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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 995/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Maioli e dell'Avv. Andrea C.F._2
Oliva, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Como, Via Fontana n. 1
- attori -
contro
(C.F. ) e NT C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Casartelli e dell'Avv. C.F._4
Edoardo Pacia, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Como, Via S.Martino, 6
nonché contro
(C.F. ), contumace P_ C.F._5
- convenuti -
Conclusioni degli attori
Nel merito:
Accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di e nella causazione di NT P_ tutti i danni patiti dal sig. e dalla sig.ra ; Parte_1 Parte_2
Accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, la responsabilità ex art. 2048 c.c. di e in qualità di NT Controparte_2 genitori responsabili del fatto illecito commesso da figlio;
e conseguentemente P_
Condannare, in via solidale tra loro, ovvero per la rispettiva quota ritenuta di giustizia, i sig.ri , e al pagamento, in favore di P_ NT Controparte_2
pagina 1 di 15 di €. 132.600,00= e della somma di €. 902.933,50=, ovvero Parte_2 Parte_1 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA al 22% e CPA al 4%, con distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni dei convenuti e Controparte_2 NT in via preliminare: per tutti i motivi dedotti in atti dichiarare:
- la nullità della notifica eseguita nei confronti del sig. e/o la nullità NT dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire come conseguenza della notifica dell'atto stesso erroneamente effettuata, e per l'effetto, ordinare la rinnovazione della stessa;
- la carenza di legittimazione attiva della sig.ra quale curatore speciale del Parte_2 sig. in relazione alle domande nei confronti del sig. (e Parte_1 NT
); P_ nel merito: rigettare per tutti i motivi dedotti in narrativa le domande ex adverso proposte;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni, previa verifica della contestuale concorrenza di altre assistenze, rideterminare l'entità del risarcimento da riconoscersi agli attori secondo quanto risulterà provato all'esito del giudizio e con esclusione, in ogni caso, di ogni aumento per la personalizzazione del danno biologico;
in ogni caso: con vittoria delle anticipazioni e dei compensi di causa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, a I.V.A. e C.P.A. di legge;
in via istruttoria: come in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e quest'ultimo in Parte_2 Parte_1 persona della curatrice speciale hanno convenuto in giudizio Parte_2 [...]
, e , deducendo in fatto che: P_ NT Controparte_2
- in data 29.09.2021, si era trovata a transitare in località Tavernerio, Parte_2
Como, alla guida del proprio veicolo, in compagnia del padre quando Parte_1
un cane senza guinzaglio le si era parato davanti, costringendola ad interrompere bruscamente la marcia;
- individuato il proprietario dell'animale in un ragazzo, intento a P_
parlare con il di lui padre, e richiestogli di tenere il cane al NT
guinzaglio, e avevano iniziato a insultare P_ NT pesantemente l'attrice;
- poco dopo, quindi, era scesa dal veicolo insieme al padre e, a quel Parte_2
punto, si era avventato verbalmente e fisicamente sui due attori, P_
colpendo entrambi violentemente al volto;
- aveva perso i sensi ed era caduto al suolo battendo la testa e Parte_1
riportando gravissime lesioni, mentre si era dato alla fuga;
Persona_1
pagina 2 di 15 - per parte sua, aveva apportato un contributo morale e materiale Parte_3 all'agire delittuoso del figlio, minacciando gli attori e spintonando e, Parte_1
successivamente, sollecitando a darsi alla fuga e minacciando i P_
testimoni che avevano assistito al fatto;
- ad oggi, si trova ricoverato presso la “RSA Ippocrate” di Milano in Parte_1
stato di semi-incoscienza e con poche possibilità di sopravvivenza e, comunque, con la prospettiva di invalidità totale;
- era stata nominata curatore speciale del padre dal Tribunale di Parte_2
Como;
- all'epoca dei fatti minorenne, era stato imputato per i reati di cui P_ all'art. 56-575, 577 n. 4), in relazione all'art. 61 n. 1) e 61 n. 5) e per il delitto di cui all'art. 582 e 583, co. 1, n. 1) c.p. e sottoposto a misura cautelare di natura custodiale presso istituito penale minorile;
- allo stato il processo penale è sospeso per messa alla prova dell'imputato.
Hanno quindi chiesto, in via principale nel merito, la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti di cui sopra, quanto a e ex art. 2043 c.c., e, quanto a P_ NT
e , (anche) ex art. 2048 c.c.. Contestualmente, gli attori NT Controparte_2
hanno richiesto di autorizzare, anche inaudita altera parte, il sequestro conservativo beni mobili e immobili di proprietà dei convenuti, sussistendo il fumus boni iuris della pretesa creditoria azionata in giudizio e il periculum in mora.
Con decreto in data 06.03.2023, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere con decreto ai sensi dell'art. 669sexies, c. 2, c.p.c., è stata fissata udienza per la discussione della sola domanda cautelare al 21.03.2023.
Si sono costituiti, al solo fine della discussione della domanda cautelare, NT
e , eccependo, in via preliminare, la nullità della notificazione sia dell'atto Controparte_2
di citazione che del decreto del 06.03.2023 ad in quanto non eseguita NT nel luogo di residenza, l'inammissibilità della domanda cautelare in quanto proposta nel corpo dell'atto di citazione e non con autonomo ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.03.2023, con ordinanza in data
23.03.2023, è stato autorizzato al sequestro conservativo dei beni mobili o Parte_1
immobili di e e delle somme o cose a P_ NT Controparte_2
pagina 3 di 15 loro dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, sino a concorrenza di €
474.740,00, mentre è stata autorizzata al sequestro conservativo dei beni Parte_2
mobili o immobili di e e delle somme P_ NT Controparte_2
o cose a loro dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, sino a concorrenza di € 132.600,00, spese al merito.
In data 09.06.2023 si sono costituiti anche nel giudizio di merito e NT
, riproponendo l'eccezione di nullità della notificazione della citazione già Controparte_2
svolta nella memoria di costituzione per la fase cautelare e deducendo, nel merito che:
- è il figlio maggiore di e;
P_ Controparte_2 NT
- a far data dal 27.09.2022 è stato sottoposto alla misura della messa P_ alla prova ex art. 28 D.P.R.448/88 e collocato presso la Comunità “Casa Don
Guanella di Lecco”, con riscontri positivi;
- nessuna responsabilità per i danni patiti dagli attori potrebbe essere ascritta, ex art. 2043 c.c., ad il quale non aveva posto in essere alcuna NT
aggressione fisica, né altra condotta illecita, essendo anzi intervenuto per cercare di calmare il figlio e interromperne l'azione;
- quanto alla condotta successiva al fatto, aveva assunto una NT
condotta irrazionale e istintiva per proteggere il figlio;
- i convenuti e non potrebbero essere ritenuti responsabili CP_2 NT dei danni patiti dagli attori nemmeno ex art. 2048 c.c., avendo educato il figlio “nel rispetto delle regole e del prossimo, trasmettendogli valori di umiltà, onestà, sacrificio e dedizione, insegnando … a prendersi le proprie responsabilità in ogni occasione”;
- difatti, sino all'età di 15 anni e, cioè, nel 2019, aveva trascorso la P_
vita tra scuola, oratorio, frequentato sino all'età di 13/14 anni, e piscina, seguito assiduamente dai genitori, aveva instaurato solide amicizie con i compagni di classe;
- la vita del minore era stata colpita dalle limitazioni e difficoltà affrontata durante il periodo della pandemia da Covid-19, sia dal successivo allontanamento, nel 2022, del padre dalla casa familiare, difficoltà che avevano comportato la perdita dell'anno scolastico e la decisione del giovane di lasciare la scuola e iniziare a lavorare modo da essere economicamente di supporto alla famiglia, nonostante le rassicurazioni dei genitori sul fatto che ciò non fosse necessario;
pagina 4 di 15 - tali circostanze escluderebbero una negligenza o disattenzione da parte dei genitori nell'assolvimento dei propri doveri educativi e di controllo sul minore e l'evento per cui è causa si qualificherebbe come evento isolato, estraneo alle normali condizioni di vita dello stesso e dei familiari, imprevisto e imprevedibile;
- l'ammontare del danno patito dagli attori non sarebbe dimostrato.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e in subordine di rideterminare l'entità del risarcimento da riconoscersi agli attori.
Nessuno si è costituito per , al quale l'atto di citazione è stato regolarmente P_
notificato.
All'udienza del 05.07.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale sulla persona di Parte_1
All'udienza del 14.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale, i convenuti costituiti hanno prodotto il certificato di morte di deceduto in data 27.06.2024, chiedendo che della morte si tenga conto Parte_1
nella liquidazione del danno oggetto della domanda risarcitoria.
***
e hanno agito in giudizio per sentir condannare i convenuti, ex Parte_2 Parte_1
artt. 2043 e 2048 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all'aggressione fisica subita da per mano di alla Parte_1 P_
presenza del di lui padre in data 29.09.2021. NT
In via preliminare, va osservato che la morte dell'attore siccome fatto di cui Parte_1
il Tribunale è stato reso edotto dai difensori dei convenuti costituiti, ma non dichiarato, né notificato dal procuratore dell'attore, a norma dell'art. 300 c.p.c., non determina l'interruzione del processo, dovendo essere data continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui: “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle
pagina 5 di 15 altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione […]” (cfr., tra le ultime, Cass. n. 14465/2021). Il processo, pertanto, continua tra le parti originarie.
Sempre in via preliminare, deve essere confermato il rigetto delle eccezioni preliminari dei convenuti di nullità della notificazione della citazione ad e di carenza di NT legittimazione processuale di a proporre tutte le domande svolte in citazione Parte_2
contro i convenuti (eccezione svolta in fase cautelare e riproposta nelle conclusioni di merito della comparsa di risposta) per i motivi ampiamente esposti nell'ordinanza cautelare del 23.03.2023, alla quale integralmente si rimanda, in assenza di argomenti nuovi che consentano di rimeditare la decisione già assunta.
Venendo al merito, va osservato che l'evento generatore del danno oggetto delle domande risarcitorie attoree, costituito dall'aggressione, in data 29.09.201, per mano di
[...]
, di durante un diverbio per futili motivi, non è oggetto di P_ Parte_1 contestazione da parte dei convenuti e, comunque, la dinamica dei fatti e l'aggressione da parte di risultano provate dalle sommarie informazioni rese ai carabinieri P_
intervenuti sul posto, prodotte sub doc. n. 2 attori e dalla confessione resa (quanto all'aver sferrato un pungo a dallo stesso nell'interrogatorio del Parte_1 P_
07.10.2021 (cfr., ancora doc. n. 2 attori).
E' inoltre incontestato, che, a seguito dell'aggressione, riportò gravi lesioni Parte_1 cerebrali, con postumi meglio accertati nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso dell'odierno giudizio.
Va quindi accertata la responsabilità di ex art. 2043 c.c. per i danni causati P_
a in conseguenza della dolosa aggressione del 29.09.2021. Parte_1
Quanto, invece, alla dedotta responsabilità, ex art. 2043 c.c., anche di NT
ritiene il Tribunale che debba essere confermata la valutazione espressa in sede cautelare circa l'assenza di elementi, positivamente valutabili, del coinvolgimento di CP_1
anche nella fase dell'aggressione fisica di dalla quale solo sono
[...] Parte_1
derivati i danni di cui gli attori hanno richiesto il risarcimento nell'odierno giudizio. Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. difatti, gli attori hanno prodotto, in aggiunta ai verbali delle SIT già depositati sub doc. n. 2 con l'atto di citazione, i verbali delle investigazioni difensive svolte in relazione ai fatti di causa e documentate ex art. 391ter c.p.p. (cfr., doc. n.
12), dai quali risulta che tutti i testimoni oculari del fatto ( , Testimone_1 Tes_2
pagina 6 di 15 e ) hanno negato che avesse Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Parte_4 aggredito fisicamente e, anzi, hanno precisato che, nonostante il convenuto Parte_1 avesse partecipato animatamente all'aggressione verbale in danno degli attori, nel momento in cui si era reso conto della chiara intenzione del figlio di colpire l'anziano, aveva cercato di contenerlo e di fermarlo (cfr., in particolare, dichiarazioni di , Testimone_1 Tes_6
ed ). Se, allora, è pur vero che il contributo causale di ciascun
[...] Testimone_4 compartecipe all'evento di danno può essere il più vario, ciò non esime dal provare l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria dell'illecito e sotto quale specifica forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere con l'altro concorrente. Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova né che vi sia stata alcuna concreta istigazione all'aggressione, essendo le parole pronunciate da per come riportate dalle persone presente ai fatti (cfr., NT
ancora doc. n. 12 attori), certamente gravemente ingiuriose, ma mai minacciose, né sfocianti nell'incitazione a colpire fisicamente la vittima, né che detta violenza verbale abbia costituito un'implicita approvazione all'escalation nella violenza fisica, tale da allentare i naturali freni inibitori e da rafforzare il proposito criminoso del figlio, la cui reazione violenta appare anzi reggersi su una decisione totalmente autonoma, colta l'imminenza della quale aveva tentato, senza successo, di dissuaderlo NT
(significativo, in tal senso, quanto dichiarato da in sede di investigazioni Testimone_6 difensive: “l'ultimo momento quando il ragazzo era partito con la chiara intenzione di colpire il sig. , il padre ha urlato “no no no”. Poi il ragazzo si è scagliato” – Parte_1
cfr., p. 9, doc. n. 12 attori).
Al contrario, va affermata la responsabilità di e , ex art. NT Controparte_2
2048 c.c., per i danni cagionati agli attori dal figlio minore . P_
Difatti, va ribadito che la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso – che concorre con quella del minore. Con riferimento a tal genere di responsabilità si è affermato che: “i genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto
(atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore.
pagina 7 di 15 L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art.
147 cod. civ” (cfr., Cass. n. 26200/2011).
Nel caso in esame, nemmeno all'esito del giudizio di merito è stata raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c.. Per un verso, infatti, le allegazioni circa l'educazione impartita dai convenuti resistenti al figlio (all'epoca dei fatti) minore, sono rimaste del tutto generiche e sfornite di prova, non apprendo sufficiente a ritenere assolto l'onere educativo la frequentazione, da parte del figlio, dell'ordinario percorso scolastico (sino alla decisione di abbandonare la scuola) e di attività sportive;
per altro verso, l'obiettiva gravità dei fatti di causa porta in prima battuta ad escludere un giudizio di adeguatezza dell'educazione impartita dai genitori a il quale, come già detto, ha sferrato un violentissimo P_
colpo sul volto di un anziano sconosciuto, causandogli gravi danni cerebrali, nel corso di un alterco per futili motivi. Infine, va nuovamente osservato che la condotta di CP_1
che, nonostante non abbia contribuito causalmente all'aggressione fisica, ha,
[...] dapprima, partecipato direttamente all'immotivata violenta aggressione verbale nei confronti degli attori (avendo le persone presenti sul luogo riferito che entrambi padre e figlio avevano proferito frasi come “AN di merda”, “troia”, “fatti i cazzi tuoi” e similari
– cfr., ancora doc. n. 12 attori) e, successivamente, ha tentato di addossarsi la colpa dell'aggressione per scagionare il figlio, minacciando i testimoni presenti al fatto (cfr., ancora doc. n. 12 attori), appare del tutto opposta a quella che si esige dal genitore e che consiste nell'impartire al figlio l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, e, anzi, appare sintomatica della trasmissione di un esempio improntato alla prevaricazione, alla negazione della dignità altrui e al rifuggimento dalle proprie responsabilità. Sullo stesso piano va collocata anche la posizione di Tes_7
, la quale, secondo quanto affermato da , presente al momento del fatto
[...] Testimone_6
e che aveva chiamato il 112 dopo l'aggressione, il giorno successivo si era rivolta a quest'ultimo apostrofandolo con la frase: “buongiorno figlio di AN, sei contento di quello che hai fatto” (cfr., p. 11 doc. n. 12 attori), atteggiamento che esclude ogni riconoscimento del disvalore del fatto posto in essere dal figlio minore, ritenuto evidentemente subvalente rispetto alle conseguenze da quest'ultimo patite in ragione del pagina 8 di 15 grave gesto, e che corrobora la ritenuta inadeguatezza dell'esempio offerto e, quindi, dell'educazione impartita dai genitori al figlio.
Così accertata la responsabilità solidale di tutti i convenuti per i titoli suindicati e, cioè, ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2048 c.c. e , va P_ NT Testimone_7
affermato il diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti e come di seguito accertati e liquidati.
Quanto al danno non patrimoniale subito da va richiamata la consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio medico legale svolta nel corso del giudizio, la quale ha accertato che, in conseguenza dell'aggressione subita, l'attore ha riportato “un trauma cranico commotivo con otorragia per frattura delle ossa temporale ed occipitale a destro e frattura bifocale della mastoide destra e delle ossa nasali, con secondaria raccolta ematica periencefalica frontotemporale bilaterale e parietale a sinistra” con gravi lesioni cerebrali trattate neurochirurgicamente. I postumi permanenti accertati sono rappresentati da decadimento cognitivo avanzato, perdita dell'autonomia e posizionamento di una PEG per la nutrizione.
L'attore, nello specifico, si spostava seduto su una apposita sedia a rotelle munita di una fascia pelvica che gli cingeva la vita per impedirgli la caduta in avanti, era ipoacusico e affetto da doppia incontinenza sfinterica.
Ciò chiarito, il danno non patrimoniale subito da va liquidato, sulla base delle Parte_1
conclusioni del CTU, tenendo conto dei parametri fissati dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica, nella loro versione aggiornata che consente di distinguere il valore monetario dell'invalidità riferito al danno biologico da quello riferito al danno morale. Con riguardo al danno morale è stato infatti ormai ripetutamente sancito dalla Suprema Corte il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, con la conseguenza che il giudice, per determinare il quantum risarcitorio, deve accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno biologico e del danno morale, e, solo nel caso di positivo accertamento della sussistenza di quest'ultimo, riconoscere e liquidare il relativo danno
(cfr., Cass. n. 15733/2022). Nel caso di specie, ha espressamente richiesto il Parte_1
risarcimento del danno per la sofferenza soggettiva interiore patita ed è presumibile ritenere che i gravissimi postumi residuati, accertati dal CTU, avessero cagionato all'attore sofferenze interiori non riconducibili alla semplice lesione anatomico-funzionale, da valutare come danno c.d. morale, e quindi da liquidare considerando i valori delle Tabelle
pagina 9 di 15 di Milano anche per tale voce di danno. A tal proposito va infatti osservato che l'evidenziato decadimento cognitivo dell'attore non escludeva, di per sé, l'assenza di consapevolezza della sua condizione, anche se fosse solo per gli sporadici momenti di coscienza attraversati, e non vi sono dubbi che tale percezione, di perdita totale dell'autonomia, dovesse comportare una profonda sofferenza morale nella vittima.
Deve altresì considerarsi che, come dedotto e documentato dai convenuti negli scritti conclusivi, è deceduto – per ragioni ignote e, comunque, che gli attori non Parte_1
hanno dedotto essere collegate alle menomazioni subite in conseguenza dell'aggressione per cui è causa – in data 27.06.2024. Tale evento, seppur ininfluente, come visto, sul piano processuale, non può non riverberarsi sulla liquidazione del danno, in conformità all'orientamento giurisprudenziale, pienamente condivisibile, per cui “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”
(Cass. n. 41933/ 2021; Cass. n. 15112/ 2024; Cass. n. 30461/2024). La Suprema Corte ha inoltre precisato come il criterio prescelto dalle Tabelle Milanesi per l'ipotesi di premorienza della vittima, che prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l'invalidità permanente incide in maniera maggiore all'inizio, e minore alla fine, appaia illogico, mentre la liquidazione del danno biologico, tenuto conto della premorienza del danneggiato, deve essere effettuata proporzionalmente e non assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso. Deve, invece, essere liquidato a parte il danno da invalidità temporanea, in quanto distinto da quello da invalidità permanente e tutto prodottosi ed esauritosi prima della morte.
Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto della durata della malattia accertata in sede di
CTU (289 giorni di inabilità al 100%) e della sofferenza soggettiva, si ritiene di liquidare, per il danno biologico da invalidità temporanea, la somma di € 33.235,00.
pagina 10 di 15 Quanto, invece, al danno da invalidità permanente, va osservato che, considerata l'età (68) del danneggiato al momento in cui la situazione si è stabilizzata (in data 15.07.2022, dopo
289 giorni di malattia) e dell'entità dell'invalidità permanente come accertata in sede di
CTU (95%), se non fosse deceduto in data 27.06.2024, il risarcimento Persona_2
riconosciuto, sulla base delle Tabelle milanesi, considerata la componente di danno morale, sarebbe stato pari ad € 906.061,00. Poiché costituisce fatto notorio, in quanto diffuso dall'ISTAT, che la vita media di un uomo (maschio) in Italia era pari, nel 2024, a 81 anni, si evince che, laddove l'attore fosse vissuto sino alla predetta età, avrebbe ottenuto un risarcimento di € 69.697,00 all'anno (€ 906.061,00:13, pari agli anni di vita tra 68 e 81).
Considerato, allora, che l'attore è sopravvissuto, nella condizione accertata di invalidità permanente, per due anni (dal 15.07.2022 al 27.06.2024), ne discende che il danno da invalidità permanente va liquidato nella misura di € 139.394,00, in moneta attuale.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno. E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che la personalizzazione del danno è possibile solo in presenza di specifica prova di ulteriori conseguenze anomale rispetto al danno alla salute riportato. Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, eccezionali e peculiari (cfr.,
Cass. n. 28988/2019). Infatti: “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). […] Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale” (cfr., Cass.
n. 28988/2019).
Nel caso in esame, l'attore, riconosciuto affetto da un grado di invalidità permanente del
95%, da un lato, non ha dedotto quali ulteriori ed eccezionali conseguenze, rispetto a una vittima di analoghe lesioni, avrebbe subito, essendo i postumi accertati dal CTU già ricompresi nel pregiudizio espresso dall'elevatissimo grado percentuale di invalidità
pagina 11 di 15 permanente accertata, dall'altro lato, il patimento per la prostrante condizione in cui il danneggiato si trovava è già stato valutato sotto il profilo del danno morale.
All'esito del giudizio non può essere riconosciuto il risarcimento di alcun danno di natura patrimoniale pari ai costi di ricovero nella RSA nella quale si trovava Parte_1 collocato. Difatti, sebbene con l'atto di citazione gli attori avessero documentato il costo di
€ 91,00 al giorno del ricovero (cfr., doc. 9), nel corso del giudizio non hanno fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento in proprio delle rette e, anzi, il CTU ha riportato che:
“quanto alle spese della degenza attuale presso la RSA Ippocrate, la figlia mi riferisce che esse sono coperte in parte dal suo assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento che riceve dall'Inps; e dal Comune di Bresso per la parte restante”
(cfr., p. 8 elaborato peritale). Ne discende che, in assenza di prova dell'esborso e, comunque, stante l'ammissione della percezione di altri introiti diretti a compensare il danno patrimoniale subito, il danno allegato non può dirsi dimostrato.
Quanto, invece, al danno subito da la stessa ha chiesto il risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale subito iure proprio in quanto prossima congiunta del soggetto macroleso in conseguenza del fatto illecito altrui. La domanda è fondata, essendo possibile accertare in via presuntiva, considerato lo stretto legale famigliare tra l'attrice e il padre, vittima dell'aggressione per cui è causa, il patema d'animo e lo sconvolgimento delle abitudini di vita di che, nemmeno trentenne, si è vista sostanzialmente Parte_2
privare della figura paterna. Pur in assenza di più precise allegazioni attoree è infatti possibile ritenere, in assenza di dati contrari, e anzi stante la certa sussistenza di una frequentazione tra padre e figlia al momento dei fatti, trovandosi gli stessi insieme al momento dell'aggressione, la sussistenza tra gli attori di un legame filiale, quantomeno ordinario, e, quindi, affermare, secondo un criterio di normalità sociale, che l'attrice soffrisse per le gravissime lesioni riportate dal prossimo congiunto e che la sua vita fosse cambiata per effetto della condizione di grave disabilità del padre.
Quanto alla liquidazione del danno, che deve avvenire necessariamente in via equitativa, può farsi riferimento alle Tabelle di Roma, anno 2023, per la liquidazione del danno riflesso del congiunto vittima di lesione, trattandosi di tabella basata sul “sistema a punti” e quindi da ritenersi maggiormente idonea a garantire risultati prevedibili ed omogenei (per il preferibile utilizzo di tabelle a punti nella la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale si è espressa in più di un'occasione anche la Suprema Corte, cfr., tra le altre,
Cass. n. 10579/2021).
pagina 12 di 15 Nel caso in esame, volendo fare applicazione della menzionata Tabella è possibile assegnare n. 20 punti per la relazione parentale con il danneggiato (genitore), 4 punti in considerazione dell'età del danneggiato (68 anni) e 7 punti in considerazione dell'età del parente (29 anni), per un totale di 31 punti, da moltiplicarsi (in assenza di altri familiari per cui sia stato riconosciuto il medesimo danno) per il valore del punto base. Il punto base va,
a sua volta, determinato, sulla base della sofferenza soggettiva patita e sulla misura dell'alterazione delle relazioni di vita, tenuto conto anche dei sussidi pubblici riconosciuti come percepiti, in complessivi € 3.474,00 per la componente della sofferenza interiore, da ritenersi massima in considerazione della natura del rapporto parentale, ed € 2.450,00 in considerazione della dichiarata assistenza pubblica fruita dalla vittima primaria che esclude che il dovere di assistenza gravi integralmente sul congiunto. Il prodotto della predetta moltiplicazione (183.644,00) va a sua volta moltiplicato per la percentuale di pregiudizio biologico permanente riconosciuta al danneggiato (95%), per un totale così di € 174.461,80.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice va determinato nella misura di €
174.461,80, già in moneta attuale.
In definitiva, e devono essere P_ NT Controparte_2
condannati, in solido fra loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
a la somma di € 172.629,00, già in moneta attuale, e a la Parte_1 Parte_2 somma di € 174.461,80, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo.
Sulle predette somme non sono dovuti ulteriori interessi, in assenza di specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d. “interessi compensativi”. Difatti, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr., Cass. n. 4938/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto e P_ NT
devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a e Controparte_2 Parte_1
a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del Parte_2
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta – nella misura di complessivi €
22.457,00 per compensi, oltre ad € 1.713,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e pagina 13 di 15 oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché ulteriori € 5.069,00, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. per il procedimento cautelare in corso di causa, da distrarsi in favore dei procuratori degli attori, Avv. Jacopo Maioli e Avv. Andrea Oliva, dichiaratisi antistatari.
Devono, inoltre, essere poste a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e, pertanto, e P_ NT CP_2
devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a e a
[...] Parte_1 Pt_2 quanto questi abbiano già pagato o pagheranno al CTU a titolo di compensi.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna e , in solido fra loro, P_ NT Controparte_2
a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a la Parte_1 somma di € 172.629,00, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo;
2) condanna e , in solido fra loro, P_ NT Controparte_2
a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a la Parte_2 somma di € 174.461,80, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo;
3) condanna e , in solido fra loro, P_ NT Controparte_2
a rifondere a e a le spese sostenute per il presente Parte_1 Parte_2
giudizio che si liquidano nella misura di complessivi € 22.457,00 per compensi, oltre ad € 1.713,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché ulteriori € 5.069,00, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. per il procedimento cautelare in corso di causa, da distrarsi in favore dei procuratori degli attori, Avv. Jacopo Maioli e Avv. Andrea
Oliva, dichiaratisi antistatari;
pagina 14 di 15 4) pone a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e, pertanto, condanna e P_ NT CP_2
, in solido fra loro, a rifondere a e a quanto
[...] Parte_1 Parte_2
questi abbiano già pagato o pagheranno al CTU a titolo di compensi.
13 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 995/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Maioli e dell'Avv. Andrea C.F._2
Oliva, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Como, Via Fontana n. 1
- attori -
contro
(C.F. ) e NT C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Casartelli e dell'Avv. C.F._4
Edoardo Pacia, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Como, Via S.Martino, 6
nonché contro
(C.F. ), contumace P_ C.F._5
- convenuti -
Conclusioni degli attori
Nel merito:
Accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di e nella causazione di NT P_ tutti i danni patiti dal sig. e dalla sig.ra ; Parte_1 Parte_2
Accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, la responsabilità ex art. 2048 c.c. di e in qualità di NT Controparte_2 genitori responsabili del fatto illecito commesso da figlio;
e conseguentemente P_
Condannare, in via solidale tra loro, ovvero per la rispettiva quota ritenuta di giustizia, i sig.ri , e al pagamento, in favore di P_ NT Controparte_2
pagina 1 di 15 di €. 132.600,00= e della somma di €. 902.933,50=, ovvero Parte_2 Parte_1 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA al 22% e CPA al 4%, con distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni dei convenuti e Controparte_2 NT in via preliminare: per tutti i motivi dedotti in atti dichiarare:
- la nullità della notifica eseguita nei confronti del sig. e/o la nullità NT dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire come conseguenza della notifica dell'atto stesso erroneamente effettuata, e per l'effetto, ordinare la rinnovazione della stessa;
- la carenza di legittimazione attiva della sig.ra quale curatore speciale del Parte_2 sig. in relazione alle domande nei confronti del sig. (e Parte_1 NT
); P_ nel merito: rigettare per tutti i motivi dedotti in narrativa le domande ex adverso proposte;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni, previa verifica della contestuale concorrenza di altre assistenze, rideterminare l'entità del risarcimento da riconoscersi agli attori secondo quanto risulterà provato all'esito del giudizio e con esclusione, in ogni caso, di ogni aumento per la personalizzazione del danno biologico;
in ogni caso: con vittoria delle anticipazioni e dei compensi di causa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, a I.V.A. e C.P.A. di legge;
in via istruttoria: come in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e quest'ultimo in Parte_2 Parte_1 persona della curatrice speciale hanno convenuto in giudizio Parte_2 [...]
, e , deducendo in fatto che: P_ NT Controparte_2
- in data 29.09.2021, si era trovata a transitare in località Tavernerio, Parte_2
Como, alla guida del proprio veicolo, in compagnia del padre quando Parte_1
un cane senza guinzaglio le si era parato davanti, costringendola ad interrompere bruscamente la marcia;
- individuato il proprietario dell'animale in un ragazzo, intento a P_
parlare con il di lui padre, e richiestogli di tenere il cane al NT
guinzaglio, e avevano iniziato a insultare P_ NT pesantemente l'attrice;
- poco dopo, quindi, era scesa dal veicolo insieme al padre e, a quel Parte_2
punto, si era avventato verbalmente e fisicamente sui due attori, P_
colpendo entrambi violentemente al volto;
- aveva perso i sensi ed era caduto al suolo battendo la testa e Parte_1
riportando gravissime lesioni, mentre si era dato alla fuga;
Persona_1
pagina 2 di 15 - per parte sua, aveva apportato un contributo morale e materiale Parte_3 all'agire delittuoso del figlio, minacciando gli attori e spintonando e, Parte_1
successivamente, sollecitando a darsi alla fuga e minacciando i P_
testimoni che avevano assistito al fatto;
- ad oggi, si trova ricoverato presso la “RSA Ippocrate” di Milano in Parte_1
stato di semi-incoscienza e con poche possibilità di sopravvivenza e, comunque, con la prospettiva di invalidità totale;
- era stata nominata curatore speciale del padre dal Tribunale di Parte_2
Como;
- all'epoca dei fatti minorenne, era stato imputato per i reati di cui P_ all'art. 56-575, 577 n. 4), in relazione all'art. 61 n. 1) e 61 n. 5) e per il delitto di cui all'art. 582 e 583, co. 1, n. 1) c.p. e sottoposto a misura cautelare di natura custodiale presso istituito penale minorile;
- allo stato il processo penale è sospeso per messa alla prova dell'imputato.
Hanno quindi chiesto, in via principale nel merito, la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei fatti di cui sopra, quanto a e ex art. 2043 c.c., e, quanto a P_ NT
e , (anche) ex art. 2048 c.c.. Contestualmente, gli attori NT Controparte_2
hanno richiesto di autorizzare, anche inaudita altera parte, il sequestro conservativo beni mobili e immobili di proprietà dei convenuti, sussistendo il fumus boni iuris della pretesa creditoria azionata in giudizio e il periculum in mora.
Con decreto in data 06.03.2023, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere con decreto ai sensi dell'art. 669sexies, c. 2, c.p.c., è stata fissata udienza per la discussione della sola domanda cautelare al 21.03.2023.
Si sono costituiti, al solo fine della discussione della domanda cautelare, NT
e , eccependo, in via preliminare, la nullità della notificazione sia dell'atto Controparte_2
di citazione che del decreto del 06.03.2023 ad in quanto non eseguita NT nel luogo di residenza, l'inammissibilità della domanda cautelare in quanto proposta nel corpo dell'atto di citazione e non con autonomo ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.03.2023, con ordinanza in data
23.03.2023, è stato autorizzato al sequestro conservativo dei beni mobili o Parte_1
immobili di e e delle somme o cose a P_ NT Controparte_2
pagina 3 di 15 loro dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, sino a concorrenza di €
474.740,00, mentre è stata autorizzata al sequestro conservativo dei beni Parte_2
mobili o immobili di e e delle somme P_ NT Controparte_2
o cose a loro dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, sino a concorrenza di € 132.600,00, spese al merito.
In data 09.06.2023 si sono costituiti anche nel giudizio di merito e NT
, riproponendo l'eccezione di nullità della notificazione della citazione già Controparte_2
svolta nella memoria di costituzione per la fase cautelare e deducendo, nel merito che:
- è il figlio maggiore di e;
P_ Controparte_2 NT
- a far data dal 27.09.2022 è stato sottoposto alla misura della messa P_ alla prova ex art. 28 D.P.R.448/88 e collocato presso la Comunità “Casa Don
Guanella di Lecco”, con riscontri positivi;
- nessuna responsabilità per i danni patiti dagli attori potrebbe essere ascritta, ex art. 2043 c.c., ad il quale non aveva posto in essere alcuna NT
aggressione fisica, né altra condotta illecita, essendo anzi intervenuto per cercare di calmare il figlio e interromperne l'azione;
- quanto alla condotta successiva al fatto, aveva assunto una NT
condotta irrazionale e istintiva per proteggere il figlio;
- i convenuti e non potrebbero essere ritenuti responsabili CP_2 NT dei danni patiti dagli attori nemmeno ex art. 2048 c.c., avendo educato il figlio “nel rispetto delle regole e del prossimo, trasmettendogli valori di umiltà, onestà, sacrificio e dedizione, insegnando … a prendersi le proprie responsabilità in ogni occasione”;
- difatti, sino all'età di 15 anni e, cioè, nel 2019, aveva trascorso la P_
vita tra scuola, oratorio, frequentato sino all'età di 13/14 anni, e piscina, seguito assiduamente dai genitori, aveva instaurato solide amicizie con i compagni di classe;
- la vita del minore era stata colpita dalle limitazioni e difficoltà affrontata durante il periodo della pandemia da Covid-19, sia dal successivo allontanamento, nel 2022, del padre dalla casa familiare, difficoltà che avevano comportato la perdita dell'anno scolastico e la decisione del giovane di lasciare la scuola e iniziare a lavorare modo da essere economicamente di supporto alla famiglia, nonostante le rassicurazioni dei genitori sul fatto che ciò non fosse necessario;
pagina 4 di 15 - tali circostanze escluderebbero una negligenza o disattenzione da parte dei genitori nell'assolvimento dei propri doveri educativi e di controllo sul minore e l'evento per cui è causa si qualificherebbe come evento isolato, estraneo alle normali condizioni di vita dello stesso e dei familiari, imprevisto e imprevedibile;
- l'ammontare del danno patito dagli attori non sarebbe dimostrato.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e in subordine di rideterminare l'entità del risarcimento da riconoscersi agli attori.
Nessuno si è costituito per , al quale l'atto di citazione è stato regolarmente P_
notificato.
All'udienza del 05.07.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale sulla persona di Parte_1
All'udienza del 14.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale, i convenuti costituiti hanno prodotto il certificato di morte di deceduto in data 27.06.2024, chiedendo che della morte si tenga conto Parte_1
nella liquidazione del danno oggetto della domanda risarcitoria.
***
e hanno agito in giudizio per sentir condannare i convenuti, ex Parte_2 Parte_1
artt. 2043 e 2048 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all'aggressione fisica subita da per mano di alla Parte_1 P_
presenza del di lui padre in data 29.09.2021. NT
In via preliminare, va osservato che la morte dell'attore siccome fatto di cui Parte_1
il Tribunale è stato reso edotto dai difensori dei convenuti costituiti, ma non dichiarato, né notificato dal procuratore dell'attore, a norma dell'art. 300 c.p.c., non determina l'interruzione del processo, dovendo essere data continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui: “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle
pagina 5 di 15 altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione […]” (cfr., tra le ultime, Cass. n. 14465/2021). Il processo, pertanto, continua tra le parti originarie.
Sempre in via preliminare, deve essere confermato il rigetto delle eccezioni preliminari dei convenuti di nullità della notificazione della citazione ad e di carenza di NT legittimazione processuale di a proporre tutte le domande svolte in citazione Parte_2
contro i convenuti (eccezione svolta in fase cautelare e riproposta nelle conclusioni di merito della comparsa di risposta) per i motivi ampiamente esposti nell'ordinanza cautelare del 23.03.2023, alla quale integralmente si rimanda, in assenza di argomenti nuovi che consentano di rimeditare la decisione già assunta.
Venendo al merito, va osservato che l'evento generatore del danno oggetto delle domande risarcitorie attoree, costituito dall'aggressione, in data 29.09.201, per mano di
[...]
, di durante un diverbio per futili motivi, non è oggetto di P_ Parte_1 contestazione da parte dei convenuti e, comunque, la dinamica dei fatti e l'aggressione da parte di risultano provate dalle sommarie informazioni rese ai carabinieri P_
intervenuti sul posto, prodotte sub doc. n. 2 attori e dalla confessione resa (quanto all'aver sferrato un pungo a dallo stesso nell'interrogatorio del Parte_1 P_
07.10.2021 (cfr., ancora doc. n. 2 attori).
E' inoltre incontestato, che, a seguito dell'aggressione, riportò gravi lesioni Parte_1 cerebrali, con postumi meglio accertati nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso dell'odierno giudizio.
Va quindi accertata la responsabilità di ex art. 2043 c.c. per i danni causati P_
a in conseguenza della dolosa aggressione del 29.09.2021. Parte_1
Quanto, invece, alla dedotta responsabilità, ex art. 2043 c.c., anche di NT
ritiene il Tribunale che debba essere confermata la valutazione espressa in sede cautelare circa l'assenza di elementi, positivamente valutabili, del coinvolgimento di CP_1
anche nella fase dell'aggressione fisica di dalla quale solo sono
[...] Parte_1
derivati i danni di cui gli attori hanno richiesto il risarcimento nell'odierno giudizio. Con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. difatti, gli attori hanno prodotto, in aggiunta ai verbali delle SIT già depositati sub doc. n. 2 con l'atto di citazione, i verbali delle investigazioni difensive svolte in relazione ai fatti di causa e documentate ex art. 391ter c.p.p. (cfr., doc. n.
12), dai quali risulta che tutti i testimoni oculari del fatto ( , Testimone_1 Tes_2
pagina 6 di 15 e ) hanno negato che avesse Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Parte_4 aggredito fisicamente e, anzi, hanno precisato che, nonostante il convenuto Parte_1 avesse partecipato animatamente all'aggressione verbale in danno degli attori, nel momento in cui si era reso conto della chiara intenzione del figlio di colpire l'anziano, aveva cercato di contenerlo e di fermarlo (cfr., in particolare, dichiarazioni di , Testimone_1 Tes_6
ed ). Se, allora, è pur vero che il contributo causale di ciascun
[...] Testimone_4 compartecipe all'evento di danno può essere il più vario, ciò non esime dal provare l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria dell'illecito e sotto quale specifica forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere con l'altro concorrente. Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova né che vi sia stata alcuna concreta istigazione all'aggressione, essendo le parole pronunciate da per come riportate dalle persone presente ai fatti (cfr., NT
ancora doc. n. 12 attori), certamente gravemente ingiuriose, ma mai minacciose, né sfocianti nell'incitazione a colpire fisicamente la vittima, né che detta violenza verbale abbia costituito un'implicita approvazione all'escalation nella violenza fisica, tale da allentare i naturali freni inibitori e da rafforzare il proposito criminoso del figlio, la cui reazione violenta appare anzi reggersi su una decisione totalmente autonoma, colta l'imminenza della quale aveva tentato, senza successo, di dissuaderlo NT
(significativo, in tal senso, quanto dichiarato da in sede di investigazioni Testimone_6 difensive: “l'ultimo momento quando il ragazzo era partito con la chiara intenzione di colpire il sig. , il padre ha urlato “no no no”. Poi il ragazzo si è scagliato” – Parte_1
cfr., p. 9, doc. n. 12 attori).
Al contrario, va affermata la responsabilità di e , ex art. NT Controparte_2
2048 c.c., per i danni cagionati agli attori dal figlio minore . P_
Difatti, va ribadito che la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso – che concorre con quella del minore. Con riferimento a tal genere di responsabilità si è affermato che: “i genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto
(atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore.
pagina 7 di 15 L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art.
147 cod. civ” (cfr., Cass. n. 26200/2011).
Nel caso in esame, nemmeno all'esito del giudizio di merito è stata raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c.. Per un verso, infatti, le allegazioni circa l'educazione impartita dai convenuti resistenti al figlio (all'epoca dei fatti) minore, sono rimaste del tutto generiche e sfornite di prova, non apprendo sufficiente a ritenere assolto l'onere educativo la frequentazione, da parte del figlio, dell'ordinario percorso scolastico (sino alla decisione di abbandonare la scuola) e di attività sportive;
per altro verso, l'obiettiva gravità dei fatti di causa porta in prima battuta ad escludere un giudizio di adeguatezza dell'educazione impartita dai genitori a il quale, come già detto, ha sferrato un violentissimo P_
colpo sul volto di un anziano sconosciuto, causandogli gravi danni cerebrali, nel corso di un alterco per futili motivi. Infine, va nuovamente osservato che la condotta di CP_1
che, nonostante non abbia contribuito causalmente all'aggressione fisica, ha,
[...] dapprima, partecipato direttamente all'immotivata violenta aggressione verbale nei confronti degli attori (avendo le persone presenti sul luogo riferito che entrambi padre e figlio avevano proferito frasi come “AN di merda”, “troia”, “fatti i cazzi tuoi” e similari
– cfr., ancora doc. n. 12 attori) e, successivamente, ha tentato di addossarsi la colpa dell'aggressione per scagionare il figlio, minacciando i testimoni presenti al fatto (cfr., ancora doc. n. 12 attori), appare del tutto opposta a quella che si esige dal genitore e che consiste nell'impartire al figlio l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, e, anzi, appare sintomatica della trasmissione di un esempio improntato alla prevaricazione, alla negazione della dignità altrui e al rifuggimento dalle proprie responsabilità. Sullo stesso piano va collocata anche la posizione di Tes_7
, la quale, secondo quanto affermato da , presente al momento del fatto
[...] Testimone_6
e che aveva chiamato il 112 dopo l'aggressione, il giorno successivo si era rivolta a quest'ultimo apostrofandolo con la frase: “buongiorno figlio di AN, sei contento di quello che hai fatto” (cfr., p. 11 doc. n. 12 attori), atteggiamento che esclude ogni riconoscimento del disvalore del fatto posto in essere dal figlio minore, ritenuto evidentemente subvalente rispetto alle conseguenze da quest'ultimo patite in ragione del pagina 8 di 15 grave gesto, e che corrobora la ritenuta inadeguatezza dell'esempio offerto e, quindi, dell'educazione impartita dai genitori al figlio.
Così accertata la responsabilità solidale di tutti i convenuti per i titoli suindicati e, cioè, ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2048 c.c. e , va P_ NT Testimone_7
affermato il diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti e come di seguito accertati e liquidati.
Quanto al danno non patrimoniale subito da va richiamata la consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio medico legale svolta nel corso del giudizio, la quale ha accertato che, in conseguenza dell'aggressione subita, l'attore ha riportato “un trauma cranico commotivo con otorragia per frattura delle ossa temporale ed occipitale a destro e frattura bifocale della mastoide destra e delle ossa nasali, con secondaria raccolta ematica periencefalica frontotemporale bilaterale e parietale a sinistra” con gravi lesioni cerebrali trattate neurochirurgicamente. I postumi permanenti accertati sono rappresentati da decadimento cognitivo avanzato, perdita dell'autonomia e posizionamento di una PEG per la nutrizione.
L'attore, nello specifico, si spostava seduto su una apposita sedia a rotelle munita di una fascia pelvica che gli cingeva la vita per impedirgli la caduta in avanti, era ipoacusico e affetto da doppia incontinenza sfinterica.
Ciò chiarito, il danno non patrimoniale subito da va liquidato, sulla base delle Parte_1
conclusioni del CTU, tenendo conto dei parametri fissati dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica, nella loro versione aggiornata che consente di distinguere il valore monetario dell'invalidità riferito al danno biologico da quello riferito al danno morale. Con riguardo al danno morale è stato infatti ormai ripetutamente sancito dalla Suprema Corte il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, con la conseguenza che il giudice, per determinare il quantum risarcitorio, deve accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno biologico e del danno morale, e, solo nel caso di positivo accertamento della sussistenza di quest'ultimo, riconoscere e liquidare il relativo danno
(cfr., Cass. n. 15733/2022). Nel caso di specie, ha espressamente richiesto il Parte_1
risarcimento del danno per la sofferenza soggettiva interiore patita ed è presumibile ritenere che i gravissimi postumi residuati, accertati dal CTU, avessero cagionato all'attore sofferenze interiori non riconducibili alla semplice lesione anatomico-funzionale, da valutare come danno c.d. morale, e quindi da liquidare considerando i valori delle Tabelle
pagina 9 di 15 di Milano anche per tale voce di danno. A tal proposito va infatti osservato che l'evidenziato decadimento cognitivo dell'attore non escludeva, di per sé, l'assenza di consapevolezza della sua condizione, anche se fosse solo per gli sporadici momenti di coscienza attraversati, e non vi sono dubbi che tale percezione, di perdita totale dell'autonomia, dovesse comportare una profonda sofferenza morale nella vittima.
Deve altresì considerarsi che, come dedotto e documentato dai convenuti negli scritti conclusivi, è deceduto – per ragioni ignote e, comunque, che gli attori non Parte_1
hanno dedotto essere collegate alle menomazioni subite in conseguenza dell'aggressione per cui è causa – in data 27.06.2024. Tale evento, seppur ininfluente, come visto, sul piano processuale, non può non riverberarsi sulla liquidazione del danno, in conformità all'orientamento giurisprudenziale, pienamente condivisibile, per cui “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”
(Cass. n. 41933/ 2021; Cass. n. 15112/ 2024; Cass. n. 30461/2024). La Suprema Corte ha inoltre precisato come il criterio prescelto dalle Tabelle Milanesi per l'ipotesi di premorienza della vittima, che prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l'invalidità permanente incide in maniera maggiore all'inizio, e minore alla fine, appaia illogico, mentre la liquidazione del danno biologico, tenuto conto della premorienza del danneggiato, deve essere effettuata proporzionalmente e non assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso. Deve, invece, essere liquidato a parte il danno da invalidità temporanea, in quanto distinto da quello da invalidità permanente e tutto prodottosi ed esauritosi prima della morte.
Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto della durata della malattia accertata in sede di
CTU (289 giorni di inabilità al 100%) e della sofferenza soggettiva, si ritiene di liquidare, per il danno biologico da invalidità temporanea, la somma di € 33.235,00.
pagina 10 di 15 Quanto, invece, al danno da invalidità permanente, va osservato che, considerata l'età (68) del danneggiato al momento in cui la situazione si è stabilizzata (in data 15.07.2022, dopo
289 giorni di malattia) e dell'entità dell'invalidità permanente come accertata in sede di
CTU (95%), se non fosse deceduto in data 27.06.2024, il risarcimento Persona_2
riconosciuto, sulla base delle Tabelle milanesi, considerata la componente di danno morale, sarebbe stato pari ad € 906.061,00. Poiché costituisce fatto notorio, in quanto diffuso dall'ISTAT, che la vita media di un uomo (maschio) in Italia era pari, nel 2024, a 81 anni, si evince che, laddove l'attore fosse vissuto sino alla predetta età, avrebbe ottenuto un risarcimento di € 69.697,00 all'anno (€ 906.061,00:13, pari agli anni di vita tra 68 e 81).
Considerato, allora, che l'attore è sopravvissuto, nella condizione accertata di invalidità permanente, per due anni (dal 15.07.2022 al 27.06.2024), ne discende che il danno da invalidità permanente va liquidato nella misura di € 139.394,00, in moneta attuale.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno. E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che la personalizzazione del danno è possibile solo in presenza di specifica prova di ulteriori conseguenze anomale rispetto al danno alla salute riportato. Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, eccezionali e peculiari (cfr.,
Cass. n. 28988/2019). Infatti: “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). […] Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale” (cfr., Cass.
n. 28988/2019).
Nel caso in esame, l'attore, riconosciuto affetto da un grado di invalidità permanente del
95%, da un lato, non ha dedotto quali ulteriori ed eccezionali conseguenze, rispetto a una vittima di analoghe lesioni, avrebbe subito, essendo i postumi accertati dal CTU già ricompresi nel pregiudizio espresso dall'elevatissimo grado percentuale di invalidità
pagina 11 di 15 permanente accertata, dall'altro lato, il patimento per la prostrante condizione in cui il danneggiato si trovava è già stato valutato sotto il profilo del danno morale.
All'esito del giudizio non può essere riconosciuto il risarcimento di alcun danno di natura patrimoniale pari ai costi di ricovero nella RSA nella quale si trovava Parte_1 collocato. Difatti, sebbene con l'atto di citazione gli attori avessero documentato il costo di
€ 91,00 al giorno del ricovero (cfr., doc. 9), nel corso del giudizio non hanno fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento in proprio delle rette e, anzi, il CTU ha riportato che:
“quanto alle spese della degenza attuale presso la RSA Ippocrate, la figlia mi riferisce che esse sono coperte in parte dal suo assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento che riceve dall'Inps; e dal Comune di Bresso per la parte restante”
(cfr., p. 8 elaborato peritale). Ne discende che, in assenza di prova dell'esborso e, comunque, stante l'ammissione della percezione di altri introiti diretti a compensare il danno patrimoniale subito, il danno allegato non può dirsi dimostrato.
Quanto, invece, al danno subito da la stessa ha chiesto il risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale subito iure proprio in quanto prossima congiunta del soggetto macroleso in conseguenza del fatto illecito altrui. La domanda è fondata, essendo possibile accertare in via presuntiva, considerato lo stretto legale famigliare tra l'attrice e il padre, vittima dell'aggressione per cui è causa, il patema d'animo e lo sconvolgimento delle abitudini di vita di che, nemmeno trentenne, si è vista sostanzialmente Parte_2
privare della figura paterna. Pur in assenza di più precise allegazioni attoree è infatti possibile ritenere, in assenza di dati contrari, e anzi stante la certa sussistenza di una frequentazione tra padre e figlia al momento dei fatti, trovandosi gli stessi insieme al momento dell'aggressione, la sussistenza tra gli attori di un legame filiale, quantomeno ordinario, e, quindi, affermare, secondo un criterio di normalità sociale, che l'attrice soffrisse per le gravissime lesioni riportate dal prossimo congiunto e che la sua vita fosse cambiata per effetto della condizione di grave disabilità del padre.
Quanto alla liquidazione del danno, che deve avvenire necessariamente in via equitativa, può farsi riferimento alle Tabelle di Roma, anno 2023, per la liquidazione del danno riflesso del congiunto vittima di lesione, trattandosi di tabella basata sul “sistema a punti” e quindi da ritenersi maggiormente idonea a garantire risultati prevedibili ed omogenei (per il preferibile utilizzo di tabelle a punti nella la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale si è espressa in più di un'occasione anche la Suprema Corte, cfr., tra le altre,
Cass. n. 10579/2021).
pagina 12 di 15 Nel caso in esame, volendo fare applicazione della menzionata Tabella è possibile assegnare n. 20 punti per la relazione parentale con il danneggiato (genitore), 4 punti in considerazione dell'età del danneggiato (68 anni) e 7 punti in considerazione dell'età del parente (29 anni), per un totale di 31 punti, da moltiplicarsi (in assenza di altri familiari per cui sia stato riconosciuto il medesimo danno) per il valore del punto base. Il punto base va,
a sua volta, determinato, sulla base della sofferenza soggettiva patita e sulla misura dell'alterazione delle relazioni di vita, tenuto conto anche dei sussidi pubblici riconosciuti come percepiti, in complessivi € 3.474,00 per la componente della sofferenza interiore, da ritenersi massima in considerazione della natura del rapporto parentale, ed € 2.450,00 in considerazione della dichiarata assistenza pubblica fruita dalla vittima primaria che esclude che il dovere di assistenza gravi integralmente sul congiunto. Il prodotto della predetta moltiplicazione (183.644,00) va a sua volta moltiplicato per la percentuale di pregiudizio biologico permanente riconosciuta al danneggiato (95%), per un totale così di € 174.461,80.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice va determinato nella misura di €
174.461,80, già in moneta attuale.
In definitiva, e devono essere P_ NT Controparte_2
condannati, in solido fra loro, a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
a la somma di € 172.629,00, già in moneta attuale, e a la Parte_1 Parte_2 somma di € 174.461,80, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo.
Sulle predette somme non sono dovuti ulteriori interessi, in assenza di specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d. “interessi compensativi”. Difatti, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr., Cass. n. 4938/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto e P_ NT
devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a e Controparte_2 Parte_1
a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del Parte_2
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta – nella misura di complessivi €
22.457,00 per compensi, oltre ad € 1.713,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e pagina 13 di 15 oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché ulteriori € 5.069,00, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. per il procedimento cautelare in corso di causa, da distrarsi in favore dei procuratori degli attori, Avv. Jacopo Maioli e Avv. Andrea Oliva, dichiaratisi antistatari.
Devono, inoltre, essere poste a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e, pertanto, e P_ NT CP_2
devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a e a
[...] Parte_1 Pt_2 quanto questi abbiano già pagato o pagheranno al CTU a titolo di compensi.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna e , in solido fra loro, P_ NT Controparte_2
a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a la Parte_1 somma di € 172.629,00, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo;
2) condanna e , in solido fra loro, P_ NT Controparte_2
a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a la Parte_2 somma di € 174.461,80, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo;
3) condanna e , in solido fra loro, P_ NT Controparte_2
a rifondere a e a le spese sostenute per il presente Parte_1 Parte_2
giudizio che si liquidano nella misura di complessivi € 22.457,00 per compensi, oltre ad € 1.713,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché ulteriori € 5.069,00, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. per il procedimento cautelare in corso di causa, da distrarsi in favore dei procuratori degli attori, Avv. Jacopo Maioli e Avv. Andrea
Oliva, dichiaratisi antistatari;
pagina 14 di 15 4) pone a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e, pertanto, condanna e P_ NT CP_2
, in solido fra loro, a rifondere a e a quanto
[...] Parte_1 Parte_2
questi abbiano già pagato o pagheranno al CTU a titolo di compensi.
13 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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