TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 12545/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12545 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Secondigliano n. 230/C Parte_1 presso l'Avv. Gennaro Lallo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Luigi Caldieri n. 132, presso l'Avv. Mario Torre, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito: “1) Dichiarare la responsabilità del convenuto per CP_1 non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento, per non aver tenuto indenne l'attore dei danni subiti anche a seguito del peggioramento delle condizioni delle unità immobiliare per il forte danno da stress subito dall'istante per vie delle condizioni di scarsa agibilità del proprio appartamento. 2) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti CP_1
Pag. 1 di 4 all'appartamento dell'attore in € 11.476,97. 3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.” (come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto: che è proprietario dell'appartamento posto al piano quinto della scala b, interno 28, sito nel condominio di in CP_1
che dal novembre 2018 si sono registrate infiltrazioni in tutto Controparte_1
l'appartamento che hanno causato vistose macchie di umidità nonché il danneggiamento dell'intonaco nei locali dell'appartamento; che il predetto fenomeno di infiltrazioni andava a intensificarsi nei mesi invernali in conseguenza delle copiose piogge per poi scemare nel periodo primaverile;
che l'unità immobiliare presentava macchie ed efflorescenze dovute a infiltrazioni d'acqua, concentrate maggiormente nelle camere da letto e nella cucina;
che nel mese di novembre 2019 con l'arrivo dell'inverno si è assistito a un notevole peggioramento della situazione, in quanto le infiltrazioni hanno compromesso la stabilità della controsoffittatura;
che in virtù dei danni riportati la controsoffittatura non è più idonea a garantire l'incolumità degli inquilini dal momento che subivano seri danni anche le pareti perimetrali;
che l'istante a proprie spese ha provveduto a ripristinare lo status quo ante dell'unità immobiliare;
che i danni subiti sono quantificabili in € 11.476,97, come da perizia di parte presente in atti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato gli CP_1 assunti di controparte e ha reso le seguenti conclusioni: “1)Rigettarsi la domanda siccome inammissibile, improcedibile, infondata, non provata, per i motivi esposti in narrativa 2)Con vittoria di spese processuali e compensi di avvocato”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa ha subito alcuni rinvii a fronte della proposta conciliativa formulata dal Tribunale in data 21.10.2022.
In mancanza di conciliazione, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, per poi subire alcuni rinvii per carico di ruolo.
Con provvedimento del 19.7.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, atteso che la materia oggetto di causa – risarcimento danni da responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. – non rientra tra le ipotesi per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, trattandosi non controversia sulla materia condominiale, ma di una responsabilità da fatto illecito oggettivo.
Pag. 2 di 4 Né vi è alcuna correlazione tra la domanda avanzata nel presente giudizio e le delibere condominiali del 31/07/20 e 29/03/21 alle quali l'attore non si sarebbe opposto.
3. Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata, atteso che non risultano debitamente provati i lamentati danni all'immobile, né che gli stessi siano riconducibili a infiltrazioni di origine condominiale.
Invero, risulta in primo luogo pacifico tra le parti che l'immobile oggetto di causa è sovrastato da un terrazzo a livello che costituisce la copertura della verticale sottostante.
L'attore fa risalire al novembre 2018 i primi fenomeni che avrebbero interessato l'immobile in questione, genericamente riferendo di differenti eventi avutisi nel tempo, deducendo altresì di aver curato a proprie spese – circostanza di cui non offre evidenza – interventi di riparazione per il ripristino dell'immobile.
Ciò posto, l'attore offre a sostegno delle proprie deduzioni una relazione di parte (allegata all'atto di citazione), che è stata redatta soltanto nel maggio 2020 (dunque non coeva all'emersione dei fenomeni indicati in citazione) e dalla lettura della quale non si evince l'esecuzione di alcun accertamento tecnico-strumentale utile a sondare l'esistenza delle infiltrazioni e la relativa origine. La relazione in questione appare meramente descrittiva dello stato dei luoghi, oltre che riepilogativa del riferito dell'attore. Quanto poi alle cause delle infiltrazioni, il tecnico di parte si limita a richiamare una relazione e una e-mail dell'amministratore del condominio, tuttavia non presenti in atti.
A ben vedere, la consulenza di parte non assume alcun valore probatorio, in quanto mera allegazione di parte (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 secondo cui:
La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti
e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello.» ma già Cass. Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013). Né risulta che l'estensore, Geometra
, sia stato indicato come testimone da escutere in corso di causa. Testimone_1
La circostanza per cui il convenuto confermi che sono stati effettuati lavori di CP_1 impermeabilizzazione del terrazzo a livello non appare sufficiente a ritenere provati i danni lamentati dall'attore nella loro esatta consistenza, né il relativo nesso causale. Lo stesso dicasi riguardo allo sviluppo in assemblea condominiale della discussione relativa al risarcimento da accordare all'attore a fini transattivi.
D'altro canto, tenuto conto della circostanza per cui i fenomeni asseritamente causativi di danno vengono fatti risalire all'anno 2018/2019 (tale la prospettazione di parte attrice), valutato altresì
Pag. 3 di 4 il mutato stato dei luoghi anche ad opera dell'attore oltre che del , nessun ulteriore CP_1 approfondimento tecnico appare utile ad accertare i fatti così come allegati dal primo.
Va infine confermata l'ordinanza istruttoria del 19.4.2023 con la quale il precedente giudicante ha rinviato per la precisazione delle conclusioni senza ammettere i mezzi di prova articolati da parte attrice. Deve infatti rilevarsi l'inammissibilità della prova orale formulata con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., siccome i capitoli di prova o risultano formulati genericamente o implicano valutazioni.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano in € 2.538,50 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12545 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Secondigliano n. 230/C Parte_1 presso l'Avv. Gennaro Lallo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Luigi Caldieri n. 132, presso l'Avv. Mario Torre, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito: “1) Dichiarare la responsabilità del convenuto per CP_1 non aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento, per non aver tenuto indenne l'attore dei danni subiti anche a seguito del peggioramento delle condizioni delle unità immobiliare per il forte danno da stress subito dall'istante per vie delle condizioni di scarsa agibilità del proprio appartamento. 2) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti CP_1
Pag. 1 di 4 all'appartamento dell'attore in € 11.476,97. 3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.” (come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto: che è proprietario dell'appartamento posto al piano quinto della scala b, interno 28, sito nel condominio di in CP_1
che dal novembre 2018 si sono registrate infiltrazioni in tutto Controparte_1
l'appartamento che hanno causato vistose macchie di umidità nonché il danneggiamento dell'intonaco nei locali dell'appartamento; che il predetto fenomeno di infiltrazioni andava a intensificarsi nei mesi invernali in conseguenza delle copiose piogge per poi scemare nel periodo primaverile;
che l'unità immobiliare presentava macchie ed efflorescenze dovute a infiltrazioni d'acqua, concentrate maggiormente nelle camere da letto e nella cucina;
che nel mese di novembre 2019 con l'arrivo dell'inverno si è assistito a un notevole peggioramento della situazione, in quanto le infiltrazioni hanno compromesso la stabilità della controsoffittatura;
che in virtù dei danni riportati la controsoffittatura non è più idonea a garantire l'incolumità degli inquilini dal momento che subivano seri danni anche le pareti perimetrali;
che l'istante a proprie spese ha provveduto a ripristinare lo status quo ante dell'unità immobiliare;
che i danni subiti sono quantificabili in € 11.476,97, come da perizia di parte presente in atti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato gli CP_1 assunti di controparte e ha reso le seguenti conclusioni: “1)Rigettarsi la domanda siccome inammissibile, improcedibile, infondata, non provata, per i motivi esposti in narrativa 2)Con vittoria di spese processuali e compensi di avvocato”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa ha subito alcuni rinvii a fronte della proposta conciliativa formulata dal Tribunale in data 21.10.2022.
In mancanza di conciliazione, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, per poi subire alcuni rinvii per carico di ruolo.
Con provvedimento del 19.7.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, atteso che la materia oggetto di causa – risarcimento danni da responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. – non rientra tra le ipotesi per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, trattandosi non controversia sulla materia condominiale, ma di una responsabilità da fatto illecito oggettivo.
Pag. 2 di 4 Né vi è alcuna correlazione tra la domanda avanzata nel presente giudizio e le delibere condominiali del 31/07/20 e 29/03/21 alle quali l'attore non si sarebbe opposto.
3. Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata, atteso che non risultano debitamente provati i lamentati danni all'immobile, né che gli stessi siano riconducibili a infiltrazioni di origine condominiale.
Invero, risulta in primo luogo pacifico tra le parti che l'immobile oggetto di causa è sovrastato da un terrazzo a livello che costituisce la copertura della verticale sottostante.
L'attore fa risalire al novembre 2018 i primi fenomeni che avrebbero interessato l'immobile in questione, genericamente riferendo di differenti eventi avutisi nel tempo, deducendo altresì di aver curato a proprie spese – circostanza di cui non offre evidenza – interventi di riparazione per il ripristino dell'immobile.
Ciò posto, l'attore offre a sostegno delle proprie deduzioni una relazione di parte (allegata all'atto di citazione), che è stata redatta soltanto nel maggio 2020 (dunque non coeva all'emersione dei fenomeni indicati in citazione) e dalla lettura della quale non si evince l'esecuzione di alcun accertamento tecnico-strumentale utile a sondare l'esistenza delle infiltrazioni e la relativa origine. La relazione in questione appare meramente descrittiva dello stato dei luoghi, oltre che riepilogativa del riferito dell'attore. Quanto poi alle cause delle infiltrazioni, il tecnico di parte si limita a richiamare una relazione e una e-mail dell'amministratore del condominio, tuttavia non presenti in atti.
A ben vedere, la consulenza di parte non assume alcun valore probatorio, in quanto mera allegazione di parte (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 secondo cui:
La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti
e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello.» ma già Cass. Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013). Né risulta che l'estensore, Geometra
, sia stato indicato come testimone da escutere in corso di causa. Testimone_1
La circostanza per cui il convenuto confermi che sono stati effettuati lavori di CP_1 impermeabilizzazione del terrazzo a livello non appare sufficiente a ritenere provati i danni lamentati dall'attore nella loro esatta consistenza, né il relativo nesso causale. Lo stesso dicasi riguardo allo sviluppo in assemblea condominiale della discussione relativa al risarcimento da accordare all'attore a fini transattivi.
D'altro canto, tenuto conto della circostanza per cui i fenomeni asseritamente causativi di danno vengono fatti risalire all'anno 2018/2019 (tale la prospettazione di parte attrice), valutato altresì
Pag. 3 di 4 il mutato stato dei luoghi anche ad opera dell'attore oltre che del , nessun ulteriore CP_1 approfondimento tecnico appare utile ad accertare i fatti così come allegati dal primo.
Va infine confermata l'ordinanza istruttoria del 19.4.2023 con la quale il precedente giudicante ha rinviato per la precisazione delle conclusioni senza ammettere i mezzi di prova articolati da parte attrice. Deve infatti rilevarsi l'inammissibilità della prova orale formulata con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., siccome i capitoli di prova o risultano formulati genericamente o implicano valutazioni.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano in € 2.538,50 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4