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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5219 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. SENNI ROBERTA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
ALGHERO 45 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. BOI MARIA FRANCA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2 e 3 comma 3 lett. B della legge
1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nuoro (NU) il 26/09/1999 tra la signora e il signor , Parte_1 CP_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Nuoro al n. 62 P. 2 serie A anno 1999 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare (sita in Cagliari, via Ampere n. 5) in favore della sig.ra la quale continuerà ad abitarvi con le due figlie che ivi avranno la loro collocazione Pt_1
prevalente e la loro residenza;
3. Disporre l'affido condiviso della figlia 16enne on esercizio PE1
congiunto della responsabilità genitoriale mentre i genitori la eserciteranno disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il padre continuerà a trascorrere con la minore i tempi finora praticati ovvero, compatibilmente con le preminenti esigenze della stessa, almeno 2 pomeriggi alla settimana (salvo diversi accordi direttamente con la figlia, il martedì e il venerdì fino al dopo cena, curandone l'accompagnamento alle varie attività su richiesta della stessa) ed il fine settimana alternato con la possibilità di tenerla per il pernottamento qualora la stessa lo gradisca;
4. In considerazione dell'attuale condizione della figlia maggiorenne
PE (18enne) (temporaneamente accolta presso la comunità INUS in provincia di Oristano ma che dovrebbe presto far rientro a casa) i genitori si impegnano a collaborare per l'assistenza della stessa
PE e, a settimane alterne, ciascuno di essi si farà carico di andare e prelevare il sabato dalla comunità e di riportarla la domenica onde consentirle di trascorrere il fine settimana presso la casa familiare (o qualora lo gradisca anche presso il padre il quale comunque, nel fine settimana in cui spetta allo stesso prelevarla, avrà cura di tenerla con sé quantomeno per la consumazione dei pasti del sabato e della domenica compatibilmente con le esigenze della ragazza). I genitori collaboreranno nella vigilanza della figlia e, in caso di crisi, il sig. potrà accedere, previo CP_1 PE accordo, nell'abitazione familiare per assistere e vigilare sulla figlia in assenza della madre.
PE Laddove il sig. fosse impossibilitato a rispettare l'alternanza nel prendere e riportare CP_1
nel week end a lui spettante e sarà sostituito dalla sig.ra , lo stesso rimborserà la spesa della Pt_1
benzina per il tragitto Cagliari-Sinis/Sinis-Cagliari per prenderla e riportarla con l'importo forfettariamente concordato di € 20,00 per andare a prenderla ed € 20,00 per ricondurla in comunità,
da corrispondere entro 5 giorni in cui è stata effettuato lo spostamento. Le festività natalizie e pasquali, compatibilmente con le esigenze delle figlie, saranno trascorse con il criterio dell'alternanza presso ciascun genitore, come già previsto in sede di separazione. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà le figlie in via esclusiva per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, in base alle preminenti esigenze delle stesse figlie, concordando i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni;
5. Dal mese di marzo 2025 il sig.
corrisponderà l'assegno mensile di € 400,00 per ciascuna figlia da bonificare entro il 5 di CP_1
ogni mese nel c.c. intestato alla sig.ra e da aggiornare annualmente in base alle variazioni Pt_1
degli indici ISTAT;
6. Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno sostenuto dai genitori per metà ciascuno e, salvo l'urgenza, dovranno essere preventivamente concordate e rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 10 giorni dalla spesa. Qualora le stesse comportino un esborso superiore a € 300,00 le parti dovranno creare la provvista anticipatamente. Le parti dichiarano di far riferimento al protocollo del CNF.
7. Le parti concordano di accreditare gli importi ad essi spettanti per l'Assegno Unico direttamente a ciascuna figlia accreditandoli direttamente nelle rispettive carte
PE Revolut, quanto a verranno alla stessa accreditati anche gli arretrati dovuti ancora dall'INPS,
quanto ad ancora minore, effettuando il bonifico all'IBAN della sig.ra in ragione PE1 Pt_1
della minore età di La , a sua volta, si obbliga ad eseguire contestuale bonifico in PE1 Pt_1
favore della figlia accreditando la somma nella carta Revolut della stessa figlia.
8. La sig.ra PE1
rinuncia espressamente alla somma di € 1000,00 (mille) ancora non corrisposti dal sig. Pt_1
in forza della scrittura privata stipulata in cui le parti, per l'acquisto dell'autovettura CP_1 CP_2
(a lui intestata) da parte delle stessa .”. Pt_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 12/08/2024, con note di trattazione scritta depositate in data Pt_1
13.03.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 12.08.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e Pt_1 CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Nuoro il 26/06/1999 tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello CP_1 Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.68, parte II, serie A, anno 1999 -
Comune di Nuoro).
Sull'accordo delle parti:
2. Dispone l'affido condiviso della figlia con esercizio congiunto della responsabilità Persona_3
genitoriale, mentre i genitori la eserciteranno disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il padre continuerà a trascorrere con la minore i tempi finora praticati ovvero, compatibilmente con le preminenti esigenze della stessa, almeno 2
pomeriggi alla settimana (salvo diversi accordi direttamente con la figlia, il martedì e il venerdì fino al dopo cena, curandone l'accompagnamento alle varie attività su richiesta della stessa) ed il fine settimana alternato con la possibilità di tenerla per il pernottamento qualora la stessa lo gradisca;
PE
3. In considerazione dell'attuale condizione della figlia maggiorenne (18enne)
(temporaneamente accolta presso la comunità INUS in provincia di Oristano ma che dovrebbe presto far rientro a casa) i genitori si impegnano a collaborare per l'assistenza della stessa e, a
PE settimane alterne, ciascuno di essi si farà carico di andare e prelevare il sabato dalla comunità
e di riportarla la domenica onde consentirle di trascorrere il fine settimana presso la casa familiare
(o qualora lo gradisca anche presso il padre il quale comunque, nel fine settimana in cui spetta allo stesso prelevarla, avrà cura di tenerla con sé quantomeno per la consumazione dei pasti del sabato e della domenica compatibilmente con le esigenze della ragazza). I genitori collaboreranno nella vigilanza della figlia e, in caso di crisi, il sig. potrà accedere, previo accordo, nell'abitazione CP_1
PE familiare per assistere e vigilare sulla figlia in assenza della madre. Laddove il sig. CP_1
PE fosse impossibilitato a rispettare l'alternanza nel prendere e riportare nel week end a lui spettante e sarà sostituito dalla sig.ra , lo stesso rimborserà la spesa della benzina per il Pt_1
tragitto Cagliari-Sinis/Sinis-Cagliari per prenderla e riportarla con l'importo forfettariamente concordato di € 20,00 per andare a prenderla ed € 20,00 per ricondurla in comunità, da corrispondere entro 5 giorni in cui è stata effettuato lo spostamento. Le festività natalizie e pasquali,
compatibilmente con le esigenze delle figlie, saranno trascorse con il criterio dell'alternanza presso ciascun genitore, come già previsto in sede di separazione. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà le figlie in via esclusiva per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, in base alle preminenti esigenze delle stesse figlie, concordando i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno per evitare sovrapposizioni;
4. Assegna la casa familiare (sita in Cagliari, via Ampere n. 5) alla sig.ra la quale Pt_1
continuerà ad abitarvi con le due figlie che ivi avranno la loro collocazione prevalente e la loro residenza;
5. dispone che dal mese di marzo 2025 il sig. corrisponderà l'assegno mensile di € 400,00 CP_1
per ciascuna figlia da bonificare entro il 5 di ogni mese nel c.c. intestato alla sig.ra e da Pt_1
aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT;
6. Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno sostenuto dai genitori per metà ciascuno e,
salvo l'urgenza, dovranno essere preventivamente concordate e rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 10 giorni dalla spesa. Qualora le stesse comportino un esborso superiore a € 300,00
le parti dovranno creare la provvista anticipatamente. Le parti dichiarano di far riferimento al protocollo del CNF.
7. Le parti concordano di accreditare gli importi ad essi spettanti per l'Assegno Unico direttamente a
PE ciascuna figlia accreditandoli direttamente nelle rispettive carte Revolut, quanto a verranno alla stessa accreditati anche gli arretrati dovuti ancora dall'INPS, quanto ad ancora minore, PE1
effettuando il bonifico all'IBAN della sig.ra in ragione della minore età di La Pt_1 PE1
, a sua volta, si obbliga ad eseguire contestuale bonifico in favore della figlia Pt_1 PE1
accreditando la somma nella carta Revolut della stessa figlia.
8. La sig.ra rinuncia espressamente alla somma di € 1000,00 (mille) ancora non corrisposti Pt_1
dal sig. in forza della scrittura privata stipulata in cui le parti, per l'acquisto dell'autovettura CP_1
(a lui intestata) da parte delle stessa CP_2 Pt_1
compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
9/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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