Articolo 19 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 marzo 1967
Art. 19. (Supplementi di pensione)

Il titolare di pensione diretta di vecchiaia che si cancelli dall'Albo professionale in epoca successiva alla data di liquidazione della pensione, ha diritto ad un supplemento di pensione annua in misura pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditatogli, in conformita' del successivo articolo 30, posteriormente alla data di liquidazione della pensione stessa.
Il criterio di cui al precedente comma trova applicazione anche per la determinazione dell'importo della pensione spettante ad eventuali superstiti, nel caso di morte del titolare di pensione diretta.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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