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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/10/2025, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37729/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
Tra
da , nata il [...] in [...], , nato il Parte_1 Parte_2 Parte_3
12.06.1991 in Brasile, il quale agisce in nome proprio e congiuntamente a CP_1
, in qualità di legale rappresentante del figlio minorenne , nato il
[...] Persona_1
05.03.2022 in Brasile residente in [...], , nata il [...] in [...], la Parte_4 quale agisce in nome proprio e congiuntamente a , in qualità di legale Controparte_2 rappresentante del figlio minorenne , nato il [...] in Parte_5
Brasile rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna presso il cui studio in Viale Aldini n. 3, Bologna, eleggono domicilio
ricorrenti
il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato;
convenuto
e con l'intervento del MINISTERO presso il Tribunale di Milano, CP_4
interventore ex lege
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281-decies e ss.c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3 italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_2
, nato il [...] in [...], doc. 2)
[...] Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_3 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.
Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. All'udienza del 7/2/2025 la causa è stata rinviata, per l'ulteriore corso del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 L. 91/1992, 1 L. 555/1912 e 4 Cod. Civile 1865, sollevata da altro giudice di questa Sezione specializzata. Fissata una nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in data 26.9.2025
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* La linea di discendenza per linea materna rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata ed é descritta dall'albero genealogico prodotto. Preliminarmente, occorre rilevare come risulta nel ricorso che gli “odierni ricorrenti fanno valere il loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis , quali discendenti in linea retta, da
, nato il [...] in [...], doc. 2), il quale ha vissuto i primi Persona_2 anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile dove non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 3) e dove ha generato una figlia dal nome , nata il [...] in [...]. 4). ha poi Persona_3 Persona_3 continuato la discendenza di questa famiglia in Brasile, contraendo matrimonio con
[...]
(doc. 5), con cui ha generato nata il [...] Persona_4 Persona_5
(doc. 6); ha poi contratto matrimonio con (doc. 7, Persona_5 Persona_6 adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito “da ”), generando con Pt_2 quest'ultimo la prima odierna ricorrente , nata il [...] Parte_6
pagina 2 di 5 (doc. 8); ha poi contratto matrimonio con (doc. Parte_1 Per_6 CP_5 9, adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito “ ”), con cui ha generato Pt_2 gli altri odierni ricorrenti , nata il [...] (doc. 10) e 2 . , nato il Parte_4 Parte_3
12.06.1991 (doc. 11); 1. , ha generato un altro odierno ricorrente dal nome Parte_4
, nato il [...] (doc. 12);
2. ha contratto Parte_5 Parte_3 matrimonio con (doc. 13), generando con quest'ultima l'altro odierno Controparte_1 ricorrente , nato il [...] (doc. 14); Persona_1
Ne consegue che anche i discendenti della sig.ra hanno regolarmente Persona_3 acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadina italiana, e ciò anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Com'è noto, tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con prassi amministrativa implicante l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima della suddetta data. Sul punto, tuttavia, la Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n. 4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, il mancato acquisto della cittadinanza da parte degli aventi diritto non può considerarsi una situazione esaurita in quanto lo stato di cittadino come effetto della condizione di figlio e discendente costituisce una qualità essenziale della persona con carattere di assolutezza, originalità, indisponibilità ed imprescrittibilità. Le suddette sentenze hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'ha perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione all'interessato dello stato di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
Per poter far riconoscere la cittadinanza italiana per linea materna, nel caso in discussione, con la trasmissione della cittadinanza per via materna, la strada obbligata è pertanto il ricorso giurisdizionale.
La normativa brasiliana, inoltre, ha previsto nella sua evoluzione il decreto n.58-A del
1889 detto della grande naturalizzazione, con il quale aveva impartito la cittadinanza brasiliana a tutti i soggetti che si fossero trovati nel territorio brasiliano nel 1889, “ad eccezione di coloro che avessero espressamente dichiarato di volervi rinunziare”. Su tale normativa è intervenuta in maniera chiara e inequivoca la giurisprudenza di legittimità, statuendo il seguente principio di diritto:
«(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di
pagina 3 di 5 provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del Governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Alla luce dei principi della giurisprudenza e dell'analisi della documentazione prodotta (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille – il Brasile è, infatti, firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille) nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
**************
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto,
DICHIARA pagina 4 di 5 che i ricorrenti:
, nata il [...] in [...]; Parte_7
, nato il [...] in [...]; Parte_3
, nato il [...] in [...]; Persona_1
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Parte_5
ORDINA
al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 11/10/2025 Il Giudice onorario dr.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37729/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
Tra
da , nata il [...] in [...], , nato il Parte_1 Parte_2 Parte_3
12.06.1991 in Brasile, il quale agisce in nome proprio e congiuntamente a CP_1
, in qualità di legale rappresentante del figlio minorenne , nato il
[...] Persona_1
05.03.2022 in Brasile residente in [...], , nata il [...] in [...], la Parte_4 quale agisce in nome proprio e congiuntamente a , in qualità di legale Controparte_2 rappresentante del figlio minorenne , nato il [...] in Parte_5
Brasile rappresentati e difesi dall'avv.to Marco Mellone del Foro di Bologna presso il cui studio in Viale Aldini n. 3, Bologna, eleggono domicilio
ricorrenti
il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato;
convenuto
e con l'intervento del MINISTERO presso il Tribunale di Milano, CP_4
interventore ex lege
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281-decies e ss.c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3 italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona_2
, nato il [...] in [...], doc. 2)
[...] Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_3 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.
Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. All'udienza del 7/2/2025 la causa è stata rinviata, per l'ulteriore corso del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 L. 91/1992, 1 L. 555/1912 e 4 Cod. Civile 1865, sollevata da altro giudice di questa Sezione specializzata. Fissata una nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in data 26.9.2025
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* La linea di discendenza per linea materna rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata ed é descritta dall'albero genealogico prodotto. Preliminarmente, occorre rilevare come risulta nel ricorso che gli “odierni ricorrenti fanno valere il loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis , quali discendenti in linea retta, da
, nato il [...] in [...], doc. 2), il quale ha vissuto i primi Persona_2 anni di vita in Italia prima di emigrare in Brasile dove non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 3) e dove ha generato una figlia dal nome , nata il [...] in [...]. 4). ha poi Persona_3 Persona_3 continuato la discendenza di questa famiglia in Brasile, contraendo matrimonio con
[...]
(doc. 5), con cui ha generato nata il [...] Persona_4 Persona_5
(doc. 6); ha poi contratto matrimonio con (doc. 7, Persona_5 Persona_6 adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito “da ”), generando con Pt_2 quest'ultimo la prima odierna ricorrente , nata il [...] Parte_6
pagina 2 di 5 (doc. 8); ha poi contratto matrimonio con (doc. Parte_1 Per_6 CP_5 9, adottando per effetto del matrimonio il cognome del marito “ ”), con cui ha generato Pt_2 gli altri odierni ricorrenti , nata il [...] (doc. 10) e 2 . , nato il Parte_4 Parte_3
12.06.1991 (doc. 11); 1. , ha generato un altro odierno ricorrente dal nome Parte_4
, nato il [...] (doc. 12);
2. ha contratto Parte_5 Parte_3 matrimonio con (doc. 13), generando con quest'ultima l'altro odierno Controparte_1 ricorrente , nato il [...] (doc. 14); Persona_1
Ne consegue che anche i discendenti della sig.ra hanno regolarmente Persona_3 acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadina italiana, e ciò anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Com'è noto, tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con prassi amministrativa implicante l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima della suddetta data. Sul punto, tuttavia, la Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n. 4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, il mancato acquisto della cittadinanza da parte degli aventi diritto non può considerarsi una situazione esaurita in quanto lo stato di cittadino come effetto della condizione di figlio e discendente costituisce una qualità essenziale della persona con carattere di assolutezza, originalità, indisponibilità ed imprescrittibilità. Le suddette sentenze hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'ha perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione all'interessato dello stato di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
Per poter far riconoscere la cittadinanza italiana per linea materna, nel caso in discussione, con la trasmissione della cittadinanza per via materna, la strada obbligata è pertanto il ricorso giurisdizionale.
La normativa brasiliana, inoltre, ha previsto nella sua evoluzione il decreto n.58-A del
1889 detto della grande naturalizzazione, con il quale aveva impartito la cittadinanza brasiliana a tutti i soggetti che si fossero trovati nel territorio brasiliano nel 1889, “ad eccezione di coloro che avessero espressamente dichiarato di volervi rinunziare”. Su tale normativa è intervenuta in maniera chiara e inequivoca la giurisprudenza di legittimità, statuendo il seguente principio di diritto:
«(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di
pagina 3 di 5 provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del Governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Alla luce dei principi della giurisprudenza e dell'analisi della documentazione prodotta (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille – il Brasile è, infatti, firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille) nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto,
DICHIARA pagina 4 di 5 che i ricorrenti:
, nata il [...] in [...]; Parte_7
, nato il [...] in [...]; Parte_3
, nato il [...] in [...]; Persona_1
, nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Parte_5
ORDINA
al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 11/10/2025 Il Giudice onorario dr.ssa Giuseppa Gulletta
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