Articolo 16 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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9 settembre 1973
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Versione
7 agosto 2012
Art. 16. (Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale)
Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall' articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ad eccezione delle iniziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 14, coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attivita' degli uffici dipendenti e ne e' responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012