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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico ER TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2965/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Patti presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Attilio Scarcella che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enza Scarcella per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso la sede CP_1 aziendale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina
SE e HE PA del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio legale CP_1 dell' rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, dirigente responsabile del CP_1 servizio legale, per procura in atti, resistenti oggetto: indennità di esclusività dirigente medico.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 luglio 2021 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' già , dal 12 CP_3 Pt_2 luglio 2006 al 29 settembre 2011 e di essere successivamente transitato all' , con CP_4 inquadramento nel profilo di dirigente medico di anestesia e rianimazione con rapporto di esclusività, lamentava la mancata corresponsione da parte delle due aziende dell'indennità di esclusività di cui all'art. 1, comma 12, l. n. 662/1996 per il periodo luglio 2011 – dicembre Cont 2014, nonostante il giudizio positivo espresso dal Collegio Tecnico dell' al maturare del quinquennio, poiché ritenuta erroneamente inclusa nel blocco stipendiale previsto dall'art. 9, comma 1, l. n. 122/2010 e prorogato con d.P.R. n. 122/2013. Sosteneva, in particolare, la natura straordinaria di tale emolumento, come tale escluso dal trattamento fondamentale o accessorio Cont previsto dal c.c.n.l. di categoria e chiedeva, per l'effetto, la condanna dell' e/o dell'
[...]
al pagamento in proprio favore della somma di 50.000 euro o di quella diversa ritenuta CP_4 di giustizia, a titolo di arretrati maturati nell'anzidetto periodo, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza delle aziende convenute, sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Dalla documentazione in atti (cfr. contratti di lavoro a tempo indeterminato del 12 luglio 2006 e del 29 settembre 2011) risulta che , medico anestesista e Parte_1 rianimatore, già dipendente a tempo indeterminato dell' con rapporto di lavoro CP_3 esclusivo, a far data dal 1 ottobre 2011 è transitato alle dipendenze dell' a seguito CP_4 di mobilità volontaria regionale di cui all'art. 20 c.c.n.l. dirigenza medica 1998-2001, mantenendo il rapporto di lavoro.
Orbene, è ormai ius receptum che la mobilità volontaria realizza un'ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non di cessazione del rapporto di pubblico impiego (v. da ultimo
Cass. n. 26067/2023), con la conseguenza che, determinandosi una novazione del rapporto di lavoro dal lato soggettivo datoriale, l'amministrazione di destinazione subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo alla cedente (cfr. ex multis Cass. n. 431/2019).
Da tali principi discende, nella specie, che a seguito della detta mobilità l' CP_4
Cont è subentrata all' anche per la parte di crediti maturati dal dirigente nel periodo antecedente alla cessione e non soddisfatti.
Tanto chiarito, va a questo punto delibata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente formulata dall' che risulta fondata. CP_4
Si rammenta, infatti, che l'indennità di esclusività, quale emolumento costitutivo della retribuzione individuale del dirigente medico, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., il cui dies a quo, vertendosi in ambito di impiego pubblico, è da individuare nel momento di insorgenza del diritto, vale a dire alla scadenza del relativo mese di competenza (trattandosi di indennità corrisposta per tredici mensilità).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il primo atto di diffida e messa in mora è stato notificato all' solo in data 25 marzo 2021, allorché il quinquennio, CP_1
2 decorrente al più tardi dal dicembre 2014 – ultima mensilità richiesta – era già definitivamente scaduto.
Per l'effetto, la domanda va respinta.
3.- E', dunque, superfluo rilevare che essa sarebbe comunque infondata nel merito.
Si richiamano a tal fine ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti sentenze nn.
10994/2023, 10992/2023 e 10990/2023 della Cassazione (e le successive di identico tenore, cfr. ex multis Cass. nn. 11980/2025 e 27963/2023) le quali, superando il precedente orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questa sezione e qui richiamato dal ricorrente a sostegno della propria pretesa, hanno chiarito che “L'indennità di esclusività - prevista dall'art. 15-quater, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dalla successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici (nelle fasce superiori a quella base) per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività con positiva valutazione del collegio di verifica - non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e, perciò, non si sottrae al blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con mod. dalla l. n. 122 del 2010) ed all'art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 122 del 2013, nemmeno nel caso in cui sia poi attribuito al medico un incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del , in quanto il riconoscimento dell'indennità predetta è autonomo rispetto CP_5 al conferimento di tali incarichi e la misura dell'emolumento non muta per la loro sopravvenienza”.
La Corte ha, infatti, precisato che “La natura retributiva - che qui rileva - di tale indennità
è espressamente sancita e incontestabile, perché tale natura è propria anche di ciò che sia denominato "elemento distinto della retribuzione", senza contare che la contrattazione più recente ricomprende espressamente la voce nell'ambito della retribuzione individuale mensile
(v. art. 26 lett. c CCNL 10.2.2004 integrativo del CCNL 8.6.2000, nonché art. 82 dell'ultimo
CCNL di Area) e, addirittura, con l'art., 83 dell'ultimo CCNL di Area, nel "trattamento fondamentale".
Ne consegue che la pretesa del ricorrente, relativa agli anni 2011 - 2014, non potrebbe comunque trovare accoglimento per effetto del richiamato blocco stipendiale.
4.- Le ragioni della decisione e la peculiarità delle questioni trattate, chiarite solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustificano tuttavia la compensazione di metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n.
3 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 4.628,5 euro, oltre accessori, per ciascuna delle resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna
[...]
a rimborsare all' e all' metà delle spese processuali, Pt_1 CP_3 CP_4 liquidata per ciascuna in 4.628,5 euro, oltre spese generali e accessori di legge;
compensa il resto.
Messina, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ER TO
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