Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1607/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuliana Gaudiano, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 21/1/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1607/2023 r.g. proposta da in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Nastri
-attrice-
Contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Avino
rappresentato e difeso dall'Avv Franco Camodeca Controparte_2
-convenuti-
FATTO E DIRITTO
I.Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato e qualificato ai sensi dell'art. 618 c.p.c. la conveniva in giudizio Parte_1
ed al fine di dichiarare l'illegittimità Controparte_1 Controparte_2 dell'atto impugnato, procedendo alla revoca della ordinanza del 17.02.2023. Deduceva che:
- nella procedura esecutiva 113/2022 erano stati pignorati da parte di
[...]
mandataria della società creditrice Controparte_3 [...] alcuni beni immobili, sui quali in data 14.11.2016 era stato Parte_2 trascritto, in favore della un contratto di Parte_1 affitto di fondi rustici in deroga della durata di anni 30;
- il canone annuo di locazione (pari a € 30.000,00, di cui € 14.000,00 per i terreni e € 16.000,00 per la struttura agricola) ivi stabilito era stato anticipatamente pagato dalla conduttrice al momento della stipula attraverso il rilascio al locatore di effetti cambiari per un importo complessivo di € 900.000,00, che, peraltro, quest'ultimo avrebbe sin da subito potuto girare a terzi;
- le cambiali relative alle annate agrarie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 erano già state portate all'incasso;
- gli altri effetti cambiari, non ancora scaduti, sono stati girati a terzi dal locatore;
- il Custode effettuava l'accesso presso il compendio pignorato e parte attrice inviava copia degli effetti cambiari, relativi alle annate precedenti, pagati al
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- con ordinanza del 17.02.2023, il Giudice dell'Esecuzione, richiamate le disposizioni di cui agli artt. 2812 e 2918 c.c., riteneva che la liberazione dei fitti non ancora scaduti fosse opponibile al creditore procedente e ipotecario e a quelli eventualmente intervenuti non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento e aveva quindi disposto che il custode, decorso un anno dal pignoramento, richiedesse alla società conduttrice il pagamento dei canoni di locazione;
- con opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. depositata in data 09.03.2023, la aveva chiesto la sospensione dell'efficacia Parte_1 della predetta ordinanza, deducendo:
o a) la violazione dell'art. 1997 c.c., secondo cui “il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo”;
o b) che gli organi della procedura dovrebbero previamente acquisire la materiale disponibilità degli effetti cambiari emessi in pagamento dei canoni di locazione, posto che, diversamente opinando, essa conduttrice sarebbe esposta al rischio di pagare due volte lo stesso debito;
o c) che il contratto di locazione avrebbe ad oggetto anche immobili diversi da quelli pignorati, con la conseguenza che il custode potrebbe incamerare solo la quota parte del canone di locazione riferibile ai beni sottoposti a vincolo;
- il Giudice dell'esecuzione rigettava il ricorso presentato sulla scorta delle seguenti motivazioni: “ritenuto, quanto al motivo sub a), che il riferimento, operato in ricorso, all'art. 1997 c.c. non sia pertinente, considerato che, nel caso di specie, non è oggetto di pignoramento il diritto di credito menzionato nelle cambiali consegnate dalla conduttrice all'esecutato; rilevato, infatti, che l'obbligo, in capo alla conduttrice, di corrispondere i canoni di locazione in favore del custode discende dall'art. 2912 c.c. – secondo cui il pignoramento comprende anche i frutti della cosa pignorata –
e dagli artt. 2812 e 2918 c.c. – secondo cui, invece, le liberazioni dei fitti non è opponibile al creditore procedente e ipotecario e a quelli eventualmente intervenuti non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento – non già, pertanto, dall'art. 1997 c.c.; ritenuto, quanto al motivo sub b), che il rischio, paventato dalla opponente, di dover pagare due volte l'importo di cui ai canoni di locazione stabiliti in contratto, è espressamente preso in considerazione dagli artt. 2812 e 2918
c.c., che, al riguardo, nel bilanciare la posizione del conduttore che abbia già pagato i canoni di locazione non ancora scaduti e quella del creditore pignorante ipotecario che agisca in via esecutiva sui beni oggetto del contratto di locazione, dispongono che la liberazione dei fitti non ancora scaduti non sia a quest'ultimo opponibile se non nei limiti di un anno dalla data del pignoramento;
- ritenuto, quanto al motivo sub c), che la disposizione impartita al custode di incamerare i canoni di locazione dalla società conduttrice decorso un anno dal pignoramento debba intendersi implicitamente limitata solo alla quota parte dei predetti canoni riferibile ai beni pignorati”;
2 - introduceva, pertanto, il presente giudizio di merito, nel rispetto di 30 giorni concesso nella predetta ordinanza dal GE.
Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_1 chiedendo, il primo l'accoglimento (aderendo alle osservazioni svolte da parte attrice), mentre la seconda il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. La causa istruita con prove documentali è stata rinviata all'udienza del 21/1/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. II. Orbene, giova premettere che la presente opposizione va qualificata quale ricorso in opposizione agli atti esecutivi, posto che con la medesima è stato impugnato, seppur da parte di un terzo soggetto estraneo alla procedura esecutiva, un provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della predetta procedura e nei suoi confronti. III. Passando ora alla trattazione del merito, non può non rilevarsi l'inammissibilità della presente opposizione agli atti esecutivi per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito (la cui questione di ammissibilità era stata rilevata d'ufficio da questo Giudice in data 20/2/2024 ed era stato assegnato alle parti termine ex art. 101, co. 2 c.p.c. per depositare memorie contenenti osservazioni in ordine alla questione preliminare di rito rilevata d'ufficio dal Tribunale). Ed invero, le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione all'esecuzione secondo una struttura bifasica. La prima fase, necessaria, si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione dell'esecuzione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza. In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione. Ne consegue che l'introduzione del giudizio di merito si realizza con la tempestiva notifica alla controparte dell'atto di citazione ove la causa sia soggetta al rito ordinario, ovvero con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria ove il rito applicabile sia quello del lavoro.
Ciò posto, dalla disamina degli atti del fascicolo di causa emerge che:
- con ordinanza del 13/6/2023, comunicata alle parti in data 14/6/2023, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente, assegnando termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito;
- il debitore instaurava il presente giudizio di merito, notificando l'atto di citazione alle parti solo in data 10/10/2023. Orbene, tenuto conto che l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase sommaria è stata comunicata all'opponente in data 14/6/2023, quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei confronti delle controparti dell'atto di citazione entro il 14/7/2023. Tale notifica, invece, è avvenuta solo in data 10/10/2023, quindi, allorquando il
3 termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito era ormai ampiamente trascorso.
Le superiori considerazioni conducono quindi alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione. V. Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab.
A allegata, scaglione indeterminabile complessità bassa – valori minimi in considerazione della semplicità dell'affare e con esclusione della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove), con liquidazione unica per
[...]
quale procuratrice speciale di e CP_4 Controparte_3 in ragione della totale comunanza di posizione e difese. Parte_2
Infine, posto che la condanna alle spese processuali trova il proprio fondamento nella soccombenza della parte condannata al pagamento delle stesse, avendo parte convenuta aderito alle difese svolte da parte attrice e non essendovi alcuna soccombenza tra le due parti, non si procede alla liquidazione in suo favore delle stesse.
P.q.m.
il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_3 di ed ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1 Controparte_2 così provvede: a) RIGETTA la domanda attorea;
b) CONDANNA la , al pagamento Pt_1 Parte_3 delle spese processuali pari ad € 3.000 in favore della e per Parte_2 essa la quale procuratrice speciale di Controparte_4 [...] oltre a rimborso forf. spese gen., Iva e Cpa come per Controparte_3 legge. c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Castrovillari, 30/01/2025
Il Giudice
Giuliana Gaudiano
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