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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2509/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Marrocco che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avv. Claudio Ciri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiarare equa la somma di € 11.100,00 quale una tantum in favore di in parte già Parte_1 versata e per il resto da versarsi in 9 rate mensili di € 300,00 e una rata di € 400,00; con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.2.2024, ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.9.2015 a Santa AR PU TE (CE) con , Parte_2
deducendo che, in assenza di figli, il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa della scoperta infedeltà del marito, a seguito della quale ella si era allontanata dalla casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di € 1.000,00 mensili, e la condanna del resistente al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di fedeltà.
Previa costituzione di , all'udienza del 19.6.2024 su accordo delle parti i Parte_2
procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte e in conformità alle stesse è stata pronunciata sentenza di separazione con previsione di un assegno separativo in favore della ricorrente di € 300,00 mensili.
Contestualmente la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 17.4.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che le parti sono comparse davanti al Giudice delegato dal
Presidente all'udienza del 17.6.2024, ove hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione, sicché alla data della riassunzione (12.3.25) erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra pagina 2 di 4 riportata. Mentre la sentenza datata 19-25.6.2024, risulta passata in giudicato con attestazione in data 24.2.2025-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, che attengono a diritti disponibili. Nella specie le parti hanno concordato il versamento da parte di in favore di della Parte_2 Parte_1 somma di € 11.100,00 a titolo di una tantum in sostituzione dell'assegno divorzile, in parte già versata (per € 8.000,00) e per il resto da versarsi in 9 rate mensili di € 300,00 e una rata di € 400,00; l'importo appare equo in relazione alla durata del matrimonio, al contributo personale dato dalla alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del Pt_1
marito, e alle condizioni reddituali delle parti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.9.2015 a Santa
AR PU TE (CE) tra , nata a [...] il Parte_1
6.8.1989, e , nato a [...] il [...], trascritto Parte_2
nei Registri del Comune di Santa AR PU TE (CE), atto n. 56, parte 2, serie A, anno 2015;
dichiara equa la somma di euro € 11.100,00 versata da a a titolo Parte_2 Parte_1 di una tantum, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970, di cui € 8.000,00 già versati, e per il resto da versarsi in 9 rate mensili di € 300,00 e una rata di € 400,00;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 17 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2509/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Marrocco che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso l'Avv. Claudio Ciri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dichiarare equa la somma di € 11.100,00 quale una tantum in favore di in parte già Parte_1 versata e per il resto da versarsi in 9 rate mensili di € 300,00 e una rata di € 400,00; con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.2.2024, ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.9.2015 a Santa AR PU TE (CE) con , Parte_2
deducendo che, in assenza di figli, il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa della scoperta infedeltà del marito, a seguito della quale ella si era allontanata dalla casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di € 1.000,00 mensili, e la condanna del resistente al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di fedeltà.
Previa costituzione di , all'udienza del 19.6.2024 su accordo delle parti i Parte_2
procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte e in conformità alle stesse è stata pronunciata sentenza di separazione con previsione di un assegno separativo in favore della ricorrente di € 300,00 mensili.
Contestualmente la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 17.4.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che le parti sono comparse davanti al Giudice delegato dal
Presidente all'udienza del 17.6.2024, ove hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione, sicché alla data della riassunzione (12.3.25) erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra pagina 2 di 4 riportata. Mentre la sentenza datata 19-25.6.2024, risulta passata in giudicato con attestazione in data 24.2.2025-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, che attengono a diritti disponibili. Nella specie le parti hanno concordato il versamento da parte di in favore di della Parte_2 Parte_1 somma di € 11.100,00 a titolo di una tantum in sostituzione dell'assegno divorzile, in parte già versata (per € 8.000,00) e per il resto da versarsi in 9 rate mensili di € 300,00 e una rata di € 400,00; l'importo appare equo in relazione alla durata del matrimonio, al contributo personale dato dalla alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del Pt_1
marito, e alle condizioni reddituali delle parti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.9.2015 a Santa
AR PU TE (CE) tra , nata a [...] il Parte_1
6.8.1989, e , nato a [...] il [...], trascritto Parte_2
nei Registri del Comune di Santa AR PU TE (CE), atto n. 56, parte 2, serie A, anno 2015;
dichiara equa la somma di euro € 11.100,00 versata da a a titolo Parte_2 Parte_1 di una tantum, ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970, di cui € 8.000,00 già versati, e per il resto da versarsi in 9 rate mensili di € 300,00 e una rata di € 400,00;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 17 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4