Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2064/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2064/2017 R.G.A.C.
rapp.ta dalla mandataria elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliato in VIA G. CANALE N. 32 C/O AVV. GENNARO MEMOLI NOCERA
INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. BIANCO TECLA (c.f.: ), dal C.F._1
quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in C/O CP_1 C.F._2
AVV. ANTONIA GUERRASIO - VIA BOTTIGLIERI N. 14 84086 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CARMINE (c.f.: ), dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
C/O AVV. ANTONIA GUERRASIO - VIA BOTTIGLIERI N. 14 84086
ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CARMINE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via lungomare CP_3 P.IVA_1 tafuri n.15 salerno , presso lo studio dell'Avv. BARATTA ANDREA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
Pagina 1 di 9
, elettivamente domiciliato in LARGO DEL Controparte_4
TEATRO VALLE, 6 ROMA , presso lo studio dell'Avv. D'ERCOLE STEFANO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
INTERVENTORE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti.
Essa è infondata.
Invero, nel caso di specie, la società attrice ha, innanzitutto, dimostrato la propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio copia dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti da Unicredit spa a Parte_1
[...
In proposito, la S.C. ha affermato il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre
1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116;
Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici,
Pagina 2 di 9 individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3,
16/04/2021, n. 10200).
Si è, quindi, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5,
29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n.
4277).
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso in oggetto allegato in atti, si evince che tra le categorie di crediti ivi indicate rientra anche il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio
(contratto di mutuo).
Inoltre, la cessionaria ha fornito la prova del proprio credito, attraverso la produzione in giudizio dei contratti di mutuo e degli atti di fideiussione.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di decadenza formulata dai convenuti ex art. 1957 c.c..
Invero, dall'esame della documentazione in atti (cfr. contratti di mutuo chirografario), si evince che le parti hanno convenuto, in deroga alla previsione di sei mesi di cui all'art. 1957
c.c. un termine superiore (36 mesi) entro il quale il creditore deve proporre le istanze contro il debitore.
Se le parti convengono che il garante debba adempiere a seguito di 'semplice richiesta scritta' da parte creditore, la richiesta di pagamento inviata in via stragiudiziale può essere considerata valida ai sensi dell' art. 1957 c.c. : ragionando diversamente, la garanzia perderebbe il suo significato, essendo incompatibile l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione, che può essere indifferentemente rivolta contro il debitore principale o contro il solo fideiussore o contro entrambi, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione.
Dall'esame della documentazione agli atti, dunque, le parti hanno convenuto il diritto della banca di agire nei confronti dei fideiussori al termine di decadenza di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ferma la validità della garanzia fino alla totale estinzione del debito garantito.
Pagina 3 di 9 Nel caso di specie, l'obbligazione principale consisteva nella restituzione di rate di mutuo entro 36 mesi dal 1.7.2011 per il mutuo chirografario n. 633-3736321 ed entro 36 mesi dal 1.4.2012 per il mutuo chirografario n. 633-3929122.
Pertanto, le obbligazioni vanno ritenute rispettivamente scadute in data 1.7.2014 e
1.4.2015, conformemente all'orientamento secondo cui, nel contratto di mutuo, atteso che l'obbligazione è unica e la divisione in rate soltanto una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 decorre soltanto dall'ultima delle scadenze in questione (v. Cass. n. 2301.2004).
Pertanto, dal momento che la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio è avvenuta in data 29.3.2017, il termine di cui all'art. 1957 c.c., così come derogato dalle parti, risulta ampiamente rispettato, atteso che la banca ha agito prima della scadenza del termine di
36 mesi dal 1.7.2014, vale a dire entro il mese di luglio 2017 (per il mutuo n. 633-3736321) e prima della scadenza del termine di 36 mesi dal 1.4.2015, vale a dire entro il 1.4.2018 (per il mutuo n. 633-3929122).
Deve, inoltre, ritenersi ammissibile l'intervento volontario (contenente autonoma domanda revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale) ad opera del
CP_3
Invero, "La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie".
Nel caso di specie, il terzo si è costituito in giudizio il giorno prima dell'udienza di prima comparizione del 5.10.2017 e, pertanto, non si è verificata alcuna preclusione, neppure istruttoria, nei suoi confronti.
Nel merito, va premesso che - come da costante giurisprudenza - l'atto costitutivo di fondo patrimoniale ben può essere revocato - in presenza dei presupposti di legge - ai sensi dell'art. 2901 c.c., comportando l'accoglimento dell'azione la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore istante (c.d. inefficacia relativa) dell'atto compiuto dal debitore pregiudizievole alle sue ragioni.
L'azione, nel caso di specie, è fondata e va accolta.
Pagina 4 di 9 Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, infatti, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'VE AM e del IL DI (se si tratta di negozio a titolo oneroso, elemento tuttavia non necessario nel caso di azione revocatoria avverso la costituzione di fondo patrimoniale, attesa la natura gratuita dell'atto costitutivo, ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis, Cassazione Ordinanza n. 2530 del 10/02/2015, sentenza 6 maggio
2016, n. 9128, ordinanza 23 febbraio 2015, n. 3568, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Nella fattispecie in esame, l'attore ed il terzo intervenuto hanno fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'attore e del terzo interventore nei confronti dei convenuti fideiussori che tale circostanza è pacifica e non contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata (cfr. contratti di mutuo, estratti conto, atti di fideiussione, contratti di conto corrente).
In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualita' di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr
Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente
Pagina 5 di 9 dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nell'ipotesi di apertura di credito e di finanziamento (mutuo) infatti, l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (sul punto Cass., 9 aprile 2009, n. 8680 secondo cui "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia AM") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione", ed anche Cass., 15 febbraio 2011, n. 3676).
Pertanto, nel caso di specie trattasi di credito sorto anteriormente rispetto all'atto di disposizione.
Va inoltre precisato che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.
Ed il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. VE AM) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo
Pagina 6 di 9 patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v.
Cass., sez. 6- 3, 18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, l'attore ha documentato come i convenuti abbiano vincolato nel fondo patrimoniale gli unici beni di loro proprietà, mentre quest'ultimi non risultano avere soddisfatto l'onere gravante sui debitori che vogliano sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori.
Va poi considerato che: “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia AM", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3,
30/06/2015, n. 13343; Id., sez. 1, 2/04/2021 n. 9112).
Negli stessi termini: “Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria;
ne consegue che, avendo l'"actio pauliana" la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'"VE AM" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia AM"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium DI") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3,
17/01/2007, n. 966).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, oltre che non specificatamente contestato dai convenuti, che i beni immobili costituiti in fondo erano gli unici sui quali i creditori (attore e terzo interventore) avrebbero potuto rivalersi.
Pagina 7 di 9 Risulta, dunque, integrato il cd. VE AM per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente il requisito della cd. scientia AM che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr.
Cass. n. 7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011).
Nel caso di specie, i fideiussori coniugi appartenenti al medesimo Parte_3
nucleo familiare del socio amministratore, della società CML Carpenteria Parte_4
(debitrice) e non potevano non avere la Controparte_5 consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte dell'attore e del terzo interventore.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in oggetto nei confronti dei creditori e del terzo interventore e Parte_1
cessionario del credito Controparte_6
Invero, la S.C. ha affermato che “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr. Cass. 25424/2023).
Anche in questo caso il cessionario ha provato la propria legittimazione ad agire producendo in giudizio copia dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti da a dall'esame del quale si CP_3 Controparte_6
evince che tra le categorie di crediti ivi indicate, derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari,
Pagina 8 di 9 sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, rientra anche il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio (saldo debitore di conto corrente).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda giudiziale di revocatoria dichiara inefficace nei confronti di e di l'atto di costituzione di Parte_1 Controparte_6
fondo patrimoniale per notaio trascritto in data 4.3.2014 presso la Persona_1
Conservatoria dei R.R.I.I. di Salerno ai n. 7464 e 6342;
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
si liquidano in euro 565,00 per spese vive ed euro 11.300,00 per Controparte_7
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di nella sua qualità di mandataria di Parte_5 [...]
che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro 11.300,00 per CP_6
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 2/1/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 9 di 9