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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/09/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2759/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 2759/2019, avente ad oggetto: lesione
personale, riservata in decisione all'udienza del 20/03/2025, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lara Capitanio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore a
Piedimonte San Germano in Via Quarto, 13.
ATTRICE
CONTRO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI (P.IVA/CF: CP_1
), in persona del Direttore Generale, Dott. , rapp.te p.t., P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavaliere, in virtù di atto deliberativo n. 1896
[. del 10 ottobre 2019 ed elettivamente domiciliata c/o l Parte_2
a Cassino in Via S. Pasquale, Controparte_3
s.n.c.
CONVENUTA pagina 1 di 18
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: Voglia l'III.imo Giudice Adito:
- In via principale nel merito:
a) accertare la responsabilità esclusiva della Controparte_4
(P.IVA. ) – in persona del legale rapp.te p.t., per il danno biologico subita P.IVA_1
dalla Sig.ra nella misura del 45% del danno biologico permanente, con 90 Parte_1
giorni di incapacità temporanea assoluta e 90 giorni di incapacità temporanea parziale
al 50 % e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del Controparte_5
danno pari ad euro €. € 385.913,00 o alla maggiore o minore somma ritenuto di
giustizia;
b) accertare inoltre la responsabilità esclusiva della convenuta Controparte_6
per il grave pregiudizio motorio e le modificate condizioni socio
[...]
assistenziali in peius della sig.ra e per l'effetto, condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento in favore dell'istante del danno esistenziale, nonché dei danni patrimoniali
e non derivanti dalla necessità di assistenza personale e terapia riabilitativa di
mantenimento, previa quantificazione degli stessi secondo giustizia e/o equità.”
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via
preliminare:
- accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc;
pagina 2 di 18 - disporre lo stralcio delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse del
ricorrente in data 23 novembre 2023;
nel merito: - rigettare le domande tutte di parte avversa in quanto infondate in fatto ed
in diritto e comunque non provate;
Con vittoria di spese diritti e onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att.
cod. proc. civ., come novellati dalla legge n. 69 del 2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, co. 2, legge cit.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra adiva dinanzi al Tribunale di Cassino l Parte_1 [...]
al fine di accertare la responsabilità esclusiva Controparte_7
dell , i cui operatori sanitari, a causa della loro condotta Controparte_8
imprudente e/o negligente le avevano provocato un grave deficit deambulatorio, e per l'effetto, ottenere il risarcimento dei danni biologici e patrimoniali subiti.
A fondamento della pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue:
- a seguito della comparsa da circa una settimana di una tumefazione diffusa a
carico del piede destro e sinistro con ulcera trofica bilaterale del terzo dito, la sig.ra si recava al Pronto Soccorso del P.O. “ ” di Parte_1 Controparte_3
Cassino, ove le veniva diagnosticato “diabete scompensato in edema
infiammatorio arto inferiore sinistro”; ivi veniva quindi disposta consulenza
pagina 3 di 18 diabetologia che riscontrava “ulcera plantare 4° dito di sinistra di circa 6 mm. di
diametro, ulcera faccia laterale del 3° dito con estensione di circa 1 cm. ma non
profonda; ulcera 1° dito plantare piede destro, profondità non perfettamente
valutabile, presenza di segni di infiammazione nella sede dell'ulcera e caviglia/
avampiede di sinistra risulta gonfio, dolente ed edematoso”;
- di conseguenza, il 22.01.2018 veniva disposto il suo ricovero presso lo stesso presidio ospedaliero con diagnosi di “diabete scompensato, anemia secondaria in
piede diabetico bilaterale con infezione in atto”;
- durante la degenza della ricorrente, gli operatori sanitari del nosocomio dipendenti della si limitavano ad effettuare “un incongruo e prolungato CP_5
trattamento a base di terapia antibiotica e medicazioni non ravvicinate”;
- solo in data 08.02.2018, a seguito di un peggioramento delle ulcerazioni cutanee,
i sanitari disponevano il trasferimento della paziente presso il Policlinico Di
Liegro Di Roma con diagnosi “piede diabetico con sovra infezioni da US
Penneri e Stafilococco Aureus, osteomielite falangi ungueali dita piede destro e
sinistro, diabete mellito insulino trattato in scompenso metabolico”
- tuttavia, presso il predetto Policlinico di Roma veniva diagnosticata “vasta
gangrena umida piede sinistro, fascite necrotizzante estesa fino al III medio di
gamba sin e ascessualizzazione alle logge personale e tibiale, anemia
ipoalbuminemia, scompenso metabolico e stato settico”;
pagina 4 di 18 - dopo una serie di esami diagnostici, il 10/2/2018 l'istante veniva dapprima sottoposta a tre interventi chirurgici (rispettivamente nei giorni 10-12-14 Febbraio
2018) a carico del piede sinistro con amputazione “sec SYME allegata ai primi cm
di tibia e perone” e successivamente dimessa in data 23.02.2018;
- in seguito, dal 20.03.18 al 04.04.2018, la ricorrente veniva nuovamente ricoverata presso la medesima struttura sanitaria in Roma Policlinico Luigi Di Liegro,
poiché era necessario eseguire il secondo tempo della amputazione di gamba sinistra (intervento risalente al 21.3.2018);
- inoltre, l'istante dal 4 al 9 Aprile 2018, effettuata diverse cure riabilitative:
dapprima presso la Casa di Cura Villa dei Pini in Anzio e successivamente presso la struttura sanitaria “S. Raffaele” di Cassino, dove eseguiva ulteriori cicli di riabilitazione sino al 21.06.2018;
- durante la sua degenza presso il presidio ospedaliero “ ”, la parte Controparte_3
attrice lamentava il mancato rispetto delle Linee Giuda e dei protocolli terapeutici da parte dei sanitari del nosocomio di Cassino, asserendo che essi con estremo ritardo aveva ritenuto di trasferirla presso l'Ospedale Di Liegro di Roma;
- pertanto, il progredire della manifestazione gangrenosa con conseguente ricorso all'intervento chirurgico di amputazione del piede sinistro era imputabile alla responsabilità del personale medico;
- invero, a causa del descritto incongruo e tardivo trattamento sanitario, la sig.ra riportava postumi permanenti valutati dalla Perizia medico- legale Parte_1
pagina 5 di 18 nella misura del 45% del danno biologico permanente, con tre mesi di Incapacità
Temporanea assoluta e tre mesi in misura media del 50% di incapacità
temporanea parziale;
- la ricorrente, pertanto, al fine di accertare la responsabilità esclusiva dei sanitari della struttura ospedaliera di Cassino esperiva presso l'intestato Tribunale l'ATP
previsto dall'art. 696 bis cpc (R.G.N. 4348/2018);
- nel corso del suddetto procedimento non veniva raggiunto alcun accordo tra le parti e, pertanto, venivano nominati i Consulenti Tecnici d'Ufficio, dott.ri e Dott. i quali, all'esito delle operazioni Persona_1 Persona_2
peritali, concludevano, escludendo qualsiasi responsabilità da parte dei Sanitari e quindi dell resistente e precisavano espressamente che” l'impostazione Pt_2
metodologica dei Sanitari è corretta. Tra gli aspetti a favore della metodologia
utilizzata dai Sanitari dell'Ospedale di Cassino sono, come precedentemente
riportato, i dati della letteratura scientifica “oltre l'80% dei diabetici amputati ha
avuto come causa dell'amputazione un'ulcera del piede aggravatasi nel tempo”
che depongono per una problematica ad alto rischio di amputazione anche
perché lo stesso piede era stato precedentemente già trattato per lesioni cutanee
ed era stato soggetto ad amputazione minore”;
Alla luce di quanto argomentato ed in considerazione alla condotta altamente imprudente ed imperita dei sanitari dell'ospedale di Cassino, che provvedevano al trasferimento presso una struttura specializzata individuata nel policlinico di Liegro di pagina 6 di 18 Roma, soltanto dopo diciotto giorni dal ricovero, la ricorrente rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
impugnando e contestando tutto quanto dedotto, Controparte_9
eccepito, richiesto e prodotto ex adverso dalla ricorrente.
In primo luogo, la resistente eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, poiché era stato depositato tardivamente dalla ricorrente, ovvero oltre i
6 mesi previsti dalla normativa e successivamente ai 90 giorni da quando i CCTTU
nominati nel procedimento di cui all'art. 696 bis cpc avevano depositato la relazione definitiva.
Nel merito, inoltre, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte, per carenza della documentazione e degli elementi idonei a provare la responsabilità della struttura ospedaliera, nonché il relativo nesso di causalità e la presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, che rendevano più grave l'asserito danno subìto dalla ricorrente.
Altresì, l'azienda ospedaliera asseriva che il personale medico aveva con costanza e scrupolo sia monitorato la condizione clinica della paziente sia predisposto tempestivamente tutte le cure necessarie a favore della stessa.
Invero, come già osservato dai Consulenti del Giudice, la parte resistente evidenziava che “l'Amputazione dell'Arto non era causalmente riconducibile a colpevole difetto di
pagina 7 di 18 comportamento tecnico professionale perché concorrevano vicende ineluttabili come il
grave stato settico che precocemente si manifestava e che rendeva difficile il
trasferimento in altra sede competente”, sottolineando pertanto, che la responsabilità
della Struttura non poteva essere ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento/inesatto adempimento (comunemente detta contrattuale) ma in quella da fatto illecito (comunemente detta extracontrattuale).
In virtù di tanto ed in considerazione del comportamento metodologicamente corretto attuato dal personale medico, la resistente concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché destituita di fondamento sia sotto il profilo dell'an che del
quantum debeatur.
Nel corso del giudizio de quo, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di ATP e rilevata la necessità
di procedere ad una trattazione non sommaria del presente procedimento disponeva in data 15/02/2022 il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 20.03.2025 la tratteneva in decisione, assegnando i termini ridotti (ex art. 190 c.p.c.)
di gg 60 per comparse conclusionali e di gg 20 per repliche.
Orbene, prima di entrare nel merito della controversia, va osservato in via preliminare che la vicenda oggetto di causa, è soggetta all'applicazione ratione temporis della Legge
pagina 8 di 18 presente giudizio di merito, la ricorrente instaurava nei confronti dell'odierna resistente un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 4348/2018 r.g.a.c. di questo stesso
Tribunale.
Ciò posto, va esaminata la questione relativa alla dedotta inammissibilità ed improcedibilità della domanda per tardivo deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ed ex art. 702 bis c.p.c., in quanto dall' esame della documentazione versata agli atti
(ricevute pec del deposito telematico del 15-07-2019) la ricorrente dimostrava la tempestività del ricorso (il termine di 90 giorni veniva a cadere domenica, 14-07-2019 -
e quindi prorogato di diritto al lunedì successivo, 15-07-2019) nonché l' ammissibilità e procedibilità dello stesso.
Altresì, sul punto, va osservato che seppure il ricorso non fosse stato rispettoso del predetto termine, era, in ogni caso, ammissibile e procedibile, tenuto conto che la violazione del citato termine determina solo l'impossibilità di ancorare al momento dell'introduzione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva del giudizio di merito, ma non comportava l'estinzione del diritto a formulare la domanda di merito ovvero l'inutilizzabilità degli accertamenti peritali su cui si è formato il contraddittorio.
Per le ragioni esposte, la domanda è procedibile per infondatezza delle eccezioni spiegate.
Tuttavia, prima di entrare nel merito della controversia, giova rammentare che in punto di diritto la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, da ben pagina 9 di 18 prima dell'avvento delle due principali riforme (Legge n. 189 del 2012 e Legge n. 24 del
2017), è stata pressoché pacificamente ricondotta all'inadempimento di una obbligazione contrattuale (sia pure del tutto autonoma da quella del professionista).
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricostruito in termini autonomi il rapporto paziente - struttura, riqualificandolo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) soggetto in quanto tale alle regole ordinarie prescritte dall'art. 1218 c.c. in materia di inadempimento (Cass. Civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, n.
577)
La richiamata pronuncia, infatti, si pone in linea con un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, tendente ad inquadrare la prestazione gravante sulla struttura sanitaria come prestazione di natura complessa in quanto comprendente la fornitura di alloggio e vitto, la messa a disposizione di attrezzature, la sicurezza dei macchinari, la cura del paziente, la vigilanza del reparto, tutto secondo lo schema contrattuale atipico a prestazioni corrispettive ( cosiddetto contratto di spedalità), che si perfeziona all'atto della accettazione del paziente presso la struttura e da cui insorgono,
a carico della struttura sanitaria (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 9556 del 2002).
La struttura sanitaria risponde, quindi, in via contrattuale non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, ecc.), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e pagina 10 di 18 paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
In virtù del contratto, dunque, la struttura sanitaria (pubblica o privata che sia) deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza
sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Così ricondotta, la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità),
derivante dall'inadempimento dell'obbligazione si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.
Per quanto concerne poi le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale, e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.
Non a caso la riforma introdotta dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli -
Bianco), nel ridisegnare il sistema della responsabilità in materia sanitaria e medica,
attraverso l'istituzione del sistema a c.d. “doppio binario”, da un lato, ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 c.c.,
d'altro lato, relativamente al medico strutturato, ha segnato l'abbandono della natura contrattuale della responsabilità del sanitario in favore di quella extracontrattuale, salva pagina 11 di 18 l'ipotesi della sussistenza di un pregresso e specifico contratto d'opera professionale stipulato tra medico e paziente.
Così ricostruita la natura delle responsabilità della struttura sanitaria e del medico,
occorre, inoltre, affrontare le principali questioni in tema di riparto dell'onere della prova e di accertamento del nesso causale che interessano il caso di specie.
In riferimento al riparto dell'onere probatorio, infatti, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della patologia (o
l'insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il
danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità
della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza.” (Cass. Civ. 23 ottobre 2018, n. 26700; Cass. Civ., 27 febbraio
2023, n. 5808).
In altri termini, deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto ed incauto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve dimostrare la fonte del suo credito e il nesso eziologico fra la condotta dei sanitari e l'insorgere o l'aggravarsi della patologia, restando a carico del debitore l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando di aver esattamente adempiuto la prestazione o, in alternativa,
pagina 12 di 18 che l'inesatto adempimento è stato determinato da un'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
La giurisprudenza ha chiarito poi che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento, che il creditore è tenuto solo ad allegare, non è qualunque tipo di inadempimento, ma solo quello astrattamente efficiente alla produzione del danno (c.d.
inadempimento qualificato).
Quanto, invece, all'ulteriore decisivo profilo dell'accertamento del nesso di causalità
nelle ipotesi di responsabilità sanitaria, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale - a cui questo Tribunale presta adesione - il nesso causale fra il comportamento del medico (o della struttura sanitaria) e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile attraverso un criterio necessariamente probabilistico, qualora si ritenga che l'opera del medico (o della struttura), se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi
(ex multis Cass. Civ., 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133).
In tali ipotesi, dunque, risulta necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica,
ma di natura logico - razionale.
In conclusione, deve pertanto ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo allorché, se fosse stata tenuta la condotta pagina 13 di 18 diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici astratti, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili (e provati) in relazione al caso concreto.
Pertanto, una volta che il creditore abbia assolto i descritti oneri di allegazione e di prova, resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., 27 febbraio 2023, n. 5808).
Poste tali premesse, va osservato che nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio incaricati dall'intestato Tribunale, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, veniva accertato che “per effetto
della degradazione dei fenomeni morbosi connessi con l' evento avverso ed il
trattamento terapeutico, la ricorrente era parzialmente incapace di attendere alle
ordinarie occupazioni nella percentuale del 40% e in giorni 120 necessari per un ciclo
riabilitativo e di riadattamento alle usuali mansioni svolte in precedenza e che i predetti
postumi avevano prevedibile incidenza sulla capacità di produrre reddito nella misura
del 55%” ma, tuttavia, gli ausiliari del giudice escludevano il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e i pregiudizi lamentati dalla paziente.
In particolare, nel ricostruire la vicenda clinica che vedeva coinvolta la sig.ra Pt_1
, sulla scorta della documentazione medica in atti e delle deduzioni delle parti, il
[...]
pagina 14 di 18 dott. e Dott. rilevavano che “ai fini di una valutazione Persona_1 Persona_2
obiettiva del caso in esame in tema di responsabilità professionale, il caso in
discussione attiene alle problematiche del piede diabetico, che è una complicanza
cronica del diabete, altamente invalidante.”
Invero, gli ausiliari del giudice, dopo aver verificato dalla documentazione medica visionata che per il periodo in cui la ricorrente rimaneva ricoverata presso il reparto di
Medicina dell' Ospedale di Cassino, la stessa veniva sottoposta a diverse consulenze chirurgiche per la valutazione e trattamento chirurgico dei tessuti dell' arto inferiore sinistro con grave stato settico ed osteomielite, evidenziavano che “all' ingresso della
paziente nell' ospedale di Cassino era in una condizione locale già compromessa, con
un quadro clinico T1DM complicato da piede diabetico con recidiva di lesione cutanee
(nell' agosto 2017 durante un ricovero ospedaliero la perizianda subiva l'
asportazione del II° dito del piede sinistro)”.
Sulla scorta di tali premesse, i predetti consulenti concludevano, precisando che
“l'impostazione metodologica dei sanitari era corretta. Tra gli aspetti a favore della
metodologia utilizzata dai sanitari dell'ospedale di Cassino sono i dati riportati dalla
letteratura scientifica oltre l'80% dei diabetici amputati ha avuto come causa
dell'amputazione un'ulcera del piede aggravatasi nel tempo”.
Invero, i CCTTU nominati nel procedimento di cui all'art. 696 bis cpc, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed pagina 15 di 18 in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da loro redatta ed allegata agli atti del fascicolo, hanno esaminato innanzitutto la documentazione medica messa a sua disposizione, hanno inoltre sentito le parti ed i loro consulenti tecnici ed hanno visitato la perizianda,
esperendo ogni opportuna indagine clinica e strumentale.
Alla luce delle considerazioni tecniche dei predetti consulenti, pienamente condivise da chi scrive, in quanto esaustivamente motivate e coerenti con le affermazioni fatte in premessa, deve escludersi che l'amputazione dell'arto della paziente sia stato cagionato dalle condotte dei sanitari che la ebbero in cura, proprio perché il nesso di causalità tra la condotta descritta e i danni lamentati dalla ricorrente non soddisfano la regola ermeneutica del c.d. “più probabile che non”.
Sulla base di quanto emerso in sede di operazioni peritali, infatti, gli ausiliari del giudice sottolineavano che “l'osteomielite, da cui era affetta la sig.ra era una “patologia Pt_1
di estrema complessità, la cui evoluzione può essere tenuta in debito conto e rientra
tra gli eventi “prevedibili” se il decorso clinico non migliora”.
In altri termini, i consulenti specificavano che “l'amputazione di arto era una
complicanza probabile di piede diabetico complicato ancorché infetto”, definendolo inoltre come “un evento atteso e probabile quando il livello di piede diabetico
complicato è elevato.”
Nello specifico, i CCTTU ribadivano che “l'amputazione dell'arto non era
causalmente riconducibile a colpevole difetto di comportamento tecnico professionale
pagina 16 di 18 perché concorrevano vicende ineluttabili come il grave stato settico che precocemente
si manifestava e che rendeva difficile il trasferimento in altra sede competente”.
Orbene, le valutazioni espresse dai consulenti incaricati, comprese quelle da ultimo indicate, vengono condivise da questo giudicante in quanto logicamente argomentate,
fondate sull'attento esame della documentazione prodotta e supportate dalla necessaria conoscenza specialistica del settore medico - scientifico interessato alla vicenda in esame.
Facendo applicazione del c.d. criterio probabilistico, deve, quindi, escludersi la sussistenza del nesso causale fra l'operato del personale sanitario dell CP_5
e lo stato di invalidità temporanea della ricorrente, dal quale sono scaturiti i
[...]
danni lamentati.
Ebbene, la mancanza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento pregiudizievole,
pertanto, conduce necessariamente al rigetto della domanda risarcitoria inerente sia al c.d. danno biologico (danno alla salute) sia al pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, sulla cui congruità gli ausiliari del giudice non hanno potuto esprimersi,
poiché la resistente non esibiva nessun documento relativo alle eventuali spese mediche effettuate/effettuabili.
In considerazione della complessità fattuale e della specificità della vicenda, sussistono particolari motivi di equità e di giustizia per la integrale compensazione delle spese di lite, stante la particolare natura del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni in diritto trattate.
pagina 17 di 18 Spese di CTU a carico delle parti in misura uguale tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sul ricorso avanzato dalla sig.ra
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_7
così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
3) spese di CTU a carico delle parti in misura uguale tra di loro
Così deciso in Cassino, 18.9.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli -Bianco) ed infatti, prima dell'introduzione del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 2759/2019, avente ad oggetto: lesione
personale, riservata in decisione all'udienza del 20/03/2025, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lara Capitanio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore a
Piedimonte San Germano in Via Quarto, 13.
ATTRICE
CONTRO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI (P.IVA/CF: CP_1
), in persona del Direttore Generale, Dott. , rapp.te p.t., P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavaliere, in virtù di atto deliberativo n. 1896
[. del 10 ottobre 2019 ed elettivamente domiciliata c/o l Parte_2
a Cassino in Via S. Pasquale, Controparte_3
s.n.c.
CONVENUTA pagina 1 di 18
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: Voglia l'III.imo Giudice Adito:
- In via principale nel merito:
a) accertare la responsabilità esclusiva della Controparte_4
(P.IVA. ) – in persona del legale rapp.te p.t., per il danno biologico subita P.IVA_1
dalla Sig.ra nella misura del 45% del danno biologico permanente, con 90 Parte_1
giorni di incapacità temporanea assoluta e 90 giorni di incapacità temporanea parziale
al 50 % e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del Controparte_5
danno pari ad euro €. € 385.913,00 o alla maggiore o minore somma ritenuto di
giustizia;
b) accertare inoltre la responsabilità esclusiva della convenuta Controparte_6
per il grave pregiudizio motorio e le modificate condizioni socio
[...]
assistenziali in peius della sig.ra e per l'effetto, condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento in favore dell'istante del danno esistenziale, nonché dei danni patrimoniali
e non derivanti dalla necessità di assistenza personale e terapia riabilitativa di
mantenimento, previa quantificazione degli stessi secondo giustizia e/o equità.”
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via
preliminare:
- accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc;
pagina 2 di 18 - disporre lo stralcio delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse del
ricorrente in data 23 novembre 2023;
nel merito: - rigettare le domande tutte di parte avversa in quanto infondate in fatto ed
in diritto e comunque non provate;
Con vittoria di spese diritti e onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att.
cod. proc. civ., come novellati dalla legge n. 69 del 2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, co. 2, legge cit.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra adiva dinanzi al Tribunale di Cassino l Parte_1 [...]
al fine di accertare la responsabilità esclusiva Controparte_7
dell , i cui operatori sanitari, a causa della loro condotta Controparte_8
imprudente e/o negligente le avevano provocato un grave deficit deambulatorio, e per l'effetto, ottenere il risarcimento dei danni biologici e patrimoniali subiti.
A fondamento della pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue:
- a seguito della comparsa da circa una settimana di una tumefazione diffusa a
carico del piede destro e sinistro con ulcera trofica bilaterale del terzo dito, la sig.ra si recava al Pronto Soccorso del P.O. “ ” di Parte_1 Controparte_3
Cassino, ove le veniva diagnosticato “diabete scompensato in edema
infiammatorio arto inferiore sinistro”; ivi veniva quindi disposta consulenza
pagina 3 di 18 diabetologia che riscontrava “ulcera plantare 4° dito di sinistra di circa 6 mm. di
diametro, ulcera faccia laterale del 3° dito con estensione di circa 1 cm. ma non
profonda; ulcera 1° dito plantare piede destro, profondità non perfettamente
valutabile, presenza di segni di infiammazione nella sede dell'ulcera e caviglia/
avampiede di sinistra risulta gonfio, dolente ed edematoso”;
- di conseguenza, il 22.01.2018 veniva disposto il suo ricovero presso lo stesso presidio ospedaliero con diagnosi di “diabete scompensato, anemia secondaria in
piede diabetico bilaterale con infezione in atto”;
- durante la degenza della ricorrente, gli operatori sanitari del nosocomio dipendenti della si limitavano ad effettuare “un incongruo e prolungato CP_5
trattamento a base di terapia antibiotica e medicazioni non ravvicinate”;
- solo in data 08.02.2018, a seguito di un peggioramento delle ulcerazioni cutanee,
i sanitari disponevano il trasferimento della paziente presso il Policlinico Di
Liegro Di Roma con diagnosi “piede diabetico con sovra infezioni da US
Penneri e Stafilococco Aureus, osteomielite falangi ungueali dita piede destro e
sinistro, diabete mellito insulino trattato in scompenso metabolico”
- tuttavia, presso il predetto Policlinico di Roma veniva diagnosticata “vasta
gangrena umida piede sinistro, fascite necrotizzante estesa fino al III medio di
gamba sin e ascessualizzazione alle logge personale e tibiale, anemia
ipoalbuminemia, scompenso metabolico e stato settico”;
pagina 4 di 18 - dopo una serie di esami diagnostici, il 10/2/2018 l'istante veniva dapprima sottoposta a tre interventi chirurgici (rispettivamente nei giorni 10-12-14 Febbraio
2018) a carico del piede sinistro con amputazione “sec SYME allegata ai primi cm
di tibia e perone” e successivamente dimessa in data 23.02.2018;
- in seguito, dal 20.03.18 al 04.04.2018, la ricorrente veniva nuovamente ricoverata presso la medesima struttura sanitaria in Roma Policlinico Luigi Di Liegro,
poiché era necessario eseguire il secondo tempo della amputazione di gamba sinistra (intervento risalente al 21.3.2018);
- inoltre, l'istante dal 4 al 9 Aprile 2018, effettuata diverse cure riabilitative:
dapprima presso la Casa di Cura Villa dei Pini in Anzio e successivamente presso la struttura sanitaria “S. Raffaele” di Cassino, dove eseguiva ulteriori cicli di riabilitazione sino al 21.06.2018;
- durante la sua degenza presso il presidio ospedaliero “ ”, la parte Controparte_3
attrice lamentava il mancato rispetto delle Linee Giuda e dei protocolli terapeutici da parte dei sanitari del nosocomio di Cassino, asserendo che essi con estremo ritardo aveva ritenuto di trasferirla presso l'Ospedale Di Liegro di Roma;
- pertanto, il progredire della manifestazione gangrenosa con conseguente ricorso all'intervento chirurgico di amputazione del piede sinistro era imputabile alla responsabilità del personale medico;
- invero, a causa del descritto incongruo e tardivo trattamento sanitario, la sig.ra riportava postumi permanenti valutati dalla Perizia medico- legale Parte_1
pagina 5 di 18 nella misura del 45% del danno biologico permanente, con tre mesi di Incapacità
Temporanea assoluta e tre mesi in misura media del 50% di incapacità
temporanea parziale;
- la ricorrente, pertanto, al fine di accertare la responsabilità esclusiva dei sanitari della struttura ospedaliera di Cassino esperiva presso l'intestato Tribunale l'ATP
previsto dall'art. 696 bis cpc (R.G.N. 4348/2018);
- nel corso del suddetto procedimento non veniva raggiunto alcun accordo tra le parti e, pertanto, venivano nominati i Consulenti Tecnici d'Ufficio, dott.ri e Dott. i quali, all'esito delle operazioni Persona_1 Persona_2
peritali, concludevano, escludendo qualsiasi responsabilità da parte dei Sanitari e quindi dell resistente e precisavano espressamente che” l'impostazione Pt_2
metodologica dei Sanitari è corretta. Tra gli aspetti a favore della metodologia
utilizzata dai Sanitari dell'Ospedale di Cassino sono, come precedentemente
riportato, i dati della letteratura scientifica “oltre l'80% dei diabetici amputati ha
avuto come causa dell'amputazione un'ulcera del piede aggravatasi nel tempo”
che depongono per una problematica ad alto rischio di amputazione anche
perché lo stesso piede era stato precedentemente già trattato per lesioni cutanee
ed era stato soggetto ad amputazione minore”;
Alla luce di quanto argomentato ed in considerazione alla condotta altamente imprudente ed imperita dei sanitari dell'ospedale di Cassino, che provvedevano al trasferimento presso una struttura specializzata individuata nel policlinico di Liegro di pagina 6 di 18 Roma, soltanto dopo diciotto giorni dal ricovero, la ricorrente rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
impugnando e contestando tutto quanto dedotto, Controparte_9
eccepito, richiesto e prodotto ex adverso dalla ricorrente.
In primo luogo, la resistente eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, poiché era stato depositato tardivamente dalla ricorrente, ovvero oltre i
6 mesi previsti dalla normativa e successivamente ai 90 giorni da quando i CCTTU
nominati nel procedimento di cui all'art. 696 bis cpc avevano depositato la relazione definitiva.
Nel merito, inoltre, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte, per carenza della documentazione e degli elementi idonei a provare la responsabilità della struttura ospedaliera, nonché il relativo nesso di causalità e la presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, che rendevano più grave l'asserito danno subìto dalla ricorrente.
Altresì, l'azienda ospedaliera asseriva che il personale medico aveva con costanza e scrupolo sia monitorato la condizione clinica della paziente sia predisposto tempestivamente tutte le cure necessarie a favore della stessa.
Invero, come già osservato dai Consulenti del Giudice, la parte resistente evidenziava che “l'Amputazione dell'Arto non era causalmente riconducibile a colpevole difetto di
pagina 7 di 18 comportamento tecnico professionale perché concorrevano vicende ineluttabili come il
grave stato settico che precocemente si manifestava e che rendeva difficile il
trasferimento in altra sede competente”, sottolineando pertanto, che la responsabilità
della Struttura non poteva essere ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento/inesatto adempimento (comunemente detta contrattuale) ma in quella da fatto illecito (comunemente detta extracontrattuale).
In virtù di tanto ed in considerazione del comportamento metodologicamente corretto attuato dal personale medico, la resistente concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché destituita di fondamento sia sotto il profilo dell'an che del
quantum debeatur.
Nel corso del giudizio de quo, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, verificata l'avvenuta acquisizione del fascicolo di ATP e rilevata la necessità
di procedere ad una trattazione non sommaria del presente procedimento disponeva in data 15/02/2022 il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 20.03.2025 la tratteneva in decisione, assegnando i termini ridotti (ex art. 190 c.p.c.)
di gg 60 per comparse conclusionali e di gg 20 per repliche.
Orbene, prima di entrare nel merito della controversia, va osservato in via preliminare che la vicenda oggetto di causa, è soggetta all'applicazione ratione temporis della Legge
pagina 8 di 18 presente giudizio di merito, la ricorrente instaurava nei confronti dell'odierna resistente un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 4348/2018 r.g.a.c. di questo stesso
Tribunale.
Ciò posto, va esaminata la questione relativa alla dedotta inammissibilità ed improcedibilità della domanda per tardivo deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ed ex art. 702 bis c.p.c., in quanto dall' esame della documentazione versata agli atti
(ricevute pec del deposito telematico del 15-07-2019) la ricorrente dimostrava la tempestività del ricorso (il termine di 90 giorni veniva a cadere domenica, 14-07-2019 -
e quindi prorogato di diritto al lunedì successivo, 15-07-2019) nonché l' ammissibilità e procedibilità dello stesso.
Altresì, sul punto, va osservato che seppure il ricorso non fosse stato rispettoso del predetto termine, era, in ogni caso, ammissibile e procedibile, tenuto conto che la violazione del citato termine determina solo l'impossibilità di ancorare al momento dell'introduzione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva del giudizio di merito, ma non comportava l'estinzione del diritto a formulare la domanda di merito ovvero l'inutilizzabilità degli accertamenti peritali su cui si è formato il contraddittorio.
Per le ragioni esposte, la domanda è procedibile per infondatezza delle eccezioni spiegate.
Tuttavia, prima di entrare nel merito della controversia, giova rammentare che in punto di diritto la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, da ben pagina 9 di 18 prima dell'avvento delle due principali riforme (Legge n. 189 del 2012 e Legge n. 24 del
2017), è stata pressoché pacificamente ricondotta all'inadempimento di una obbligazione contrattuale (sia pure del tutto autonoma da quella del professionista).
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricostruito in termini autonomi il rapporto paziente - struttura, riqualificandolo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) soggetto in quanto tale alle regole ordinarie prescritte dall'art. 1218 c.c. in materia di inadempimento (Cass. Civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, n.
577)
La richiamata pronuncia, infatti, si pone in linea con un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, tendente ad inquadrare la prestazione gravante sulla struttura sanitaria come prestazione di natura complessa in quanto comprendente la fornitura di alloggio e vitto, la messa a disposizione di attrezzature, la sicurezza dei macchinari, la cura del paziente, la vigilanza del reparto, tutto secondo lo schema contrattuale atipico a prestazioni corrispettive ( cosiddetto contratto di spedalità), che si perfeziona all'atto della accettazione del paziente presso la struttura e da cui insorgono,
a carico della struttura sanitaria (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 9556 del 2002).
La struttura sanitaria risponde, quindi, in via contrattuale non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, ecc.), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e pagina 10 di 18 paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
In virtù del contratto, dunque, la struttura sanitaria (pubblica o privata che sia) deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza
sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Così ricondotta, la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità),
derivante dall'inadempimento dell'obbligazione si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.
Per quanto concerne poi le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale, e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.
Non a caso la riforma introdotta dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli -
Bianco), nel ridisegnare il sistema della responsabilità in materia sanitaria e medica,
attraverso l'istituzione del sistema a c.d. “doppio binario”, da un lato, ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 c.c.,
d'altro lato, relativamente al medico strutturato, ha segnato l'abbandono della natura contrattuale della responsabilità del sanitario in favore di quella extracontrattuale, salva pagina 11 di 18 l'ipotesi della sussistenza di un pregresso e specifico contratto d'opera professionale stipulato tra medico e paziente.
Così ricostruita la natura delle responsabilità della struttura sanitaria e del medico,
occorre, inoltre, affrontare le principali questioni in tema di riparto dell'onere della prova e di accertamento del nesso causale che interessano il caso di specie.
In riferimento al riparto dell'onere probatorio, infatti, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale
della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della patologia (o
l'insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il
danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità
della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto
adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza.” (Cass. Civ. 23 ottobre 2018, n. 26700; Cass. Civ., 27 febbraio
2023, n. 5808).
In altri termini, deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto ed incauto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve dimostrare la fonte del suo credito e il nesso eziologico fra la condotta dei sanitari e l'insorgere o l'aggravarsi della patologia, restando a carico del debitore l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando di aver esattamente adempiuto la prestazione o, in alternativa,
pagina 12 di 18 che l'inesatto adempimento è stato determinato da un'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
La giurisprudenza ha chiarito poi che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento, che il creditore è tenuto solo ad allegare, non è qualunque tipo di inadempimento, ma solo quello astrattamente efficiente alla produzione del danno (c.d.
inadempimento qualificato).
Quanto, invece, all'ulteriore decisivo profilo dell'accertamento del nesso di causalità
nelle ipotesi di responsabilità sanitaria, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale - a cui questo Tribunale presta adesione - il nesso causale fra il comportamento del medico (o della struttura sanitaria) e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile attraverso un criterio necessariamente probabilistico, qualora si ritenga che l'opera del medico (o della struttura), se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi
(ex multis Cass. Civ., 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133).
In tali ipotesi, dunque, risulta necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica,
ma di natura logico - razionale.
In conclusione, deve pertanto ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo allorché, se fosse stata tenuta la condotta pagina 13 di 18 diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici astratti, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili (e provati) in relazione al caso concreto.
Pertanto, una volta che il creditore abbia assolto i descritti oneri di allegazione e di prova, resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., 27 febbraio 2023, n. 5808).
Poste tali premesse, va osservato che nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio incaricati dall'intestato Tribunale, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, veniva accertato che “per effetto
della degradazione dei fenomeni morbosi connessi con l' evento avverso ed il
trattamento terapeutico, la ricorrente era parzialmente incapace di attendere alle
ordinarie occupazioni nella percentuale del 40% e in giorni 120 necessari per un ciclo
riabilitativo e di riadattamento alle usuali mansioni svolte in precedenza e che i predetti
postumi avevano prevedibile incidenza sulla capacità di produrre reddito nella misura
del 55%” ma, tuttavia, gli ausiliari del giudice escludevano il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e i pregiudizi lamentati dalla paziente.
In particolare, nel ricostruire la vicenda clinica che vedeva coinvolta la sig.ra Pt_1
, sulla scorta della documentazione medica in atti e delle deduzioni delle parti, il
[...]
pagina 14 di 18 dott. e Dott. rilevavano che “ai fini di una valutazione Persona_1 Persona_2
obiettiva del caso in esame in tema di responsabilità professionale, il caso in
discussione attiene alle problematiche del piede diabetico, che è una complicanza
cronica del diabete, altamente invalidante.”
Invero, gli ausiliari del giudice, dopo aver verificato dalla documentazione medica visionata che per il periodo in cui la ricorrente rimaneva ricoverata presso il reparto di
Medicina dell' Ospedale di Cassino, la stessa veniva sottoposta a diverse consulenze chirurgiche per la valutazione e trattamento chirurgico dei tessuti dell' arto inferiore sinistro con grave stato settico ed osteomielite, evidenziavano che “all' ingresso della
paziente nell' ospedale di Cassino era in una condizione locale già compromessa, con
un quadro clinico T1DM complicato da piede diabetico con recidiva di lesione cutanee
(nell' agosto 2017 durante un ricovero ospedaliero la perizianda subiva l'
asportazione del II° dito del piede sinistro)”.
Sulla scorta di tali premesse, i predetti consulenti concludevano, precisando che
“l'impostazione metodologica dei sanitari era corretta. Tra gli aspetti a favore della
metodologia utilizzata dai sanitari dell'ospedale di Cassino sono i dati riportati dalla
letteratura scientifica oltre l'80% dei diabetici amputati ha avuto come causa
dell'amputazione un'ulcera del piede aggravatasi nel tempo”.
Invero, i CCTTU nominati nel procedimento di cui all'art. 696 bis cpc, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed pagina 15 di 18 in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da loro redatta ed allegata agli atti del fascicolo, hanno esaminato innanzitutto la documentazione medica messa a sua disposizione, hanno inoltre sentito le parti ed i loro consulenti tecnici ed hanno visitato la perizianda,
esperendo ogni opportuna indagine clinica e strumentale.
Alla luce delle considerazioni tecniche dei predetti consulenti, pienamente condivise da chi scrive, in quanto esaustivamente motivate e coerenti con le affermazioni fatte in premessa, deve escludersi che l'amputazione dell'arto della paziente sia stato cagionato dalle condotte dei sanitari che la ebbero in cura, proprio perché il nesso di causalità tra la condotta descritta e i danni lamentati dalla ricorrente non soddisfano la regola ermeneutica del c.d. “più probabile che non”.
Sulla base di quanto emerso in sede di operazioni peritali, infatti, gli ausiliari del giudice sottolineavano che “l'osteomielite, da cui era affetta la sig.ra era una “patologia Pt_1
di estrema complessità, la cui evoluzione può essere tenuta in debito conto e rientra
tra gli eventi “prevedibili” se il decorso clinico non migliora”.
In altri termini, i consulenti specificavano che “l'amputazione di arto era una
complicanza probabile di piede diabetico complicato ancorché infetto”, definendolo inoltre come “un evento atteso e probabile quando il livello di piede diabetico
complicato è elevato.”
Nello specifico, i CCTTU ribadivano che “l'amputazione dell'arto non era
causalmente riconducibile a colpevole difetto di comportamento tecnico professionale
pagina 16 di 18 perché concorrevano vicende ineluttabili come il grave stato settico che precocemente
si manifestava e che rendeva difficile il trasferimento in altra sede competente”.
Orbene, le valutazioni espresse dai consulenti incaricati, comprese quelle da ultimo indicate, vengono condivise da questo giudicante in quanto logicamente argomentate,
fondate sull'attento esame della documentazione prodotta e supportate dalla necessaria conoscenza specialistica del settore medico - scientifico interessato alla vicenda in esame.
Facendo applicazione del c.d. criterio probabilistico, deve, quindi, escludersi la sussistenza del nesso causale fra l'operato del personale sanitario dell CP_5
e lo stato di invalidità temporanea della ricorrente, dal quale sono scaturiti i
[...]
danni lamentati.
Ebbene, la mancanza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento pregiudizievole,
pertanto, conduce necessariamente al rigetto della domanda risarcitoria inerente sia al c.d. danno biologico (danno alla salute) sia al pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, sulla cui congruità gli ausiliari del giudice non hanno potuto esprimersi,
poiché la resistente non esibiva nessun documento relativo alle eventuali spese mediche effettuate/effettuabili.
In considerazione della complessità fattuale e della specificità della vicenda, sussistono particolari motivi di equità e di giustizia per la integrale compensazione delle spese di lite, stante la particolare natura del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni in diritto trattate.
pagina 17 di 18 Spese di CTU a carico delle parti in misura uguale tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sul ricorso avanzato dalla sig.ra
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_7
così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
3) spese di CTU a carico delle parti in misura uguale tra di loro
Così deciso in Cassino, 18.9.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli -Bianco) ed infatti, prima dell'introduzione del