Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 365 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente Via S.S. 114 KM 11.400, S. C.F._1
ER (ME), elettivamente domiciliata in Messina, Viale Cadorna, n.
32, presso lo studio dell'avv. Caterina D'Angelo (C.F.:
), PEC: fax C.F._2 Email_1
0906011531, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; PARTE Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 31.01.2025, premesso che in data Parte_1
03.05.2014, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
[...]
(atto trascritto al n. 86 parte 2 serie A anno 2014); che Controparte_1
dal matrimonio era nato a [...] il [...] il figlio;
che i Per_1
coniugi si erano separati consensualmente con sentenza di omologa n.
1932/2023 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 25.10.2023; che in base all'accordo di separazione, il figlio minore era stato affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre nella casa coniugale di proprietà di quest'ultima, che le parti avevano previsto che la responsabilità genitoriale fosse esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
che erano stati disciplinati i tempi di permanenza con il padre;
che era stato posto a carico del
[...]
in considerazione della sua modesta capacità economica, Pt_2
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento del figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate sulla base delle
Linee Guida del CNF;
che le parti avevano stabilito che la madre avrebbe riscosso nella sua interezza l'assegno unico corrisposto per il figlio;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che non erano intervenuti fatto che potesse giustificare una revisione delle statuizioni assunte in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 13/19.02.2025.
All'udienza del 22.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il
2 tentativo di conciliazione, atteso che il resistente, benché ritualmente citato e presente personalmente in udienza, non si era ritualmente costituito. Il
Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
03.05.2014 a Messina con (atto trascritto al n. 86 Controparte_1
parte 2 serie A anno 2014) meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione mentre nella ipotesi di separazione consensuale con il deposito del provvedimento di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con sentenza n. 1932/2023 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il
25.10.2023; risulta, inoltre, che dall'udienza di comparizione dei coniugi in
3 quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.05.2014 con atto trascritto al n. 86 parte 2 serie A anno 2014.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore
, si deve premettere che quando, come nel caso in esame, siano Per_1
state già emesse in un precedente giudizio delle statuizioni divenute irrevocabili, la modifica di dette statuizioni può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una loro revisione.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 337 quinquies
c.c., nello stabilire che la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha chiesto alcuna modifica delle statuizioni vigenti e non vi sono elementi per ritenere che l'attuale disciplina dell'affidamento e del mantenimento del figlio, contenuta, peraltro, in un provvedimento relativamente recente, possa non essere più rispondente all'interesse della prole. Di conseguenza, occorre confermare integralmente le statuizioni vigenti.
4 Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 365/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 03.05.2014 a Messina con atto trascritto al n. 86 parte 2 serie A anno 2014, tra nata Parte_1
a Messina (ME) l'08.06.1980, e nato a Controparte_1
Messina (ME) l'11.06.1971;
2) conferma le disposizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore
; Per_1
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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