;
assume che i testimoni escussi non avrebbero potuto fornire i loro nominativi alla Polstrada successivamente intervenuta in quanto, come riferito nel corso della deposizione, si erano allontanati a seguito dell'intervento di un'autovettura Fiat Punto, dalla quale scese un vigile urbano che li invitò ad allontanarsi, vigile urbano indicato a teste nella persona di Testimone_1
(cfr. nota ex art. 183 VI comma c.p.c.)”; evidenzia che i testimoni hanno chiarito i motivi per i quali non si erano precedentemente manifestati agli appellanti, perché successivamente e casualmente individuati;
contesta la valutazione di inverosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali operata dal Tribunale sulla scorta esclusivamente dei tre seguenti punti estrapolati dalle medesime dichiarazioni: 1) i testi occupavano un punto di sosta vietata e pertanto “poco probabile”; 2) il punto di osservazione dei detti testi era intersecato da due linee di guardrail a porsi da ostacolo e non vi è alcun motivo per cui i testi dovevano prestare attenzione alla rampa opposta;
3) i testi non si sono preoccupati di fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine intervenute successivamente.
Parte appellante conclude chiedendo l'escussione del teste nonché Testimone_1
l'ammissione di CTU che accerti l'ampiezza della rampa ove si trovavano i testi e l'altezza del guardrail.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, secondo costante orientamento della Suprema Corte, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello
(cfr., fra le tante, Cass. 5741 del 27/02/2019). La reiterazione dell'istanza di ammissione della prova, necessaria ai fini dell'ammissibilità della medesima istanza in appello, da accertare ex officio, non emerge dagli atti acquisiti.
Nella specie, l'escussione del teste è stata richiesta nelle memorie ex Testimone_1
art. 183 6 co c.p.c. e con ordinanza del 15.12.2016 il Tribunale ha ammesso le prove testimoniali articolate dall'odierna parte appellante riducendo la lista a due testi, sicché il teste non è stato escusso;
all'udienza del 5.7.2018 di Testimone_1
precisazione conclusioni, parte appellante ha deferito giuramento decisorio chiedendone l'ammissione e, in subordine, rinvio per la precisazione e, seppure si sia riportata a quanto dedotto nelle note ex art. 183, non ha chiesto l'escussione del predetto né tale richiesta si rinviene in sede di comparsa conclusionale. Per Tes_1
giunta, la circostanza dell'intervento sul luogo del sinistro di un vigile urbano, indicato per la prima volta nel presente grado nella persona di , che Testimone_1
avrebbe invitato i testi escussi ad allontanarsi giammai è stata articolata negli atti difensivi ma solo introdotta dal teste nel corso della deposizione. Parte_3
In merito alle contestazioni circa la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento penale, va rammentato che il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche – non esistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova -, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di
Polizia Giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, introdotte nel rispetto delle preclusioni istruttorie;
potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contraria, la loro efficacia probatoria va assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n.23299/2024; Cass. n.
5947/ 2023; Cass. 8603/2017; Cass. n. 5440/2010).
Nel rispetto degli anzidetti principi, a fronte delle dette risultanze del procedimento penale, parte appellante ha articolato prove testimoniali e il Tribunale ha valutato e analizzato non solo gli elementi istruttori acquisiti nel processo penale, ma, altresì, le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto non superata la conclusione cui è giunto il CTU nominato nel procedimento penale circa la responsabilità da attribuire al defunto.
Non sussiste, poi, la dedotta carenza della perizia espletata nel procedimento penale siccome afferma che non vi è prova che il conducente del veicolo sorpassato si sia portato a sinistra con una manovra repentina e inopinata: il CTU nominato nel procedimento penale ha eseguito le indagini sulla scorta degli elementi disponibili consistenti nel rapporto della Polstrada al quale sono allegate le dichiarazioni spontanee di riportate dalla impugnata sentenza, elementi alla cui Persona_3
stregua non emerge quella unica condotta di guida del conducente della AY - manovra repentina a sinistra -, che possa aver contribuito alla causazione del sinistro, considerata la manovra di soprasso in un tratto stradale in cui è vietata e la velocità pari al doppio di quella consentita del motociclo condotto dal defunto manovra Per_1
di soprasso e velocità non oggetto di censura nel gravame in esame.
Della detta manovra repentina a sinistra effettuata dall'autovettura riferiscono i testi escussi ritenuti inattendibili dal Tribunale.
Va rammentato che l'attendibilità delle deposizioni testimoniali va valutata in base a elementi soggettivi ed oggettivi, ossia tenendo conto delle qualità personali del dichiarante, dei rapporti con le parti nonché valutando la precisione e la completezza delle dichiarazioni, l'intrinseca congruenza e la convergenza delle medesime dichiarazioni con gli eventuali elementi di prova acquisiti (cfr., fra le tante, Cass.
21239/19; Cass. 7623/16).
Ciò posto, secondo l'allegazione degli odierni appellanti, il sinistro si verificò alla fine della rampa di accesso della SS quater che si immette sulla SS 7 bis, direzione
Nola e il per l'effetto dell'urto, perse il controllo del mezzo andando ad Per_1
impattare contro un manufatto in cemento ivi esistente;
i due testi escussi, l'uno, ha dichiarato che l'urto avvenne all'inizio della rampa di accesso, l'altro, Parte_3
subito dopo l'accesso alla rampa. CP_7
Il teste ha riferito anche che dopo l'impatto lo scooter frenò Parte_3
improvvisamente, circostanza non emergente dal verbale redatto dagli agenti di P.M., dal quale risulta, invece, la frenata dell'auto, frenata rilevata sul pneumatico anteriore della vettura che presentava tracce di abrasioni.
Inoltre, i testi hanno entrambi riferito che si fermò una fiat punto dalla quale uscì un vigile urbano che li invitò ad allontanarsi, circostanza, come già anticipato, non allegata negli atti difensivi di parte appellante. Entrambi i testi hanno riferito che la rampa di accesso è abbastanza larga da consentire il transito di due autovetture e, ciò nonostante, che secondo le risultanze peritali la corsia carrabile, nel punto in cui è avvenuto l'urto tra i due veicoli, è di 360 cm.
Quanto, poi, alla visuale dei testi, a prescindere dall'altezza del guardrail, i testi hanno osservato la riferita manovra repentina a sinistra della AY allorquando si trovavano all'interno di una vettura che, seppur ferma, era posizionata nel senso opposto di marcia rispetto a quello ove si è verificato il sinistro.
Tenuto conto che i testi hanno riferito circostanze, per un verso, non allegate, per altro verso, inverosimili secondo l'id quod plerumque accidit, la valutazione di inattendibilità espressa dal Tribunale va confermata, mentre è irrilevante la chiesta
CTU per accertare l'ampiezza della rampa ove si trovavano i testi e l'altezza del guardrail.
Alla luce dei rilievi che precedono, dagli elementi di prova acquisiti non emerge alcuna condotta di guida del conducente dell'autovettura Hyundai che possa aver concorso nella causazione del sinistro.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, sostenute dalla compagnia assicuratrice, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, nel quale risulta compreso il disputatum, con riduzione del 50
% dei compensi tabellari della fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , e con citazione notificata in Pt_1 Parte_2 CP_1 Persona_2
data 29.01.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento, in via solidale, delle spese del grado di appello, in favore di che liquida in € 8.469,00 per Controparte_2
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato l'AUpp dr. Vincenzo Genni