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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 14832/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14832 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. GI AS 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 17.10.2023
1. (C.F./CPF: Controparte_1 C.F._1
[...
), cittadina brasiliana, nata in data [...] nella città di San LO (SP- Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Avenida Santa Ines n. 213;
2. ( : ), Controparte_2 C.F._2 C.F._3 cittadina brasiliana, nata in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Nova Dos Portugueses n. 1140;
3. (C.F./CPF: ), cittadina Controparte_3 C.F._4 brasiliana, nata in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Avenida Fagundes Filho n. 744;
4. (C.F./CPF: ), cittadino CP_4 Controparte_4 C.F._5 brasiliano, nato in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SPBrasile), in Rua Vespasiano n. 650;
5. ( : ), cittadino brasiliano, Controparte_5 C.F._2 C.F._6 nato in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Vespasiano n. 650;
6. (C.F./CPF: ), cittadino Controparte_6 C.F._7 brasiliano, nato in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Ronaldo de Carvalho n. 400;
7. ( : ), cittadino Controparte_7 C.F._2 C.F._8 brasiliano, nato in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Ezequiel Freire n. 62;
8. ( : ), cittadina Controparte_8 C.F._2 C.F._9 brasiliana, nata in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Tramway n. 268
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in capo ai signori Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
Dott. GI AS 2
e Controparte_6 Controparte_7
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex Controparte_8 lege per tutti i motivi svolti in narrativa e, per l'effetto, ordinare al
[...]
, in persona del ministro pro tempore e per esso all'Ufficiale dello Stato CP_9 Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri di Stato Civile, della cittadinanza dei Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 e Controparte_6 Controparte_7
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Controparte_8 Autorità Consolari competenti;
Con vittoria di competenze di causa, oltre 15% rimborso spese generali, oltre 4% C.P.A. e 22% IVA;
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o o Persona_1 Persona_2
– cfr. doc. 5 fascicolo ricorrenti), nato in data [...] nel Comune Persona_1 di Rosolina (RO), figlio di e , il quale contraeva Persona_3 Persona_4 matrimonio, nel Comune di Rosolina (RO), in data 13.07.1884, con la sig.ra
[...]
. uccessivamente emigrava in Brasile ove decedeva in data 08.01.1925, senza Per_5 mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Persona_1 Persona_5 nasceva:
• in data 05.05.1902, nella città di MO MI (SP-Brasile), che Parte_1 in data 30.05.1925, contraeva matrimonio, nella città di RÃ Preto (SP- Brasile), con la signora e dalla loro unione nasceva: Per_6
➢ in data 14.04.1929, nella città di Bonfim Paulista (SP-Brasile), che in data 30.05.1953, contraeva matrimonio, nella Parte_2 città di San LO (SP-Brasile), con la signora e dalla Parte_3 loro unione nascevano nella città di San LO (SP-Brasile) tre figli:
✓ in data 21.05.1957, Controparte_6 odierno ricorrente, che in data 01.10.1988, contraeva matrimonio, nella città di San LO (SP-Brasile), con la signora e dalla loro unione nascevano nella città di San Parte_4 LO (SP-Brasile) due figli:
❖ in data 25.10.1990, Controparte_7 odierno ricorrente;
❖ in data 09.09.1994, Controparte_8
, odierna ricorrente;
[...]
Dott. GI AS 3
✓ in data 28.06.1955, odierna Parte_5 ricorrente, che procreava:
❖ in data 20.01.1973, Controparte_10 odierno ricorrente, che in data 28.11.1998 contraeva matrimonio nella città di San LO (SP-Brasile), con la signora dalla quale Persona_7 successivamente divorziava. Dalla loro unione nasceva:
▪ in data 24.08.2001, CP_5
odierno ricorrente;
[...]
✓ in data 03.11.1957, odierna Controparte_1 ricorrente che in data 07.04.1983 contraeva matrimonio, nella città di San LO (SP-Brasile), con il signor Persona_8
assumendo il nome
[...] Controparte_1
Dalla loro unione nasceva, nella città di San LO
[...] (SP-Brasile):
❖ in data 13.12.1985, Controparte_2 odierna ricorrente, che in data 16.09.2013 contraeva matrimonio, nella città di San LO (SP-Brasile), con il signor assumendo il nome Controparte_11 Dalla loro Controparte_2 unione nascevano:
▪ in data 22.09.2016, Persona_9
▪ in data 01.02.2019, Persona_10
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del
Dott. GI AS 4
1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1
nato in data [...] nel Comune di Rosolina (RO), prima della nascita
[...] del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con , Persona_5 celebratosi nel Comune di Rosolina (RO), in data 13.07.1884. Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_9 rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
Dott. GI AS 5
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano, , mai Persona_1 naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato l'[...] nel Comune di Rosolina (RO).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_9 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_9 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. GI AS 6
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_9 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 28.10.2025.
IL GOP
Dott. GI AS
Dott. GI AS 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14832 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. GI AS 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 17.10.2023
1. (C.F./CPF: Controparte_1 C.F._1
[...
), cittadina brasiliana, nata in data [...] nella città di San LO (SP- Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Avenida Santa Ines n. 213;
2. ( : ), Controparte_2 C.F._2 C.F._3 cittadina brasiliana, nata in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Nova Dos Portugueses n. 1140;
3. (C.F./CPF: ), cittadina Controparte_3 C.F._4 brasiliana, nata in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Avenida Fagundes Filho n. 744;
4. (C.F./CPF: ), cittadino CP_4 Controparte_4 C.F._5 brasiliano, nato in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SPBrasile), in Rua Vespasiano n. 650;
5. ( : ), cittadino brasiliano, Controparte_5 C.F._2 C.F._6 nato in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Vespasiano n. 650;
6. (C.F./CPF: ), cittadino Controparte_6 C.F._7 brasiliano, nato in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Ronaldo de Carvalho n. 400;
7. ( : ), cittadino Controparte_7 C.F._2 C.F._8 brasiliano, nato in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Ezequiel Freire n. 62;
8. ( : ), cittadina Controparte_8 C.F._2 C.F._9 brasiliana, nata in data [...] nella città di San LO (SP-Brasile) e residente nella città di San LO (SP-Brasile), in Rua Tramway n. 268
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in capo ai signori Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
Dott. GI AS 2
e Controparte_6 Controparte_7
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex Controparte_8 lege per tutti i motivi svolti in narrativa e, per l'effetto, ordinare al
[...]
, in persona del ministro pro tempore e per esso all'Ufficiale dello Stato CP_9 Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri di Stato Civile, della cittadinanza dei Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 e Controparte_6 Controparte_7
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Controparte_8 Autorità Consolari competenti;
Con vittoria di competenze di causa, oltre 15% rimborso spese generali, oltre 4% C.P.A. e 22% IVA;
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o o Persona_1 Persona_2
– cfr. doc. 5 fascicolo ricorrenti), nato in data [...] nel Comune Persona_1 di Rosolina (RO), figlio di e , il quale contraeva Persona_3 Persona_4 matrimonio, nel Comune di Rosolina (RO), in data 13.07.1884, con la sig.ra
[...]
. uccessivamente emigrava in Brasile ove decedeva in data 08.01.1925, senza Per_5 mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Persona_1 Persona_5 nasceva:
• in data 05.05.1902, nella città di MO MI (SP-Brasile), che Parte_1 in data 30.05.1925, contraeva matrimonio, nella città di RÃ Preto (SP- Brasile), con la signora e dalla loro unione nasceva: Per_6
➢ in data 14.04.1929, nella città di Bonfim Paulista (SP-Brasile), che in data 30.05.1953, contraeva matrimonio, nella Parte_2 città di San LO (SP-Brasile), con la signora e dalla Parte_3 loro unione nascevano nella città di San LO (SP-Brasile) tre figli:
✓ in data 21.05.1957, Controparte_6 odierno ricorrente, che in data 01.10.1988, contraeva matrimonio, nella città di San LO (SP-Brasile), con la signora e dalla loro unione nascevano nella città di San Parte_4 LO (SP-Brasile) due figli:
❖ in data 25.10.1990, Controparte_7 odierno ricorrente;
❖ in data 09.09.1994, Controparte_8
, odierna ricorrente;
[...]
Dott. GI AS 3
✓ in data 28.06.1955, odierna Parte_5 ricorrente, che procreava:
❖ in data 20.01.1973, Controparte_10 odierno ricorrente, che in data 28.11.1998 contraeva matrimonio nella città di San LO (SP-Brasile), con la signora dalla quale Persona_7 successivamente divorziava. Dalla loro unione nasceva:
▪ in data 24.08.2001, CP_5
odierno ricorrente;
[...]
✓ in data 03.11.1957, odierna Controparte_1 ricorrente che in data 07.04.1983 contraeva matrimonio, nella città di San LO (SP-Brasile), con il signor Persona_8
assumendo il nome
[...] Controparte_1
Dalla loro unione nasceva, nella città di San LO
[...] (SP-Brasile):
❖ in data 13.12.1985, Controparte_2 odierna ricorrente, che in data 16.09.2013 contraeva matrimonio, nella città di San LO (SP-Brasile), con il signor assumendo il nome Controparte_11 Dalla loro Controparte_2 unione nascevano:
▪ in data 22.09.2016, Persona_9
▪ in data 01.02.2019, Persona_10
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del
Dott. GI AS 4
1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1
nato in data [...] nel Comune di Rosolina (RO), prima della nascita
[...] del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con , Persona_5 celebratosi nel Comune di Rosolina (RO), in data 13.07.1884. Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_9 rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
Dott. GI AS 5
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano, , mai Persona_1 naturalizzatosi cittadino brasiliano, nato l'[...] nel Comune di Rosolina (RO).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_9 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_9 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. GI AS 6
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_9 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 28.10.2025.
IL GOP
Dott. GI AS
Dott. GI AS 7