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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.21989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.21989/2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), tutte elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliate in VIA NOMENTANA 293, ROMA, presso lo studio dell'avv. PLANELLI EMANUELE
( , che le rappresenta e difende per procure allegate all'atto di citazione in C.F._4 appello, unitamente all'avv. PAPPALARDO PAOLO ( ) VIA ETTORE PONTI C.F._5
18, MILANO
APPELLANTI contro
(C.F. ), già , in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata presso la PEC dell'avv. CASTIONI
[...] Email_1
MATTEO ( ), che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di C.F._6
costituzione in appello.
APPELLATA
avverso la sentenza n.3088/2023 del 05/05/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
pagina 1 di 10 Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza n.3088/23 del Giudice di Pace di Milano, pubblicata in data 05.05.2023, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di , condannare la convenuta al CP_1
pagamento della somma residua di €150,00, oltre agli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario e oneri di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche e delle spese e compensi del presente giudizio di gravame, rimborso forfettario e oneri di legge.
Per l'appellata:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art.348bis c.p.c. proposto dalle IG.re , e e, per l'effetto, confermare la sentenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3
primo grado n.3088/2023;
Nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.3088/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
In punto spese: condannare le appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e (di Parte_1 Parte_3 Parte_2
seguito, “le appellanti”) hanno impugnato davanti al Tribunale di Milano la sentenza n.3088/2023 del
Giudice di Pace di Milano, pubblicata il 05.05.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata l'08.09.2023, ha concluso chiedendo, anzitutto, la CP_1
declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art.348-bis cpc e, nel merito, il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha poi chiesto dichiararsi che in ogni caso nulla è dovuto da e condannarsi le appellanti alle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre CP_1
accessori come per legge.
La prima udienza si è tenuta l'11.10.2023 e, all'esito, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 04.12.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter cpc.
Nelle proprie note, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La vicenda dalla quale è sorta la lite si può riassumere come segue.
pagina 2 di 10 Le attrici avevano stipulato con (“ ) un contratto di trasporto aereo da Venezia a CP_1 CP_1
, da eseguirsi il 20.09.2021 con il volo FR2050 delle 23:10. Alle IG.re e Pt_1 Parte_1
era stato attribuito il codice di prenotazione n. P7MFJ, mentre alla IG.ra Parte_2 [...]
era stato attribuito il codice n. I9ILMG. Pt_3
Tuttavia, il volo veniva cancellato senza congruo preavviso, per fatto non riferibile al vettore. Le IG.re e decidevano di acquistare due nuovi biglietti (All.2 atto citazione primo grado). Pt_1 Pt_3
In data 24.09.2021, ha riaccreditato gli importi corrisposti per l'acquisto dei biglietti relativi al CP_1
volo cancellato, come richiesto dalle appellanti (All.1 e 2 comparsa di risposta in primo grado).
In data 30.9.2021, tramite che si è avvalsa dell'opera dell'avv. Emanuele Planelli, la Parte_4 IG.ra ha diffidato a pagare le compensazioni pecuniarie previste dall'art.5 del Reg. CE Pt_3 CP_1
261/04, il risarcimento del danno patrimoniale –consistente nel costo del nuovo biglietto, pari a
€105,98 –e le spese sostenute per l'attività stragiudiziale, pari a €150,00, per l'invio della diffida medesima (All.3B fasc. attrici primo grado).
In data 04.10.2021, tramite che si è avvalsa sempre dell'opera dell'avv. Emanuele Parte_4
Planelli, anche le IG.re e hanno diffidato a pagare le compensazioni Pt_1 Parte_2 CP_1 pecuniarie previste dall'art. 5 del Reg. CE 261/04 e le spese sostenute per l'attività stragiudiziale (All.
3B fasc. attrici primo grado), pari a € 150,00, per l'invio della diffida medesima, risultanti da una fattura elettronica prodotta sub All.8 dalle attrici ed emessa alla IG.ra da con Pt_1 Parte_4 causale “Gestione pratica: assistenza stragiudiziale volo FR2050 del 20/09/2021”.
Il 20.10.2021, le attrici hanno notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il 22.10.2021, il Servizio Clienti di ha risposto al reclamo presentato dalla IG.ra , CP_1 Pt_1
relativo anche alla posizione delle altre due attrici, manifestando la disponibilità di corrispondere €250 di compensazione pecuniaria per ogni passeggero (fascicolo di primo grado depositato in CP_1
appello, ivi, p.31).
Il 10.11.2021, ha scritto alla IG.ra per sollecitare la compilazione del modulo CP_1 Pt_1
necessario ad effettuare il pagamento di €750 a titolo di compensazione pecuniaria ed €31,50 come differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei biglietti sostitutivi e il prezzo, già rimborsato, sostenuto per i biglietti del volo poi cancellato (fasc. primo grado depositato in appello, p. 33). CP_1
Il 26.11.2021, ha corrisposto le somme appena citate (fasc. primo grado p. 34). CP_1 CP_1
Il 13.12.2021, le attrici hanno iscritto a ruolo la causa.
Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza qui appellata, osservato che il pagamento del 26.11.2021 era anteriore all'iscrizione a ruolo della causa, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto pagina 3 di 10 alle compensazioni pecuniarie e al risarcimento del danno patrimoniale, respingendo la domanda di condanna di al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale. CP_1
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto di aderire alla giurisprudenza di merito che qualifica la sopportazione di spese di assistenza stragiudiziale quale danno ingiusto, risarcibile solo se provato nell'an e nel quantum, e ne nega la risarcibilità qualora la spesa risulti eccessiva o superflua. La sentenza ha rilevato l'assenza di prova del pagamento della fattura emessa e, in ogni caso, la superfluità delle spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, svolta senza un previo, diretto, sollecito e a soli dieci giorni dalla cancellazione del volo. Di qui, il rigetto della domanda.
Da ultimo, il Giudice di Pace ha compensato integralmente le spese di lite, considerata la soccombenza virtuale di e la soccombenza delle attrici quanto alle spese di assistenza stragiudiziale. CP_1
* * *
Le appellanti spiegano contro la sentenza di prime cure due motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, le appellanti impugnano la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che l'attività stragiudiziale sia stata inutile, superflua e non provata.
In punto di utilità, le appellanti richiamano Cass. civ. SSUU n.16990/2017 che ha stabilito che «l'utilità degli esborsi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale (da valutarsi ai fini della possibilità di porre detti oneri a carico di controparte) deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che al momento della loro sopportazione poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del giudizio». L'utilità sarebbe provata dal fatto che, successivamente, il vettore aveva riconosciuto la fondatezza di tutte le richieste delle attrici – eccettuate le spese relative ad attività stragiudiziale.
Quanto alla necessità, il bisogno di assistenza tecnica per il passeggero sarebbe riconosciuta dall'art.14 del Reg. CE 261/04, che, in caso di inadempimento, obbliga il vettore a informarlo dei propri diritti: prescrizione che perderebbe IGnificato se si pretendesse che il passeggero già li conoscesse.
Da ultimo, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere necessaria la prova dell'esborso per l'attività stragiudiziale, perché già solo l'assunzione dell'obbligo di remunerare il difensore sarebbe fonte di danno risarcibile.
L'appellata eccepisce l'assenza di prova dell'esistenza di un contratto tra le appellanti e Parte_4
l'assenza di prova della delega o del mandato dell'avv. Planelli, l'assenza di prova del
[...]
pagamento della fattura sub All.
8 -che sarebbe, peraltro, incoerente con le Condizioni di servizio di
(All.10 fasc. primo grado attrice), che descrivono come «gratuita» l'assistenza offerta dalla Pt_5
società – l'invio prematuro delle diffide, occorso dopo soli dieci giorni dalla cancellazione del volo e senza prima cercare di ottenere gli accrediti per altra via. Ancora, allega di avere adempiuto ai CP_1
doveri di informativa dei passeggeri in caso di cancellazione del volo e ribadisce che, già in fase pagina 4 di 10 stragiudiziale, si era mostrata disponibile a corrispondere la compensazione pecuniaria e il rimborso dei nuovi biglietti.
Il motivo è infondato.
Prima di arrivare alla ragione dell'infondatezza, vanno rigettate alcune delle eccezioni sollevate da e dalle appellanti. CP_1
L'eccezione, sollevata da sull'inesistenza di un rapporto contrattuale tra e le CP_1 Parte_4
appellanti era stata articolata con sufficiente precisione già nella comparsa di risposta in primo grado
(p.5). Tuttavia, è infondata: un contratto risulta, nel complesso, provato ex art.2729 c.c. dall'indirizzo
PEC dal quale sono provenute le diffide ( e dalla intestazione della fattura. È poi Email_2 realistica la prospettazione delle appellanti circa la stipulazione on line dell'accordo, che, com'è noto, non lascia, di fatto, traccia documentale.
L'eccezione, sempre sollevata dal vettore aereo, relativa all'assenza di potere rappresentativo in capo all'avv. Planelli, autore delle diffide, è tardiva e quindi inammissibile. Peraltro, un mandato/conferimento di procura si può desumere dall'art.
6.1. delle Condizioni di , che Parte_4
impegnano i clienti a sottoscrivere la procura alle liti in caso di contenzioso giudiziale – dalla quale si evince un'attenzione di per i profili rappresentativi -, dalla firma delle diffide e dalla Parte_4 circostanza che l'avv. Planelli assiste le trasportate anche nella fase giudiziale.
Quanto all'asserita incoerenza tra la gratuità delle prestazioni di e l'emissione della fattura, Parte_4
l'eccezione risulta sollevata con sufficiente precisione a p.5 della comparsa di costituzione in primo grado di ed è, quindi, ammissibile. CP_1
Nel merito, si rileva quanto segue.
L'art.
5.1. delle Condizioni Generali di Servizio prevede che «l'assistenza offerta da è Parte_6
gratuita. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza prestata l'Assistito o il Cliente non saranno tenuti a corrispondere alcun tipo di compenso in favore di o di altri professionisti di cui Parte_6
si avvale». Tuttavia, le clausole vanno interpretate sistematicamente ex art.1363 c.c. Parte_6
L'art.
5.2. delle Condizioni Generali di Servizio prevede che «eventuali offerte o pagamenti da parte della compagnia aerea, a qualsiasi titolo pervenute, verranno imputate in primo luogo alle spese legali»; l'art. 5, comma 5., dispone che «se, per qualsiasi motivo non legato a responsabilità professionale, l'Assistito revocasse il mandato, ed il difensore incaricato avranno Parte_6 diritto ai compensi per l'attività prestata fino al momento della revoca dell'incarico determinati secondo i parametri medi stabiliti dalle tabelle professionale contenute nel D.M. 55/2014 e comunque ad una somma non inferiore ad € 250,00».
pagina 5 di 10 Dall'interpretazione complessiva delle clausole ex art.1363 c.c., si desume che l'assistenza di e professionisti connessi è gratuita, ma non quella svolta dal “difensore incaricato”. In altre Parte_4 parole, gli artt.
5.2. e ss. sono speciali rispetto all'art.
5.1. e l'emissione di una fattura legata alla diffida non è incoerente con le Condizioni Generali.
Venendo al lamentato inadempimento dei doveri di informativa da parte di ex art.2697 c.c., CP_1
grava sul debitore inadempiente dimostrare di avere eseguito la prestazione;
il vettore aereo ha affermato di avere reso edotti i passeggeri dei propri diritti, ma l'allegazione è rimasta del tutto priva di prova. Peraltro, il punto non è dirimente, per quanto appresso.
Quanto alla doglianza, svolta dalle appellanti, circa la tardività dell'eccezione avversaria relativa alla carenza di efficacia probatoria della fattura (All.8 fasc. primo grado appellanti), anche questa è infondata: già nella comparsa di risposta in primo grado, aveva negato che dalla semplice CP_1
fattura si potesse desumere il pagamento delle somme ivi esposte (comparsa in primo grado, p. 5).
***
È necessario ora affrontare il problema della risarcibilità del pregiudizio consistente nelle spese sostenute/impegni assunti per remunerare l'avvocato che abbia svolto assistenza stragiudiziale al creditore della prestazione rimasta inadempiuta da controparte.
Questi esborsi rappresentano un danno emergente da inadempimento di obbligazioni ex art.1223 c.c., al quale si applica la disciplina ordinaria. Pertanto, sulla scorta degli insegnamenti ricavabili da Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2018, n.2644 e Cass. civ., sez. un. 10 luglio 2017, n.16990, è risarcibile il pregiudizio consistente nell'aver sopportato spese:
1. causate dal fatto illecito (art.1223 c.c.);
2. sostenute all'esito di una scelta diligente del danneggiato, in quanto utili a una più pronta definizione del contenzioso, ad evitare il giudizio o ad assicurare una tutela più rapida, risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (art.1227, comma 1, c.c.);
3. sostenute in misura non esagerata (art.1227, comma 2, c.c.).
Con tre precisazioni.
Anzitutto, la valutazione di superfluità deve avvenire ex ante, «in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio» (Cass. civ., sez. un., 10 luglio 2017,
n.16990).
In secondo luogo, in linea di principio, costituisce fonte di danno risarcibile anche la semplice assunzione di un debito nei confronti del legale a cui ci si è rivolti nella fase stragiudiziale (Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2018, n.2644), in quanto ciò comporta il sorgere di una posta passiva nel patrimonio del cliente.
pagina 6 di 10 Da ultimo, ove si tratti di attività svolta da un avvocato che presti, poi, la propria opera anche nella fase giudiziale, si applica l'art. 20 del DM 10 marzo 2014, n.55, che prevede: «l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è […] liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella».
Le analoghe norme vigenti in precedenza (per es., l'art.2, DM 8 aprile 2004, n.127) sono state interpretate nel senso che «il professionista, che abbia svolto attività stragiudiziale e assista il cliente nella fase giudiziale, [ha] diritto ad un separato e distinto compenso per prestazioni stragiudiziali solo se tali attività non siano connesse e complementari a quelle giudiziali;
altrimenti, compete un compenso unicamente per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste» (Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2021, n.28855; Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2017, n.24682; Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2009, n.17357; Cass. civ., 29 maggio 2008, n.14443; Cass. civ., 12 giugno 2007, n.14770).
Nel caso in esame, la scelta di rivolgersi a un professionista per diffidare seppure causalmente CP_1 ricollegata all'inadempimento di non è stata diligente ex art.1227, comma 1, c.c., perché, CP_1 all'epoca in cui è stata svolta, si trattava di attività superflua.
Anzitutto, perché l'indennizzo previsto dall'art.7 del Reg. CE 261/2004 è forfetario e automatico e poteva essere richiesto in autonomia dalle interessate dal sito web di tramite apposita CP_1
procedura –come allegato dalla convenuta in primo grado e non contestato dalle attrici (cfr. comparsa di risposta primo grado p. 6); pertanto, l'attività stragiudiziale non era funzionale «a risolvere CP_1
problemi tecnici di qualche complessità» (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990/2017 e Cass. civ. 2644/2018, cit.; Trib. Milano, sub R.G. 21991/2023).
Né l'inadempimento dei doveri informativi da parte di basta di per sé a giustificare la scelta di CP_1
rivolgersi a una società che offre servizio di assistenza in materia di trasporto aereo e a un avvocato per l'invio di una diffida a pochissimi giorni dalla cancellazione del volo: specie quando è disponibile una procedura on-line. E come le appellanti avevano potuto avere contezza di avere diritto alla compensazione pecuniaria, così, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero anche potuto avere contezza della possibilità di richiederla autonomamente.
Ancora, se è vero che qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento può essere avanzata stragiudizialmente, l'esistenza di una procedura apposita, ben definita e on-line vale a differenziare questo caso dalla generalità delle ipotesi: ciò basta a giustificare la decisione di non seguire i precedenti citati in parte qua dalle appellanti (ci si riferisce a Trib. Roma 15789/2022).
In secondo luogo, le diffide sono occorse in un momento in cui non aveva contestato il diritto CP_1
delle passeggere al rimborso del prezzo (riaccreditato senza difficoltà quattro giorni dopo la cancellazione), né il diritto alle compensazioni monetarie: a quest'ultimo riguardo, anzi, le intimazioni pagina 7 di 10 inviate dall'avv. Planelli rappresentano il primo atto di interlocuzione con sul punto. La CP_1
diffida, pertanto, è stata inviata quando neppure sussisteva una contrapposizione di pretese confliggenti e la scelta di ingaggiare un legale per intimare la compagnia era, quindi, sproporzionata e superflua
(cfr. Trib. Busto Arsizio, 20 aprile 2022, sub R.G.5002/2021 per osservazioni analoghe).
Da altro punto di vista, lo studio preliminare alla redazione della diffida è funzionale alla preparazione della successiva causa;
dunque, si tratta di attività complementare e connessa alla successiva attività giudiziale. Il compenso per l'intimazione va collocato all'interno della remunerazione per l'assistenza giudiziale, il cui peso verrà sopportato dalla controparte eventualmente soccombente (cfr. giurisprudenza citata, cui adde Trib. Milano, sub R.G. 21991/2023 e Trib. Milano, 3 ottobre 2024, n.
8535, sub R.G. 18494/2023).
Per queste ragioni, il primo motivo d'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
***
Il secondo motivo di appello censura la sentenza per avere il primo Giudice compensato integralmente le spese di lite: decisione errata, stante la fondatezza delle domande delle appellanti, e illogica, in quanto «a fronte di una domanda per €1.005,98 riconosciuta fondata per € 781,50 la compensazione integrale risulta del tutto sproporzionata. È illogica in quanto non ha mai offerto le spese CP_1 dell'attività di studio ed introduttiva e, quindi, il giudizio sarebbe comunque dovuto proseguire fino alla sentenza per appurare la soccombenza virtuale della convenuta».
Il motivo è fondato, seppur solo in parte, come appresso.
L'entità della soccombenza reciproca, la sussistenza di precedenti discordanti nella giurisprudenza di merito circa la risarcibilità delle spese stragiudiziali/del pregiudizio consistente nell'assunzione di un debito per remunerare il professionista incaricato di svolgere l'attività ante causam, l'iscrizione della causa a ruolo nonostante il pagamento della gran parte del debito, conducono a compensare parzialmente, nella misura di 1/3, le spese di primo grado e a porre i restanti 2/3 a carico di Il CP_1
capo che ne ha stabilita la compensazione integrale, quindi, deve essere riformato.
Venendo alla liquidazione delle spese di primo grado, la difesa delle appellanti ha depositato nota spese relativa al primo grado, parametrando le somme nei medi. Tuttavia, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso, che non ha richiesto uno specifico impegno difensivo, e all'ammontare della causa, si ritiene congrua una quantificazione avuto riguardo ai minimi, oltre agli aumenti per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art.4, comma 2, DM n.55/2014. Le spese di primo grado vanno quindi quantificate complessivamente in €280,00, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
pagina 8 di 10 * * *
Venendo alla liquidazione delle spese di secondo grado, la difesa delle appellanti ha depositato nota spese, parametrando le somme nei medi -a parte che per la fase di istruttoria, parametrata al minimo.
Tuttavia, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso, che non ha richiesto uno specifico impegno difensivo, e all'ammontare della causa, si ritiene congrua una quantificazione con riguardo ai minimi per ogni fase;
deve, inoltre, essere espunto il compenso per la fase istruttoria o di trattazione, che non si
è svolta. Vanno applicati gli aumenti per l'utilizzo di tecniche informatiche facilitanti la consultazione
PCT e per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art.4, comma 1-bis e comma 2,
DM n.55/2014. Le spese di primo grado vanno, quindi, quantificate complessivamente in €450,00 oltre
IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.
Avuto riguardo al rigetto del primo motivo di appello, del valore di €150, e all'accoglimento parziale del secondo, relativo alla compensazione delle spese in primo grado liquidate in €280 –oltre accessori -
e poste a carico di per 2/3, rilevata la citata presenza di precedenti di merito discordanti, si CP_1
ritiene di porre a carico di ½ delle spese del secondo grado;
il restante ½ deve essere CP_1
compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, previa riforma del relativo capo dell'appellata sentenza n.3088 del 05.05.2023 del Giudice di pace di Milano, compensa nella misura di 1/3 tra le appellanti, e , e l'appellata Parte_7 Parte_2
le spese di lite di prime cure, che liquida in complessivi €280,00 oltre IVA, CPA CP_1
come per legge e rimborso spese generali al 15% e pone i restanti 2/3 a carico di CP_1
respinge, nel resto il gravame;
2) compensa per 1/2 tra le parti medesime le spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi €450,00, oltre IVA, CPA come per legge, rimborso spese generali al
15%, e pone la restante metà a carico dell'appellata . CP_1
pagina 9 di 10 Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.
Paolo Bussi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.21989/2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), tutte elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliate in VIA NOMENTANA 293, ROMA, presso lo studio dell'avv. PLANELLI EMANUELE
( , che le rappresenta e difende per procure allegate all'atto di citazione in C.F._4 appello, unitamente all'avv. PAPPALARDO PAOLO ( ) VIA ETTORE PONTI C.F._5
18, MILANO
APPELLANTI contro
(C.F. ), già , in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata presso la PEC dell'avv. CASTIONI
[...] Email_1
MATTEO ( ), che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di C.F._6
costituzione in appello.
APPELLATA
avverso la sentenza n.3088/2023 del 05/05/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
pagina 1 di 10 Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza n.3088/23 del Giudice di Pace di Milano, pubblicata in data 05.05.2023, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di , condannare la convenuta al CP_1
pagamento della somma residua di €150,00, oltre agli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario e oneri di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche e delle spese e compensi del presente giudizio di gravame, rimborso forfettario e oneri di legge.
Per l'appellata:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art.348bis c.p.c. proposto dalle IG.re , e e, per l'effetto, confermare la sentenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3
primo grado n.3088/2023;
Nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.3088/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
In punto spese: condannare le appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e (di Parte_1 Parte_3 Parte_2
seguito, “le appellanti”) hanno impugnato davanti al Tribunale di Milano la sentenza n.3088/2023 del
Giudice di Pace di Milano, pubblicata il 05.05.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata l'08.09.2023, ha concluso chiedendo, anzitutto, la CP_1
declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art.348-bis cpc e, nel merito, il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha poi chiesto dichiararsi che in ogni caso nulla è dovuto da e condannarsi le appellanti alle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre CP_1
accessori come per legge.
La prima udienza si è tenuta l'11.10.2023 e, all'esito, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 04.12.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter cpc.
Nelle proprie note, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La vicenda dalla quale è sorta la lite si può riassumere come segue.
pagina 2 di 10 Le attrici avevano stipulato con (“ ) un contratto di trasporto aereo da Venezia a CP_1 CP_1
, da eseguirsi il 20.09.2021 con il volo FR2050 delle 23:10. Alle IG.re e Pt_1 Parte_1
era stato attribuito il codice di prenotazione n. P7MFJ, mentre alla IG.ra Parte_2 [...]
era stato attribuito il codice n. I9ILMG. Pt_3
Tuttavia, il volo veniva cancellato senza congruo preavviso, per fatto non riferibile al vettore. Le IG.re e decidevano di acquistare due nuovi biglietti (All.2 atto citazione primo grado). Pt_1 Pt_3
In data 24.09.2021, ha riaccreditato gli importi corrisposti per l'acquisto dei biglietti relativi al CP_1
volo cancellato, come richiesto dalle appellanti (All.1 e 2 comparsa di risposta in primo grado).
In data 30.9.2021, tramite che si è avvalsa dell'opera dell'avv. Emanuele Planelli, la Parte_4 IG.ra ha diffidato a pagare le compensazioni pecuniarie previste dall'art.5 del Reg. CE Pt_3 CP_1
261/04, il risarcimento del danno patrimoniale –consistente nel costo del nuovo biglietto, pari a
€105,98 –e le spese sostenute per l'attività stragiudiziale, pari a €150,00, per l'invio della diffida medesima (All.3B fasc. attrici primo grado).
In data 04.10.2021, tramite che si è avvalsa sempre dell'opera dell'avv. Emanuele Parte_4
Planelli, anche le IG.re e hanno diffidato a pagare le compensazioni Pt_1 Parte_2 CP_1 pecuniarie previste dall'art. 5 del Reg. CE 261/04 e le spese sostenute per l'attività stragiudiziale (All.
3B fasc. attrici primo grado), pari a € 150,00, per l'invio della diffida medesima, risultanti da una fattura elettronica prodotta sub All.8 dalle attrici ed emessa alla IG.ra da con Pt_1 Parte_4 causale “Gestione pratica: assistenza stragiudiziale volo FR2050 del 20/09/2021”.
Il 20.10.2021, le attrici hanno notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il 22.10.2021, il Servizio Clienti di ha risposto al reclamo presentato dalla IG.ra , CP_1 Pt_1
relativo anche alla posizione delle altre due attrici, manifestando la disponibilità di corrispondere €250 di compensazione pecuniaria per ogni passeggero (fascicolo di primo grado depositato in CP_1
appello, ivi, p.31).
Il 10.11.2021, ha scritto alla IG.ra per sollecitare la compilazione del modulo CP_1 Pt_1
necessario ad effettuare il pagamento di €750 a titolo di compensazione pecuniaria ed €31,50 come differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei biglietti sostitutivi e il prezzo, già rimborsato, sostenuto per i biglietti del volo poi cancellato (fasc. primo grado depositato in appello, p. 33). CP_1
Il 26.11.2021, ha corrisposto le somme appena citate (fasc. primo grado p. 34). CP_1 CP_1
Il 13.12.2021, le attrici hanno iscritto a ruolo la causa.
Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza qui appellata, osservato che il pagamento del 26.11.2021 era anteriore all'iscrizione a ruolo della causa, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto pagina 3 di 10 alle compensazioni pecuniarie e al risarcimento del danno patrimoniale, respingendo la domanda di condanna di al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale. CP_1
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto di aderire alla giurisprudenza di merito che qualifica la sopportazione di spese di assistenza stragiudiziale quale danno ingiusto, risarcibile solo se provato nell'an e nel quantum, e ne nega la risarcibilità qualora la spesa risulti eccessiva o superflua. La sentenza ha rilevato l'assenza di prova del pagamento della fattura emessa e, in ogni caso, la superfluità delle spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, svolta senza un previo, diretto, sollecito e a soli dieci giorni dalla cancellazione del volo. Di qui, il rigetto della domanda.
Da ultimo, il Giudice di Pace ha compensato integralmente le spese di lite, considerata la soccombenza virtuale di e la soccombenza delle attrici quanto alle spese di assistenza stragiudiziale. CP_1
* * *
Le appellanti spiegano contro la sentenza di prime cure due motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, le appellanti impugnano la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che l'attività stragiudiziale sia stata inutile, superflua e non provata.
In punto di utilità, le appellanti richiamano Cass. civ. SSUU n.16990/2017 che ha stabilito che «l'utilità degli esborsi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale (da valutarsi ai fini della possibilità di porre detti oneri a carico di controparte) deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che al momento della loro sopportazione poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del giudizio». L'utilità sarebbe provata dal fatto che, successivamente, il vettore aveva riconosciuto la fondatezza di tutte le richieste delle attrici – eccettuate le spese relative ad attività stragiudiziale.
Quanto alla necessità, il bisogno di assistenza tecnica per il passeggero sarebbe riconosciuta dall'art.14 del Reg. CE 261/04, che, in caso di inadempimento, obbliga il vettore a informarlo dei propri diritti: prescrizione che perderebbe IGnificato se si pretendesse che il passeggero già li conoscesse.
Da ultimo, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere necessaria la prova dell'esborso per l'attività stragiudiziale, perché già solo l'assunzione dell'obbligo di remunerare il difensore sarebbe fonte di danno risarcibile.
L'appellata eccepisce l'assenza di prova dell'esistenza di un contratto tra le appellanti e Parte_4
l'assenza di prova della delega o del mandato dell'avv. Planelli, l'assenza di prova del
[...]
pagamento della fattura sub All.
8 -che sarebbe, peraltro, incoerente con le Condizioni di servizio di
(All.10 fasc. primo grado attrice), che descrivono come «gratuita» l'assistenza offerta dalla Pt_5
società – l'invio prematuro delle diffide, occorso dopo soli dieci giorni dalla cancellazione del volo e senza prima cercare di ottenere gli accrediti per altra via. Ancora, allega di avere adempiuto ai CP_1
doveri di informativa dei passeggeri in caso di cancellazione del volo e ribadisce che, già in fase pagina 4 di 10 stragiudiziale, si era mostrata disponibile a corrispondere la compensazione pecuniaria e il rimborso dei nuovi biglietti.
Il motivo è infondato.
Prima di arrivare alla ragione dell'infondatezza, vanno rigettate alcune delle eccezioni sollevate da e dalle appellanti. CP_1
L'eccezione, sollevata da sull'inesistenza di un rapporto contrattuale tra e le CP_1 Parte_4
appellanti era stata articolata con sufficiente precisione già nella comparsa di risposta in primo grado
(p.5). Tuttavia, è infondata: un contratto risulta, nel complesso, provato ex art.2729 c.c. dall'indirizzo
PEC dal quale sono provenute le diffide ( e dalla intestazione della fattura. È poi Email_2 realistica la prospettazione delle appellanti circa la stipulazione on line dell'accordo, che, com'è noto, non lascia, di fatto, traccia documentale.
L'eccezione, sempre sollevata dal vettore aereo, relativa all'assenza di potere rappresentativo in capo all'avv. Planelli, autore delle diffide, è tardiva e quindi inammissibile. Peraltro, un mandato/conferimento di procura si può desumere dall'art.
6.1. delle Condizioni di , che Parte_4
impegnano i clienti a sottoscrivere la procura alle liti in caso di contenzioso giudiziale – dalla quale si evince un'attenzione di per i profili rappresentativi -, dalla firma delle diffide e dalla Parte_4 circostanza che l'avv. Planelli assiste le trasportate anche nella fase giudiziale.
Quanto all'asserita incoerenza tra la gratuità delle prestazioni di e l'emissione della fattura, Parte_4
l'eccezione risulta sollevata con sufficiente precisione a p.5 della comparsa di costituzione in primo grado di ed è, quindi, ammissibile. CP_1
Nel merito, si rileva quanto segue.
L'art.
5.1. delle Condizioni Generali di Servizio prevede che «l'assistenza offerta da è Parte_6
gratuita. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza prestata l'Assistito o il Cliente non saranno tenuti a corrispondere alcun tipo di compenso in favore di o di altri professionisti di cui Parte_6
si avvale». Tuttavia, le clausole vanno interpretate sistematicamente ex art.1363 c.c. Parte_6
L'art.
5.2. delle Condizioni Generali di Servizio prevede che «eventuali offerte o pagamenti da parte della compagnia aerea, a qualsiasi titolo pervenute, verranno imputate in primo luogo alle spese legali»; l'art. 5, comma 5., dispone che «se, per qualsiasi motivo non legato a responsabilità professionale, l'Assistito revocasse il mandato, ed il difensore incaricato avranno Parte_6 diritto ai compensi per l'attività prestata fino al momento della revoca dell'incarico determinati secondo i parametri medi stabiliti dalle tabelle professionale contenute nel D.M. 55/2014 e comunque ad una somma non inferiore ad € 250,00».
pagina 5 di 10 Dall'interpretazione complessiva delle clausole ex art.1363 c.c., si desume che l'assistenza di e professionisti connessi è gratuita, ma non quella svolta dal “difensore incaricato”. In altre Parte_4 parole, gli artt.
5.2. e ss. sono speciali rispetto all'art.
5.1. e l'emissione di una fattura legata alla diffida non è incoerente con le Condizioni Generali.
Venendo al lamentato inadempimento dei doveri di informativa da parte di ex art.2697 c.c., CP_1
grava sul debitore inadempiente dimostrare di avere eseguito la prestazione;
il vettore aereo ha affermato di avere reso edotti i passeggeri dei propri diritti, ma l'allegazione è rimasta del tutto priva di prova. Peraltro, il punto non è dirimente, per quanto appresso.
Quanto alla doglianza, svolta dalle appellanti, circa la tardività dell'eccezione avversaria relativa alla carenza di efficacia probatoria della fattura (All.8 fasc. primo grado appellanti), anche questa è infondata: già nella comparsa di risposta in primo grado, aveva negato che dalla semplice CP_1
fattura si potesse desumere il pagamento delle somme ivi esposte (comparsa in primo grado, p. 5).
***
È necessario ora affrontare il problema della risarcibilità del pregiudizio consistente nelle spese sostenute/impegni assunti per remunerare l'avvocato che abbia svolto assistenza stragiudiziale al creditore della prestazione rimasta inadempiuta da controparte.
Questi esborsi rappresentano un danno emergente da inadempimento di obbligazioni ex art.1223 c.c., al quale si applica la disciplina ordinaria. Pertanto, sulla scorta degli insegnamenti ricavabili da Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2018, n.2644 e Cass. civ., sez. un. 10 luglio 2017, n.16990, è risarcibile il pregiudizio consistente nell'aver sopportato spese:
1. causate dal fatto illecito (art.1223 c.c.);
2. sostenute all'esito di una scelta diligente del danneggiato, in quanto utili a una più pronta definizione del contenzioso, ad evitare il giudizio o ad assicurare una tutela più rapida, risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (art.1227, comma 1, c.c.);
3. sostenute in misura non esagerata (art.1227, comma 2, c.c.).
Con tre precisazioni.
Anzitutto, la valutazione di superfluità deve avvenire ex ante, «in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio» (Cass. civ., sez. un., 10 luglio 2017,
n.16990).
In secondo luogo, in linea di principio, costituisce fonte di danno risarcibile anche la semplice assunzione di un debito nei confronti del legale a cui ci si è rivolti nella fase stragiudiziale (Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2018, n.2644), in quanto ciò comporta il sorgere di una posta passiva nel patrimonio del cliente.
pagina 6 di 10 Da ultimo, ove si tratti di attività svolta da un avvocato che presti, poi, la propria opera anche nella fase giudiziale, si applica l'art. 20 del DM 10 marzo 2014, n.55, che prevede: «l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è […] liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella».
Le analoghe norme vigenti in precedenza (per es., l'art.2, DM 8 aprile 2004, n.127) sono state interpretate nel senso che «il professionista, che abbia svolto attività stragiudiziale e assista il cliente nella fase giudiziale, [ha] diritto ad un separato e distinto compenso per prestazioni stragiudiziali solo se tali attività non siano connesse e complementari a quelle giudiziali;
altrimenti, compete un compenso unicamente per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste» (Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2021, n.28855; Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2017, n.24682; Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2009, n.17357; Cass. civ., 29 maggio 2008, n.14443; Cass. civ., 12 giugno 2007, n.14770).
Nel caso in esame, la scelta di rivolgersi a un professionista per diffidare seppure causalmente CP_1 ricollegata all'inadempimento di non è stata diligente ex art.1227, comma 1, c.c., perché, CP_1 all'epoca in cui è stata svolta, si trattava di attività superflua.
Anzitutto, perché l'indennizzo previsto dall'art.7 del Reg. CE 261/2004 è forfetario e automatico e poteva essere richiesto in autonomia dalle interessate dal sito web di tramite apposita CP_1
procedura –come allegato dalla convenuta in primo grado e non contestato dalle attrici (cfr. comparsa di risposta primo grado p. 6); pertanto, l'attività stragiudiziale non era funzionale «a risolvere CP_1
problemi tecnici di qualche complessità» (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990/2017 e Cass. civ. 2644/2018, cit.; Trib. Milano, sub R.G. 21991/2023).
Né l'inadempimento dei doveri informativi da parte di basta di per sé a giustificare la scelta di CP_1
rivolgersi a una società che offre servizio di assistenza in materia di trasporto aereo e a un avvocato per l'invio di una diffida a pochissimi giorni dalla cancellazione del volo: specie quando è disponibile una procedura on-line. E come le appellanti avevano potuto avere contezza di avere diritto alla compensazione pecuniaria, così, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero anche potuto avere contezza della possibilità di richiederla autonomamente.
Ancora, se è vero che qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento può essere avanzata stragiudizialmente, l'esistenza di una procedura apposita, ben definita e on-line vale a differenziare questo caso dalla generalità delle ipotesi: ciò basta a giustificare la decisione di non seguire i precedenti citati in parte qua dalle appellanti (ci si riferisce a Trib. Roma 15789/2022).
In secondo luogo, le diffide sono occorse in un momento in cui non aveva contestato il diritto CP_1
delle passeggere al rimborso del prezzo (riaccreditato senza difficoltà quattro giorni dopo la cancellazione), né il diritto alle compensazioni monetarie: a quest'ultimo riguardo, anzi, le intimazioni pagina 7 di 10 inviate dall'avv. Planelli rappresentano il primo atto di interlocuzione con sul punto. La CP_1
diffida, pertanto, è stata inviata quando neppure sussisteva una contrapposizione di pretese confliggenti e la scelta di ingaggiare un legale per intimare la compagnia era, quindi, sproporzionata e superflua
(cfr. Trib. Busto Arsizio, 20 aprile 2022, sub R.G.5002/2021 per osservazioni analoghe).
Da altro punto di vista, lo studio preliminare alla redazione della diffida è funzionale alla preparazione della successiva causa;
dunque, si tratta di attività complementare e connessa alla successiva attività giudiziale. Il compenso per l'intimazione va collocato all'interno della remunerazione per l'assistenza giudiziale, il cui peso verrà sopportato dalla controparte eventualmente soccombente (cfr. giurisprudenza citata, cui adde Trib. Milano, sub R.G. 21991/2023 e Trib. Milano, 3 ottobre 2024, n.
8535, sub R.G. 18494/2023).
Per queste ragioni, il primo motivo d'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
***
Il secondo motivo di appello censura la sentenza per avere il primo Giudice compensato integralmente le spese di lite: decisione errata, stante la fondatezza delle domande delle appellanti, e illogica, in quanto «a fronte di una domanda per €1.005,98 riconosciuta fondata per € 781,50 la compensazione integrale risulta del tutto sproporzionata. È illogica in quanto non ha mai offerto le spese CP_1 dell'attività di studio ed introduttiva e, quindi, il giudizio sarebbe comunque dovuto proseguire fino alla sentenza per appurare la soccombenza virtuale della convenuta».
Il motivo è fondato, seppur solo in parte, come appresso.
L'entità della soccombenza reciproca, la sussistenza di precedenti discordanti nella giurisprudenza di merito circa la risarcibilità delle spese stragiudiziali/del pregiudizio consistente nell'assunzione di un debito per remunerare il professionista incaricato di svolgere l'attività ante causam, l'iscrizione della causa a ruolo nonostante il pagamento della gran parte del debito, conducono a compensare parzialmente, nella misura di 1/3, le spese di primo grado e a porre i restanti 2/3 a carico di Il CP_1
capo che ne ha stabilita la compensazione integrale, quindi, deve essere riformato.
Venendo alla liquidazione delle spese di primo grado, la difesa delle appellanti ha depositato nota spese relativa al primo grado, parametrando le somme nei medi. Tuttavia, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso, che non ha richiesto uno specifico impegno difensivo, e all'ammontare della causa, si ritiene congrua una quantificazione avuto riguardo ai minimi, oltre agli aumenti per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art.4, comma 2, DM n.55/2014. Le spese di primo grado vanno quindi quantificate complessivamente in €280,00, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
pagina 8 di 10 * * *
Venendo alla liquidazione delle spese di secondo grado, la difesa delle appellanti ha depositato nota spese, parametrando le somme nei medi -a parte che per la fase di istruttoria, parametrata al minimo.
Tuttavia, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso, che non ha richiesto uno specifico impegno difensivo, e all'ammontare della causa, si ritiene congrua una quantificazione con riguardo ai minimi per ogni fase;
deve, inoltre, essere espunto il compenso per la fase istruttoria o di trattazione, che non si
è svolta. Vanno applicati gli aumenti per l'utilizzo di tecniche informatiche facilitanti la consultazione
PCT e per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art.4, comma 1-bis e comma 2,
DM n.55/2014. Le spese di primo grado vanno, quindi, quantificate complessivamente in €450,00 oltre
IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.
Avuto riguardo al rigetto del primo motivo di appello, del valore di €150, e all'accoglimento parziale del secondo, relativo alla compensazione delle spese in primo grado liquidate in €280 –oltre accessori -
e poste a carico di per 2/3, rilevata la citata presenza di precedenti di merito discordanti, si CP_1
ritiene di porre a carico di ½ delle spese del secondo grado;
il restante ½ deve essere CP_1
compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, previa riforma del relativo capo dell'appellata sentenza n.3088 del 05.05.2023 del Giudice di pace di Milano, compensa nella misura di 1/3 tra le appellanti, e , e l'appellata Parte_7 Parte_2
le spese di lite di prime cure, che liquida in complessivi €280,00 oltre IVA, CPA CP_1
come per legge e rimborso spese generali al 15% e pone i restanti 2/3 a carico di CP_1
respinge, nel resto il gravame;
2) compensa per 1/2 tra le parti medesime le spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi €450,00, oltre IVA, CPA come per legge, rimborso spese generali al
15%, e pone la restante metà a carico dell'appellata . CP_1
pagina 9 di 10 Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.
Paolo Bussi
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