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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1754/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: “ ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. nel proc. n. 1754 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da:
nato in [...] il [...], Parte_1
e
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
MINTURNO (LT) VIA APPIA N.783, presso lo studio dell'Avv. PALERMO ROBERTO
SALVATORE che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta i figli (l'8.10.2014) ed (il 14.09.2017) che tale Persona_1 CP_1 relazione era terminata;
chiedevano che il Tribunale dichiarasse l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritario secondo il calendario predisposto dalle parti e mantenimento diretto dei figli a carico di ciascuno dei genitori nei periodi permanenza dei minori presso di sé, nonché il 50% delle spese straordinarie poste a carico di entrambi i genitori.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle rispondono all'interesse morale e materiale dei minori, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla per le spese di giudizio trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1754 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolati come da ricorso congiunto depositato in data 26.07.2024 e confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.11.2024 i rapporti tra i genitori e e i figli e Parte_1 Parte_2 Persona_2 [...]
Per_3
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Raffaele Iannucci Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: “ ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. nel proc. n. 1754 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da:
nato in [...] il [...], Parte_1
e
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
MINTURNO (LT) VIA APPIA N.783, presso lo studio dell'Avv. PALERMO ROBERTO
SALVATORE che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024 i ricorrenti, premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta i figli (l'8.10.2014) ed (il 14.09.2017) che tale Persona_1 CP_1 relazione era terminata;
chiedevano che il Tribunale dichiarasse l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritario secondo il calendario predisposto dalle parti e mantenimento diretto dei figli a carico di ciascuno dei genitori nei periodi permanenza dei minori presso di sé, nonché il 50% delle spese straordinarie poste a carico di entrambi i genitori.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle rispondono all'interesse morale e materiale dei minori, non ostandovi alcun elemento contrario. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Nulla per le spese di giudizio trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1754 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) dichiara regolati come da ricorso congiunto depositato in data 26.07.2024 e confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.11.2024 i rapporti tra i genitori e e i figli e Parte_1 Parte_2 Persona_2 [...]
Per_3
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari