Ordinanza cautelare 8 novembre 2012
Sentenza 16 dicembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 08/11/2012, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00590/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00999/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2012, proposto da:
TR MA, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Montanaro, Raffaele Ingicco, Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Asti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento datato 12-9-2012 n. 10493/III/2 del Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Asti avente ad oggetto: "revisione della patente di guida della categoria B n. BS5677494p-MA TR" notificato a quest'ultimo il 24/9/2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o endoprocedimentale, ivi compresa, in quanto occorra, la nota prot. n. 3699/III/2 del Capo Area Conducenti dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Asti del 17/4/2012 di comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 d.leg.vo 285/1992 per dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso ad un primo sommario esame non presenta profili di fondatezza in quanto il ricorrente non contesta il dato di fatto essenziale; e cioè di essere stato sorpreso in possesso di una sia pur modica quantità di stupefacente, alla guida di un'autovettura. In tale situazione, non è manifestamente illogico il sospetto che egli la detenesse per uso personale; nel ricorso si nega che egli sia un consumatore, ma se così fosse non resterebbe che inferirne che la detenesse al fine di cederla a terzi. Ipotesi, questa, che il ricorrente non ha interesse a sostenere perché comporterebbe conseguenze assai più gravi, anche di ordine penale. Se tutto questo è vero, peraltro, ne consegue altresì che non è manifestamente illogico il dubbio, espresso dalla M.C.T.C., che il ricorrente non sia pienamente idoneo alla guida, sotto il profilo psico-fisico. Va, infatti, chiarito che qui si discute unicamente dell'invito, fatto al ricorrente, di sottoporsi ad una visita collegiale di controllo, ossia di un atto al quale teoricamente potrebbe essere sottoposto chiunque; non già dell'applicazione di sanzioni che presupporrebbero accertata la circostanza che l'interessato si fosse messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di stupefacenti. Così delimitati gli effetti dell'atto impugnato, di portata lesiva assai modesta se non addirittura nulla (se l'interessato, come egli sostiene, è in perfette condizioni psico-fisiche), si deve ritenere che non fosse necessaria una motivazione più ampia ed approfondita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), respinge/ la domanda cautelare di cui in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore
Ofelia Fratamico, Referendario
Manuela Sinigoi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO