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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 560 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mosetti, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice-opponente
E rappresentata dal procuratore speciale in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., amministratore delegato, Dott. CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ida Sigismondi e Antonello Camastro, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
convenuta-opposta
E in persona del legale rappresentante p.t., presidente del consiglio di CP_4 amministrazione, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Controparte_5
Sigismondi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per intervento in causa. intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La otteneva dal Tribunale di Frosinone decreto ingiuntivo, n. Controparte_1
12/2022 del 7.1.2022, nei confronti della per il pagamento della Parte_1
1 somma di € 38.430,95, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notificazione del decreto al saldo e spese del procedimento monitorio, quale credito verso la convenuta relativo a somministrazione di energia elettrica, oggetto di fatture emesse in vari periodi compresi tra il 2011 ed il 2018, di cui allegava di essere divenuta titolare in virtù di due contratti di cessione di crediti conclusi con la somministrante EL IA s.p.a..
La proponeva opposizione con la quale, nel chiedere la revoca del Parte_1
decreto, deduceva:
- la “inammissibilità” del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza della necessaria documentazione, non essendo state prodotte le fatture azionate in via monitoria ed essendo stato depositato un estratto autentico delle scritture contabili riferito alla , cessionaria del credito, e non alla cedente EL IA s.p.a. CP_1
(riguardando così lo stesso non le fatture emesse ma esclusivamente la registrazione contabile dell'acquisto del credito);
- l'intervenuta prescrizione biennale dei crediti riportati nelle fatture aventi scadenza successiva all'1.3.2018, in forza della Legge di Bilancio 2018 (introducente la prescrizione biennale per le fatture di luce e gas relative agli utenti domestici e alle microimprese) essendo per tali fatture maturato il termine di prescrizione alla data del
4.12.2020 in cui si era perfezionata la compiuta giacenza della raccomandata di sollecito di pagamento inviata dall'opposta;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti riportati nelle fatture aventi scadenza precedente all'1.3.2018, scadute oltre i cinque anni prima del 4.12.2020;
- l'inesistenza del debito indicato nel decreto ingiuntivo, il mancato assolvimento, da parte dell'opposta, dell'onere della prova della veridicità delle fatture e della corrispondenza tra le stesse ed i quantitativi di energia effettivamente somministrata e l'impossibilità per l'opponente di verificare la correttezza delle rilevazioni dei consumi a causa dell'omesso deposito delle fatture;
- il carattere comunque ingiustificato della pretesa relativamente agli importi fatturati per i mesi da gennaio a dicembre 2018, anno in cui l'opponente aveva dismesso la propria attività artigianale.
Si costituiva in giudizio la producendo le fatture azionate ed Controparte_1
osservando:
2 - che sussistevano i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo stato prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili previsto tra le prove scritte di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.;
- che non vi era contestazione sull'esistenza del rapporto di somministrazione con EL
IA s.p.a., il quale aveva avuto ad oggetto la fornitura di energia elettrica per altri usi in Via Porrino Vicolo snc, Monte San Giovanni Campano, sul POD n.
IT001E00214908 assegnato all'opponente;
- che la prova dell'erogazione era assolta attraverso la lettura del contatore, essendo le relative risultanze assistite da una presunzione di veridicità;
- che il credito era relativo a consumi di energia elettrica per il periodo da aprile 2011 a novembre 2018;
- che il corso della prescrizione quinquennale era stato interrotto con i solleciti di pagamento del 19.11.2014 e dell'8.6.2016 inviati dall'Avv. Antonio Fontanelli per
Parte conto di EL IA s.p.a. (il primo indirizzato alla e restituito al CP_6
mittente per compiuta giacenza, il secondo indirizzato al legale rappresentante della società opponente, e ricevuto in data 24.6.2016) nonché con il Controparte_7
sollecito di pagamento del 7.9.2020 inviato dall'Avv. Ida Sigismondi per conto di quale procuratrice speciale di ricevuto in data Parte_4 Controparte_1
4.12.2020;
- che l'effetto estintivo della prescrizione quinquennale avrebbe quindi potuto
“colpire” solo la fattura n. 2215959020 del 10.5.2011 dell'importo di € 867,09, in quanto avente ad oggetto consumi antecedenti la data del 24.6.2011;
- che l'eccezione di prescrizione biennale ai sensi della L. 205/2017 (Legge di Bilancio
2018), astrattamente riguardante le fatture con scadenza successiva al 1.3.2018, per complessivi € 7.305,05, era in realtà infondata, in quanto, a partire dalla fattura n.
2822833817 del 12.4.2017, ogni bolletta conteneva il sollecito di pagamento della precedente o delle precedenti, per cui l'invio di ciascuna fattura all'indirizzo indicato in contratto aveva interrotto il corso della prescrizione.
Per tutti tali motivi l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Nelle more del processo interveniva in giudizio la deducendo che, con CP_4
contratto di cessione di crediti pecuniari pro soluto del 21.12.2022, la le CP_1
Contro aveva ceduto il credito vantato nei confronti della PAS. oggetto del decreto
3 ingiuntivo n. 12/2022 e chiedendo quindi l'accoglimento di tutte le istanze e conclusioni già rassegnate dall'opposta.
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'esibizione, da parte dell'opponente, del registro fatture in entrata relativo al periodo di emissione delle fatture azionate in via monitoria, con l'esibizione, da parte del terzo E-Distribuzione s.p.a. (distributore dell'energia elettrica territorialmente competente), della certificazione dei consumi rilevati per la somministrazione di energia elettrica sul POD n. IT001E00214908 e con l'escussione di un teste indicato dall'opponente; la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, va preliminarmente respinta l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo alla quale cessionaria, sollevata dall'opponente CP_4 all'udienza del 14.3.2023 e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; conforme Cass. 4277/2023).
A tale principio può farsi, di base, riferimento anche nel caso di specie.
La a sostegno delle proprie ragioni, ha prodotto, oltre ad un documento CP_4
apparentemente ricevuto per PEC dalla consistente nell'accettazione Controparte_1
di una proposta di acquisto pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari, altresì:
- l'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.1.2023, ove viene dato atto del trasferimento di “ogni e qualsiasi credito (in seguito, i
“Crediti”) di titolarità del Cedente, precedentemente acquistati da diversi cedenti, maturati nei confronti di persone fisiche e giuridiche e derivanti da attività di somministrazione e vendita di energia elettrica e/o vendita di beni e servizi”, evincendosi da tali indicazioni come oggetto di cessione siano stati tutti i crediti
(nessuno escluso) di titolarità della derivanti da rapporti di vendita di CP_1
energia elettrica (quindi necessariamente anche quello per cui è causa);
4 - una comunicazione inviata dalla quale procuratrice speciale della Parte_4
all'Avv. Ida Sigismondi ed alla di conferma Controparte_1 CP_4 dell'avvenuta cessione, riferita anche alla posizione della come si Parte_1
evince dal relativo allegato.
Tali evidenze documentali (unitamente allo stesso contegno processuale della CP_1
, che nulla ha obiettato a seguito dell'intervento in giudizio della
[...] CP_4
appaiono sufficienti ad avvalorare la legittimazione attiva sostanziale della parte intervenuta.
Solo in comparsa conclusionale l'opponente ha sollevato analoga eccezione nei confronti della , assumendo mancante la prova dell'avvenuta cessione del CP_1
credito da parte di EL IA s.p.a. in favore di quest'ultima.
In questo caso l'eccezione non può trovare accoglimento in quanto l'esistenza della prima operazione di cessione non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione ad opera dell'opponente, che, anzi, per tutto il corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni, l'ha implicitamente presupposta (si veda ad esempio il passaggio dell'atto di citazione in cui l'attrice, nel contestare il valore probatorio dell'estratto autentico delle scritture contabili posto alla base del ricorso per d.i., ha rilevato come detto estratto fosse relativo “esclusivamente, alla registrazione contabile dell'avvenuto 'acquisto' del credito” costituendo “prova della sola intervenuta cessione del credito”).
Venendo al merito della pretesa fatta valere in via monitoria, occorre innanzitutto ricordare che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. 14486/2019); in particolare, “la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo
5 esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa” (Cass. 14473/2019).
A prescindere, dunque, dalla completezza della prova fornita al momento della presentazione del ricorso per ingiunzione, va tenuto conto che l'opposta, dopo aver prodotto nel fascicolo monitorio solo un estratto autentico delle proprie scritture contabili, ha poi proceduto a depositare nel giudizio di opposizione le fatture emesse dalla cedente EL IA s.p.a. (n. 41 fatture) ed un contratto per adesione relativo a fornitura di energia elettrica, apparentemente risalente al 4.1.2011 (data del fax di trasmissione che figura sulla sommità del documento), sottoscritto dalla Parte_1
su modulistica di EL IA s.p.a. (indicato nella seconda memoria ex art. 183,
[...]
sesto comma, c.p.c. di parte opposta come “contratto per subentro relativo alla utenza di cui è causa”).
Ciò premesso, va esaminata in primo luogo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Il termine di prescrizione è, a seconda dei casi, quinquennale o biennale, applicandosi la prescrizione più breve introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017) alle sole fatture con scadenza successiva al 1.3.2018, come da previsione normativa, mentre per quelle con scadenza anteriore resta ferma l'applicabilità della prescrizione quinquennale. Non è contestato, sul punto, che la sia una piccola impresa e come tale possa avvalersi, nei suddetti Parte_1
limiti temporali, della prescrizione biennale.
L'opposta ha contestato l'eccezione depositando tre solleciti di pagamento, rispettivamente “datati” 19.11.2014, 8.6.2016 e 7.9.2020, che, a suo dire, avrebbero interrotto i termini di prescrizione.
Va osservato che, a ben vedere, in citazione si riconosce la valenza interruttiva dell'ultimo sollecito (già allegato al ricorso per d.i.), tanto che l'eccezione di prescrizione è stata formulata per le sole fatture scadute oltre due anni prima dello stesso e non anche per quelle successive. Dunque la contestazione avanzata soltanto in un secondo momento rispetto a tale missiva non può essere utilmente vagliata.
Di contro, dall'esame delle due precedenti lettere, inviate a mezzo raccomandata a.r., per cui non vi è stato analogo riconoscimento e prodotte dalla solo con la CP_1
comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, si evince che:
- per la prima lettera (restituita al mittente per compiuta giacenza) manca qualunque attestazione postale circa la data di spedizione, la data del tentativo di consegna e
6 quella di restituzione del plico;
quindi non è in alcun modo appurabile l'epoca dell'effettivo invio della raccomandata e non se ne può, conseguentemente, apprezzare l'idoneità ad interrompere il corso della prescrizione, per quanto in questa sede rileva;
- la seconda lettera, oltre ad essere indirizzata a nella qualità di Controparte_7
avente titolo di (espressione che genera non poche incertezze, dato Parte_1
che la era, piuttosto, la legale rappresentante della società), non è corredata da CP_7
avvisi di spedizione e ricevimento univocamente ad essa riferibili: come già osservato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., l'avviso di ricevimento prodotto riguarda una raccomandata, spedita dall'ufficio postale di Peschiera Borromeo, apparentemente proveniente dalla , mentre la lettera risulta a firma Parte_4
dell'Avv. Antonio Fontanelli con studio in Roma.
A tale ultimo riguardo nessun chiarimento e nessuna integrazione documentale sono stati forniti nel corso del giudizio dalla parte opposta o da quella intervenuta, pertanto deve escludersi, in definitiva, che vi sia la prova dell'effettiva ricezione della suddetta missiva.
Va per altro verso disattesa l'ulteriore l'argomentazione dell'opposta secondo cui l'invio di ogni fattura, a partire dalla n. 2822833817 del 12/04/2017, avrebbe via via interrotto il termine di prescrizione relativo alle precedenti. Secondo la giurisprudenza richiamata a sostegno, la fattura, per valere quale atto di costituzione in mora, deve essere corredata dell'indicazione di un termine di pagamento e dell'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora. Nel caso di specie, le fatture inviate riportano solo la “segnalazione” dell'esistenza di precedenti bollette non pagate, ma, rispetto a queste, non contengono ulteriori avvisi o intimazioni di pagamento.
Alla luce di quanto sopra deve concludersi che:
- per le fatture n. 2215959020 del 10/05/2011, 2317274091 del 06/06/2012,
2320039167 del 06/07/2012, 2323690231 del 07/08/2012, 2328044950 del
13/09/2012, 2329373820 del 05/10/2012, 2333665594 del 08/11/2012, 23369554136 del 05/12/2012, 2400976477 del 09/01/2013, 2403716618 del 07/02/2013,
2409770500 del 12/03/2013, 2414609866 del 19/04/2013, 2417679253 del
16/05/2013, 2421779466 del 25/06/2013, 2421906576 del 06/07/2013, 2424136872 del 11/07/2013 e 2635086106 del 22/07/2015 – aventi scadenze antecedenti al
1.3.2018 – è decorso il termine di prescrizione quinquennale;
7 - per le fatture n. 2912307314 del 12/02/2018, 2918914842 del 14/03/2018,
2925406373 del 14/04/2018, 2931934486 del 14/05/2018, 2938289871 del
14/06/2018, 2944535531 del 13/07/2018, 2950935416 del 14/08/2018, 2957677727 del 13/09/2018 e 2963928750 del 12/10/2018 – aventi scadenze successive all'1.3.2018 – è decorso il termine di prescrizione biennale.
Passando ora all'esame delle residue fatture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, non interessate dalla prescrizione, si tratta di n. 12 fatture emesse nell'anno
2017, da gennaio a dicembre, della fattura n. 2906115599 del 13.1.2018 con scadenza
2.2.2018 (riferita al mese di dicembre 2017), della fattura n. 2970378916 del
15.11.2018 con scadenza 5.12.2018 (riferita al mese di ottobre 2018) e della fattura n.
2976658888 del 12.12.2018 con scadenza 2.1.2019 (riferita al mese di novembre
2018).
Ora, con riferimento ai crediti portati dalle suddette fatture, la domanda di pagamento deve giudicarsi fondata.
Come detto, è in atti un contratto scritto di somministrazione dell'energia elettrica;
tale tipo di rapporto contrattuale non richiede, peraltro, la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, e l'accordo negoziale può risultare in qualunque modo, anche da fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica (cfr. Cass.
20267/2023).
In proposito i dati trasmessi dal distributore locale dimostrano come vi siano stati consumi di energia elettrica presso il POD IT001E00214908 (punto di prelievo ubicato Parte all'indirizzo della sede della e già indicato nel contratto dalla CP_6
medesima sottoscritto) anche negli anni 2017 e 2018.
La produzione di tali dati, relativi alla rilevazione dei consumi, va ritenuta ammissibile, sebbene l'ordine di esibizione al terzo sia stato notificato dall'opposta oltre il termine concesso, in quanto detto termine non ha natura perentoria. Né può ritenersi (come sostenuto in comparsa conclusionale dall'opponente) che la mancata notificazione nel termine configuri, necessariamente, una rinuncia al mezzo istruttorio, la quale è da escludere proprio alla luce del successivo contegno della parte interessata, volto a far acquisire la documentazione trasmessa dal terzo.
Sarebbe stato onere dell'opponente contestare in modo specifico i consumi riportati in dettaglio nelle fatture ed i corrispondenti addebiti ma l'unica obiezione di natura sostanziale ha riguardato il fatto della asserita cessazione dell'attività di impresa della
Parte Contro negli ultimi anni di fatturazione e in particolare nell'anno 2018.
8 Premesso che le fatture emesse nel 2017 sono state tutte annotate nel registro IVA acquisti della società opponente, ciò che ancor più costituisce conferma della debenza dei relativi importi (cfr. Cass. 3383/2005 e Cass. 32935/2018, secondo cui “sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710
c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.”), la circostanza che la Contro PAS. dopo l'anno 2015 non abbia più corrisposto retribuzioni per lavoro dipendente (secondo quanto desumibile dalle dichiarazioni allegate alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente) non vale a dimostrare che l'utenza elettrica non sia rimasta comunque attiva e che non vi sia stato ulteriore approvvigionamento di energia. Non si spiega del resto altrimenti la registrazione delle fatture in entrata, effettuata quantomeno per l'anno 2017. Peraltro l'unico teste escusso sull'argomento, il socio ha reso dichiarazioni ben poco significative in Testimone_1
tal senso (affermando addirittura che, per quanto a sua conoscenza, la on Pt_1
avrebbe mai svolto concretamente un'attività e non avrebbe in realtà mai avuto dipendenti).
In definitiva, dunque, per tutti i suesposti motivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato mentre la va condannata a pagare alla attuale Parte_1 CP_4 titolare del credito, la minor somma di € 13.190,87 pari al complessivo importo delle fatture sopra indicate, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma
4, c.c. dalla data di notificazione del ricorso monitorio al saldo (tenuto conto delle richieste avanzate dall'opposta in comparsa di costituzione e dall'intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni).
Considerato il significativo ridimensionamento del quantum debeatur, sussistono giustificati motivi per compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti condannando l'opponente a rifondere all'intervenuta (cessionaria anche degli accessori del credito, come deve ritenersi alla luce del carattere omnicomprensivo della cessione) la restante quota, nella misura liquidata in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 12/2022;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare Parte_1
alla la somma di € 13.190,87, oltre interessi legali nella misura CP_4 prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notificazione del ricorso monitorio al saldo;
3) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere all'intervenuta la restante quota, che liquida: a) per la fase monitoria, in € 95,33 a titolo di esborsi e in € 435,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il giudizio di opposizione, in € 1.692,33 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
10
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 560 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mosetti, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice-opponente
E rappresentata dal procuratore speciale in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., amministratore delegato, Dott. CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ida Sigismondi e Antonello Camastro, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
convenuta-opposta
E in persona del legale rappresentante p.t., presidente del consiglio di CP_4 amministrazione, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Controparte_5
Sigismondi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per intervento in causa. intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La otteneva dal Tribunale di Frosinone decreto ingiuntivo, n. Controparte_1
12/2022 del 7.1.2022, nei confronti della per il pagamento della Parte_1
1 somma di € 38.430,95, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notificazione del decreto al saldo e spese del procedimento monitorio, quale credito verso la convenuta relativo a somministrazione di energia elettrica, oggetto di fatture emesse in vari periodi compresi tra il 2011 ed il 2018, di cui allegava di essere divenuta titolare in virtù di due contratti di cessione di crediti conclusi con la somministrante EL IA s.p.a..
La proponeva opposizione con la quale, nel chiedere la revoca del Parte_1
decreto, deduceva:
- la “inammissibilità” del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza della necessaria documentazione, non essendo state prodotte le fatture azionate in via monitoria ed essendo stato depositato un estratto autentico delle scritture contabili riferito alla , cessionaria del credito, e non alla cedente EL IA s.p.a. CP_1
(riguardando così lo stesso non le fatture emesse ma esclusivamente la registrazione contabile dell'acquisto del credito);
- l'intervenuta prescrizione biennale dei crediti riportati nelle fatture aventi scadenza successiva all'1.3.2018, in forza della Legge di Bilancio 2018 (introducente la prescrizione biennale per le fatture di luce e gas relative agli utenti domestici e alle microimprese) essendo per tali fatture maturato il termine di prescrizione alla data del
4.12.2020 in cui si era perfezionata la compiuta giacenza della raccomandata di sollecito di pagamento inviata dall'opposta;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti riportati nelle fatture aventi scadenza precedente all'1.3.2018, scadute oltre i cinque anni prima del 4.12.2020;
- l'inesistenza del debito indicato nel decreto ingiuntivo, il mancato assolvimento, da parte dell'opposta, dell'onere della prova della veridicità delle fatture e della corrispondenza tra le stesse ed i quantitativi di energia effettivamente somministrata e l'impossibilità per l'opponente di verificare la correttezza delle rilevazioni dei consumi a causa dell'omesso deposito delle fatture;
- il carattere comunque ingiustificato della pretesa relativamente agli importi fatturati per i mesi da gennaio a dicembre 2018, anno in cui l'opponente aveva dismesso la propria attività artigianale.
Si costituiva in giudizio la producendo le fatture azionate ed Controparte_1
osservando:
2 - che sussistevano i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo stato prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili previsto tra le prove scritte di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.;
- che non vi era contestazione sull'esistenza del rapporto di somministrazione con EL
IA s.p.a., il quale aveva avuto ad oggetto la fornitura di energia elettrica per altri usi in Via Porrino Vicolo snc, Monte San Giovanni Campano, sul POD n.
IT001E00214908 assegnato all'opponente;
- che la prova dell'erogazione era assolta attraverso la lettura del contatore, essendo le relative risultanze assistite da una presunzione di veridicità;
- che il credito era relativo a consumi di energia elettrica per il periodo da aprile 2011 a novembre 2018;
- che il corso della prescrizione quinquennale era stato interrotto con i solleciti di pagamento del 19.11.2014 e dell'8.6.2016 inviati dall'Avv. Antonio Fontanelli per
Parte conto di EL IA s.p.a. (il primo indirizzato alla e restituito al CP_6
mittente per compiuta giacenza, il secondo indirizzato al legale rappresentante della società opponente, e ricevuto in data 24.6.2016) nonché con il Controparte_7
sollecito di pagamento del 7.9.2020 inviato dall'Avv. Ida Sigismondi per conto di quale procuratrice speciale di ricevuto in data Parte_4 Controparte_1
4.12.2020;
- che l'effetto estintivo della prescrizione quinquennale avrebbe quindi potuto
“colpire” solo la fattura n. 2215959020 del 10.5.2011 dell'importo di € 867,09, in quanto avente ad oggetto consumi antecedenti la data del 24.6.2011;
- che l'eccezione di prescrizione biennale ai sensi della L. 205/2017 (Legge di Bilancio
2018), astrattamente riguardante le fatture con scadenza successiva al 1.3.2018, per complessivi € 7.305,05, era in realtà infondata, in quanto, a partire dalla fattura n.
2822833817 del 12.4.2017, ogni bolletta conteneva il sollecito di pagamento della precedente o delle precedenti, per cui l'invio di ciascuna fattura all'indirizzo indicato in contratto aveva interrotto il corso della prescrizione.
Per tutti tali motivi l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Nelle more del processo interveniva in giudizio la deducendo che, con CP_4
contratto di cessione di crediti pecuniari pro soluto del 21.12.2022, la le CP_1
Contro aveva ceduto il credito vantato nei confronti della PAS. oggetto del decreto
3 ingiuntivo n. 12/2022 e chiedendo quindi l'accoglimento di tutte le istanze e conclusioni già rassegnate dall'opposta.
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'esibizione, da parte dell'opponente, del registro fatture in entrata relativo al periodo di emissione delle fatture azionate in via monitoria, con l'esibizione, da parte del terzo E-Distribuzione s.p.a. (distributore dell'energia elettrica territorialmente competente), della certificazione dei consumi rilevati per la somministrazione di energia elettrica sul POD n. IT001E00214908 e con l'escussione di un teste indicato dall'opponente; la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, va preliminarmente respinta l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo alla quale cessionaria, sollevata dall'opponente CP_4 all'udienza del 14.3.2023 e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; conforme Cass. 4277/2023).
A tale principio può farsi, di base, riferimento anche nel caso di specie.
La a sostegno delle proprie ragioni, ha prodotto, oltre ad un documento CP_4
apparentemente ricevuto per PEC dalla consistente nell'accettazione Controparte_1
di una proposta di acquisto pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari, altresì:
- l'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.1.2023, ove viene dato atto del trasferimento di “ogni e qualsiasi credito (in seguito, i
“Crediti”) di titolarità del Cedente, precedentemente acquistati da diversi cedenti, maturati nei confronti di persone fisiche e giuridiche e derivanti da attività di somministrazione e vendita di energia elettrica e/o vendita di beni e servizi”, evincendosi da tali indicazioni come oggetto di cessione siano stati tutti i crediti
(nessuno escluso) di titolarità della derivanti da rapporti di vendita di CP_1
energia elettrica (quindi necessariamente anche quello per cui è causa);
4 - una comunicazione inviata dalla quale procuratrice speciale della Parte_4
all'Avv. Ida Sigismondi ed alla di conferma Controparte_1 CP_4 dell'avvenuta cessione, riferita anche alla posizione della come si Parte_1
evince dal relativo allegato.
Tali evidenze documentali (unitamente allo stesso contegno processuale della CP_1
, che nulla ha obiettato a seguito dell'intervento in giudizio della
[...] CP_4
appaiono sufficienti ad avvalorare la legittimazione attiva sostanziale della parte intervenuta.
Solo in comparsa conclusionale l'opponente ha sollevato analoga eccezione nei confronti della , assumendo mancante la prova dell'avvenuta cessione del CP_1
credito da parte di EL IA s.p.a. in favore di quest'ultima.
In questo caso l'eccezione non può trovare accoglimento in quanto l'esistenza della prima operazione di cessione non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione ad opera dell'opponente, che, anzi, per tutto il corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni, l'ha implicitamente presupposta (si veda ad esempio il passaggio dell'atto di citazione in cui l'attrice, nel contestare il valore probatorio dell'estratto autentico delle scritture contabili posto alla base del ricorso per d.i., ha rilevato come detto estratto fosse relativo “esclusivamente, alla registrazione contabile dell'avvenuto 'acquisto' del credito” costituendo “prova della sola intervenuta cessione del credito”).
Venendo al merito della pretesa fatta valere in via monitoria, occorre innanzitutto ricordare che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. 14486/2019); in particolare, “la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo
5 esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa” (Cass. 14473/2019).
A prescindere, dunque, dalla completezza della prova fornita al momento della presentazione del ricorso per ingiunzione, va tenuto conto che l'opposta, dopo aver prodotto nel fascicolo monitorio solo un estratto autentico delle proprie scritture contabili, ha poi proceduto a depositare nel giudizio di opposizione le fatture emesse dalla cedente EL IA s.p.a. (n. 41 fatture) ed un contratto per adesione relativo a fornitura di energia elettrica, apparentemente risalente al 4.1.2011 (data del fax di trasmissione che figura sulla sommità del documento), sottoscritto dalla Parte_1
su modulistica di EL IA s.p.a. (indicato nella seconda memoria ex art. 183,
[...]
sesto comma, c.p.c. di parte opposta come “contratto per subentro relativo alla utenza di cui è causa”).
Ciò premesso, va esaminata in primo luogo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Il termine di prescrizione è, a seconda dei casi, quinquennale o biennale, applicandosi la prescrizione più breve introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017) alle sole fatture con scadenza successiva al 1.3.2018, come da previsione normativa, mentre per quelle con scadenza anteriore resta ferma l'applicabilità della prescrizione quinquennale. Non è contestato, sul punto, che la sia una piccola impresa e come tale possa avvalersi, nei suddetti Parte_1
limiti temporali, della prescrizione biennale.
L'opposta ha contestato l'eccezione depositando tre solleciti di pagamento, rispettivamente “datati” 19.11.2014, 8.6.2016 e 7.9.2020, che, a suo dire, avrebbero interrotto i termini di prescrizione.
Va osservato che, a ben vedere, in citazione si riconosce la valenza interruttiva dell'ultimo sollecito (già allegato al ricorso per d.i.), tanto che l'eccezione di prescrizione è stata formulata per le sole fatture scadute oltre due anni prima dello stesso e non anche per quelle successive. Dunque la contestazione avanzata soltanto in un secondo momento rispetto a tale missiva non può essere utilmente vagliata.
Di contro, dall'esame delle due precedenti lettere, inviate a mezzo raccomandata a.r., per cui non vi è stato analogo riconoscimento e prodotte dalla solo con la CP_1
comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, si evince che:
- per la prima lettera (restituita al mittente per compiuta giacenza) manca qualunque attestazione postale circa la data di spedizione, la data del tentativo di consegna e
6 quella di restituzione del plico;
quindi non è in alcun modo appurabile l'epoca dell'effettivo invio della raccomandata e non se ne può, conseguentemente, apprezzare l'idoneità ad interrompere il corso della prescrizione, per quanto in questa sede rileva;
- la seconda lettera, oltre ad essere indirizzata a nella qualità di Controparte_7
avente titolo di (espressione che genera non poche incertezze, dato Parte_1
che la era, piuttosto, la legale rappresentante della società), non è corredata da CP_7
avvisi di spedizione e ricevimento univocamente ad essa riferibili: come già osservato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., l'avviso di ricevimento prodotto riguarda una raccomandata, spedita dall'ufficio postale di Peschiera Borromeo, apparentemente proveniente dalla , mentre la lettera risulta a firma Parte_4
dell'Avv. Antonio Fontanelli con studio in Roma.
A tale ultimo riguardo nessun chiarimento e nessuna integrazione documentale sono stati forniti nel corso del giudizio dalla parte opposta o da quella intervenuta, pertanto deve escludersi, in definitiva, che vi sia la prova dell'effettiva ricezione della suddetta missiva.
Va per altro verso disattesa l'ulteriore l'argomentazione dell'opposta secondo cui l'invio di ogni fattura, a partire dalla n. 2822833817 del 12/04/2017, avrebbe via via interrotto il termine di prescrizione relativo alle precedenti. Secondo la giurisprudenza richiamata a sostegno, la fattura, per valere quale atto di costituzione in mora, deve essere corredata dell'indicazione di un termine di pagamento e dell'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora. Nel caso di specie, le fatture inviate riportano solo la “segnalazione” dell'esistenza di precedenti bollette non pagate, ma, rispetto a queste, non contengono ulteriori avvisi o intimazioni di pagamento.
Alla luce di quanto sopra deve concludersi che:
- per le fatture n. 2215959020 del 10/05/2011, 2317274091 del 06/06/2012,
2320039167 del 06/07/2012, 2323690231 del 07/08/2012, 2328044950 del
13/09/2012, 2329373820 del 05/10/2012, 2333665594 del 08/11/2012, 23369554136 del 05/12/2012, 2400976477 del 09/01/2013, 2403716618 del 07/02/2013,
2409770500 del 12/03/2013, 2414609866 del 19/04/2013, 2417679253 del
16/05/2013, 2421779466 del 25/06/2013, 2421906576 del 06/07/2013, 2424136872 del 11/07/2013 e 2635086106 del 22/07/2015 – aventi scadenze antecedenti al
1.3.2018 – è decorso il termine di prescrizione quinquennale;
7 - per le fatture n. 2912307314 del 12/02/2018, 2918914842 del 14/03/2018,
2925406373 del 14/04/2018, 2931934486 del 14/05/2018, 2938289871 del
14/06/2018, 2944535531 del 13/07/2018, 2950935416 del 14/08/2018, 2957677727 del 13/09/2018 e 2963928750 del 12/10/2018 – aventi scadenze successive all'1.3.2018 – è decorso il termine di prescrizione biennale.
Passando ora all'esame delle residue fatture poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, non interessate dalla prescrizione, si tratta di n. 12 fatture emesse nell'anno
2017, da gennaio a dicembre, della fattura n. 2906115599 del 13.1.2018 con scadenza
2.2.2018 (riferita al mese di dicembre 2017), della fattura n. 2970378916 del
15.11.2018 con scadenza 5.12.2018 (riferita al mese di ottobre 2018) e della fattura n.
2976658888 del 12.12.2018 con scadenza 2.1.2019 (riferita al mese di novembre
2018).
Ora, con riferimento ai crediti portati dalle suddette fatture, la domanda di pagamento deve giudicarsi fondata.
Come detto, è in atti un contratto scritto di somministrazione dell'energia elettrica;
tale tipo di rapporto contrattuale non richiede, peraltro, la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, e l'accordo negoziale può risultare in qualunque modo, anche da fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica (cfr. Cass.
20267/2023).
In proposito i dati trasmessi dal distributore locale dimostrano come vi siano stati consumi di energia elettrica presso il POD IT001E00214908 (punto di prelievo ubicato Parte all'indirizzo della sede della e già indicato nel contratto dalla CP_6
medesima sottoscritto) anche negli anni 2017 e 2018.
La produzione di tali dati, relativi alla rilevazione dei consumi, va ritenuta ammissibile, sebbene l'ordine di esibizione al terzo sia stato notificato dall'opposta oltre il termine concesso, in quanto detto termine non ha natura perentoria. Né può ritenersi (come sostenuto in comparsa conclusionale dall'opponente) che la mancata notificazione nel termine configuri, necessariamente, una rinuncia al mezzo istruttorio, la quale è da escludere proprio alla luce del successivo contegno della parte interessata, volto a far acquisire la documentazione trasmessa dal terzo.
Sarebbe stato onere dell'opponente contestare in modo specifico i consumi riportati in dettaglio nelle fatture ed i corrispondenti addebiti ma l'unica obiezione di natura sostanziale ha riguardato il fatto della asserita cessazione dell'attività di impresa della
Parte Contro negli ultimi anni di fatturazione e in particolare nell'anno 2018.
8 Premesso che le fatture emesse nel 2017 sono state tutte annotate nel registro IVA acquisti della società opponente, ciò che ancor più costituisce conferma della debenza dei relativi importi (cfr. Cass. 3383/2005 e Cass. 32935/2018, secondo cui “sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710
c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.”), la circostanza che la Contro PAS. dopo l'anno 2015 non abbia più corrisposto retribuzioni per lavoro dipendente (secondo quanto desumibile dalle dichiarazioni allegate alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente) non vale a dimostrare che l'utenza elettrica non sia rimasta comunque attiva e che non vi sia stato ulteriore approvvigionamento di energia. Non si spiega del resto altrimenti la registrazione delle fatture in entrata, effettuata quantomeno per l'anno 2017. Peraltro l'unico teste escusso sull'argomento, il socio ha reso dichiarazioni ben poco significative in Testimone_1
tal senso (affermando addirittura che, per quanto a sua conoscenza, la on Pt_1
avrebbe mai svolto concretamente un'attività e non avrebbe in realtà mai avuto dipendenti).
In definitiva, dunque, per tutti i suesposti motivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato mentre la va condannata a pagare alla attuale Parte_1 CP_4 titolare del credito, la minor somma di € 13.190,87 pari al complessivo importo delle fatture sopra indicate, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma
4, c.c. dalla data di notificazione del ricorso monitorio al saldo (tenuto conto delle richieste avanzate dall'opposta in comparsa di costituzione e dall'intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni).
Considerato il significativo ridimensionamento del quantum debeatur, sussistono giustificati motivi per compensare per 2/3 le spese di lite tra le parti condannando l'opponente a rifondere all'intervenuta (cessionaria anche degli accessori del credito, come deve ritenersi alla luce del carattere omnicomprensivo della cessione) la restante quota, nella misura liquidata in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 12/2022;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare Parte_1
alla la somma di € 13.190,87, oltre interessi legali nella misura CP_4 prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notificazione del ricorso monitorio al saldo;
3) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rifondere all'intervenuta la restante quota, che liquida: a) per la fase monitoria, in € 95,33 a titolo di esborsi e in € 435,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il giudizio di opposizione, in € 1.692,33 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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