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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 27/03/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.16074 /2023 Tra
( avv.STICCA ANDREA ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha impugnato il provvedimento dell' CP_1 comunicatole il 4.11.22 con cui l'istituto la informava dell'iscrizione nella
Gestione Commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.2. 2022 in quanto titolare dell'azienda ABC box srls. A fondamento del ricorso ha dedotto di non aver svolto alcuna attività in favore della società in quanto impegnata per motivi di studio all'estero dove frequenta l'università ed ha chiesto di ordinare all' la cancellazione dalla Gestione commercianti con CP_1 ogni conseguenza di legge .
L'istituto si è costituito resistendo alla domanda ed evidenziando che la ricorrente è socia unica della ABC Box s.r.l.s., società di cui è stata anche amministratore unico dal 18.1.2022 al 11.12.2023 e che è priva di lavoratori dipendenti .
Istruita documentalmente e a mezzo testimoni e autorizzato il deposito di note conclusive, la causa è stata decisa a seguito di trattazione cartolare.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art 1 comma 203 L 662/96 è previsto:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Occorre, allora, verificare se l'opponente abbia svolto o meno con carattere di abitualità e prevalenza attività di gestione dell'impresa commerciale esercitata nella forma della srl di cui lui è socia ( e non anche amministratore, come invece sostenuto dall' : CP_1 cfr visura in atti) .
In giurisprudenza si è affermato: “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa.” (Cass 2017/4440 ). Nel caso di specie risulta che la ricorrente frequenta la st Lawrence University di New
York (cfr certificato in atti). Il teste , poi, padre della ricorrente e attuale Testimone_1 amministratore della società, ha dichiarato: che la ricorrente non ha mai ricoperto alcuna carica né ha svolto alcuna attività all'interno della società ; che vive stabilmente negli Stati Uniti dove studia dal 2020 presso un'università americana;
che le attività operative della società, sia prima sia dopo il suo subentro, sono state sempre gestite da consulenti esterni, prima coordinati dal Dott. ( ex amministratore) e successivamente dallo Per_1 stesso teste;
che la figlia non ha avuto alcun ruolo decisionale né operativo nella gestione della società.Tali dichiarazioni, coerenti e non smentite da alcun elemento probatorio di segno contrario, offrono un quadro chiaro della totale estraneità della ricorrente rispetto alla gestione materiale e quotidiana dell'attività di impresa. Anche la circostanza che la società non abbia dipendenti non vale, di per sé, a fondare la pretesa dell' . Come chiarito dalla giurisprudenza, l'assenza di dipendenti può al più CP_1 costituire un indizio, ma non equivale a prova della partecipazione del socio all'attività lavorativa dell'impresa, tanto più quando, come nel caso di specie, risulta che l'attività era svolta da consulenti esterni appositamente incaricati.
Pertanto, l' non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza dei CP_1 presupposti richiesti per l'iscrizione del socio unico alla Gestione commercianti. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta con ordine all' di CP_1 procedere alla cancellazione della ricorrente dalla gestione Commercianti.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' di procedere alla cancellazione del provvedimento di iscrizione alla CP_1
Gestione commercianti della ricorrente;
dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente i presupposti per l'iscrizione alla
Gestione commercianti per il periodo oggetto di causa;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_1 in euro 2700 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice