Articolo 3 della Legge 7 marzo 2001, n. 51
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 marzo 2001
Art. 3. (Modalita' di concessione del contributo) 1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2 devono presentare istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, a pena di inammissibilita', indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la pertinente documentazione, in particolare quella comprovante il titolo di proprieta', l'eventuale contratto di vendita per la demolizione o la demolizione in proprio, nonche' la certificazione dell'autorita' marittima o consolare, se esistente, del porto in cui la nave e' approdata per la demolizione, attestante che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione stessa. 2. Il contributo e' corrisposto secondo le modalita' di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 , e successive modificazioni. 3. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita istanza, entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, corredata dal certificato dell'autorita' marittima o consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data.
Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , e successive modificazioni, recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234 , concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12.
Entrata in vigore il 29 marzo 2001
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