Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione. Ne consegue che, qualora venga consentito l'uso del laboratorio di informatica prima della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra, il preside è responsabile della violazione della contravvenzione di cui all'art. 314 D.P.R. n.547 del 1995.(inosservanza delle prescrizioni inerenti macchine ed apparecchi elettrici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 23012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23012 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 17/05/2001
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 1776
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 31393/2000
ha Pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OR NI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 580/00 dell'8/6/2000, pronunciata dal Tribunale di Gela. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Meloni, con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, il Tribunale di Gela condannava MO NN, quale preside del locale Liceo Scientifico Statale "E. Vittorini", alla pena di L.
1.000.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 314 D.P.R. n. 547/1955, accertato il 19/6/97, per aver detenuto, nel laboratorio di informatica, e consentito l'utilizzazione di un impianto elettrico di alimentazione dei personal computers avente gli alveoli supplementari delle prese di alimentazione privi di collegamento con l'impianto terra.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge (art. 40 c.p. e L. n. 547/1955) e difetto di motivazione (contraddittorietà), avendo il giudice omesso qualsiasi indagine volta ad individuare l'effettivo responsabile della violazione della normativa de qua, considerando responsabile il Preside dell'Istituto in questione, in base alla sola sua qualifica, quantunque fosse sprovvisto di effettivi poteri gestionali e di spesa;
2) violazione di legge (art. 42 c.p.) e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo il giudice tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che lo stesso Preside aveva chiamato gli organi tecnici competenti (USL) per verificare la sicurezza dell'impianto, per cui era certamente in buona fede e nessun addebito di colpa può essergli mosso;
3) difetto di motivazione relativamente al diniego della sospensione condizionale della pena, certamente compatibile con la personalità del prevenuto.
All'odierna udienza dibattimentale, il P.G. conclude come riportato in premessa.
Il ricorso è infondato.
Rileva preliminarmente il Collegio, in ordine alla prima doglianza, che l'individuazione del datore di lavoro - ai sensi della normativa antinfortunistica - è sicuramente questione di fatto riservata al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità se motivata in maniera adeguata e corretta. Ciò premesso in generale, va anche osservato che, per quanto concerne specificamente gli "istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado", quale quello in esame, l'art. 1 del D. L.vo n.626/1994, modificato dal D. L.vo n. 242/1996, stabilisce (art. 1)
applicazione della normativa "tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato", individuate con successivo decreto interministeriale.
All'epoca dei fatti de quibus, però, tale decreto non era stato ancora adottato, venendo alla luce soltanto l'anno dopo (D.M. 29 settembre 1998, n. 382), per cui il datore di lavoro nei detti istituti doveva essere individuato sulla base della disciplina allora vigente;
dunque sulla base del richiamato D. L.vo n. 626/1994, integrato - per il particolare settore in esame - dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 21 giugno 1996, n. 292, peraltro richiamato espressamente dallo stesso successivo decreto attuativo (n. 382/1998), in relazione al problema di cui si discute (individuazione del datore di lavoro).
Orbene, per la normativa generale (art. 2, comma 1 lett. "b", D. L.vo n. 626/1994), datore di lavoro era "il dirigente al quale spettano poteri di gestione", e, nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, con indagine in fatto correttamente argomentata, che detti poteri spettavano proprio al Preside dell'Istituto, anche se del potere di spesa erano titolari "organi collegiali superiori". Con riferimento alla disciplina più specifica, il D.M. n. 292/1996 (art. 1 lett. "c") individuava come datore di lavoro nelle "istituzioni scolastiche ed educative statali" i capi di esse, e dunque, indubbiamente, ancora il Preside del Liceo. Il giudicante, poi, ha indicato specificamente i connotati della condotta colposa del Preside MO, titolare di poteri gestionali, ancorché sprovvisto del relativo potere di spesa: egli, innanzi tutto, avrebbe dovuto pretendere, dalla ditta installatrice dei computers, il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 314 D.P.R. n. 547/1955; in secondo luogo, avrebbe dovuto tempestivamente attivare gli organi superiori perché deliberassero la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori in questione;
comunque, avrebbe dovuto inibire l'uso del laboratorio a studenti e docenti fintanto che lo stesso non fosse stato regolarizzato, e ciò, soprattutto, certamente rientrava nel suo potere-dovere. Queste considerazioni portano anche ad escludere la buona fede del prevenuto, o comunque l'assenza di colpa da parte sua (seconda doglianza), per il solo fatto di essersi rivolto alla U.S.L. al fine di far accertare la conformità a norma delle apparecchiature elettriche in questione. La sua colpa, anche generica "per negligenza", oltre che specifica "per violazione di legge", è consistita, come si è detto, principalmente nel non inibire l'utilizzo del laboratorio prima che venissero effettuati i richiesti accertamenti, nonostante fosse quantomeno dubbia la regolarità degli impianti.
Anche l'ultima censura è infondata. La sospensione condizionale della pena è frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito, che - nel caso di specie - ha ritenuto di non concederla evidentemente perché aveva irrogato solo quella pecuniaria. Peraltro allo stesso non incombeva alcun particolare onere motivazionale in ordine a detta sua valutazione, non essendovi stata specifica richiesta, da parte della difesa, di concessione del beneficio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001