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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12745 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 15680/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Frettoni -Presidente Dott. Silvia Albano - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 15680 /2024 promossa da:
nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, codice rappresentato e difeso dall'Avv. Elio C.F._1 C.F._2
Zappone, presso il cui studio in Fondi (04022 – LT), Via Ponte Nuovo, 25, ha eletto domicilio. Il difensore ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec: o al numero di fax Email_1
0771.901133;
– ricorrente – contro
, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
[...]
Controparte_2
III, in persona del presidente pro tempore,
[...] domiciliato in Roma, Via Veientana, 386; , in persona del Controparte_3
Questore pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, 12, Roma (00186 – RM);
– resistenti – MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo depositato in data 11.04.2024, il sig. ha Parte_1 adito lil Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, proponendo ricorso ex art. 19-ter D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto del 15.03.2024 con cui la Questura di ha rigettato la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno CP_3 per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.Lgs. 286/98. Il ricorrente ha chiesto, in via preliminare e cautelare, la sospensione o la dichiarazione di inefficacia del suddetto decreto e, nel merito, di accertare e dichiarare il suo diritto alla protezione speciale, ordinando alle Amministrazioni convenute il rilascio del permesso di soggiorno. I resistenti, il e la Questura di , si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_3 con memoria difensiva depositata in data 26.08.2025, insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato, e con il favore delle spese.
IN FATTO, Il sig. , cittadino bengalese, ha esposto di essere giunto in Parte_1
Italia il 21.05.2017 a bordo di un barcone proveniente dalla Libia. Una volta in Italia, ha iniziato a svolgere attività lavorative per diversi datori di lavoro, sebbene non potesse essere assunto regolarmente per l'assenza di un permesso di soggiorno valido. Successivamente, ha presentato un'istanza di protezione internazionale, a seguito della quale gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido dal 02.07.2019 al 02.01.2020. Considerata la natura precaria di tale permesso, in data 11.08.2020 il sig. Pt_1 ha richiesto la regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, al
[...] fine di poter stipulare un contratto di lavoro domestico con il sig. . Parte_2
Dopo la formalizzazione della domanda, il sig. è stato assunto regolarmente Pt_1 dal sig. con un contratto di lavoro che indicava una data di assunzione del Pt_2
01.06.2021 per un periodo indeterminato. Tale assunzione è comprovata anche da ricevute di versamenti INPS datate tra il 2021 e il 2022. Il sig. si è presentato Pt_1 più volte presso gli Uffici del SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione) di per CP_3 chiedere informazioni sullo stato della procedura di regolarizzazione, ma gli è stato consigliato di attendere la convocazione. Tuttavia, in data 25.08.2021, il SUI di CP_3 ha emesso un decreto di archiviazione dell'istanza in quanto le parti non si sarebbero presentate all'appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto comunicazione di tale appuntamento, non avendo le credenziali per consultare lo stato della sua pratica. In seguito a questi eventi, in data 21.04.2022, il sig. ha presentato una nuova Pt_1 istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, TUI. Gli è stato rilasciato un cedolino in data 02.09.2022 che attesta la presentazione di questa istanza. Successivamente, il sig. è stato Pt_1 assunto con un contratto di lavoro regolare, grazie al quale, come dimostrato dalle buste paga relative al periodo da febbraio 2023 a febbraio 2024, ha maturato un reddito sufficiente per il proprio sostentamento. Ulteriore documentazione, inclusa la CU 2025, buste paga da dicembre 2024 a maggio 2025 e l'ultimo contratto di lavoro stipulato, sono state depositate a riprova della sua integrazione lavorativa e alloggiativa in Italia. Il suo contratto di lavoro più recente lo vede impiegato per conto di
[...] con assegnazione presso IDEA FRESCO 2016 SRL, con Parte_3 un'assegnazione temporanea in corso dal 01.02.2024 al 31.01.2025, prorogata fino al 31.01.2026. La Certificazione Unica (CU) 2025 riporta un reddito da lavoro dipendente e assimilato per il 2024 pari a €17.382,92. Il ricorrente ha eletto domicilio in Fondi e ha depositato una comunicazione di ospitalità a Terracina. È stato inoltre dichiarato che il sig. non ha precedenti penali e ha appreso discretamente la lingua italiana. Pt_1
Nonostante il percorso di integrazione intrapreso, in data 15.03.2024, la Questura di ha notificato al sig. un provvedimento di rigetto della sua istanza di CP_3 Pt_1 protezione speciale. Tale provvedimento si basava sul parere negativo espresso dalla di Controparte_2
Roma, Sezione III. La Commissione ha ritenuto insussistenti i fondati motivi per credere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione per motivi specifici,
o di tortura o trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/98, o che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse comportare una
Pag. 2 di 5 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come previsto dall'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.Lgs. 286/98 e dall'art. 8 della CEDU. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, ritenendolo illegittimo e ingiusto.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, Per_1
§ 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno CP_4
Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. 25358/12, sent. 24/01/17, § CP_5 Per_2
159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Germania Persona_3
(n.2) [GC], § 95; c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Tes_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Testimone_2
Romania [GC], § 71, AN e VI c. Montenegro, § 42) o commerciali (AN MA Oy e AT Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie, l'effettiva integrazione del sig. nel tessuto sociale, Parte_1 lavorativo e abitativo italiano, unitamente agli altri elementi di fatto emersi in corso di causa, configura una situazione di tale rilevanza da rendere il suo allontanamento dal territorio nazionale lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il sig. è giunto in Italia in data 21.05.2017 e da quella data non è mai Parte_1 più uscito dal territorio nazionale, ciò che denota una durata significativa del suo soggiorno nel Paese, superiore a sette anni. Appena arrivato, ha iniziato a svolgere attività lavorative, sebbene inizialmente in assenza di un permesso di soggiorno valido. Successivamente, ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido dal 02.07.2019 al 02.01.2020. In data 11.08.2020, è stata presentata un'istanza di
Pag. 3 di 5 regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 da parte del sig.
per un contratto di lavoro domestico. A seguito di tale domanda, il Parte_2 sig. è stato regolarmente assunto dal sig. con un contratto di lavoro Pt_1 Pt_2
a tempo indeterminato, con data di assunzione del 01.06.2021. Tale assunzione è comprovata da diverse ricevute di versamenti INPS datate tra il 2021 e il 2022. L'istanza di regolarizzazione è stata poi archiviata in data 25.08.2021 dal SUI di , CP_3 poiché le parti non si sarebbero presentate all'appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno. Tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto comunicazione di tale appuntamento, non avendo neanche le credenziali per consultare lo stato della sua pratica sull'apposita piattaforma. Peraltro, l'Amministrazione non ha depositato in atti la comunicazione dell'appuntamento. Questo episodio, dunque, non può essere imputato a una carenza di volontà o impegno del sig. nell'integrarsi lavorativamente. Pt_1
Proseguendo nel suo percorso di inserimento, in data 21.04.2022 il sig. ha Pt_1 presentato una nuova istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2 TUI, di cui è stato rilasciato un cedolino il 02.09.2022. Successivamente, ha ottenuto un contratto di lavoro regolare grazie al quale, come dimostrato dalle buste paga relative al periodo da febbraio 2023 a febbraio 2024, ha maturato un reddito certamente sufficiente al suo sostentamento. Ulteriori documenti attestano la continuità e la stabilità del suo inserimento lavorativo: le buste paga da dicembre 2024 a maggio 2025 e la Certificazione Unica (CU) 2025, che riporta un reddito da lavoro dipendente per il 2024 pari a €17.382,92. L'attuale contratto di lavoro lo vede impiegato per conto di con Parte_3 assegnazione presso IDEA FRESCO 2016 SRL, con un'assegnazione temporanea in corso dal 01.02.2024 al 31.01.2025, prorogata fino al 31.01.2026. Tale percorso lavorativo, caratterizzato dalla sua continuità e dalla regolarità degli ultimi rapporti, configura un saldo e sereno percorso di integrazione nel Paese. A ciò si aggiunge l'aspetto abitativo, con l'elezione di domicilio in Fondi e la documentazione di una comunicazione di ospitalità a Terracina, elementi che testimoniano una stabile sistemazione alloggiativa. Il quadro dell'integrazione è rafforzato dall'assenza di precedenti penali a carico del sig.
e dalla sua conoscenza, seppur discreta, della lingua italiana, indicatori di un Pt_1 inserimento non solo economico, ma anche sociale e culturale. È fondamentale, in questa prospettiva, richiamare l'orientamento espresso dal Tribunale di Roma nell'ordinanza del 10.11.2022, depositata in atti. In tale pronuncia, si evidenzia che "l'integrazione lavorativa riveste un rilievo significativo" per la nascita e lo sviluppo di relazioni sociali, costituendo un fattore indicativo di un effettivo legame con il Paese di accoglienza, riconducibile alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della CEDU. Il Tribunale ha esplicitamente affermato che "l'aver fatto ingresso nel mondo del lavoro e l'aver risolto il problema abitativo costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata". Tale principio, applicato in una fattispecie analoga riguardante un cittadino bengalese, trova piena e coerente applicazione nel caso del sig. . Il suo prolungato soggiorno in Parte_1
Pag. 4 di 5 Italia, la stabilità occupazionale dimostrata negli ultimi anni e la disponibilità di un alloggio, unitamente alla sua condotta irreprensibile e all'acquisizione di competenze linguistiche, delineano un'integrazione effettiva e profonda. Infine, benché la valutazione dell'integrazione effettiva sia principalmente incentrata sulla sua presenza in Italia, non si può ignorare che l'allontanamento coattivo del ricorrente comporterebbe gravi ripercussioni economiche per sé e per i suoi familiari, che si troverebbero privati del suo necessario supporto. Questa circostanza sottolinea l'effettività dei vincoli familiari che, pur non essendo direttamente nel territorio italiano, dipendono dal suo mantenimento in Italia, e rientra nel concetto di rispetto della vita privata e familiare da tutelare. Per le ragioni esposte, si ritiene che tutti gli elementi oggettivi e soggettivi analizzati dimostrino con chiarezza un elevato grado di inserimento del sig. nella Parte_1 società italiana, tale da costituire un diritto alla protezione speciale ai sensi della normativa vigente e della consolidata interpretazione giurisprudenziale, la cui negazione comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese vanno compensate in quanto è emersa la prova che i fatti legittimanti l'accoglimento della domanda di protezione speciale sono successivi alla valutazione dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 15680/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai Parte_1 sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.Lgs. 286/98 e 32 dlgs 25/08 e ORDINA al , alla Controparte_1 Controparte_2
di Roma, Sezione III, e alla Questura di ,
[...] CP_3 ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare tutti i provvedimenti necessari per il rilascio in favore di del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale.
2. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.. Roma, 10/09/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Frettoni
Pag. 5 di 5
nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, codice rappresentato e difeso dall'Avv. Elio C.F._1 C.F._2
Zappone, presso il cui studio in Fondi (04022 – LT), Via Ponte Nuovo, 25, ha eletto domicilio. Il difensore ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec: o al numero di fax Email_1
0771.901133;
– ricorrente – contro
, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
[...]
Controparte_2
III, in persona del presidente pro tempore,
[...] domiciliato in Roma, Via Veientana, 386; , in persona del Controparte_3
Questore pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, 12, Roma (00186 – RM);
– resistenti – MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo depositato in data 11.04.2024, il sig. ha Parte_1 adito lil Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, proponendo ricorso ex art. 19-ter D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto del 15.03.2024 con cui la Questura di ha rigettato la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno CP_3 per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.Lgs. 286/98. Il ricorrente ha chiesto, in via preliminare e cautelare, la sospensione o la dichiarazione di inefficacia del suddetto decreto e, nel merito, di accertare e dichiarare il suo diritto alla protezione speciale, ordinando alle Amministrazioni convenute il rilascio del permesso di soggiorno. I resistenti, il e la Questura di , si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_3 con memoria difensiva depositata in data 26.08.2025, insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato, e con il favore delle spese.
IN FATTO, Il sig. , cittadino bengalese, ha esposto di essere giunto in Parte_1
Italia il 21.05.2017 a bordo di un barcone proveniente dalla Libia. Una volta in Italia, ha iniziato a svolgere attività lavorative per diversi datori di lavoro, sebbene non potesse essere assunto regolarmente per l'assenza di un permesso di soggiorno valido. Successivamente, ha presentato un'istanza di protezione internazionale, a seguito della quale gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido dal 02.07.2019 al 02.01.2020. Considerata la natura precaria di tale permesso, in data 11.08.2020 il sig. Pt_1 ha richiesto la regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, al
[...] fine di poter stipulare un contratto di lavoro domestico con il sig. . Parte_2
Dopo la formalizzazione della domanda, il sig. è stato assunto regolarmente Pt_1 dal sig. con un contratto di lavoro che indicava una data di assunzione del Pt_2
01.06.2021 per un periodo indeterminato. Tale assunzione è comprovata anche da ricevute di versamenti INPS datate tra il 2021 e il 2022. Il sig. si è presentato Pt_1 più volte presso gli Uffici del SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione) di per CP_3 chiedere informazioni sullo stato della procedura di regolarizzazione, ma gli è stato consigliato di attendere la convocazione. Tuttavia, in data 25.08.2021, il SUI di CP_3 ha emesso un decreto di archiviazione dell'istanza in quanto le parti non si sarebbero presentate all'appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto comunicazione di tale appuntamento, non avendo le credenziali per consultare lo stato della sua pratica. In seguito a questi eventi, in data 21.04.2022, il sig. ha presentato una nuova Pt_1 istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, TUI. Gli è stato rilasciato un cedolino in data 02.09.2022 che attesta la presentazione di questa istanza. Successivamente, il sig. è stato Pt_1 assunto con un contratto di lavoro regolare, grazie al quale, come dimostrato dalle buste paga relative al periodo da febbraio 2023 a febbraio 2024, ha maturato un reddito sufficiente per il proprio sostentamento. Ulteriore documentazione, inclusa la CU 2025, buste paga da dicembre 2024 a maggio 2025 e l'ultimo contratto di lavoro stipulato, sono state depositate a riprova della sua integrazione lavorativa e alloggiativa in Italia. Il suo contratto di lavoro più recente lo vede impiegato per conto di
[...] con assegnazione presso IDEA FRESCO 2016 SRL, con Parte_3 un'assegnazione temporanea in corso dal 01.02.2024 al 31.01.2025, prorogata fino al 31.01.2026. La Certificazione Unica (CU) 2025 riporta un reddito da lavoro dipendente e assimilato per il 2024 pari a €17.382,92. Il ricorrente ha eletto domicilio in Fondi e ha depositato una comunicazione di ospitalità a Terracina. È stato inoltre dichiarato che il sig. non ha precedenti penali e ha appreso discretamente la lingua italiana. Pt_1
Nonostante il percorso di integrazione intrapreso, in data 15.03.2024, la Questura di ha notificato al sig. un provvedimento di rigetto della sua istanza di CP_3 Pt_1 protezione speciale. Tale provvedimento si basava sul parere negativo espresso dalla di Controparte_2
Roma, Sezione III. La Commissione ha ritenuto insussistenti i fondati motivi per credere che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione per motivi specifici,
o di tortura o trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/98, o che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse comportare una
Pag. 2 di 5 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come previsto dall'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.Lgs. 286/98 e dall'art. 8 della CEDU. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, ritenendolo illegittimo e ingiusto.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, Per_1
§ 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno CP_4
Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. 25358/12, sent. 24/01/17, § CP_5 Per_2
159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Germania Persona_3
(n.2) [GC], § 95; c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Tes_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Testimone_2
Romania [GC], § 71, AN e VI c. Montenegro, § 42) o commerciali (AN MA Oy e AT Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie, l'effettiva integrazione del sig. nel tessuto sociale, Parte_1 lavorativo e abitativo italiano, unitamente agli altri elementi di fatto emersi in corso di causa, configura una situazione di tale rilevanza da rendere il suo allontanamento dal territorio nazionale lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il sig. è giunto in Italia in data 21.05.2017 e da quella data non è mai Parte_1 più uscito dal territorio nazionale, ciò che denota una durata significativa del suo soggiorno nel Paese, superiore a sette anni. Appena arrivato, ha iniziato a svolgere attività lavorative, sebbene inizialmente in assenza di un permesso di soggiorno valido. Successivamente, ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido dal 02.07.2019 al 02.01.2020. In data 11.08.2020, è stata presentata un'istanza di
Pag. 3 di 5 regolarizzazione ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 da parte del sig.
per un contratto di lavoro domestico. A seguito di tale domanda, il Parte_2 sig. è stato regolarmente assunto dal sig. con un contratto di lavoro Pt_1 Pt_2
a tempo indeterminato, con data di assunzione del 01.06.2021. Tale assunzione è comprovata da diverse ricevute di versamenti INPS datate tra il 2021 e il 2022. L'istanza di regolarizzazione è stata poi archiviata in data 25.08.2021 dal SUI di , CP_3 poiché le parti non si sarebbero presentate all'appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno. Tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto comunicazione di tale appuntamento, non avendo neanche le credenziali per consultare lo stato della sua pratica sull'apposita piattaforma. Peraltro, l'Amministrazione non ha depositato in atti la comunicazione dell'appuntamento. Questo episodio, dunque, non può essere imputato a una carenza di volontà o impegno del sig. nell'integrarsi lavorativamente. Pt_1
Proseguendo nel suo percorso di inserimento, in data 21.04.2022 il sig. ha Pt_1 presentato una nuova istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2 TUI, di cui è stato rilasciato un cedolino il 02.09.2022. Successivamente, ha ottenuto un contratto di lavoro regolare grazie al quale, come dimostrato dalle buste paga relative al periodo da febbraio 2023 a febbraio 2024, ha maturato un reddito certamente sufficiente al suo sostentamento. Ulteriori documenti attestano la continuità e la stabilità del suo inserimento lavorativo: le buste paga da dicembre 2024 a maggio 2025 e la Certificazione Unica (CU) 2025, che riporta un reddito da lavoro dipendente per il 2024 pari a €17.382,92. L'attuale contratto di lavoro lo vede impiegato per conto di con Parte_3 assegnazione presso IDEA FRESCO 2016 SRL, con un'assegnazione temporanea in corso dal 01.02.2024 al 31.01.2025, prorogata fino al 31.01.2026. Tale percorso lavorativo, caratterizzato dalla sua continuità e dalla regolarità degli ultimi rapporti, configura un saldo e sereno percorso di integrazione nel Paese. A ciò si aggiunge l'aspetto abitativo, con l'elezione di domicilio in Fondi e la documentazione di una comunicazione di ospitalità a Terracina, elementi che testimoniano una stabile sistemazione alloggiativa. Il quadro dell'integrazione è rafforzato dall'assenza di precedenti penali a carico del sig.
e dalla sua conoscenza, seppur discreta, della lingua italiana, indicatori di un Pt_1 inserimento non solo economico, ma anche sociale e culturale. È fondamentale, in questa prospettiva, richiamare l'orientamento espresso dal Tribunale di Roma nell'ordinanza del 10.11.2022, depositata in atti. In tale pronuncia, si evidenzia che "l'integrazione lavorativa riveste un rilievo significativo" per la nascita e lo sviluppo di relazioni sociali, costituendo un fattore indicativo di un effettivo legame con il Paese di accoglienza, riconducibile alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della CEDU. Il Tribunale ha esplicitamente affermato che "l'aver fatto ingresso nel mondo del lavoro e l'aver risolto il problema abitativo costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata". Tale principio, applicato in una fattispecie analoga riguardante un cittadino bengalese, trova piena e coerente applicazione nel caso del sig. . Il suo prolungato soggiorno in Parte_1
Pag. 4 di 5 Italia, la stabilità occupazionale dimostrata negli ultimi anni e la disponibilità di un alloggio, unitamente alla sua condotta irreprensibile e all'acquisizione di competenze linguistiche, delineano un'integrazione effettiva e profonda. Infine, benché la valutazione dell'integrazione effettiva sia principalmente incentrata sulla sua presenza in Italia, non si può ignorare che l'allontanamento coattivo del ricorrente comporterebbe gravi ripercussioni economiche per sé e per i suoi familiari, che si troverebbero privati del suo necessario supporto. Questa circostanza sottolinea l'effettività dei vincoli familiari che, pur non essendo direttamente nel territorio italiano, dipendono dal suo mantenimento in Italia, e rientra nel concetto di rispetto della vita privata e familiare da tutelare. Per le ragioni esposte, si ritiene che tutti gli elementi oggettivi e soggettivi analizzati dimostrino con chiarezza un elevato grado di inserimento del sig. nella Parte_1 società italiana, tale da costituire un diritto alla protezione speciale ai sensi della normativa vigente e della consolidata interpretazione giurisprudenziale, la cui negazione comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese vanno compensate in quanto è emersa la prova che i fatti legittimanti l'accoglimento della domanda di protezione speciale sono successivi alla valutazione dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 15680/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai Parte_1 sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.Lgs. 286/98 e 32 dlgs 25/08 e ORDINA al , alla Controparte_1 Controparte_2
di Roma, Sezione III, e alla Questura di ,
[...] CP_3 ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare tutti i provvedimenti necessari per il rilascio in favore di del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale.
2. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.. Roma, 10/09/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Frettoni
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