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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4461 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
in persona del soggetto Parte_1 liquidatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo
Raffio, con il quale elettivamente domicilia in Benevento, C.so Garibaldi, 8,
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1 dall'avv. Pasquale Biondi, presso il cui studio in Telese Terme, via Carso, 6, elettivamente domicilia,
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 6.11.2023 il opponente ha Parte_1 chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 394/2023, notificato il 28.09.2023, e in ogni caso la decurtazione dall'importo ingiunto delle somme erogate al lavoratore dal stesso per Parte_1
l'attività prestata da agosto 2010 a novembre 2011, nonché dalla Provincia di Benevento per l'attività prestata dal 13.09.2012 all'11.01.2013; con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda, ha esposto che da agosto a dicembre 2010 e da gennaio sino al mese di novembre 2011 il aveva continuato ad essere impiegato presso il e aveva CP_1 Parte_1 percepito la retribuzione mensile, attraverso l'emissione di assegni circolari, mentre dal
13.09.2012 all'11.01.2013 aveva lavorato in un progetto della Provincia, venendo retribuito da quest'ultima.
Ha, inoltre, dedotto che il lavoratore aveva fatto acquiescenza alla sospensione del rapporto di lavoro almeno dal 12.01.2013, in quanto, cessato il progetto, non aveva più né prestato attività lavorativa, né messo in mora il datore di lavoro.
Si è costituito l'opposto, riconoscendo l'avvenuto pagamento, prima del deposito del ricorso, di parte delle somme ingiunte, e concludendo per la condanna dell'opponente al pagamento del residuo importo, quantificato in € 36.287,29.
1 La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Con il ricorso monitorio, ha chiesto ingiungersi al CP_1 Parte_1 il pagamento della complessiva somma di € 64.523,36 a titolo di retribuzioni per il periodo intercorrente fra il 27.07.2010, data della sospensione, e il 30.09.2013, data del licenziamento.
Tanto sul presupposto che aveva lavorato alle dipendenze del Parte_1
dal 27.03.2000 al 30.09.2013, come operaio part time inquadrato nel livello 3A del
[...]
CCNL Servizi Ambientali (Federambiente); che con lettera raccomandata a.r. del 27.07.2010 era stato sospeso dal lavoro con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria in deroga;
che la domanda relativa alla CIGS era stata respinta dapprima in via amministrativa da parte della Regione Campania, e successivamente anche in via giudiziale da parte del TAR Campania-Napoli e del Consiglio di Stato;
che il Tribunale di Benevento, con ordinanza ex art. 700 c.p.c., aveva accolto la sua domanda cautelare volta all'immediato ripristino del rapporto lavorativo e condannato il al pagamento delle retribuzioni maturate nel Parte_1 periodo intercorrente tra la data della sospensione e la data di emissione dell'ordinanza; che dopo la notifica dell'ordinanza non era più stato richiamato in servizio, né aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni maturate;
che era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 30.09.2013.
Il ha innanzitutto contestato la quantificazione dell'importo richiesto e ingiunto, Parte_1 lamentando che il lavoratore avesse omesso di computare somme erogategli nel medesimo periodo a titolo di retribuzione.
Al riguardo, ha dedotto che da agosto 2010 a novembre 2011 il ricorrente era stato richiamato in servizio, mentre da settembre 2012 a gennaio 2013 era stato convocato nell'ambito di un progetto finanziato dalla Provincia di Benevento, che prevedeva il reimpiego del personale dipendente degli ex consorzi di bacino.
L'opposto, nel costituirsi, ha riconosciuto di non avanzare alcun credito per il periodo da agosto 2010 a novembre 2012, e di avere percepito somme per l'attività prestata nell'ambito del progetto provinciale. Ha quindi ridotto la domanda al minor importo di € 36.287,29.
Il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento parziale del credito con questo azionato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., nonché nel caso affine di pagamento, totale o parziale, in corso di causa, è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, che ha affermato il principio, ormai consolidato, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (principio che ha trovato numerose 2 conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, 21432/2011, 21840/2013,
4436/2014).
Poiché al momento del deposito del ricorso per ingiunzione il credito era inferiore a quello rivendicato, il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
Residua, tuttavia, un credito dell'opposto. Lo stesso ha riconosciuto il pagamento di € 28.326,06, di cui € 1.840,14 versati quali CP_1 compensi per l'attività prestata negli interventi finanziati dalla Provincia (cfr. prospetto nuovo conteggio contenuto nella memoria di costituzione).
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.03.2024 il ha prodotto un Parte_1 documento riferito ai lavoratori coinvolti nel progetto provinciale.
Il documento è privo di data e di pressoché impossibile lettura, recando per lo più stringhe di numeri e lettere e codici non decifrabili. Esso non è, pertanto, idoneo a dimostrare che l'importo di € 2.248,02 (ivi indicato in corrispondenza del nominativo del sia riferito a somme erogate CP_1 dalla Provincia nel periodo in questione.
La Provincia di Benevento, in ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c. emesso su istanza del
, ha fornito copia di mandati di pagamento in favore del , per il Parte_1 Parte_1 successivo pagamento del personale, dichiarando di non essere invece in possesso di mandati diretti di pagamento in favore del Dai mandati cumulativi non è, evidentemente, dato CP_1 evincere quali somme siano riferibili a competenze dell'odierno opposto, né la relativa superiorità rispetto a quelle dallo stesso riconosciute come percepite.
Ne discende che, in mancanza della prova – che sarebbe spettato all'opponente fornire – del pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute, il residuo credito del può essere CP_1 quantificato in € 36.287,29, somma al cui pagamento va condannato il opponente. Parte_1
Ed invero, all'infuori dell'eccezione di pagamento, la contestazione dei conteggi allegati al ricorso monitorio si appalesa del tutto generica, mentre l'ulteriore motivo di opposizione, per cui le retribuzioni per il periodo da gennaio a settembre 2013 non spetterebbero per intervenuta acquiescenza alla sospensione unilaterale, è infondata.
Costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206, 1256, 1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto). Infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r.d.l. 13 novembre
1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente
(nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod. civ., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti. 3 Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza della S.C., per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi dei citati articoli, ipotesi d'impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale (v. Cass. 7 maggio 1983 n. 3125; SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 aprile 1992 n. 4856; Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; Cass. 9 novembre
1998 n. 11263; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002, n. 5101).
In altre parole, in caso di sospensione lavorativa il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
Ancora, si è precisato che “nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso,
è obbligato non di meno – salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro – a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall' al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia a CP_2 tale obbligo, risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 11650 del 21/11/1997); e che nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5101 del
10/04/2002).
Infine, la giurisprudenza ha anche chiarito che il dipendente “sospeso” non è tenuto a provare di aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13742; 21 novembre 1997, n. 11650 cit.; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 7300 del 16/04/2004, Sez. L, Ordinanza n. 37716 del
23/12/2022).
Nella fattispecie, è incontestata la permanenza del rapporto di lavoro fino al 30.09.2013, e il Part
non ha dimostrato né di essere stato regolarmente ammesso alla , né di non aver Parte_1 potuto ricevere la prestazione lavorativa a causa di un'effettiva impossibilità sopravvenuta, dipendente da ragioni a sé non imputabili (nemmeno allegate). L'assenza di una messa in mora, successivamente alla conclusione del progetto provinciale, rimane, invece, ininfluente.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del 4 giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del
18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie appare equo, in considerazione della notevole riduzione del credito effettivamente accertato, quasi pari alla metà di quello ingiunto, compensare le spese del giudizio in ragione della metà, ponendo a carico dell'opponente la residua metà. Il relativo importo si liquida come in dispositivo, in misura minima tenuto conto dell'istruzione solo documentale e dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 394/2023;
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_3 della somma lorda di € 36.287,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla CP_1 data di maturazione del credito al saldo;
3) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l'opponente al pagamento della restante metà, che liquida in € 2.314,50, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Benevento, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4461 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
in persona del soggetto Parte_1 liquidatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo
Raffio, con il quale elettivamente domicilia in Benevento, C.so Garibaldi, 8,
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, CP_1 dall'avv. Pasquale Biondi, presso il cui studio in Telese Terme, via Carso, 6, elettivamente domicilia,
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 6.11.2023 il opponente ha Parte_1 chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 394/2023, notificato il 28.09.2023, e in ogni caso la decurtazione dall'importo ingiunto delle somme erogate al lavoratore dal stesso per Parte_1
l'attività prestata da agosto 2010 a novembre 2011, nonché dalla Provincia di Benevento per l'attività prestata dal 13.09.2012 all'11.01.2013; con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della domanda, ha esposto che da agosto a dicembre 2010 e da gennaio sino al mese di novembre 2011 il aveva continuato ad essere impiegato presso il e aveva CP_1 Parte_1 percepito la retribuzione mensile, attraverso l'emissione di assegni circolari, mentre dal
13.09.2012 all'11.01.2013 aveva lavorato in un progetto della Provincia, venendo retribuito da quest'ultima.
Ha, inoltre, dedotto che il lavoratore aveva fatto acquiescenza alla sospensione del rapporto di lavoro almeno dal 12.01.2013, in quanto, cessato il progetto, non aveva più né prestato attività lavorativa, né messo in mora il datore di lavoro.
Si è costituito l'opposto, riconoscendo l'avvenuto pagamento, prima del deposito del ricorso, di parte delle somme ingiunte, e concludendo per la condanna dell'opponente al pagamento del residuo importo, quantificato in € 36.287,29.
1 La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Con il ricorso monitorio, ha chiesto ingiungersi al CP_1 Parte_1 il pagamento della complessiva somma di € 64.523,36 a titolo di retribuzioni per il periodo intercorrente fra il 27.07.2010, data della sospensione, e il 30.09.2013, data del licenziamento.
Tanto sul presupposto che aveva lavorato alle dipendenze del Parte_1
dal 27.03.2000 al 30.09.2013, come operaio part time inquadrato nel livello 3A del
[...]
CCNL Servizi Ambientali (Federambiente); che con lettera raccomandata a.r. del 27.07.2010 era stato sospeso dal lavoro con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria in deroga;
che la domanda relativa alla CIGS era stata respinta dapprima in via amministrativa da parte della Regione Campania, e successivamente anche in via giudiziale da parte del TAR Campania-Napoli e del Consiglio di Stato;
che il Tribunale di Benevento, con ordinanza ex art. 700 c.p.c., aveva accolto la sua domanda cautelare volta all'immediato ripristino del rapporto lavorativo e condannato il al pagamento delle retribuzioni maturate nel Parte_1 periodo intercorrente tra la data della sospensione e la data di emissione dell'ordinanza; che dopo la notifica dell'ordinanza non era più stato richiamato in servizio, né aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni maturate;
che era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 30.09.2013.
Il ha innanzitutto contestato la quantificazione dell'importo richiesto e ingiunto, Parte_1 lamentando che il lavoratore avesse omesso di computare somme erogategli nel medesimo periodo a titolo di retribuzione.
Al riguardo, ha dedotto che da agosto 2010 a novembre 2011 il ricorrente era stato richiamato in servizio, mentre da settembre 2012 a gennaio 2013 era stato convocato nell'ambito di un progetto finanziato dalla Provincia di Benevento, che prevedeva il reimpiego del personale dipendente degli ex consorzi di bacino.
L'opposto, nel costituirsi, ha riconosciuto di non avanzare alcun credito per il periodo da agosto 2010 a novembre 2012, e di avere percepito somme per l'attività prestata nell'ambito del progetto provinciale. Ha quindi ridotto la domanda al minor importo di € 36.287,29.
Il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento parziale del credito con questo azionato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., nonché nel caso affine di pagamento, totale o parziale, in corso di causa, è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, che ha affermato il principio, ormai consolidato, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (principio che ha trovato numerose 2 conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, 21432/2011, 21840/2013,
4436/2014).
Poiché al momento del deposito del ricorso per ingiunzione il credito era inferiore a quello rivendicato, il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
Residua, tuttavia, un credito dell'opposto. Lo stesso ha riconosciuto il pagamento di € 28.326,06, di cui € 1.840,14 versati quali CP_1 compensi per l'attività prestata negli interventi finanziati dalla Provincia (cfr. prospetto nuovo conteggio contenuto nella memoria di costituzione).
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.03.2024 il ha prodotto un Parte_1 documento riferito ai lavoratori coinvolti nel progetto provinciale.
Il documento è privo di data e di pressoché impossibile lettura, recando per lo più stringhe di numeri e lettere e codici non decifrabili. Esso non è, pertanto, idoneo a dimostrare che l'importo di € 2.248,02 (ivi indicato in corrispondenza del nominativo del sia riferito a somme erogate CP_1 dalla Provincia nel periodo in questione.
La Provincia di Benevento, in ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c. emesso su istanza del
, ha fornito copia di mandati di pagamento in favore del , per il Parte_1 Parte_1 successivo pagamento del personale, dichiarando di non essere invece in possesso di mandati diretti di pagamento in favore del Dai mandati cumulativi non è, evidentemente, dato CP_1 evincere quali somme siano riferibili a competenze dell'odierno opposto, né la relativa superiorità rispetto a quelle dallo stesso riconosciute come percepite.
Ne discende che, in mancanza della prova – che sarebbe spettato all'opponente fornire – del pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute, il residuo credito del può essere CP_1 quantificato in € 36.287,29, somma al cui pagamento va condannato il opponente. Parte_1
Ed invero, all'infuori dell'eccezione di pagamento, la contestazione dei conteggi allegati al ricorso monitorio si appalesa del tutto generica, mentre l'ulteriore motivo di opposizione, per cui le retribuzioni per il periodo da gennaio a settembre 2013 non spetterebbero per intervenuta acquiescenza alla sospensione unilaterale, è infondata.
Costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206, 1256, 1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto). Infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r.d.l. 13 novembre
1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente
(nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod. civ., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti. 3 Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza della S.C., per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi dei citati articoli, ipotesi d'impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale (v. Cass. 7 maggio 1983 n. 3125; SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 aprile 1992 n. 4856; Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; Cass. 9 novembre
1998 n. 11263; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002, n. 5101).
In altre parole, in caso di sospensione lavorativa il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
Ancora, si è precisato che “nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso,
è obbligato non di meno – salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro – a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente a far tempo dalla data dello stesso stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, che in quanto tale va rimborsato dall' al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia a CP_2 tale obbligo, risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi quindi l'ordinaria disciplina di rivalutazione monetaria ed interessi legali” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 11650 del 21/11/1997); e che nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5101 del
10/04/2002).
Infine, la giurisprudenza ha anche chiarito che il dipendente “sospeso” non è tenuto a provare di aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13742; 21 novembre 1997, n. 11650 cit.; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 7300 del 16/04/2004, Sez. L, Ordinanza n. 37716 del
23/12/2022).
Nella fattispecie, è incontestata la permanenza del rapporto di lavoro fino al 30.09.2013, e il Part
non ha dimostrato né di essere stato regolarmente ammesso alla , né di non aver Parte_1 potuto ricevere la prestazione lavorativa a causa di un'effettiva impossibilità sopravvenuta, dipendente da ragioni a sé non imputabili (nemmeno allegate). L'assenza di una messa in mora, successivamente alla conclusione del progetto provinciale, rimane, invece, ininfluente.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del 4 giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del
18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie appare equo, in considerazione della notevole riduzione del credito effettivamente accertato, quasi pari alla metà di quello ingiunto, compensare le spese del giudizio in ragione della metà, ponendo a carico dell'opponente la residua metà. Il relativo importo si liquida come in dispositivo, in misura minima tenuto conto dell'istruzione solo documentale e dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 394/2023;
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_3 della somma lorda di € 36.287,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla CP_1 data di maturazione del credito al saldo;
3) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l'opponente al pagamento della restante metà, che liquida in € 2.314,50, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Benevento, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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