Ordinanza 19 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista che abbia prestato assistenza giudiziale possa avere diritto ad un distinto compenso per le prestazioni stragiudiziali, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 127 del 2004 – norma applicabile "ratione temporis" – è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali; sicchè, ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, se del caso maggiorato in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, nonché ai risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e all'urgenza richiesta.
Commentario • 1
- 1. Qual È Il Compenso Per Un Avvocato In Una Composizione Negoziata?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/10/2017, n. 24682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24682 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2017 |
Testo completo
SID 24682.17 C.I. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da Oggetto: opposizione allo stato passivo Aniello NAPPI Presidente - Rosa Maria DI VIRGILIO - Consigliere - R.G.N. 25136/2011 Magda CRISTIANO - Consigliere - Cron. 24682 Massimo FERRO - Consigliere - - Consigliere Rel. CC 23/03/2017- Guido MERCOLINO - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25136/2011 R.G. proposto da RUSSO Avv. WALTER, rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Bassi, con domicilio eletto in Roma, viale delle Belle Arti, n. 7, presso lo studio dello Avv. Giuseppe Ambrosio;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO DELL'ANTICO OPIFICIO SERICO DE NEGRI S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. Pasquale Miano, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Petrella, con domicilio eletto in Roma, viale Castrense, n. 7, pres- so lo Studio legale Cirilli-Placidi; - controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositato il 29 giugno 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2017 dal ORD 139 17 20 Consigliere Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 29 giugno 2011, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. Walter Russo avverso lo stato passivo del fallimento dell'Antico Opificio Serico De Negri S.r.l., ne- gando l'ammissione al passivo dell'importo di Euro 244.562,86, richiesto a titolo di compenso per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa pre- stata in favore della società fallita ai fini della presentazione di una doman- da di ammissione al concordato preventivo. A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso l'applicabilità della tariffa stragiudiziale, rilevando che le attività svolte risultavano in parte tipi- camente giudiziali, in parte connesse e complementari alla redazione della domanda di ammissione al concordato, e quindi riconducibili alla tariffa giu- diziale, ed aggiungendo che il ricorrente non aveva provato il compimento di attività professionali che giustificassero l'applicazione della tariffa stragiudi- ziale. Ha ritenuto inoltre che il Giudice delegato avesse correttamente indi- viduato lo scaglione tariffario applicabile, anche alla stregua della sentenza della Corte di cassazione 9/01/2004, n. 121, precisando infine che il credito non avrebbe potuto essere ammesso in prededuzione ai sensi dell'art. 111 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ma solo in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2751-bis cod. civ.
2. Avverso il predetto decreto l'avv. Russo ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memo- ria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e dell'art. 36 Cost., nonché l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, osservando che, nel ritenere inapplicabile la tariffa stra- giudiziale, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell'inadeguatezza 2 dell'importo liquidato e della natura della procedura di concordato preventi- vo, avente carattere concorsuale e giudiziale, ma riconducibile alla volonta- ria giurisdizione e solo eventualmente contenziosa. Il Tribunale ha fraziona- to le attività svolte da esso ricorrente, confluite invece in una prestazione unitaria, contraddistinta da elementi sia giudiziali che stragiudiziali, insepa- rabili tra loro, con la conseguente riconducibilità alla Tabella D, n. 4 della ta- riffa stragiudiziale;
nell'applicazione di tale tariffa, occorre assumere come parametro il passivo dell'impresa in crisi, e non già la percentuale che il concordato mira a soddisfare, trattandosi di una procedura volta a liberare interamente il debitore, mentre, avuto riguardo alla complessità dell'attività richiesta, non può attribuirsi alcun rilievo all'esito negativo dell'iniziativa, né alla collaborazione prestata da altri professionisti.
1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. L'esclusione dell'applicabilità della tariffa stragiudiziale ai fini della liqui- dazione del compenso dovuto al ricorrente per l'attività professionale pre- stata in vista della predisposizione della domanda di ammissione al concor- dato preventivo costituisce infatti puntuale applicazione del principio, ripetu- tamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tutte le attività strettamente connesse e complementari all'introduzione ed allo svolgimento della predetta procedura, anche se svolte al di fuori della stes- sa, non danno luogo al riconoscimento del compenso previsto per le presta- zioni stragiudiziali, risultando quest'ultimo applicabile soltanto quando, per la natura della procedura e la specificità dell'attività, le predette attività non trovino adeguato corrispettivo nella tariffa relativa alle prestazioni giudiziali (cfr. Cass., Sez. I, 29/05/2008, n. 14443; 12/06/2007, n. 13770). Tale principio, enunciato in riferimento alle tariffe professionali approvate con i d.m. 24 novembre 1990, n. 392 e 5 ottobre 1994, n. 585, dev'essere riba- dito anche con riguardo alla disciplina, applicabile ratione temporis alla fatti- specie in esame, dettata dal d.m. n. 127 del 2004, il quale, nel dettare i cri- teri per l'applicazione della tariffa stragiudiziale, stabilisce all'art. 2 che i rimborsi ed i compensi dalla stessa previsti «sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per 3 le prestazioni giudiziali», in tal modo lasciando chiaramente intendere che, salvo casi eccezionali, le attività diverse da quelle svolte nell'ambito del pro- cesso, ma normalmente collegate alle stesse, trovano il loro corrispettivo nell'importo liquidato in base ai criteri previsti dalla tariffa giudiziale, se del caso maggiorato in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'impor- tanza della causa, nonché ai risultati del giudizio, anche non patrimoniali, ed all'urgenza richiesta (cfr. al riguardo, Cass., Sez. Un., 24/07/2009, n. 17357; Cass., Sez. II, 23/05/1992, n. 6214). Per mera completezza, occor- re poi rilevare che a principi non diversi s'ispira la nuova disciplina introdot- ta dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha stabilito i parametri per la liqui- dazione giudiziale dei compensi, in attuazione del nuovo regime introdotto dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 17: nel disporre che la determinazione dei com- pensi relativi all'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria abbia luogo in base ai parametri previsti dall'allegata Tabella A - Avvocati, l'art. 11 di detto decreto ribadisce infatti espressamente il carattere omnicom- prensivo dell'importo risultante dalla loro applicazione, richiamando l'art. 1, comma terzo, secondo cui «i compensi liquidati comprendono l'intero corri- spettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa», e precisando inoltre, per maggior chiarezza, al comma ottavo, che «il compenso, ai sensi dell'art. 1 comma 3, comprende ogni attività acces- soria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati >>. Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui ha escluso la possibilità di liquidare separatamente il compenso richiesto per le attività stragiudiziali compiute ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, dando atto della stretta connessione esistente tra le stesse e quelle giudiziali indicate dal ricorrente, già remunerate attraverso il riconoscimento dell'importo liquidato in base alla tariffa giudiziale. La natura delle predette attività, consistenti nella partecipazione ad incontri con il li- quidatore della società in crisi e con gli altri professionisti che l'assistevano, 4 confermandone il rapporto di complementarità con quelle riguardanti diret- tamente lo studio della controversia, la redazione ed il deposito del ricorso e la partecipazione alle fasi successive del procedimento, consente infatti di ritenerne giustificata l'aggregazione in un'unica prestazione complessa, avente ad oggetto la rappresentanza tecnica e la difesa della debitrice nello ambito della procedura concorsuale, facendo pertanto apparire legittima la liquidazione di un compenso unitario, determinato in base ai soli criteri con- templati dalla tariffa giudiziale. Quanto poi alla lamentata inadeguatezza del predetto importo, in di- pendenza dell'errata individuazione del valore della controversia da assume- re come parametro di riferimento ai fini della liquidazione, l'omesso esame della relativa questione da parte del decreto impugnato esclude la possibilità di far valere in questa sede l'illegittimità del criterio applicato, trattandosi di una contestazione che implica un'indagine di fatto, riguardante il valore in concreto utilizzato come base di calcolo del compenso, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la predetta questione sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. II, 11/04/2016, n. 7048; Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675; 31/08/2007, n. 18440).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 111, secondo comma, e 111-bis della legge fall. e dello art. 3 Cost., nonché l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, nell'escludere la prededucibilità del credito, il decreto impugnato non ha considerato che lo stesso è sorto, se non in occa- sione, quanto meno in funzione della procedura concorsuale. A tal fine, non può farsi alcuna distinzione tra crediti strumentali e crediti funzionali, non prevista dalla legge, né alcun riferimento al decreto di ammissione al con- cordato, dovendosi invece tener conto del deposito della domanda;
né il credito dev'essere necessariamente sottoposto al vaglio degli organi della procedura, trattandosi di un controllo non previsto per tutti i crediti di mas- sa e di un credito derivante da un'attività necessaria per la proposizione del- la domanda di concordato, rispetto al quale resta irrilevante l'esito della procedura.
2.1. Il motivo è inammissibile, riflettendo una questione che, in quanto 5 avente ad oggetto la collocazione del credito azionato, risulta affrontata per mera completezza di analisi», come espressamente precisato dal Tri- bunale, essendo rimasta assorbita dall'integrale rigetto della domanda di ammissione al passivo, con la conseguenza che le argomentazioni svolte al riguardo devono considerarsi estranee alla ratio del decreto impugnato, configurandosi come un mero obiter dictum, privo di effetti giuridici, in quanto concretamente ininfluente sulla decisione, e quindi non impugnabile con il ricorso per cassazione, per difetto d'interesse (cfr. Cass., Sez. lav., 22/10/2014, n. 22380; 22/11/2010, n. 23635; Cass., Sez. III, 9/04/2009, n. 8676).
3. I ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
contro
- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 23/03/2017 Il Presidente DEPO R IN CANCE 0772577 006