Articolo 9 della Legge 5 maggio 1978, n. 157
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 maggio 1978
Art. 9.
Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , dopo le parole "30 marzo 1957, n. 361", sono inserite le parole "e dell' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ".
Al predetto articolo 12 e' aggiunto il seguente comma:
"I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione".
Entrata in vigore il 9 maggio 1978