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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, nella persona dei SI.ri magistrati: dott.ssa Barbara Vacca - Presidente - dott. Emanuele Picci - Giudice rel. ed est. - dott.ssa Maria Cecilia Branca - Giudice - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2745-1 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: querela di falso;
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati CARPI Parte_1 C.F._1
PAOLA (C.F. ), BESSI CRISTINA ( ), giusta procura C.F._2 C.F._3 speciale in atti;
attore contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. FRASSINO MARIANGELA (C.F. ), in virtù di procura in atti;
C.F._4 convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- ooOoo -
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale, in composizione monocratica, rigettata ogni istanza, domanda ed eccezione, in via principale
- accertare e dichiarare la falsità materiale del documento 2) prodotto nel procedimento monitorio da CP_2
e, stante la dichiarazione di falsità, dichiarare la cancellazione totale del documento in quanto privo di effetto
[...] giuridico;
- condannare ai sensi dell'art. 96, primo comma c.p.c. al pagamento delle spese ed Controparte_2 onorari del presente giudizio nonché al risarcimento dei danni.».
1 Conclusioni per : Controparte_1
«“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della querela di falso, per difetto dei requisiti di cui all'art. 221, II comma, c.p.c.; nel merito, rigettare la querela di falso ex adverso proposta, in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
in via istruttoria, chiamare a chiarimenti il CTU sui rilievi formulati dal CTP dr.ssa e disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto depositato presso Per_1
l'Istituto Bancario che ha erogato il mutuo in favore della SI.ra ; in ogni caso, condannare la SI.ra Pt_1 Parte_1 alla refusione delle spese di lite.”».
- ooOoo -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone querela di falso avverso la copia fotostatica del contratto d'appalto Parte_1 datato 14.09.2019, ad oggetto “ristrutturazione edificio via Sobborgo Valzania n. 16, Cesena”, prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dalla società ingiungente di cui al doc. 2 del CP_2 fascicolo R.G.C.C. n. 2059/22, evidenziando che le clausole nn. 1, 5, 15 e 16 risulterebbero oggetto di un'attività di manomissione del documento, stante l'incongruenza con l'altra copia del contratto d'appalto in allegato al proprio atto di citazione in opposizione (R.G.C.C. n. 2745/22).
Nel resistere all'impugnativa, eccepisce l'inammissibilità della Controparte_1 querela di falso per non avere la querelante indicato gli elementi e le prove della falsità e, nel merito, insiste per il rigetto.
1.1 Occorre innanzitutto evidenziare come la cognizione della presente causa spetti al Tribunale, in composizione collegiale, atteso che la querela di falso viene proposta incidentalmente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato in data antecedente al 28.02.2023 (v. art. 35 comma 1, D. Legislativo 10.10.2022, n. 149)
2. Ciò premesso, occorre di seguito ripercorrere la cadenza processuale di cui all'art. 221 c.p.c.:
«Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva;
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione».
2 La norma in commento dispone che l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura impugnata per querela di falso viene effettuato dal giudice della causa principale prima dell'autorizzazione alla presentazione della querela stessa (cfr. Cass., n. 12263/2009).
2.1 Ebbene, all'udienza del 6.11.2023, l'avv. Frassino, difensore della società convenuta, e _3
, all'epoca legale rappresentante di , ribadivano l'intenzione di avvalersi del
[...] CP_2 contratto prodotto in sede monitoria a fondamento del diritto di credito, pari ad € 257.000,00.
Pertanto, stante tale dichiarazione affermativa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, e cioè con l'ordinanza del 23.11.2023 veniva reso il giudizio di rilevanza del documento , nei termini seguenti:
"ritenuto che il documento di cui si discute è rilevante atteso che la pretesa monitoria di cui al fascicolo principale si fonda sul contratto censurato per falsità materiale e che occorre fissare udienza per la presentazione dell'anzidetta querela con conseguente acquisizione documentale dell'atto impugnato.
PQM
Autorizza la presentazione della querela e fissa
l'udienza del 11.12.2023, alle ore 11:00. [...]" (cfr. ordinanza 23.11.2023).
Dunque, con l'ordinanza del 23.11.2023 veniva autorizzata la presentazione della querela che è un momento processuale "preceduto dalla valutazione logicamente e cronologicamente anteriore" circa la rilevanza del documento e che attiene alla fase di ammissibilità della querela, con lo stesso provvedimento, veniva fissata la successiva udienza onerando la parte convenuta di depositare in originale il contratto oggetto dell'impugnativa.
2.2 Senonché, all'udienza successiva dell'11.12.2023, l'avv. Francesca Brondelli, comparsa in sostituzione con delega orale dell'avv. FRASSINO MARIANGELA, per la controparte
[...]
, precisava quanto già evidenziato nella memoria di costituzione, ossia che il Controparte_1 contratto in originale sarebbe stato nella disponibilità dell'ingegnere all'epoca Persona_2 direttore dei lavori e nel frattempo deceduto, esibiva nuovamente la copia fotostatica del contratto e chiedeva ulteriore termine sia per documentare il decesso dell'ingegnere che per eseguire nuove Per_2 ricerche ai fini del reperimento dell'originale del contratto.
Tale istanza veniva accolta, prima rinviando all'udienza del 12.2.24, poi nuovamente al 13.3.24, senza che la parte convenuta, dichiaratasi interessata ad avvalersi del documento, riuscisse a reperire l'originale del contratto posto a fondamento della domanda monitoria.
2.3 A quel punto, con l'ordinanza del 22.03.2024, il Tribunale chiariva il proprio convincimento, qui confermato ed ampliato.
In particolare, va nuovamente rammentato come nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (causa pregiudicata dall'odierno accertamento circa la falsità del contratto) fossero stati
3 versati in atti due titoli contrattuali, entrambi in copia fotostatica e con clausole difformi, l'una a corredo dell'atto di citazione in opposizione proposto dalla committente e -come detto- l'altra integrava il titolo di cui alla procedura monitoria attivata dalla ditta appaltatrice (R.G.C.C. n. 2745/22).
2.4 L'incongruenza che emerge tra le due copie riguarda innanzitutto l'art. 1, nonostante ciò costituisca verosimilmente un refuso, come si dirà più avanti.
Tale clausola reca l'indicazione del codice fiscale della committente e del luogo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: in entrambe le copie viene riportato un codice fiscale errato e, nella copia versata in atti dalla querelante (doc. 1), l'immobile avrebbe ubicazione alla: “Via Castiglia n.4/a in S. Lazzero di Savena”, mentre, nella copia del contratto prodotto dalla società convenuta (doc. 2 in fascicolo monitorio)
l'immobile si troverebbe: “in Via Valzania 16 Cesena”.
2.5 Invero, le clausole difformi e, al contempo, rilevanti rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sono quelle relative al corrispettivo (art. 7), al termine di inizio dei lavori (art. 15) e di consegna dell'immobile (art. 16).
Nella copia del contratto prodotta in sede monitoria risulta, all'art. 7, un corrispettivo di € 257.000,00, mentre nella copia in possesso della querelante un corrispettivo di € 57.000,00.
Ed ancora, l'art. 15 diverge nel seguente contenuto: “Il direttore dei lavori procederà entro il 06/10/2020 alla consegna dell'area destinata alla costruzione” (copia della querelante), ed invece, nella copia dell'appaltatore “il direttore dei lavori procederà entro il 19.11.2019 alla consegna dei progetti di ristrutturazione”.
Infine, all'art. 16 della copia della committente: “I lavori devono essere condotti in modo che la costruzione sia consegna entro il 30/05/2020”, mentre nella copia dell'appaltatore: “I lavori devono essere condotti in modo che la costruzione sia consegna entro il 30/12/2020”.
2.6 Con particolare riguardo alla debenza del corrispettivo, è necessario richiamare il convincimento espresso con l'ordinanza del 30.06.2023, resa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 2745/22) e che veniva richiamato nel presente giudizio incidentale per querela di falso, ossia che la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (concessa sulla scorta del materiale indiziario all'epoca agli atti), non avrebbe inteso statuire nel senso che il corrispettivo fosse originariamente di €
257.000,00 aggiungendo che «tanto più ove si dovesse accertare l'interpolazione del documento impugnato incidentalmente per querela di falso» (cfr. ordinanza cit.).
2.7 La difesa di parte convenuta opina nel senso che l'esame grafologico non avrebbe dovuto essere eseguito su di una copia fotostatica, giungendo così ad attribuire i medesimi effetti dell'accertamento che si sarebbe dovuto svolgere sull'originale, inoltre, che la carenza dell'originale della scrittura
4 contrattuale condizionerebbe l'iter processuale ed il convincimento giudiziale, a tal punto che l'accertamento dell'autenticità del documento dovrebbe pronunciarsi sulla scorta di altro e differente materiale indiziario.
3. Tale affermazione va contestualizzata nell'ambito dell'odierna controversia.
Difatti, l'attività istruttoria espletata nel presente giudizio comprende sia la consulenza affidata alla dott.ssa sia l'escussione testimoniale di , marito di Persona_3 Testimone_1 Parte_1
(odierna querelante), nonché di (all'epoca delle sottoscrizioni era il legale Controparte_3 rappresentante della società) e del di lui figlio, , il quale risultava avere assunto la Controparte_4 carica di amministratore unico della società in pendenza dell'odierno giudizio di falso, e Controparte_2 cioè a decorrere dal 19.12.2023, con iscrizione del 09.04.2024 (v. visura aggiornata al 27.05.2024 in atti).
Peraltro, si registra che le indagini svolte dalla parte convenuta volte a recuperare il documento in originale davano esito negativo, sulla scorta delle giustificazioni in atti, ovvero la consegna del documento in originale al direttore dei lavori, nel frattempo deceduto, tale ingegnere . Per_2
3.1 Dunque, nella prospettiva dell'interpolazione della copia del contratto posta a fondamento di una domanda monitoria, va espletata l'attività istruttoria e va disposto l'esame della scrittura.
La contestazione della corrispondenza della copia fotostatica all'originale del documento è una questione irrilevante e contraddittoria, allorquando la domanda di condanna al pagamento viene richiesta dalla stessa parte che, quale convenuta nel giudizio incidentale di falso avverso il documento in copia, si dichiari interessata ad avvalersi del documento senza essere in grado di reperire l'originale.
Quindi, l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica del contratto conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (cfr. Cass., n. 8718/23).
3.2 Ciò chiarito quanto all'ammissibilità, i quesiti assegnati al consulente dell'Ufficio riguardano il confronto tra i due testi contrattuali, con analisi estesa agli stili, impaginazioni e caratteri, al fine di indagare se la copia del contratto prodotto da quale documento n. 2 del fascicolo CP_2 monitorio, presenti interpolazioni o qualsivoglia elemento di alterazione (quesito n. 1).
Inoltre, integra un ulteriore quesito l'accertamento della natura genuina o apocrifa della firma riconducibile a apposta sul contratto prodotto da con verifica della Parte_1 CP_2 compatibilità con l'altra sottoscrizione presente sul contratto prodotto da (quesito Parte_1
n. 2).
5 3.3 La metodologia impiegata dal consulente dell'Ufficio viene argomentata nell'elaborato, a pag. 6 e seguenti, e le conclusioni -che si vanno ad esporre e che qui vengono condivise- sono immuni da incoerenze interne all'interno dell'elaborato medesimo e da contraddizioni esterne rispetto al restante materiale istruttorio in atti.
3.4 Innanzitutto, l'indicazione divergente di cui alla clausola n. 1 relativa all'esatta ubicazione dell'immobile non inficia l'assunzione di un fatto pacifico, documentato da altre fonti e riferito dai testimoni, ovvero che l'immobile oggetto della ristrutturazione è ubicato a Cesena, alla via Sobborgo
Valzania n. 16.
Le due copie sono datate 14.09.2019 e riportano entrambe l'intestazione “ristrutturazione edificio via
Sobborgo Valzania n. 16, Cesena”, con la conseguenza che l'incongruenza rilevata alla clausola n. 1 va ridotta a refuso e/o errore materiale, tanto più che lo stesso consulente non segnala specifiche manomissioni e/o interpolazioni della citata clausola.
3.5 Al contrario, le restanti clausole (5, 15 e 16) presentano gli elementi rilevanti ai fini dell'impugnativa.
Il consulente indica con “X1” la copia depositata dalla parte querelante , mentre Parte_1 con “X2” la copia versata in atti dalla società convenuta.
Ad un primo esame, il consulente fornisce un primo elemento a sostegno dell'interpolazione della copia
“X2”, ossia la circostanza che la copia prodotta in sede monitoria sia, a sua volta, una fotocopia di
“X1”: “Si precisa che le firme redatte sul documento X2, benché di poco più piccole rispetto a quelle redatte sul documento X1, sono identiche. Da ciò si evince che le firme in questione in realtà sono due e, poiché le firme in calce al documento X2 appaiono di qualità inferiore rispetto a quelle che appaiono sul documento X1 è lecitamente ipotizzabile che le firme riprodotte sul documento X2 costituiscano copia di quelle che figurano sul documento X1. Nelle sottoscrizioni in accertamento (doc. X1) si evince una grafia che denota maturità grafica per la presenza di forme personalizzate. In un contesto di buona fluidità si verifica progressione verso destra e buona leggibilità delle forme, in particolare le maiuscole di nome e cognome sono identificabili nella loro morfologia”.
All'esito di un'analisi più approfondita svolta a pag. 18 il consulente precisa: “È plausibile pensare, sulla base di quanto verrà argomentato nel presente capitolo, che il documento X2 sia scansione di X1 trasposta su foglio di lavoro Word o simili, trasposizione nella quale sono stati modificati alcuni contenuti, stili (carattere) e impaginazione. Il documento X1, prodotto dalla parte attrice ( ) differisce dal documento X2, prodotto da parte convenuta, Parte_1
( per le seguenti peculiarità: X2 è una scansione rimpicciolita poiché presenta sfondo grigio su foglio A4 Controparte_5 con attorno un riquadro bianco. I bordi presentano quadrettature bianche nel riquadro grigio che lo rendono non lineare nei bordi, tale anomalia si accentua nelle ultime tre facciate sino a diventare predominante nell'ultima pagina”.
6 3.6 Proseguendo, il consulente segnala come, all'art. 1, i caratteri nel loro contorno presentano nella copia X2 una sorta di sbiaditura/alone, mentre nel documento X2 i caratteri dell'art. 1 sono chiari e privi del fenomeno sbiaditura/alone.
Rileva, all'art. 7, le differenze: “delle cifre in euro (sia in numeri che in lettere): in X1 si legge “€
57.000,00 (cinquantasettemila)” in X2 si legge “€ 257.000,00 (duecentocinquantasettemila)” con caratteri diversi rispetto a X1. Inoltre, al quarto rigo di X1 si legge “E' facoltà esclusiva del committente accettare la nuova offerta o disdire l'appalto senza addurre alcuna motivazione”. Mentre in X2 si legge
“E' facoltà del committente accettare la nuova offerta o disdire l'appalto senza addurre alcuna motivazione”. Si osservano differenze relative ai caratteri giustificati degli articoli quali l'art. 7 e l'art. 15: in X1 gli articoli sono giustificati in modo “testo” mentre in X2 sono giustificati in modo “allineato a sinistra” (pag. 22).
Lo stesso individua, in corrispondenza dell'art. 15, una differente data ed una riga anomala posta sopra la data che compare solo in X2: “In X1 si legge “Il direttore dei lavori procederà entro il 06/10/2020 alla consegna dell'area destinata alla costruzione”. Mentre, in X2 si legge “Il direttore dei lavori procederà entro il 19/11/2019 alla consegna dei progetti di ristrutturazione”. È differente anche la giustificazione a destra dell'intero articolo di X2 rispetto alla giustificazione di X1.” Nella quarta facciata la dicitura “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA SOBBORGO VALZANIA 16 CESENA (FC)” in X1 è sottolineata con doppia riga di cui la seconda più spessa (tipo grassetto), mentre in X2 la linea è unica e sottile”.
Sulla base di tali accertamenti, il consulente risponde ai quesiti peritali: “
1. Confrontati i testi dei due contratti in atti, gli stili, le impaginazioni e i caratteri del contratto prodotto da quale documento n. 2 del fascicolo CP_5 monitorio, questo presenta differenze con il contratto prodotto da;
il primo evidenzia modifiche del testo, Parte_1 della giustificazione a destra di alcune parti, alcune differenze dei caratteri numerari e letterali, complessivo rimpicciolimento di tutto il documento e quadrettatura che diviene più evidente nell'ultima pagina, ciò detto vi sono elementi di alterazione nel contratto prodotto da 2. la firma redatta sul documento X1 presente sul CP_5 contratto prodotto da è riconducibile a quella apposta sul contratto prodotto da Parte_1 Parte_1 CP_5
è copia esatta della firma redatta sul documento X1; 3. non vi sono ulteriori segnalazioni da esporre”.
[...]
3.7 In aggiunta, le restanti risultanze istruttorie forniscono sostegno agli esiti degli accertamenti peritali.
Al riguardo, risulta maggiormente attendibile la deposizione del marito della querelante, , Testimone_1 non solo intrinsecamente stante il carattere particolarmente circostanziato delle dichiarazioni, ma anche
7 perché conferma l'esistenza di un solo documento sottoscritto in originale dalla moglie, dal quale veniva estratta la copia fotostatica, poi inoltrata via e-mail e versata in atti dalla difesa:
“1) confermo che in data 14/10/2019, ricordo bene la data perché è il compleanno di mio figlio , Per_4 [...]
venne da noi presso l'abitazione in Cesena, Via San Cristoforo n. 2280 per raccogliere la sottoscrizione del _3 contratto;
ADR) ci chiamò sul telefono cellulare mentre noi eravamo in parrocchia a festeggiare il compleanno di nostro figlio, ci diede una certa fretta perché ci disse che era una cosa di pochi minuti e avremmo dovuto apporre la firma sul contratto, così facemmo, lasciammo tutti lì ed andammo a casa. Ci sottopose copia del contratto che mi viene esibito di cui all'allegato 1 dell'atto di presentazione della querela del 07.12.2023. riconosco la copia che mi viene esibita, ricordo bene che il corrispettivo era di € 57.000,00 di cui alla clausola n. 7 e riconosco anche le altre pagine del contratto che mi viene esibito. Il SI. si presentò con una copia di questo contratto che ho detto in cartaceo e, con una certa Controparte_3 fretta, ci chiese di firmarlo, e mia moglie così fece. Io gli chiesi una copia per noi, ma lui disse che me lo avrebbe inviata in un secondo momento, facemmo tutto in circa mezz'ora, perché disse che aveva fretta e serviva per iniziare le pratiche in
Comune. Così se ne andò e si portò l'unica copia firmata di questo contratto;
2-5) Preciso che l'unica copia in originale con firma di mia moglie messa in mia presenza ed in presenza del SI.
[...]
era quella che quest'ultimo portò via con sé quel giorno. Insistentemente gli chiedevamo copia del contratto, ma _3 solo dopo ripetute richieste ci inviò un'e-mail con allegato un documento a distanza di circa 1 anno da quel giorno. Era proprio quel contratto che mia moglie firmò quel giorno di un anno prima, aggiungo però che l'unica copia originale firmata su una sola pagina da mia moglie è nel possesso di ” (v. verb. ud. 27.05.2024). Controparte_3
3.8 Dunque, la copia recante la sottoscrizione della committente in originale è verosimilmente andata smarrita, o per negligenza del direttore dei lavori, ingegnere , o per noncuranza del titolare della Per_2 ditta.
Difatti, secondo la dichiarazione resa da quest'ultimo, egli avrebbe sottoscritto due copie in originale ed inserito una copia all'interno di un faldone azzurro custodito in cantiere:
“non è vero che io, in data 14.10.2019, mi sono recato presso l'abitazione della sita in Cesena, alla via Parte_1
San Cristoforo n. 2280 per raccogliere la sottoscrizione del contratto di ristrutturazione della casa ubicata in via Sobborgo
Valzania 16, in Cesena;
2) io ho firmato il contratto di appalto di ristrutturazione della casa di via Valzania alla presenza del direttore dei lavori, . Ricordo che ero in cantiere, in via Sobborgo Valzania n. 16, era Persona_2 inverno prima del Covid, o fine 2019 o inizi 2020, venne da me il direttore dei lavori, , con due copie del Per_2 contratto d'appalto e io sottoscrissi in originale entrambe le copie, ho apposto il timbro della ditta e la mia firma all'ultima pagina delle due copie, ricordo che erano su due punti dove ho apposto il timbro e la firma, uno sopra e uno sotto sempre sullo stesso foglio. La firma della era già presente su entrambe le copie. A quel punto, una copia l'ho Parte_1 trattenuta in cantiere ed un'altra copia l'ha portata via con sé l'ingegnere . La copia in cantiere era all'interno di Per_2 un faldone azzurro insieme ai contratti di assunzione degli operai, certificati di frequenza corsi, etc. Ricordo che rimasi in cantiere finché non hanno interrotto i cantieri edili a causa del Covid, dopo io mi sono ammalato di Covid, sono stato
8 ricoverato in ospedale ad Imola e da lì non sono più rientrato in cantiere. ed il marito, poi, hanno Parte_1 sostituito le serrature e proseguito i lavori con altra ditta perché avevano urgenza di entrare in casa, così mi hanno riferito loro stessi […]” (v. verb. ud. 23.09.2024).
3.9 Tuttavia, tale dichiarazione risulta carente, incoerente e non esime da responsabilità.
Da un lato, infatti, emerge come il legale rappresentante della ditta appaltatrice non avesse la disponibilità di alcuna copia del contratto: “A quel punto, una copia l'ho trattenuta in cantiere ed un'altra copia
l'ha portata via con sé l'ingegnere . La copia in cantiere era all'interno di un faldone azzurro […]”; tuttavia, Per_2 tale circostanza è incompatibile con la stessa produzione -agli atti del fascicolo monitorio- proprio della copia fotostatica del documento e costituente il titolo per ingiungere il pagamento del corrispettivo, il che dimostra la disponibilità quantomeno di una copia del contratto medesimo.
Dall'altro lato, la custodia della documentazione all'interno del cantiere costituisce un onere che grava sull'appaltatore, il quale lo assumeva anche espressamente, in virtù della clausola n. 9, punto 5): “Al direttore del cantiere competono i seguenti compiti e responsabilità: […] 5) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità […]”; pertanto, il titolare della ditta, o personalmente, o per il tramite di un suo sottoposto, avrebbe dovuto custodire e/o riporre in luogo sicuro il “faldone azzurro” che conteneva al suo interno proprio la copia in originale del contratto d'appalto.
4. Sulla scorta di quanto precede, l'impugnazione va accolta e va dichiarata la falsità materiale, a cagione dell'accertamento della contraffazione e/o dell'alterazione delle clausole nn. 5, 15 e 16 della copia fotostatica del contratto d'appalto datato 14.09.2019, ad oggetto “ristrutturazione edificio via Sobborgo
Valzania n. 16, Cesena”, prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo da di CP_2 cui al doc. 2 del fascicolo R.G.C.C. n. 2059/22.
4.1 Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, in conformità alla nota-spese depositata in atti dalla difesa di parte querelante;
il medesimo criterio regola le spese necessarie per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Non ricorrono invece le condizioni di cui all'art. 96, co. 1° e co. 3°, c.p.c., sia perché non vi è prova dell'ammontare del danno patito dalla parte istante, sia perché non è dato ravvisare mala fede o colpa grave a carico della controparte non potendo rimproverare, nell'ottica della lite temeraria, una tesi che si riveli infondata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
9 definitivamente pronunciando sul proc. n. 2745-1 dell'anno 2022, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, accerta e dichiara la falsità della copia fotostatica del contratto d'appalto datato 14.09.2019, ad oggetto “ristrutturazione edificio via Sobborgo
Valzania n. 16, Cesena”, prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo da CP_2
di cui al doc. 2 del fascicolo R.G.C.C. n. 2059/22;
[...]
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite CP_2 Parte_1 che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente i costi della consulenza tecnica a carico della parte . CP_2
Atti al Pubblico Ministero in sede per ogni ulteriore determinazione.
Così deciso, nella Camera di ConSIlio, del 10 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Barbara Vacca Il Giudice relatore ed estensore dott. Emanuele Picci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, nella persona dei SI.ri magistrati: dott.ssa Barbara Vacca - Presidente - dott. Emanuele Picci - Giudice rel. ed est. - dott.ssa Maria Cecilia Branca - Giudice - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2745-1 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: querela di falso;
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati CARPI Parte_1 C.F._1
PAOLA (C.F. ), BESSI CRISTINA ( ), giusta procura C.F._2 C.F._3 speciale in atti;
attore contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. FRASSINO MARIANGELA (C.F. ), in virtù di procura in atti;
C.F._4 convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- ooOoo -
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale, in composizione monocratica, rigettata ogni istanza, domanda ed eccezione, in via principale
- accertare e dichiarare la falsità materiale del documento 2) prodotto nel procedimento monitorio da CP_2
e, stante la dichiarazione di falsità, dichiarare la cancellazione totale del documento in quanto privo di effetto
[...] giuridico;
- condannare ai sensi dell'art. 96, primo comma c.p.c. al pagamento delle spese ed Controparte_2 onorari del presente giudizio nonché al risarcimento dei danni.».
1 Conclusioni per : Controparte_1
«“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della querela di falso, per difetto dei requisiti di cui all'art. 221, II comma, c.p.c.; nel merito, rigettare la querela di falso ex adverso proposta, in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
in via istruttoria, chiamare a chiarimenti il CTU sui rilievi formulati dal CTP dr.ssa e disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto depositato presso Per_1
l'Istituto Bancario che ha erogato il mutuo in favore della SI.ra ; in ogni caso, condannare la SI.ra Pt_1 Parte_1 alla refusione delle spese di lite.”».
- ooOoo -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone querela di falso avverso la copia fotostatica del contratto d'appalto Parte_1 datato 14.09.2019, ad oggetto “ristrutturazione edificio via Sobborgo Valzania n. 16, Cesena”, prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dalla società ingiungente di cui al doc. 2 del CP_2 fascicolo R.G.C.C. n. 2059/22, evidenziando che le clausole nn. 1, 5, 15 e 16 risulterebbero oggetto di un'attività di manomissione del documento, stante l'incongruenza con l'altra copia del contratto d'appalto in allegato al proprio atto di citazione in opposizione (R.G.C.C. n. 2745/22).
Nel resistere all'impugnativa, eccepisce l'inammissibilità della Controparte_1 querela di falso per non avere la querelante indicato gli elementi e le prove della falsità e, nel merito, insiste per il rigetto.
1.1 Occorre innanzitutto evidenziare come la cognizione della presente causa spetti al Tribunale, in composizione collegiale, atteso che la querela di falso viene proposta incidentalmente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato in data antecedente al 28.02.2023 (v. art. 35 comma 1, D. Legislativo 10.10.2022, n. 149)
2. Ciò premesso, occorre di seguito ripercorrere la cadenza processuale di cui all'art. 221 c.p.c.:
«Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva;
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione».
2 La norma in commento dispone che l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura impugnata per querela di falso viene effettuato dal giudice della causa principale prima dell'autorizzazione alla presentazione della querela stessa (cfr. Cass., n. 12263/2009).
2.1 Ebbene, all'udienza del 6.11.2023, l'avv. Frassino, difensore della società convenuta, e _3
, all'epoca legale rappresentante di , ribadivano l'intenzione di avvalersi del
[...] CP_2 contratto prodotto in sede monitoria a fondamento del diritto di credito, pari ad € 257.000,00.
Pertanto, stante tale dichiarazione affermativa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, e cioè con l'ordinanza del 23.11.2023 veniva reso il giudizio di rilevanza del documento , nei termini seguenti:
"ritenuto che il documento di cui si discute è rilevante atteso che la pretesa monitoria di cui al fascicolo principale si fonda sul contratto censurato per falsità materiale e che occorre fissare udienza per la presentazione dell'anzidetta querela con conseguente acquisizione documentale dell'atto impugnato.
PQM
Autorizza la presentazione della querela e fissa
l'udienza del 11.12.2023, alle ore 11:00. [...]" (cfr. ordinanza 23.11.2023).
Dunque, con l'ordinanza del 23.11.2023 veniva autorizzata la presentazione della querela che è un momento processuale "preceduto dalla valutazione logicamente e cronologicamente anteriore" circa la rilevanza del documento e che attiene alla fase di ammissibilità della querela, con lo stesso provvedimento, veniva fissata la successiva udienza onerando la parte convenuta di depositare in originale il contratto oggetto dell'impugnativa.
2.2 Senonché, all'udienza successiva dell'11.12.2023, l'avv. Francesca Brondelli, comparsa in sostituzione con delega orale dell'avv. FRASSINO MARIANGELA, per la controparte
[...]
, precisava quanto già evidenziato nella memoria di costituzione, ossia che il Controparte_1 contratto in originale sarebbe stato nella disponibilità dell'ingegnere all'epoca Persona_2 direttore dei lavori e nel frattempo deceduto, esibiva nuovamente la copia fotostatica del contratto e chiedeva ulteriore termine sia per documentare il decesso dell'ingegnere che per eseguire nuove Per_2 ricerche ai fini del reperimento dell'originale del contratto.
Tale istanza veniva accolta, prima rinviando all'udienza del 12.2.24, poi nuovamente al 13.3.24, senza che la parte convenuta, dichiaratasi interessata ad avvalersi del documento, riuscisse a reperire l'originale del contratto posto a fondamento della domanda monitoria.
2.3 A quel punto, con l'ordinanza del 22.03.2024, il Tribunale chiariva il proprio convincimento, qui confermato ed ampliato.
In particolare, va nuovamente rammentato come nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (causa pregiudicata dall'odierno accertamento circa la falsità del contratto) fossero stati
3 versati in atti due titoli contrattuali, entrambi in copia fotostatica e con clausole difformi, l'una a corredo dell'atto di citazione in opposizione proposto dalla committente e -come detto- l'altra integrava il titolo di cui alla procedura monitoria attivata dalla ditta appaltatrice (R.G.C.C. n. 2745/22).
2.4 L'incongruenza che emerge tra le due copie riguarda innanzitutto l'art. 1, nonostante ciò costituisca verosimilmente un refuso, come si dirà più avanti.
Tale clausola reca l'indicazione del codice fiscale della committente e del luogo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: in entrambe le copie viene riportato un codice fiscale errato e, nella copia versata in atti dalla querelante (doc. 1), l'immobile avrebbe ubicazione alla: “Via Castiglia n.4/a in S. Lazzero di Savena”, mentre, nella copia del contratto prodotto dalla società convenuta (doc. 2 in fascicolo monitorio)
l'immobile si troverebbe: “in Via Valzania 16 Cesena”.
2.5 Invero, le clausole difformi e, al contempo, rilevanti rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sono quelle relative al corrispettivo (art. 7), al termine di inizio dei lavori (art. 15) e di consegna dell'immobile (art. 16).
Nella copia del contratto prodotta in sede monitoria risulta, all'art. 7, un corrispettivo di € 257.000,00, mentre nella copia in possesso della querelante un corrispettivo di € 57.000,00.
Ed ancora, l'art. 15 diverge nel seguente contenuto: “Il direttore dei lavori procederà entro il 06/10/2020 alla consegna dell'area destinata alla costruzione” (copia della querelante), ed invece, nella copia dell'appaltatore “il direttore dei lavori procederà entro il 19.11.2019 alla consegna dei progetti di ristrutturazione”.
Infine, all'art. 16 della copia della committente: “I lavori devono essere condotti in modo che la costruzione sia consegna entro il 30/05/2020”, mentre nella copia dell'appaltatore: “I lavori devono essere condotti in modo che la costruzione sia consegna entro il 30/12/2020”.
2.6 Con particolare riguardo alla debenza del corrispettivo, è necessario richiamare il convincimento espresso con l'ordinanza del 30.06.2023, resa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 2745/22) e che veniva richiamato nel presente giudizio incidentale per querela di falso, ossia che la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (concessa sulla scorta del materiale indiziario all'epoca agli atti), non avrebbe inteso statuire nel senso che il corrispettivo fosse originariamente di €
257.000,00 aggiungendo che «tanto più ove si dovesse accertare l'interpolazione del documento impugnato incidentalmente per querela di falso» (cfr. ordinanza cit.).
2.7 La difesa di parte convenuta opina nel senso che l'esame grafologico non avrebbe dovuto essere eseguito su di una copia fotostatica, giungendo così ad attribuire i medesimi effetti dell'accertamento che si sarebbe dovuto svolgere sull'originale, inoltre, che la carenza dell'originale della scrittura
4 contrattuale condizionerebbe l'iter processuale ed il convincimento giudiziale, a tal punto che l'accertamento dell'autenticità del documento dovrebbe pronunciarsi sulla scorta di altro e differente materiale indiziario.
3. Tale affermazione va contestualizzata nell'ambito dell'odierna controversia.
Difatti, l'attività istruttoria espletata nel presente giudizio comprende sia la consulenza affidata alla dott.ssa sia l'escussione testimoniale di , marito di Persona_3 Testimone_1 Parte_1
(odierna querelante), nonché di (all'epoca delle sottoscrizioni era il legale Controparte_3 rappresentante della società) e del di lui figlio, , il quale risultava avere assunto la Controparte_4 carica di amministratore unico della società in pendenza dell'odierno giudizio di falso, e Controparte_2 cioè a decorrere dal 19.12.2023, con iscrizione del 09.04.2024 (v. visura aggiornata al 27.05.2024 in atti).
Peraltro, si registra che le indagini svolte dalla parte convenuta volte a recuperare il documento in originale davano esito negativo, sulla scorta delle giustificazioni in atti, ovvero la consegna del documento in originale al direttore dei lavori, nel frattempo deceduto, tale ingegnere . Per_2
3.1 Dunque, nella prospettiva dell'interpolazione della copia del contratto posta a fondamento di una domanda monitoria, va espletata l'attività istruttoria e va disposto l'esame della scrittura.
La contestazione della corrispondenza della copia fotostatica all'originale del documento è una questione irrilevante e contraddittoria, allorquando la domanda di condanna al pagamento viene richiesta dalla stessa parte che, quale convenuta nel giudizio incidentale di falso avverso il documento in copia, si dichiari interessata ad avvalersi del documento senza essere in grado di reperire l'originale.
Quindi, l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica del contratto conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (cfr. Cass., n. 8718/23).
3.2 Ciò chiarito quanto all'ammissibilità, i quesiti assegnati al consulente dell'Ufficio riguardano il confronto tra i due testi contrattuali, con analisi estesa agli stili, impaginazioni e caratteri, al fine di indagare se la copia del contratto prodotto da quale documento n. 2 del fascicolo CP_2 monitorio, presenti interpolazioni o qualsivoglia elemento di alterazione (quesito n. 1).
Inoltre, integra un ulteriore quesito l'accertamento della natura genuina o apocrifa della firma riconducibile a apposta sul contratto prodotto da con verifica della Parte_1 CP_2 compatibilità con l'altra sottoscrizione presente sul contratto prodotto da (quesito Parte_1
n. 2).
5 3.3 La metodologia impiegata dal consulente dell'Ufficio viene argomentata nell'elaborato, a pag. 6 e seguenti, e le conclusioni -che si vanno ad esporre e che qui vengono condivise- sono immuni da incoerenze interne all'interno dell'elaborato medesimo e da contraddizioni esterne rispetto al restante materiale istruttorio in atti.
3.4 Innanzitutto, l'indicazione divergente di cui alla clausola n. 1 relativa all'esatta ubicazione dell'immobile non inficia l'assunzione di un fatto pacifico, documentato da altre fonti e riferito dai testimoni, ovvero che l'immobile oggetto della ristrutturazione è ubicato a Cesena, alla via Sobborgo
Valzania n. 16.
Le due copie sono datate 14.09.2019 e riportano entrambe l'intestazione “ristrutturazione edificio via
Sobborgo Valzania n. 16, Cesena”, con la conseguenza che l'incongruenza rilevata alla clausola n. 1 va ridotta a refuso e/o errore materiale, tanto più che lo stesso consulente non segnala specifiche manomissioni e/o interpolazioni della citata clausola.
3.5 Al contrario, le restanti clausole (5, 15 e 16) presentano gli elementi rilevanti ai fini dell'impugnativa.
Il consulente indica con “X1” la copia depositata dalla parte querelante , mentre Parte_1 con “X2” la copia versata in atti dalla società convenuta.
Ad un primo esame, il consulente fornisce un primo elemento a sostegno dell'interpolazione della copia
“X2”, ossia la circostanza che la copia prodotta in sede monitoria sia, a sua volta, una fotocopia di
“X1”: “Si precisa che le firme redatte sul documento X2, benché di poco più piccole rispetto a quelle redatte sul documento X1, sono identiche. Da ciò si evince che le firme in questione in realtà sono due e, poiché le firme in calce al documento X2 appaiono di qualità inferiore rispetto a quelle che appaiono sul documento X1 è lecitamente ipotizzabile che le firme riprodotte sul documento X2 costituiscano copia di quelle che figurano sul documento X1. Nelle sottoscrizioni in accertamento (doc. X1) si evince una grafia che denota maturità grafica per la presenza di forme personalizzate. In un contesto di buona fluidità si verifica progressione verso destra e buona leggibilità delle forme, in particolare le maiuscole di nome e cognome sono identificabili nella loro morfologia”.
All'esito di un'analisi più approfondita svolta a pag. 18 il consulente precisa: “È plausibile pensare, sulla base di quanto verrà argomentato nel presente capitolo, che il documento X2 sia scansione di X1 trasposta su foglio di lavoro Word o simili, trasposizione nella quale sono stati modificati alcuni contenuti, stili (carattere) e impaginazione. Il documento X1, prodotto dalla parte attrice ( ) differisce dal documento X2, prodotto da parte convenuta, Parte_1
( per le seguenti peculiarità: X2 è una scansione rimpicciolita poiché presenta sfondo grigio su foglio A4 Controparte_5 con attorno un riquadro bianco. I bordi presentano quadrettature bianche nel riquadro grigio che lo rendono non lineare nei bordi, tale anomalia si accentua nelle ultime tre facciate sino a diventare predominante nell'ultima pagina”.
6 3.6 Proseguendo, il consulente segnala come, all'art. 1, i caratteri nel loro contorno presentano nella copia X2 una sorta di sbiaditura/alone, mentre nel documento X2 i caratteri dell'art. 1 sono chiari e privi del fenomeno sbiaditura/alone.
Rileva, all'art. 7, le differenze: “delle cifre in euro (sia in numeri che in lettere): in X1 si legge “€
57.000,00 (cinquantasettemila)” in X2 si legge “€ 257.000,00 (duecentocinquantasettemila)” con caratteri diversi rispetto a X1. Inoltre, al quarto rigo di X1 si legge “E' facoltà esclusiva del committente accettare la nuova offerta o disdire l'appalto senza addurre alcuna motivazione”. Mentre in X2 si legge
“E' facoltà del committente accettare la nuova offerta o disdire l'appalto senza addurre alcuna motivazione”. Si osservano differenze relative ai caratteri giustificati degli articoli quali l'art. 7 e l'art. 15: in X1 gli articoli sono giustificati in modo “testo” mentre in X2 sono giustificati in modo “allineato a sinistra” (pag. 22).
Lo stesso individua, in corrispondenza dell'art. 15, una differente data ed una riga anomala posta sopra la data che compare solo in X2: “In X1 si legge “Il direttore dei lavori procederà entro il 06/10/2020 alla consegna dell'area destinata alla costruzione”. Mentre, in X2 si legge “Il direttore dei lavori procederà entro il 19/11/2019 alla consegna dei progetti di ristrutturazione”. È differente anche la giustificazione a destra dell'intero articolo di X2 rispetto alla giustificazione di X1.” Nella quarta facciata la dicitura “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA SOBBORGO VALZANIA 16 CESENA (FC)” in X1 è sottolineata con doppia riga di cui la seconda più spessa (tipo grassetto), mentre in X2 la linea è unica e sottile”.
Sulla base di tali accertamenti, il consulente risponde ai quesiti peritali: “
1. Confrontati i testi dei due contratti in atti, gli stili, le impaginazioni e i caratteri del contratto prodotto da quale documento n. 2 del fascicolo CP_5 monitorio, questo presenta differenze con il contratto prodotto da;
il primo evidenzia modifiche del testo, Parte_1 della giustificazione a destra di alcune parti, alcune differenze dei caratteri numerari e letterali, complessivo rimpicciolimento di tutto il documento e quadrettatura che diviene più evidente nell'ultima pagina, ciò detto vi sono elementi di alterazione nel contratto prodotto da 2. la firma redatta sul documento X1 presente sul CP_5 contratto prodotto da è riconducibile a quella apposta sul contratto prodotto da Parte_1 Parte_1 CP_5
è copia esatta della firma redatta sul documento X1; 3. non vi sono ulteriori segnalazioni da esporre”.
[...]
3.7 In aggiunta, le restanti risultanze istruttorie forniscono sostegno agli esiti degli accertamenti peritali.
Al riguardo, risulta maggiormente attendibile la deposizione del marito della querelante, , Testimone_1 non solo intrinsecamente stante il carattere particolarmente circostanziato delle dichiarazioni, ma anche
7 perché conferma l'esistenza di un solo documento sottoscritto in originale dalla moglie, dal quale veniva estratta la copia fotostatica, poi inoltrata via e-mail e versata in atti dalla difesa:
“1) confermo che in data 14/10/2019, ricordo bene la data perché è il compleanno di mio figlio , Per_4 [...]
venne da noi presso l'abitazione in Cesena, Via San Cristoforo n. 2280 per raccogliere la sottoscrizione del _3 contratto;
ADR) ci chiamò sul telefono cellulare mentre noi eravamo in parrocchia a festeggiare il compleanno di nostro figlio, ci diede una certa fretta perché ci disse che era una cosa di pochi minuti e avremmo dovuto apporre la firma sul contratto, così facemmo, lasciammo tutti lì ed andammo a casa. Ci sottopose copia del contratto che mi viene esibito di cui all'allegato 1 dell'atto di presentazione della querela del 07.12.2023. riconosco la copia che mi viene esibita, ricordo bene che il corrispettivo era di € 57.000,00 di cui alla clausola n. 7 e riconosco anche le altre pagine del contratto che mi viene esibito. Il SI. si presentò con una copia di questo contratto che ho detto in cartaceo e, con una certa Controparte_3 fretta, ci chiese di firmarlo, e mia moglie così fece. Io gli chiesi una copia per noi, ma lui disse che me lo avrebbe inviata in un secondo momento, facemmo tutto in circa mezz'ora, perché disse che aveva fretta e serviva per iniziare le pratiche in
Comune. Così se ne andò e si portò l'unica copia firmata di questo contratto;
2-5) Preciso che l'unica copia in originale con firma di mia moglie messa in mia presenza ed in presenza del SI.
[...]
era quella che quest'ultimo portò via con sé quel giorno. Insistentemente gli chiedevamo copia del contratto, ma _3 solo dopo ripetute richieste ci inviò un'e-mail con allegato un documento a distanza di circa 1 anno da quel giorno. Era proprio quel contratto che mia moglie firmò quel giorno di un anno prima, aggiungo però che l'unica copia originale firmata su una sola pagina da mia moglie è nel possesso di ” (v. verb. ud. 27.05.2024). Controparte_3
3.8 Dunque, la copia recante la sottoscrizione della committente in originale è verosimilmente andata smarrita, o per negligenza del direttore dei lavori, ingegnere , o per noncuranza del titolare della Per_2 ditta.
Difatti, secondo la dichiarazione resa da quest'ultimo, egli avrebbe sottoscritto due copie in originale ed inserito una copia all'interno di un faldone azzurro custodito in cantiere:
“non è vero che io, in data 14.10.2019, mi sono recato presso l'abitazione della sita in Cesena, alla via Parte_1
San Cristoforo n. 2280 per raccogliere la sottoscrizione del contratto di ristrutturazione della casa ubicata in via Sobborgo
Valzania 16, in Cesena;
2) io ho firmato il contratto di appalto di ristrutturazione della casa di via Valzania alla presenza del direttore dei lavori, . Ricordo che ero in cantiere, in via Sobborgo Valzania n. 16, era Persona_2 inverno prima del Covid, o fine 2019 o inizi 2020, venne da me il direttore dei lavori, , con due copie del Per_2 contratto d'appalto e io sottoscrissi in originale entrambe le copie, ho apposto il timbro della ditta e la mia firma all'ultima pagina delle due copie, ricordo che erano su due punti dove ho apposto il timbro e la firma, uno sopra e uno sotto sempre sullo stesso foglio. La firma della era già presente su entrambe le copie. A quel punto, una copia l'ho Parte_1 trattenuta in cantiere ed un'altra copia l'ha portata via con sé l'ingegnere . La copia in cantiere era all'interno di Per_2 un faldone azzurro insieme ai contratti di assunzione degli operai, certificati di frequenza corsi, etc. Ricordo che rimasi in cantiere finché non hanno interrotto i cantieri edili a causa del Covid, dopo io mi sono ammalato di Covid, sono stato
8 ricoverato in ospedale ad Imola e da lì non sono più rientrato in cantiere. ed il marito, poi, hanno Parte_1 sostituito le serrature e proseguito i lavori con altra ditta perché avevano urgenza di entrare in casa, così mi hanno riferito loro stessi […]” (v. verb. ud. 23.09.2024).
3.9 Tuttavia, tale dichiarazione risulta carente, incoerente e non esime da responsabilità.
Da un lato, infatti, emerge come il legale rappresentante della ditta appaltatrice non avesse la disponibilità di alcuna copia del contratto: “A quel punto, una copia l'ho trattenuta in cantiere ed un'altra copia
l'ha portata via con sé l'ingegnere . La copia in cantiere era all'interno di un faldone azzurro […]”; tuttavia, Per_2 tale circostanza è incompatibile con la stessa produzione -agli atti del fascicolo monitorio- proprio della copia fotostatica del documento e costituente il titolo per ingiungere il pagamento del corrispettivo, il che dimostra la disponibilità quantomeno di una copia del contratto medesimo.
Dall'altro lato, la custodia della documentazione all'interno del cantiere costituisce un onere che grava sull'appaltatore, il quale lo assumeva anche espressamente, in virtù della clausola n. 9, punto 5): “Al direttore del cantiere competono i seguenti compiti e responsabilità: […] 5) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità […]”; pertanto, il titolare della ditta, o personalmente, o per il tramite di un suo sottoposto, avrebbe dovuto custodire e/o riporre in luogo sicuro il “faldone azzurro” che conteneva al suo interno proprio la copia in originale del contratto d'appalto.
4. Sulla scorta di quanto precede, l'impugnazione va accolta e va dichiarata la falsità materiale, a cagione dell'accertamento della contraffazione e/o dell'alterazione delle clausole nn. 5, 15 e 16 della copia fotostatica del contratto d'appalto datato 14.09.2019, ad oggetto “ristrutturazione edificio via Sobborgo
Valzania n. 16, Cesena”, prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo da di CP_2 cui al doc. 2 del fascicolo R.G.C.C. n. 2059/22.
4.1 Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, in conformità alla nota-spese depositata in atti dalla difesa di parte querelante;
il medesimo criterio regola le spese necessarie per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Non ricorrono invece le condizioni di cui all'art. 96, co. 1° e co. 3°, c.p.c., sia perché non vi è prova dell'ammontare del danno patito dalla parte istante, sia perché non è dato ravvisare mala fede o colpa grave a carico della controparte non potendo rimproverare, nell'ottica della lite temeraria, una tesi che si riveli infondata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
9 definitivamente pronunciando sul proc. n. 2745-1 dell'anno 2022, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, accerta e dichiara la falsità della copia fotostatica del contratto d'appalto datato 14.09.2019, ad oggetto “ristrutturazione edificio via Sobborgo
Valzania n. 16, Cesena”, prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo da CP_2
di cui al doc. 2 del fascicolo R.G.C.C. n. 2059/22;
[...]
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite CP_2 Parte_1 che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente i costi della consulenza tecnica a carico della parte . CP_2
Atti al Pubblico Ministero in sede per ogni ulteriore determinazione.
Così deciso, nella Camera di ConSIlio, del 10 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Barbara Vacca Il Giudice relatore ed estensore dott. Emanuele Picci
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