TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10828/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Costantino, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetana Marchese, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1 contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui la consulente, dott.ssa aveva concluso che Persona_1
l'interessato era affetto da “Esiti di artrodesi D12-L2 per frattura post-traumatica di L1 (da sinistro stradale- 2018) , esiti di ricostruzione LCA (da trauma stradale-2021), disturbo posttraumatico da stress in bracciante agricolo in attualità di lavoro.” e che, a causa di tali patologie, lo stesso era da considerare un soggetto non invalido e non inabile.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di CP_2 inammissibilità delle domande di natura condannatoria e, per il resto, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza del 09.07.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità, il tutto a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da altra data accertata in corso di causa.
In proposito, si rammenta che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 1984, requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, mentre requisito sanitario per la fruizione della pensione ordinaria di inabilità è l'assoluta e permanente impossibilità dell'interessato di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2 degli esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione versata in atti, in sostanziale continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che il ricorrente è affetto da ““Esiti di Artrodesi D12-L2 a lieve incidenza funzionale in Soggetto affetto da lievi esiti di ricostruzione LCA Ginocchio sn e Disturbo Post-traumatico da stress in trattamento farmacologico” patologie che non configurano complessivamente il riconoscimento della qualità di “Invalido poiché, a causa di infermità, le sue capacità lavorative in occupazioni confacenti le sue attitudini appaiono ridotte in modo permanente a meno di un terzo” ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 222/84 e, pertanto, non è meritevole dell'assegno ordinario di invalidità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione delle Controparte_3 provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione
2 ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e che, pertanto, CP_4 non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che il ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno definitivamente poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10828/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell'
Catania, 20 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10828/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Costantino, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetana Marchese, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1 contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui la consulente, dott.ssa aveva concluso che Persona_1
l'interessato era affetto da “Esiti di artrodesi D12-L2 per frattura post-traumatica di L1 (da sinistro stradale- 2018) , esiti di ricostruzione LCA (da trauma stradale-2021), disturbo posttraumatico da stress in bracciante agricolo in attualità di lavoro.” e che, a causa di tali patologie, lo stesso era da considerare un soggetto non invalido e non inabile.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di CP_2 inammissibilità delle domande di natura condannatoria e, per il resto, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza del 09.07.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità, il tutto a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da altra data accertata in corso di causa.
In proposito, si rammenta che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 1984, requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, mentre requisito sanitario per la fruizione della pensione ordinaria di inabilità è l'assoluta e permanente impossibilità dell'interessato di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2 degli esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione versata in atti, in sostanziale continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che il ricorrente è affetto da ““Esiti di Artrodesi D12-L2 a lieve incidenza funzionale in Soggetto affetto da lievi esiti di ricostruzione LCA Ginocchio sn e Disturbo Post-traumatico da stress in trattamento farmacologico” patologie che non configurano complessivamente il riconoscimento della qualità di “Invalido poiché, a causa di infermità, le sue capacità lavorative in occupazioni confacenti le sue attitudini appaiono ridotte in modo permanente a meno di un terzo” ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 222/84 e, pertanto, non è meritevole dell'assegno ordinario di invalidità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione delle Controparte_3 provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione
2 ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e che, pertanto, CP_4 non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che il ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno definitivamente poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10828/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell'
Catania, 20 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3