TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG RO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1134 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a AN DO (CL) in data 24/12/1985 Parte_1
E
, nato/a a Goch- Germania in data 12/08/1992 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via G. Pacini n.39, presso lo studio dell'avv. Lanza Giovanna Adele che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo congiunto depositato in data 17/09/2025 e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo congiunto depositato in data 17/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo del 17/09/2025 e che in questa sede integralmente si richiamano:
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_2 Parte_1
-stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e, comunque si impegnano a confermarlo nei modi richiesti dai competenti uffici”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 17/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/07/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 302 - P. II – serie A - Anno 2019).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG RO
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG RO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1134 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a AN DO (CL) in data 24/12/1985 Parte_1
E
, nato/a a Goch- Germania in data 12/08/1992 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via G. Pacini n.39, presso lo studio dell'avv. Lanza Giovanna Adele che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo congiunto depositato in data 17/09/2025 e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo congiunto depositato in data 17/09/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo del 17/09/2025 e che in questa sede integralmente si richiamano:
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_2 Parte_1
-stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e, comunque si impegnano a confermarlo nei modi richiesti dai competenti uffici”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 17/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/07/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 302 - P. II – serie A - Anno 2019).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG RO
2