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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2591/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
con l'avvocato Giovanni Bonato Parte_8 Parte_9
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Per_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile.
[...]
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti sono discendenti di Per_1
(o , nato a [...] (provincia di Cremona), in data 13/06/1869, come risulta
[...] Persona_1
dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (v. all. 3). - (o Persona_1 Persona_1
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia
Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). - (o Persona_1 Persona_1
ha contratto matrimonio con (o , in data 08/07/1899, nella Controparte_2 Controparte_3
città di Casa Branca (Brasile), come risulta certificato di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 5). - dall'unione coniugale tra (o e Persona_1 Persona_1 [...]
(o è nato: (o , nato in data [...], CP_2 Controparte_3 Parte_3 Persona_2
nella città di Casa Branca (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con da Costa CP_4
(o EN OD PI o EN ST PI o NÍ TÓ PI), in data 15/07/1925, nella città di Uberabinha, Brasile (v. all. 6 e 7). - dall'unione coniugale tra (o e Parte_3 Persona_2 [...]
(o EN OD PI o EN ST PI o NÍ TÓ PI) sono nati: Controparte_5
● nato in data [...], nella città di Buriti Alegre, Brasile, il quale ha contratto Parte_10
matrimonio con , in data 22/12/1955, nella città di Uberlândia, Brasile (v. all. 8 e 9). Persona_3 Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_3 Persona_4
(o o . nato in data [...], Parte_11 Parte_11 Parte_12
nella città di Uberlândia, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data Pt_13 CP_6
20/05/1960 (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, passerà a Parte_14
chiamarsi con il nome (o . - dall'unione coniugale tra Persona_5 Persona_6 Pt_10
e (o o è nato: ●
[...] Persona_4 Parte_11 Parte_11 [...]
il ricorrente, nato in data [...], nella città di Goiânia, Brasile, il quale ha Parte_6
contratto matrimonio con in data 10/05/1986, nella città di Uberlândia, Brasile (v. Persona_7
all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_7 [...]
( . - dall'unione coniugale tra e sono nati: Per_7 Per_1 Parte_6 Persona_8
● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Uberlândia, Parte_7
Brasile, il quale ha contratto matrimonio con , in data 27/04/2019, nella Persona_9 città di Itumbiara, Brasile (v. all. 14 e 15). ● la ricorrente, nata in [...]_8
24/12/1990, nella città di Uberlândia, Brasile (v. all. 16). ● la ricorrente, Parte_9
nata in data [...], nella città di Uberlândia, Brasile (v. all. 17). - dall'unione coniugale tra e (o sono nati: ● la Parte_3 Persona_5 Persona_6 Parte_15
ricorrente, nata in data [...], nella città di Itumbiara, Brasile, la quale ha contratto matrimonio con in data 12/04/1991, nella città di Uberlândia, Brasile (v. all. Persona_10
18 e 19). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_15 [...]
( . ● il ricorrente, nato in data [...], nella Parte_15 Parte_1 Parte_12 Parte_3
città di Uberlândia, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data Persona_11
29/04/1989 (v. all. 20 e 21). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_11
chiamarsi con il nome Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città Persona_12
di Uberlândia, Brasile, in data 30/11/1992, tornerà a chiamarsi Persona_12
ha contratto nuovo matrimonio con Persona_11 Parte_16 [...]
in data 28/02/2009, nella città di Uberlândia, Brasile (v. all. 22). Successivamente al Persona_13 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome ● Persona_13 Parte_17
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Uberlândia, Brasile, dove ha Pt_4 Parte_15
contratto matrimonio con in data 03/04/1987 (v. all. 23 e 24). Successivamente Persona_14
al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . Tuttavia, Parte_4 Persona_15
i coniugi hanno divorziato nella città di Uberlândia, Brasile, in data 25/08/2003. Persona_15
tornerà a chiamarsi ha contratto nuovo matrimonio con
[...] Parte_4 Parte_4
in data 23/12/2005, nella città di Uberlândia, Brasile (v. all. 25). Controparte_7
Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Uberlândia, Brasile, in data 26/09/2014 (v. all.25.bis) - dall'unione coniugale tra e è nato: Parte_18 Persona_10 ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Uberlândia, Brasile Persona_16
(v. all. 26). - dall'unione coniugale tra e è nata: ● Persona_15 Persona_14 [...]
, la ricorrente, nata in data [...], nella città di Uberlândia, Brasile la quale Parte_5
ha contratto matrimonio con , in data 22/03/2023, nella città di San Paolo, Brasile Persona_17
(v. all. 27 e 28). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Pt_5 Parte_5
il nome . Persona_18
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini». In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] (doc. 3 fasc. Persona_1
ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
sono cittadini italiani.
[...] Parte_8 Parte_9
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 20.3.25
Il giudice
Christian Colombo