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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.12.2025
Causa n. 85/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Benini
e per la parte convenuta l'avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
La difesa del ricorrente in particolare, richiamando quanto dedotto in ricorso e nei precedenti verbali di causa, dà atto, come documentato (con deposito telematico del 9.12.2025) che con decreto n. 344/2025 del 23.9.2025, depositato il 26.9.2025
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VE ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione della sentenza 319/2022 del 30.12.2022, avente ad oggetto “AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01BA01483 IRPEF-
ALTRO 2014…essendovi stata tra le parti la definizione agevolata della lite tributaria” (ex art. 1 commi 186-202 L. 197/2022) di estinzione della controversia tributaria a seguito di presentazione di istanza di definizione della lite pendente. La difesa ribadisce la propria disponibilità a chiudere la controversia con il riconoscimento della debenza del 40% del contributo previdenziale. In caso di indisponibilità dell' , si riporta alle istanze, CP_1
deduzioni ed eccezioni di cui al ricorso ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
La difesa dell' fa presente che l'Agenzia delle Entrate, interpellata CP_1
dall' , nel confermare che il contenzioso tributario si è chiuso con condono – CP_1
definizione liti fiscali, ha precisato che, essendo il c.d. condono limitato alle imposte, la chiusura della lite tributaria non determina alcun riflesso sulla contribuzione dovuta all' , che, pertanto, non deve, né può essere oggetto di CP_1
annullamento (sgravio) e deve essere versata dal contribuente per l'intero ammontare originariamente quantificato dall'Agenzia delle Entrate. Sulla stessa linea si collocano, del resto, le circolari dell' . In senso conforme si è CP_2
peraltro espressa la Corte di Cassazione (1157/2025 e 31345/2024). Chiede
pertanto che la causa venga decisa ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni,
di cui alla memoria di costituzione e ai verbali di causa.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 85 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 20/01/2023 avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito/giudizio tributario/omissione contributiva/contribuzione eccedenti il minimale/gestione commercianti da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCCHESE Parte_1 C.F._1
IZ e dell'avv. BENINI FRANCESCA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico ( t) Email_2
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 20.1.2023 ha proposto opposizione all'avviso di Parte_1
addebito n. 422 2022 00024489 80 000, formato il 24.11.2022 e notificato l' 8-13.12.2022 con cui l' aveva richiesto il pagamento di Euro 3.487,20 a titolo di contributi a percentuale, CP_1
oltre somme aggiuntive (Euro 2.092,32) e interessi di mora (Euro 509,02) e spese di notifica
(Euro 4,11), per un totale di Euro 6.092,65, asseritamente dovuti alla gestione commercianti a saldo della contribuzione oltre il minimale, per l'anno 2014 (doc. 1 ricorrente).
In sintesi, il ricorrente ha ritenuto da un lato infondati gli esiti dell'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate su cui la pretesa dell' si fonda (pagg. 10-33) e dall'altro (pag. CP_1
1 33-35) insussistente il presupposto applicativo dell'art. 1, comma 203 L. 662/1996 essendo il ricorrente socio di società per azioni.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo che il giudice del lavoro non CP_1
possa entrare nel merito dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate e che la sentenza di primo grado (favorevole al contribuente) non risulta essere passata in giudicato.
3.All'udienza del 6.7.2023 la difesa di parte opponente dava atto che avverso gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (tra cui quello notificato al ricorrente) era stato proposto ricorso e che le sentenze di primo grado li avevano annullati, ma che erano pendenti i giudizi di appello. Disposto un rinvio in attesa dell'esito di tali giudizi, alla successiva udienza del 30.1.2024 la difesa di parte ricorrente dava atto che i giudizi erano stati definiti con l'istituto della c.d. “definizione delle liti pendenti” ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202 della L.
197/2022, mediante versamento del 40% dell'imposta contestata, come da istanze di definizione e relative ricevute di pagamento depositate telematicamente (29.1.2024) ma che al tempo non
Parte erano stati ancora emessi i provvedimenti di estinzione da parte della di secondo grado del
VE . Il giudice invitava quindi le parti a valutare la possibilità di definire anche la questione contributiva, considerato il valore della controversia e l'esito dei giudizi tributari su cui la pretesa contributiva integralmente si fonda. All'udienza dell'11.3.2025, ricalendarizzata a seguito della sopravvenuta applicazione dello scrivente in Corte d'Appello, la difesa dell'opponente ha riferito che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado non si era ancora pronunciata per mancato deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate della necessaria comunicazione circa la chiusura della lite pendente;
con il consenso delle parti è stato quindi disposto un ulteriore rinvio. All'odierna udienza, il giudice, preso atto dell'estinzione del giudizio tributario e dell'indisponibilità dell' ad una definizione concordata della CP_1
controversia, ritenuto di poter procedere alla decisione allo stato degli atti, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e si è ritirato in camera di consiglio all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4.Il ricorso è fondato è deve essere accolto.
2 5. Il credito vantato dall' , per come si evince dal dettaglio degli addebiti contenuto CP_1
nell'avviso di addebito, deriva dall'accertamento unificato eseguito dall'Agenzia delle Entrate di
Verona n. T6Z01BA01483 notificato il 15.11.2019 e relativo alla posizione fiscale per l'anno
2014 (doc. 2 ricorrente) che trova a sua volta fondamento in altro avviso di accertamento (n.
T6Z03BA00810/2019 emesso per la medesima annualità nei confronti della società NUOVA
AL FARO, di cui il ricorrente era socio al 25%, accertamento da cui risultava un reddito IRPEF
da utili di partecipazione non dichiarato, rispetto al quale la stessa Agenzia ha rilevato un'indebita deduzione di costo oneri contributivi a fronte del quale l' ha Controparte_3
calcolato i contributi omessi.
6. Appare opportuno premettere che, come già da tempo chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr.
sent. 12333/2015): “Come ha più volte affermato questa Corte (per tutte Cass. 9 aprile 2014, n.
8379), il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3, che prevede la non iscrivibilità a
ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice,
non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento
operato da altro ufficio, ne' esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui
l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al
Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza
che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità
giudiziaria. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che
subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di
condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si
opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via
interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico.[…]La sentenza impugnata ha
ritenuto preclusa l'iscrizione a ruolo in forza del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,
comma 3. Detto decreto legislativo consente agli enti previdenziali, e solo ad essi per i
contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza
del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un
3 accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non
venga impugnato. Nulla però impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a
ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi
appunto un titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo,
che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a
ruolo, governata dalle regole di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, consentendo di trattare il merito
della pretesa, non essendovi dubbio che l'obbligo di versamento di contributi e premi resti pur
sempre passibile di accertamento in sede giudiziale. In altri termini, la ritenuta illegittimità del
procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla
fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che
governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le
tante Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad
un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel
contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc.
civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare
sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso"
ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il
procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto
emesso all'esito dello stesso. La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad affermare
l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di una specifica richiesta
formulata dall in primo grado e reiterata in appello, doveva esaminare nel merito la CP_4
fondatezza della pretesa dell al pagamento dei premi”. In senso analogo anche la CP_4
giurisprudenza di legittimità successiva in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi
(Cass. nn., n. 20055/2016, n. 11515/2017, n. 17858/2018, n. 12025/2019, n. 5949/2020, n.
40110/2021, n. 22832/2023, n. 14044/2025).
E' infatti pacifico in diritto che tra il giudizio tributario concernete la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi
4 previdenziali su di esso dovuti non sussista alcun rapporto di pregiudizialità necessaria,
ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate:
trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica,
che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (così Cass. n. 12996 del
2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018). L'esito del giudizio davanti al giudice tributario di per sé
non condiziona l'esito del giudizio davanti al giudice ordinario, non esistendo nel nostro ordinamento alcuna "pregiudiziale tributaria"; dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva tuttavia la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass. n. 21541 del 2019; Cass.
n.4564/2021; Cass., 20950/2025).
E'stato precisato infatti (Cass., 20950/2025 cit.) che: “l'accertamento compiuto dall'Agenzia ai
sensi del d.lgs. n. 462 del 1997, anche in caso di adesione alla definizione agevolata, conserva
valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul
riparto dell'onere probatorio» (Cass. n. 14194/2021), costituendo (v., fra le altre, Cass. n.
13463/2017 e n. 19640/2018) «anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto
amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che
l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella
misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento
amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato» (Cass. n.
14194/2021)”.
Si deve aggiungere infine che, con specifico riferimento alla definizione delle liti pendenti ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022 l'effetto processuale finale dell'adesione alla definizione agevolata non è la convalida del giudizio precedente, ma l'estinzione del processo medesimo, la quale determina la neutralizzazione di tutti gli atti giudiziari non definitivi. Ne consegue che la sentenza di primo grado appellata non passa in giudicato;
ai sensi del comma 196, gli effetti della definizione infatti perfezionata «prevalgono» su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
5 (cfr. Corte Cost. 189/2024, punto 10.2 secondo cui: “Quanto al timore che la dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata della lite pendente, se intervenuta nel giudizio di appello, aggravi intollerabilmente la posizione dell'amministrazione finanziaria soccombente in primo grado, in forza dell'art. 338 cod. proc. civ., occorre dare adeguato rilievo al disposto del comma 196, seconda parte, dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, ove si prescrive che gli effetti
della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il
medesimo comma 196 precisa, peraltro, che dagli importi dovuti ai fini della definizione
agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e che la
definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché
eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.”).
7. Nel caso di specie è pacifico che la formazione dell'avviso di addebito quindi l'iscrizione a ruolo (24.11.2022, doc. 1 ricorrente in opposizione), sia avvenuta a seguito della comunicazione all' dell'accertamento fiscale e previdenziale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei CP_1
confronti del personalmente (doc. 2 ricorrente) con accertamento del 31.10.2019 e Pt_1
notificata il 7-15.11.2019 connessa all'ulteriore accertamento (del 31.10.2019 e notificata il 7-
15.11.2019) nei confronti della società (doc. 3) di cui il era socio al Controparte_5 Pt_1
25%, avendo ritenuto che a fronte di maggiori ricavi, sarebbe emerso un maggior utile,
distribuito ai soci.
8. Entrambi gli accertamenti sono stati annullati dalle Corti di primo grado con sentenze
288/03/2021, su ricorso del 29.1.2020 (doc. 8 ricorrente), depositata il 13.12.2021 e relativa a quello nei confronti della società e sentenza 319/02/2022 su ricorso del 21.7.2020 (doc. 9
ricorrente), depositata il 30.12.2022 relativa a quello nei confronti del Pt_1
8.1. La prima delle due sentenze esclude la sussistenza di indizi di evasione (essendo le indebite contabilizzazioni, per entità e sporadicità inidonee a rendere inattendibili le scritture contabili e la gestione economica ragionevole risultando l'applicazione di prezzi più bassi, in linea con quelli di mercato e finalizzata ad incentivare le vendita, errata l'individuazione delle aziende comparabili in riferimento alle differenze di marginalità, nonché essendo stata ignorata
6 l'esistenza di un consistente introito straordinario ricevuto per la cessione dell'impianto, la cui inclusione avrebbe portato la marginalità in positivo e che era idonea a giustificare la politica di prezzi concorrenziali con margini bassi nel 2014), la conseguente erroneità dell'applicazione del metodo induttivo di ricostruzione dei ricavi e in sostanza l'inesistenza di un maggior reddito in capo alla ricorrente società. Il Collegio ha anche rilevato la dubbia legittimità dell'utilizzo di margini di anni precedenti (2012 e 2013) per l'accertamento induttivo del 2014, un anno con dinamiche commerciali e di mercato differenti.
8.2. La seconda sentenza richiama sostanzialmente i motivi della prima: rilevato che l' CP_6
aveva ritenuto di applicare la presunzione di utili non dichiarati (pari per il singolo socio ricorrente, ad Euro 80.110,03 e quindi di una somma dovuta ai fini IRPEF di Euro 31.163,00
oltre addizionali, contributi e interessi e sanzioni) distribuiti ad ogni socio e che il era Pt_1
socio al 25% della società (costituita da soli tre soci anche amministratori), ha annullato l'accertamento anche nei confronti del socio, considerando l'intervenuta sentenza n.
288/03/2021 che aveva annullato l'accertamento nei confronti della società, facendo venire meno il fondamento della pretesa tributaria azionata.
9. Alla luce di tali elementi è evidente che, pendenti i relativi giudizi, l' non avrebbe potuto CP_1
procedere alla riscossione mediante ruolo ma ciò, come detto, non impedisce in questa sede di opposizione di accertare la sussistenza o meno del diritto al preteso versamento della contribuzione sul maggior reddito accertato.
10. La definizione della lite pendente in secondo grado, in sede tributaria, d'altronde non impedisce che l' possa autonomamente chiedere l'accertamento della sussistenza dei CP_1
presupposti per l'imposizione contributiva (cfr. ex multis Cass., 23301/2019), invocando l'accertamento tributario (che lo si ripete ha portata presuntiva) che tuttavia, qualora, come nel caso di specie sia stato “resistito” sia in sede tributaria (con annullamento dello stesso, seppur poi la pronuncia è stata neutralizzata dalla definizione agevolata) sia in sede ordinaria, rende necessaria una nuova complessiva valutazione degli elementi di fatto e di diritto che è onere dell' dedurre e provare. CP_2
7 11. In tale prospettiva, stante la puntuale contestazione del merito dell'intero accertamento tributario (facendo valere sostanzialmente le ragioni condivise dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona che ha annullato gli accertamenti invocati dall' ), l' era onerato CP_2 CP_1
della prova del proprio credito e dei presupposti applicativi della norma che impone all'assicurato il versamento dei contributi, fornendo utili elementi di valutazione a sostegno della correttezza dell'accertamento tributario;
l' si è invece limitato a richiamare CP_2
l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo erroneamente, per i motivi suddetti, che il giudice del lavoro non potrebbe entrare nel merito degli stessi.
12. In tale prospettiva, è sufficiente rilevare, accogliendo il secondo motivo di ricorso, che,
come risulta dalla visura camerale allegata (doc. 11), ma anche dalle prime righe dello stesso accertamento fiscale richiamato, che il ricorrente non ha mai ricoperto la qualifica di socio lavoratore di una società a responsabilità limitata essendo la NUOVA AL FARO una società per azioni e il ricorrente, nell'anno 2014, non risultava iscritto alla Gestione Commercianti (estratto posizione assicurativa, doc. n. 12). Né l' ha in alcun modo dedotto o chiesto di provare che CP_1
il ricorrente svolgesse in alcun modo attività lavorativa per la stessa, oltre a rivestire la qualità di socio.
13. Con l'art. 1, comma 203, della L. n. 662 del 1996, infatti, l'obbligo assicurativo presso la
Gestione Commercianti è imposto esclusivamente ai soggetti che: “siano in possesso dei
seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal
numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
8 In virtù di tale norma, i soci di una società per azioni, generalmente, sono esclusi dall'assoggettamento alla contribuzione della Gestione Commercianti. Tale assunto trova il proprio fondamento in ragione della limitazione di questa categoria di soci nella conduzione dell'impresa e del fatto che, per essi, non opera la deroga prevista per i soci di società a responsabilità limitata. Ogni ulteriore profilo assorbito.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(previdenza) e del valore della controversia (scaglione 1100-5200), considerata l'attività
difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria e senza note conclusive) e la condotta processuale delle parti, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che nulla è dovuto all' da in CP_1 Parte_1
relazione all'avviso di addebito n. 422 2022 00024489 80 000;
2) condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in CP_1
Euro 1.310,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 43,00 per rimborso CU.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.12.2025
Causa n. 85/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Benini
e per la parte convenuta l'avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
La difesa del ricorrente in particolare, richiamando quanto dedotto in ricorso e nei precedenti verbali di causa, dà atto, come documentato (con deposito telematico del 9.12.2025) che con decreto n. 344/2025 del 23.9.2025, depositato il 26.9.2025
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VE ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione della sentenza 319/2022 del 30.12.2022, avente ad oggetto “AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01BA01483 IRPEF-
ALTRO 2014…essendovi stata tra le parti la definizione agevolata della lite tributaria” (ex art. 1 commi 186-202 L. 197/2022) di estinzione della controversia tributaria a seguito di presentazione di istanza di definizione della lite pendente. La difesa ribadisce la propria disponibilità a chiudere la controversia con il riconoscimento della debenza del 40% del contributo previdenziale. In caso di indisponibilità dell' , si riporta alle istanze, CP_1
deduzioni ed eccezioni di cui al ricorso ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
La difesa dell' fa presente che l'Agenzia delle Entrate, interpellata CP_1
dall' , nel confermare che il contenzioso tributario si è chiuso con condono – CP_1
definizione liti fiscali, ha precisato che, essendo il c.d. condono limitato alle imposte, la chiusura della lite tributaria non determina alcun riflesso sulla contribuzione dovuta all' , che, pertanto, non deve, né può essere oggetto di CP_1
annullamento (sgravio) e deve essere versata dal contribuente per l'intero ammontare originariamente quantificato dall'Agenzia delle Entrate. Sulla stessa linea si collocano, del resto, le circolari dell' . In senso conforme si è CP_2
peraltro espressa la Corte di Cassazione (1157/2025 e 31345/2024). Chiede
pertanto che la causa venga decisa ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni,
di cui alla memoria di costituzione e ai verbali di causa.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 85 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 20/01/2023 avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito/giudizio tributario/omissione contributiva/contribuzione eccedenti il minimale/gestione commercianti da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCCHESE Parte_1 C.F._1
IZ e dell'avv. BENINI FRANCESCA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico ( t) Email_2
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 20.1.2023 ha proposto opposizione all'avviso di Parte_1
addebito n. 422 2022 00024489 80 000, formato il 24.11.2022 e notificato l' 8-13.12.2022 con cui l' aveva richiesto il pagamento di Euro 3.487,20 a titolo di contributi a percentuale, CP_1
oltre somme aggiuntive (Euro 2.092,32) e interessi di mora (Euro 509,02) e spese di notifica
(Euro 4,11), per un totale di Euro 6.092,65, asseritamente dovuti alla gestione commercianti a saldo della contribuzione oltre il minimale, per l'anno 2014 (doc. 1 ricorrente).
In sintesi, il ricorrente ha ritenuto da un lato infondati gli esiti dell'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate su cui la pretesa dell' si fonda (pagg. 10-33) e dall'altro (pag. CP_1
1 33-35) insussistente il presupposto applicativo dell'art. 1, comma 203 L. 662/1996 essendo il ricorrente socio di società per azioni.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo che il giudice del lavoro non CP_1
possa entrare nel merito dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate e che la sentenza di primo grado (favorevole al contribuente) non risulta essere passata in giudicato.
3.All'udienza del 6.7.2023 la difesa di parte opponente dava atto che avverso gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (tra cui quello notificato al ricorrente) era stato proposto ricorso e che le sentenze di primo grado li avevano annullati, ma che erano pendenti i giudizi di appello. Disposto un rinvio in attesa dell'esito di tali giudizi, alla successiva udienza del 30.1.2024 la difesa di parte ricorrente dava atto che i giudizi erano stati definiti con l'istituto della c.d. “definizione delle liti pendenti” ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202 della L.
197/2022, mediante versamento del 40% dell'imposta contestata, come da istanze di definizione e relative ricevute di pagamento depositate telematicamente (29.1.2024) ma che al tempo non
Parte erano stati ancora emessi i provvedimenti di estinzione da parte della di secondo grado del
VE . Il giudice invitava quindi le parti a valutare la possibilità di definire anche la questione contributiva, considerato il valore della controversia e l'esito dei giudizi tributari su cui la pretesa contributiva integralmente si fonda. All'udienza dell'11.3.2025, ricalendarizzata a seguito della sopravvenuta applicazione dello scrivente in Corte d'Appello, la difesa dell'opponente ha riferito che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado non si era ancora pronunciata per mancato deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate della necessaria comunicazione circa la chiusura della lite pendente;
con il consenso delle parti è stato quindi disposto un ulteriore rinvio. All'odierna udienza, il giudice, preso atto dell'estinzione del giudizio tributario e dell'indisponibilità dell' ad una definizione concordata della CP_1
controversia, ritenuto di poter procedere alla decisione allo stato degli atti, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e si è ritirato in camera di consiglio all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4.Il ricorso è fondato è deve essere accolto.
2 5. Il credito vantato dall' , per come si evince dal dettaglio degli addebiti contenuto CP_1
nell'avviso di addebito, deriva dall'accertamento unificato eseguito dall'Agenzia delle Entrate di
Verona n. T6Z01BA01483 notificato il 15.11.2019 e relativo alla posizione fiscale per l'anno
2014 (doc. 2 ricorrente) che trova a sua volta fondamento in altro avviso di accertamento (n.
T6Z03BA00810/2019 emesso per la medesima annualità nei confronti della società NUOVA
AL FARO, di cui il ricorrente era socio al 25%, accertamento da cui risultava un reddito IRPEF
da utili di partecipazione non dichiarato, rispetto al quale la stessa Agenzia ha rilevato un'indebita deduzione di costo oneri contributivi a fronte del quale l' ha Controparte_3
calcolato i contributi omessi.
6. Appare opportuno premettere che, come già da tempo chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr.
sent. 12333/2015): “Come ha più volte affermato questa Corte (per tutte Cass. 9 aprile 2014, n.
8379), il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3, che prevede la non iscrivibilità a
ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice,
non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento
operato da altro ufficio, ne' esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui
l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al
Giudice tributario. Neppure subordina, la norma, la non iscrivibilità a ruolo alla conoscenza
che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità
giudiziaria. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che
subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di
condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si
opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via
interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico.[…]La sentenza impugnata ha
ritenuto preclusa l'iscrizione a ruolo in forza del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,
comma 3. Detto decreto legislativo consente agli enti previdenziali, e solo ad essi per i
contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza
del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un
3 accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non
venga impugnato. Nulla però impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a
ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi
appunto un titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo,
che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a
ruolo, governata dalle regole di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, consentendo di trattare il merito
della pretesa, non essendovi dubbio che l'obbligo di versamento di contributi e premi resti pur
sempre passibile di accertamento in sede giudiziale. In altri termini, la ritenuta illegittimità del
procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla
fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che
governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le
tante Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad
un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel
contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc.
civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare
sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso"
ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il
procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto
emesso all'esito dello stesso. La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad affermare
l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di una specifica richiesta
formulata dall in primo grado e reiterata in appello, doveva esaminare nel merito la CP_4
fondatezza della pretesa dell al pagamento dei premi”. In senso analogo anche la CP_4
giurisprudenza di legittimità successiva in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi
(Cass. nn., n. 20055/2016, n. 11515/2017, n. 17858/2018, n. 12025/2019, n. 5949/2020, n.
40110/2021, n. 22832/2023, n. 14044/2025).
E' infatti pacifico in diritto che tra il giudizio tributario concernete la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi
4 previdenziali su di esso dovuti non sussista alcun rapporto di pregiudizialità necessaria,
ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate:
trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica,
che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (così Cass. n. 12996 del
2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018). L'esito del giudizio davanti al giudice tributario di per sé
non condiziona l'esito del giudizio davanti al giudice ordinario, non esistendo nel nostro ordinamento alcuna "pregiudiziale tributaria"; dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva tuttavia la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass. n. 21541 del 2019; Cass.
n.4564/2021; Cass., 20950/2025).
E'stato precisato infatti (Cass., 20950/2025 cit.) che: “l'accertamento compiuto dall'Agenzia ai
sensi del d.lgs. n. 462 del 1997, anche in caso di adesione alla definizione agevolata, conserva
valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul
riparto dell'onere probatorio» (Cass. n. 14194/2021), costituendo (v., fra le altre, Cass. n.
13463/2017 e n. 19640/2018) «anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto
amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che
l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella
misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento
amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato» (Cass. n.
14194/2021)”.
Si deve aggiungere infine che, con specifico riferimento alla definizione delle liti pendenti ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022 l'effetto processuale finale dell'adesione alla definizione agevolata non è la convalida del giudizio precedente, ma l'estinzione del processo medesimo, la quale determina la neutralizzazione di tutti gli atti giudiziari non definitivi. Ne consegue che la sentenza di primo grado appellata non passa in giudicato;
ai sensi del comma 196, gli effetti della definizione infatti perfezionata «prevalgono» su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
5 (cfr. Corte Cost. 189/2024, punto 10.2 secondo cui: “Quanto al timore che la dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata della lite pendente, se intervenuta nel giudizio di appello, aggravi intollerabilmente la posizione dell'amministrazione finanziaria soccombente in primo grado, in forza dell'art. 338 cod. proc. civ., occorre dare adeguato rilievo al disposto del comma 196, seconda parte, dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, ove si prescrive che gli effetti
della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il
medesimo comma 196 precisa, peraltro, che dagli importi dovuti ai fini della definizione
agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e che la
definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché
eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.”).
7. Nel caso di specie è pacifico che la formazione dell'avviso di addebito quindi l'iscrizione a ruolo (24.11.2022, doc. 1 ricorrente in opposizione), sia avvenuta a seguito della comunicazione all' dell'accertamento fiscale e previdenziale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei CP_1
confronti del personalmente (doc. 2 ricorrente) con accertamento del 31.10.2019 e Pt_1
notificata il 7-15.11.2019 connessa all'ulteriore accertamento (del 31.10.2019 e notificata il 7-
15.11.2019) nei confronti della società (doc. 3) di cui il era socio al Controparte_5 Pt_1
25%, avendo ritenuto che a fronte di maggiori ricavi, sarebbe emerso un maggior utile,
distribuito ai soci.
8. Entrambi gli accertamenti sono stati annullati dalle Corti di primo grado con sentenze
288/03/2021, su ricorso del 29.1.2020 (doc. 8 ricorrente), depositata il 13.12.2021 e relativa a quello nei confronti della società e sentenza 319/02/2022 su ricorso del 21.7.2020 (doc. 9
ricorrente), depositata il 30.12.2022 relativa a quello nei confronti del Pt_1
8.1. La prima delle due sentenze esclude la sussistenza di indizi di evasione (essendo le indebite contabilizzazioni, per entità e sporadicità inidonee a rendere inattendibili le scritture contabili e la gestione economica ragionevole risultando l'applicazione di prezzi più bassi, in linea con quelli di mercato e finalizzata ad incentivare le vendita, errata l'individuazione delle aziende comparabili in riferimento alle differenze di marginalità, nonché essendo stata ignorata
6 l'esistenza di un consistente introito straordinario ricevuto per la cessione dell'impianto, la cui inclusione avrebbe portato la marginalità in positivo e che era idonea a giustificare la politica di prezzi concorrenziali con margini bassi nel 2014), la conseguente erroneità dell'applicazione del metodo induttivo di ricostruzione dei ricavi e in sostanza l'inesistenza di un maggior reddito in capo alla ricorrente società. Il Collegio ha anche rilevato la dubbia legittimità dell'utilizzo di margini di anni precedenti (2012 e 2013) per l'accertamento induttivo del 2014, un anno con dinamiche commerciali e di mercato differenti.
8.2. La seconda sentenza richiama sostanzialmente i motivi della prima: rilevato che l' CP_6
aveva ritenuto di applicare la presunzione di utili non dichiarati (pari per il singolo socio ricorrente, ad Euro 80.110,03 e quindi di una somma dovuta ai fini IRPEF di Euro 31.163,00
oltre addizionali, contributi e interessi e sanzioni) distribuiti ad ogni socio e che il era Pt_1
socio al 25% della società (costituita da soli tre soci anche amministratori), ha annullato l'accertamento anche nei confronti del socio, considerando l'intervenuta sentenza n.
288/03/2021 che aveva annullato l'accertamento nei confronti della società, facendo venire meno il fondamento della pretesa tributaria azionata.
9. Alla luce di tali elementi è evidente che, pendenti i relativi giudizi, l' non avrebbe potuto CP_1
procedere alla riscossione mediante ruolo ma ciò, come detto, non impedisce in questa sede di opposizione di accertare la sussistenza o meno del diritto al preteso versamento della contribuzione sul maggior reddito accertato.
10. La definizione della lite pendente in secondo grado, in sede tributaria, d'altronde non impedisce che l' possa autonomamente chiedere l'accertamento della sussistenza dei CP_1
presupposti per l'imposizione contributiva (cfr. ex multis Cass., 23301/2019), invocando l'accertamento tributario (che lo si ripete ha portata presuntiva) che tuttavia, qualora, come nel caso di specie sia stato “resistito” sia in sede tributaria (con annullamento dello stesso, seppur poi la pronuncia è stata neutralizzata dalla definizione agevolata) sia in sede ordinaria, rende necessaria una nuova complessiva valutazione degli elementi di fatto e di diritto che è onere dell' dedurre e provare. CP_2
7 11. In tale prospettiva, stante la puntuale contestazione del merito dell'intero accertamento tributario (facendo valere sostanzialmente le ragioni condivise dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona che ha annullato gli accertamenti invocati dall' ), l' era onerato CP_2 CP_1
della prova del proprio credito e dei presupposti applicativi della norma che impone all'assicurato il versamento dei contributi, fornendo utili elementi di valutazione a sostegno della correttezza dell'accertamento tributario;
l' si è invece limitato a richiamare CP_2
l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo erroneamente, per i motivi suddetti, che il giudice del lavoro non potrebbe entrare nel merito degli stessi.
12. In tale prospettiva, è sufficiente rilevare, accogliendo il secondo motivo di ricorso, che,
come risulta dalla visura camerale allegata (doc. 11), ma anche dalle prime righe dello stesso accertamento fiscale richiamato, che il ricorrente non ha mai ricoperto la qualifica di socio lavoratore di una società a responsabilità limitata essendo la NUOVA AL FARO una società per azioni e il ricorrente, nell'anno 2014, non risultava iscritto alla Gestione Commercianti (estratto posizione assicurativa, doc. n. 12). Né l' ha in alcun modo dedotto o chiesto di provare che CP_1
il ricorrente svolgesse in alcun modo attività lavorativa per la stessa, oltre a rivestire la qualità di socio.
13. Con l'art. 1, comma 203, della L. n. 662 del 1996, infatti, l'obbligo assicurativo presso la
Gestione Commercianti è imposto esclusivamente ai soggetti che: “siano in possesso dei
seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal
numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
8 In virtù di tale norma, i soci di una società per azioni, generalmente, sono esclusi dall'assoggettamento alla contribuzione della Gestione Commercianti. Tale assunto trova il proprio fondamento in ragione della limitazione di questa categoria di soci nella conduzione dell'impresa e del fatto che, per essi, non opera la deroga prevista per i soci di società a responsabilità limitata. Ogni ulteriore profilo assorbito.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(previdenza) e del valore della controversia (scaglione 1100-5200), considerata l'attività
difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria e senza note conclusive) e la condotta processuale delle parti, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che nulla è dovuto all' da in CP_1 Parte_1
relazione all'avviso di addebito n. 422 2022 00024489 80 000;
2) condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in CP_1
Euro 1.310,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 43,00 per rimborso CU.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
9