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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 179/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.sa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Di Bugno,
Nicoletta Rabiolo e Alessio Coli, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina CP_1 C.F._1
Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._4
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4 C.F._5
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_5 C.F._6
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
pagina 1 di 16 APPELLATI avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Rep. n. 2541/2023) emessa dal Tribunale di Lucca il
16/18.12.2023; con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 31 luglio 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello, per i motivi tutti esposti nel presente atto e in riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Lucca n. 521/2023 del 18/12/2023, repertorio n.
2541/2023 del 18/12/2023, comunicata dalla Cancelleria in data 18.12.2023, resa dal
Giudice Maria Giulia D'Ettore, nel merito, in accoglimento del motivo d'appello di cui alla narrativa, previo eventuale rinnovo della CTU, riformare i capi dell'Ordinanza appellata, con riduzione della quantificazione del danno non patrimoniale, sulla base di tutte le argomentazioni illustrate nel presente atto, anche in considerazione delle effettive responsabilità nella causazione dei danni addebitabili all appellante. Parte_6
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio e del giudizio di primo grado”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'atto di appello per le ragioni tutte esposte inerenti la sua genericità, con ogni conseguente provvedimento;
nel merito rigettare in toto tutte le domande e richieste formulate nell'atto di appello, tanto in via principale che in via subordinata, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza in ogni sua parte e con vittoria di spese
e compensi del grado e di ogni sua fase;
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rinnovo della ctu perché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esposte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva Parte_1 impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 16/18.12.2023 con cui il Tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda pagina 2 di 16 proposta da , , CP_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, e , l'aveva condannata al risarcimento Parte_3 Parte_4 Parte_5 dei danni patiti da costoro per il decesso del loro congiunto, , avvenuto Persona_1 il 27.08.2012 presso l'Ospedale di Lucca.
A sostegno della domanda, i ricorrenti avevano esposto quanto segue:
- in data 05.08.2012, , settantunenne, affetto da Persona_1 carcinoma papillare uroteliale di II e III grado, veniva ricoverato presso la U.O. di
Urologia dell'Ospedale di Lucca per essere sottoposto a cistoprostatectomia, che veniva eseguita il 06.08.2012;
- successivamente, a distanza di 48 ore dall'intervento, perdurando la contrazione della diuresi nonostante la terapia diuretica, veniva sottoposto a revisione chirurgica del quadro, consistente nella sostituzione del catetere vescicale e al riconfezionamento della anastomosi;
- durante la degenza, dall'esame ecografico addominale eseguito il
16.08.2012 veniva riscontrata una raccolta pelvica che i sanitari omettevano di trattare, cagionando in tal modo il decesso del paziente per insufficienza multiorgano sostenuta da sepsi sistemica, come accertato nel procedimento di ATP promosso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell Parte_1
- all'esito delle operazionali peritali, era infatti emerso che, mentre l'intervento chirurgico era stato eseguito in modo adeguato, l'assistenza post- operatoria, a partire dal 16.08.2012, aveva rivelato negligenze da parte dei sanitari “per non avere approfondito la natura della raccolta perivescicale e per non aver provveduto ad una puntura evacuativa”; a seguito di tale condotta omissiva, si era verificata un'infezione locale ed una successiva sepsi generalizzata, con insufficienza multiorgano e conseguente morte del paziente.
Fallito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avevano adito il Tribunale di Lucca chiedendo che l fosse Parte_1 dichiarata responsabile della morte del loro congiunto e fosse condannata al conseguente risarcimento: in tesi, del danno sofferto, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale nonché, iure successionis, di quello, biologico e morale, patito da loro congiunto nell'intervallo di tempo trascorso tra l'evento lesivo e il decesso, oltre che del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute;
in ipotesi, iure successionis, del pagina 3 di 16 danno da perdita di chance subite dal de cuius per le diminuite possibilità di sopravvivenza conseguite alle cure ricevute.
Nella resistenza della la causa veniva istruita Parte_1 attraverso documenti, l'acquisizione della relazione di ATP ed i chiarimenti resi dal collegio peritale in sede di consulenza tecnica integrativa.
All'esito, con l'ordinanza gravata il giudice di prime cure - recependo in toto le risultanze della CTU medico-legale - osservava come il collegio peritale avesse compiutamente accertato: la negligenza dei sanitari nella gestione della fase post-operatoria, consistita nell'omessa diagnosi e nel conseguente non corretto trattamento della raccolta pelvica evidenziata già dall'esame ecografico addominale del 16.08.2012; il peggioramento delle condizioni del paziente con conseguente infezione locale e successiva sepsi generalizzata;
il decesso in data 27.08.2012 per stato settico e grave insufficienza multiorgano, eziologicamente riconducibile all'operato dei sanitari;
il complesso quadro patologico del
Castronovo, soggetto pluripatologico con una notevole fragilità del sistema immunitario e affetto da una malattia vescicale di alto stadio, tale da rendere la sua aspettativa di vita inferiore a quella normalmente esistente in pazienti della stessa età.
Rilevava, inoltre, condividendo anche sul punto le conclusioni dei CCTTUU, come le neoplasie da cui era affetto il non avevano avuto alcun rapporto causale con Per_1 il decorso della malattia post-chirurgica, che si era verificata esclusivamente a causa della tardiva diagnosi di sepsi.
Accertava, quindi, la responsabilità del personale sanitario dell e, di Parte_7 conseguenza, quella dell'Azienda sanitaria, ai sensi dell'art. 1228 c.c., osservando: “se il decesso è stato determinato dalla condotta illecita per cui è causa ed in specie dalla non corretta gestione, a partire dal 16.8.2012, del decorso post operatorio, tuttavia le comorbilità gravi ed il quadro patologico del defunto rilevano sul piano della determinazione del quantum di risarcimento del danno. Infatti, trattasi di fatto illecito che ha determinato una perdita anticipata della vita del paziente e del correlato rapporto parentale, a fronte di un quadro patologico che, come riscontrato dal collegio peritale, avrebbe comunque condotto alla morte del paziente, sebbene in data successiva all'evento”.
Pertanto, dopo aver richiamato i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità per il
“danno da perdita del rapporto parentale”, nella determinazione del quantum risarcitorio, applicava il sistema c.d. “a punti” previsto dalle Tabelle milanesi, con una riduzione del pagina 4 di 16 5% per ciascuno dei ricorrenti in considerazione del fatto che la fragilità immunitaria del
, le comorbilità e la patologia che lo affliggeva, ne determinavano Per_1 un'aspettativa di vita di altri 4 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 8 anni per i soggetti della stessa età.
Riconosceva, inoltre, alla moglie, , ed ai figli, , e , CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_3 il danno patrimoniale per le spese funerarie, nonché il danno biologico terminale, che liquidava in € 1.089,00.
Escludeva, per contro, la sussistenza del danno tanatologico e del danno morale terminale, in difetto di allegazione e prova di uno stato di lucida agonia del de cuius nel periodo intercorso tra la negligente condotta dei sanitari ed il decesso.
Avverso tale decisione, l interponeva tempestiva Parte_1 impugnazione, affidata ad un unico motivo di gravame, con il quale si doleva che il giudice di prime cure aveva quantificato “in modo eccessivo i danni rispetto alle peculiarità del caso concreto, prendendo a base le c.d. tabelle di Milano, con
l'applicazione di una minima riduzione del 5%; tutto ciò senza una idonea motivazione sul punto della esigua riduzione”.
Chiedeva quindi la parziale riforma dell'ordinanza gravata, anche quanto ai capi con cui era stata condannata al pagamento delle spese processuali e di CTU e di CTP, previo rinnovo della CTU medico-legale.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestavano, sì come infondate in fatto e in diritto, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata della quale chiedevano per contro l'integrale conferma.
All'esito dell'udienza cartolare del 23.5.2024, con ordinanza del 31.5.2024, veniva confermato il decreto presidenziale 26-27.03.2024 con cui era stata sospesa, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione dell'ordinanza appellata.
Indi, esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 7/10.3.2025), veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento del 31.7.2025 (a seguito di udienza cartolare dell'1.7.2025), sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere istruttore. pagina 5 di 16
2. Sull'eccezione di inammissibilità e improcedibilità.
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione formulata dagli appellati di improcedibilità/inammissibilità dell'appello per la sua – supposta - genericità è destituita di fondamento.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa considerarsi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo la statuizione oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
3. Il perimetro del presente giudizio.
Prima di passare ad esaminare le censure mosse da parte appellante contro l'ordinanza gravata, giova precisare che risulta completamente estraneo al presente giudizio, e coperto quindi da giudicato, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell
[...] nella causazione del decesso di verificatosi in Parte_1 Persona_1 conseguenza dell'accertata malpractice dei sanitari dell . Parte_7
Parimenti, non sono oggetto di impugnazione, e sono quindi definitive, sia la statuizione con cui il giudice di prime cure ha liquidato in favore dei ricorrenti , CP_1 [...]
, e il danno patrimoniale e il danno CP_2 Parte_2 Parte_3 biologico terminale nonché quella con cui è stata escluso il danno tanatologico e il danno morale terminale.
Tanto premesso, la presente controversia attiene esclusivamente alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale liquidato in favore dei ricorrenti, e ai conseguenti riflessi sul regime delle spese legali.
4. Sul risarcimento del danno iure proprio “da perdita anticipata del rapporto parentale”.
Con l'unico motivo di gravame, l appellante lamenta la contraddittorietà e la Pt_1 carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla quantificazione del pagina 6 di 16 danno non patrimoniale “da perdita anticipata del rapporto parentale” liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti.
Nello specifico, non viene contestata la quantificazione del risarcimento compiuta in base al sistema c.d. “a punti” previsto dalle Tabelle di Milano e ai criteri ivi indicati, bensì la misura dell'abbattimento forfettario operato dal primo giudice senza un'idonea motivazione sul punto e senza tener conto delle circostanze del caso concreto.
In particolare - a detta dell'appellante – se si fosse debitamente considerato il complesso quadro pluripatologico da cui era affetto il , come emerso dalla relazione Per_1 peritale, e la conseguente ridotta aspettativa di vita del de cuius, la decurtazione degli importi risarcitori avrebbe dovuto essere ben maggiore di quella del 5% applicata dal
Tribunale (almeno della metà o di due terzi).
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
Il giudice di prime cure ha correttamente applicato le Tabelle di Milano edizione 2022, considerando il sistema “a punti” ivi previsto per la perdita del rapporto parentale
(punto base € 3.365,00) e fratello/sorella (punto base €1.461,20). Persona_2
Quindi, sommando i punti indicati per le varie voci richiamate nelle suddette tabelle (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato, qualità della relazione affettiva) ha proceduto alla liquidazione dei vari importi risarcitori, secondo il seguente calcolo:
- per la ricorrente (moglie): totale punti 85 CP_1
(12+18+16+9+30) x punto base € 3.365,00 = € 286.025,00;
- per la ricorrente (figlia): totale punti 73 Controparte_2
(12+22+0+9+30) x punto base € 3.365,00 = € 245.645;
- per il ricorrente (figlio): totale punti 73 Parte_2
(12+22+0+9+30) x punto base € 3.365,00 = € 245.645;
- per il ricorrente (figlio): totale punti 75 Parte_3
(12+24+0+9+30) x punto base € 3.365,00 = € 252.375;
- per la ricorrente (sorella): totale punti 36 Parte_4
(12+4+0+5+15) x punto base € 1.461,20 = € 52.603,20;
- per la ricorrente (sorella): totale punti 36 Parte_5
(12+4+0+5+15) x punto base € 1.461,20 = € 52.603,20.
pagina 7 di 16 Ha poi aggiunto: “Nel caso di specie occorre infine, come già anticipato al paragrafo che precede, tenere in debito conto che il defunto, in caso di trattamento medico correttamente effettuato, non sarebbe deceduto, ma che al contempo neppure avrebbe potuto attendersi una speranza di vita pari a quella di un soggetto sano di uguale età.
Altrimenti detto, i ricorrenti pur in assenza dell'errore medico oggetto di causa, si sarebbero comunque visti privare del rapporto parentale con il congiunto in una data verosimilmente anticipata rispetto a quella in cui, statisticamente, si può collocare tale doloroso evento. Infatti, come rilevato dal collegio peritale, la sopravvivenza media a 5 anni di pazienti con malattia vescicale è pari al 24 %. Va dunque tenuto conto che le tabelle elaborate dai principali osservatori sono parametrate sulla vita media, che secondo parametri ISTAT si attesta, per gli uomini ad 80,1 anni. Alla luce di tali dati, secondo un parametro equitativo, può ritenersi che il , sulla base della sua Per_1 fragilità immunitaria, delle comorbilità e della patologia che lo affliggeva, avrebbe verosimilmente vissuto sino ai 76 anni, dunque altri 4 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 8 anni per i pari età. Effettuando le debite proporzioni, dunque, il risarcimento del danno da perdita anticipata del rapporto parentale va ridotto di una percentuale del 5% per ciascuno, come segue
, €271.723,25 CP_1
, €233.362,75 Controparte_2
, €233.362,75 Parte_2
, €239.756,25 Parte_3
, €49.973,04 Parte_4
, €49.973,04.” Parte_5
L'appellante sostiene che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato la significativa riduzione dell'aspettativa di vita del paziente risultante dalla CTU medico- legale espletata. In particolare, dalle conclusioni rassegnate dal collegio peritale emergerebbe che alla neoplasia vescicale - che da sola comporta una probabilità di sopravvivenza a 5 anni pari al 24% - andrebbero sommate le due neoplasie concomitanti
(rinofaringea e prostatica) che, pur non essendo state considerate come immediatamente letali dal collegio peritale, hanno sicuramente contribuito a definire un quadro clinico complessivo di estrema fragilità, con una aspettativa di vita gravemente ridotta.
Inoltre – a suo modo di vedere – i parametri delle tabelle ISTAT della mortalità per singole età indicherebbero che l'aspettativa media di vita per un uomo è pari a circa 86
pagina 8 di 16 anni di età; di talché, se il , settantunenne, fosse stato in buona salute, Per_1 avrebbe avuto ancora ben 15 anni di vita e la condotta dei sanitari lucchesi avrebbe privato i congiunti della presenza del medesimo per solo 5 anni su 15; di conseguenza, in base a tale proporzione, il danno da liquidare avrebbe dovuto essere abbattuto di ben due terzi.
Infine – nella prospettazione dell - anche partendo dalle stesse Parte_6 premesse del Tribunale (sopravvivenza media a 5 anni pari al 24 %; aspettativa di vita per gli uomini ad 80,1 anni;
fragilità immunitaria, comorbilità e patologie;
vita residua di altri 4 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 8 anni per i pari età), sarebbe stato logico determinare una percentuale di abbattimento in misura pari alla metà, e non del solo 5%.
Il Collegio osserva che nel caso di specie si discorre di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce
(invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023).
In altri termini, siamo in presenza di un danno da perdita del rapporto parentale, e, in particolare, di un danno relazionale per l'individuato tempo non vissuto dai congiunti.
Tale danno dovrà, quindi, essere commisurato al tempo di vita che i congiunti avrebbero
“più probabilmente che non” vissuto con il loro familiare, è che è stato ingiustamente sottratto a causa dell'errore medico.
Tanto premesso in diritto, in fatto risulta che il collegio peritale, nella relazione depositata nel procedimento di ATP, accertò che “la sopravvivenza media a 5 anni di pazienti con malattia vescicale di alto stadio è del 24%. La recidiva a 5 anni è del 76% dopo di che la sopravvivenza è influenzata dalla progressione. Nel caso specifico tale sopravvivenza andrebbe corretta per la presenza di due neoplasie associate: una pregressa del rinofaringe ed una sincrona della prostata ancorché di basso grado. Questa situazione di
pagina 9 di 16 polipatologia neoplastica dimostra quanto meno una fragilità del sistema immunitario e dei meccanismi di controllo della crescita cellulare” (cfr. pag. 29 della relazione in atti).
Nella relazione integrativa depositata in corso di causa, i CCTTUU, con specifico
“riferimento alla percentualizzazione della sopravvivenza di neoplasie associate”, precisarono: quanto alla neoplasia del rinofaringe, trattata 12 anni prima dei fatti oggetto di causa, che “Le neoplasie di questo tipo permettono una sopravvivenza media a 5 anni del 60% con notevoli differenze: le neoplasie di basso stadio/grado permettono sopravvivenze del 98 % le neoplasie di alto stadio/grado non oltre il 19%. Poiché il paziente era stato trattato molti anni prima deve ritenersi che la malattia fosse poco aggressiva e quindi passibile di guarigione (dati AIRC 2022); quanto alla neoplasia prostatica stadio Gleason 3+3 scoperta durante l'intervento di cistectomia che “la stessa si colloca fra quelle neoplasie così dette “incidentali” ovvero di scoperta casuale. Lo stadio clinico è basso e pertanto queste forme garantiscono lunghe sopravvivenze anche non trattate, certamente oltre il 92% a 5 anni, sopravvivenza media di una neoplasia prostatica (dati AIOM 2021)”; in definitiva, “Date queste considerazioni si deve concludere che le patologie neoplastiche associate sono state ininfluenti nel determinismo dei fatti oggetto della causa” (cfr. pag. 4 e 5 della relazione integrativa in atti).
Infine, in risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte resistente, pur condividendo che si trattasse <di un paziente “delicato”, affetto da altre patologie, oltre
a quella oggetto di consulenza (…) soggetto diabetico ed obeso>> evidenziarono che dalla neoplasia rinofaringea “era guarito senza recidive” e che il trattamento del
“carcinoma prostatico, evidenziato “incidentalmente”, di stadio basso” garantiva “una lunga sopravvivenza (oltre il 92% a 5 anni)”, ribadendo: “Tali patologie neoplastiche non hanno avuto influenza negativa sul decorso clinico ormai noto del Sig. ; Per_1 quando i sottoscritti CCTTUU si sono espressi riferendo che ipotesi di sopravvivenza andrebbe corretta (se male espresso ce ne scusiamo) è riferito al fatto che la patologia neoplastica dimostra una fragilità del sistema immunitario e dei meccanismi di controllo della crescita cellulare. Un paziente quindi “fragile”, nei confronti del quale immaginare la sopravvivenza rientra, sotto certi aspetti, nell'imponderabile, ma quello che possiamo dire con certezza è che la morte non era imminente. Quello che abbiamo potuto esprimere è stata la previsione di sopravvivenza a 5 anni per la neoplasia vescicale, già riportata in perizia e per la neoplasia prostatica, sopra richiamata” (cfr. pag.
8-9 della relazione integrativa in atti).
pagina 10 di 16 Alla luce di tali risultanze tecniche, che si fondano su un'analisi compiuta del quadro patologico del paziente e delle interrelazioni tra le varie comorbilità, la previsione da parte dei consulenti di un periodo di sopravvivenza di 5 anni, di cui il avrebbe Per_1 potuto godere laddove non fosse intervenuta la malpractice, risulta conformarsi al criterio del più probabile che non e può essere quindi legittimamente assunta a parametro per la liquidazione equitativa del danno.
Deve essere pertanto respinta la censura dell appellante che, pur non Pt_1 formulando alcuna specifica contestazione nei confronti degli elaborati peritali surrichiamati, ed anzi richiamandone gli esiti, assume che non si sarebbe tenuta in debita considerazione, da parte del primo giudice, la compresenza delle patologie neoplasiche del che avrebbero ridotto a pochi mesi le sue aspettative di vita, laddove Per_1 invece il tema risulta essere stato oggetto di specifica trattazione in sede medico-legale e adeguatamente chiarito da parte dei CCTTUU nel senso che la previsione di sopravvivenza di 5 anni si fonda anche sulla valutazione globale delle condizioni del paziente e sulla fragilità del suo sistema immunitario. Considerazioni, queste, che rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento tecnico in questa sede.
Parimenti, deve essere disattesa la generica prospettazione secondo cui le tabelle ISTAT della mortalità per singole età indicherebbero un'aspettativa di vita a circa 86 anni di età per un uomo di 71 anni. Invero, il Tribunale ha tenuto conto della speranza di vita media di 80,1, cui sono parametrate le tabelle milanesi (anno 2022) in base agli indicatori
ISTAT dello stesso anno, laddove l'appellante, senza contestare specificamente tale dato, si è limitato apoditticamente a contrapporne un altro, peraltro omettendo qualunque riferimento temporale.
È invece meritevole di accoglimento la doglianza con cui l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe immotivatamente e contraddittoriamente proceduto ad una decurtazione dell'ammontare risarcitorio del solo 5%, dopo aver rilevato che il
“avrebbe verosimilmente vissuto sino ai 76 anni, dunque altri 4 anni, a fronte Per_1 di un'aspettativa media di circa 8 anni per i pari età”.
Come anticipato in premessa, il danno da perdita anticipata del rapporto parentale deve essere commisurato al tempo di vita che i congiunti avrebbero “più probabilmente che non” vissuto con il loro familiare.
Nel caso di specie, è stato accertato che l'errore medico ha comportato per i congiunti la perdita anticipata del rapporto parentale di cinque anni. pagina 11 di 16 Le Tabelle di Milano sono parametrate all'aspettativa di vita media per cui occorre adeguare al caso concreto gli importi risarcitori risultanti dall'applicazione del sistema tabellare e considerare che, nel caso di specie, la durata presumibile della residua sopravvivenza del de cuius sarebbe stata di cinque anni e non di nove anni.
Il giudice di prime cure non si è attenuto a tale modus procedendi in quanto, pur evidenziando che il avrebbe vissuto verosimilmente solo sino all'età di 76 Per_1 anni (rispetto agli 80,1 di vita media), ha diminuito gli importi risarcitori di una percentuale che non trova giustificazione avuto riguardo al tempo effettivamente sottratto ai familiari per effetto dell'errore medico (5 anni), comparato a quello in cui gli stessi avrebbero potuto sperare di godere della relazione parentale se il de cuius non fosse stato affetto da altre patologie (9 anni).
Sotto questo profilo, non colgono nel segno i rilievi degli appellati in base ai quali la percentuale del 5% sarebbe giustificata dal fatto che 4 anni sono il 5% di 80 anni;
invero, si tratta di risarcire il danno per il tempo che sarebbe spettato al de cuius ancora da vivere, che deve essere definito in concreto per il tempo di vita effettivo che i congiunti avrebbero ragionevolmente potuto condividere con il loro familiare e che è stato loro ingiustamente sottratto a causa dell'errore medico.
Per le stesse ragioni, è priva di fondamento l'osservazione degli appellati secondo cui l'età figurativa del rientrerebbe “nella stessa fascia di età di quella reale e il Per_1 punteggio da attribuirsi per tale parametro non cambia, con la conseguenza che la minor aspettativa di vita su base statistica” e non comporterebbe, nel caso di specie, una variazione del punteggio.
Tanto premesso, l sostiene che, avendo i CCTTUU accertato in concreto un Pt_1 tempo di vita residua di altri 4 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 8 anni per i pari età, tutti gli importi risarcitori dovrebbero proporzionalmente essere ridotti della metà.
Il Collegio ritiene di doversi discostare solo in minima parte dalla prospettazione dell'appellante.
, nato il [...], all'epoca del decesso (27.8.2012) aveva 71 anni e Persona_1 mezzo e quindi, in base ai dati medici acquisiti in causa, la sua aspettativa concreta di vita era di 76 anni e mezzo, contro gli 80,1 di vita media di un uomo non affetto da pregresse patologie.
pagina 12 di 16 In base alla prospettazione dell'appellante, gli importi risarcitori dovrebbero essere diminuiti della metà; tale calcolo però non considera che, secondo la stessa logica sottesa al sistema del calcolo tabellare, 5 anni di vita persi in un arco di vita più breve hanno un peso maggiore degli stessi anni in un arco di vita più lungo.
Sicché i due quozienti da prendere in considerazione sono: 8,5/80,1 e 5/76,6 (e non
8,5/80,1 e 5/80,1).
Ciò premesso, gli importi risarcitori debbono essere così rideterminati:
- per la ricorrente (moglie), partendo dall'importo base di CP_1
286.025,00 euro, 286.025,00: 8,5/80,1 = X: 5/76,6; dove X = 286.025,00 x 80,1
x 5: (8,5 x 76,6) =175.938,66 euro;
- per i ricorrenti e igli), Controparte_2 Parte_2 partendo per entrambi dall'importo base di 245.645,00 euro, 245.645,00:
8,5/80,1 = X: 5/76,6; dove X = € 245.645,00 x 80,1 x 5: (8,5 x 76,6) =
151.099,40 euro;
- per il ricorrente (figlio), partendo per entrambi Parte_3 dall'importo base di 252.375,00 euro, 252.375,00: 8,5/80,1 = X: 5/76,6; dove X
- € 252.375,00 x 80,1 x 5: (8,5 x 76,6) = 155.239,12 euro;
- per le ricorrenti e ), Parte_4 Parte_8 partendo per entrambi dall'importo base di 52.603,20 euro, 52.603,20: 8,5/80,1 =
X: 5/76,6; dove X = € 52.603,20 x 80,1 x 5: (8,5 x 76,6) = 32.356,90 euro.
Logico corollario delle superiori premesse, è che l'appello deve essere accolto nei termini come sopra precisati, fermo il resto.
5. Le spese di lite.
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
pagina 13 di 16 Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Ciò premesso, trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto in base al quale,
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del
17/04/2024).
Nel caso di specie, poiché la condanna di importo più elevato è quella pronunciata in favore di , lo scaglione di riferimento, su cui applicare le maggiorazioni CP_1 previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14, è quello che va da € 52.001,00 a €
260,000,00.
Inoltre, dall'esito complessivo del giudizio emerge che i ricorrenti/odierni appellati hanno visto accolte in misura largamente inferiore alle loro richieste le rispettive domande risarcitorie e hanno visto respinte le voci afferenti al danno tanatologico e al danno catastrofale;
il che, alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. S.U. 32601/2022), induce a ravvisare l'esistenza di presupposti idonei per una parziale compensazione, che risulta equo determinare nella misura 1/2, in relazione all'economia complessiva del giudizio.
In definitiva, la liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (determinato come sopra) e, quindi, dello scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00, l'impegno difensivo (medio) prestato e le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14: quanto al procedimento di ATP, in complessivi € 9.567,50 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase di istruttoria, oltre
€ 5.740,50 ex art. 4, comma 2, quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi la pagina 14 di 16 medesima posizione processuale), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 35.257,50 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione e € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre € 21.154,50 ex art. 4, comma
2, quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale) ed in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, in complessivi € 35.792,50 per compensi (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione e € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre € 21.475,50 ex art. 4, comma 2, quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
In base al principio di causalità, si ritiene invece di porre integralmente a carico dell appellante le spese di CTU e di CTP, nella misura già liquidata dal primo Pt_1 giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto dall
[...] contro l'ordinanza n. rep. 2541/2023, emessa ai sensi dell'art. Parte_1
702 ter c.p.c. dal Tribunale di Lucca il 16/18.12.2023, in parziale riforma del capo 1) dell'ordinanza impugnata, così provvede:
1) ridetermina gli importi risarcitori, oggetto di condanna, nelle seguenti misure:
€ 175.938,66, in favore della ricorrente;
CP_1
€ 155.239,12, in favore di;
Parte_3
€ 151.099,40, in favore di;
Controparte_2
€ 151.099,40, in favore di;
Parte_2
€ 32.356,90, in favore di;
Parte_4
€ 32.356,90, in favore di;
Parte_5 fermo il resto;
2) dichiara compensate per ½ tra le parti le spese relative al procedimento di ATP e quelle relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna l Parte_1
a rimborsare ai ricorrenti/odierni appellati la rimanente metà delle
[...]
pagina 15 di 16 misure intere liquidate in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M.
55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) pone le spese di CTU e di CTP, nelle misure già liquidate, interamente a carico dell Parte_1
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 18/9/2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.sa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Di Bugno,
Nicoletta Rabiolo e Alessio Coli, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina CP_1 C.F._1
Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._4
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4 C.F._5
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_5 C.F._6
Giuseppina Macrì, come da procura in atti;
pagina 1 di 16 APPELLATI avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (Rep. n. 2541/2023) emessa dal Tribunale di Lucca il
16/18.12.2023; con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 31 luglio 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello, per i motivi tutti esposti nel presente atto e in riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Lucca n. 521/2023 del 18/12/2023, repertorio n.
2541/2023 del 18/12/2023, comunicata dalla Cancelleria in data 18.12.2023, resa dal
Giudice Maria Giulia D'Ettore, nel merito, in accoglimento del motivo d'appello di cui alla narrativa, previo eventuale rinnovo della CTU, riformare i capi dell'Ordinanza appellata, con riduzione della quantificazione del danno non patrimoniale, sulla base di tutte le argomentazioni illustrate nel presente atto, anche in considerazione delle effettive responsabilità nella causazione dei danni addebitabili all appellante. Parte_6
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge del presente giudizio e del giudizio di primo grado”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'atto di appello per le ragioni tutte esposte inerenti la sua genericità, con ogni conseguente provvedimento;
nel merito rigettare in toto tutte le domande e richieste formulate nell'atto di appello, tanto in via principale che in via subordinata, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza in ogni sua parte e con vittoria di spese
e compensi del grado e di ogni sua fase;
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rinnovo della ctu perché inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esposte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva Parte_1 impugnazione dinanzi a questa Corte di Appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 16/18.12.2023 con cui il Tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda pagina 2 di 16 proposta da , , CP_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, e , l'aveva condannata al risarcimento Parte_3 Parte_4 Parte_5 dei danni patiti da costoro per il decesso del loro congiunto, , avvenuto Persona_1 il 27.08.2012 presso l'Ospedale di Lucca.
A sostegno della domanda, i ricorrenti avevano esposto quanto segue:
- in data 05.08.2012, , settantunenne, affetto da Persona_1 carcinoma papillare uroteliale di II e III grado, veniva ricoverato presso la U.O. di
Urologia dell'Ospedale di Lucca per essere sottoposto a cistoprostatectomia, che veniva eseguita il 06.08.2012;
- successivamente, a distanza di 48 ore dall'intervento, perdurando la contrazione della diuresi nonostante la terapia diuretica, veniva sottoposto a revisione chirurgica del quadro, consistente nella sostituzione del catetere vescicale e al riconfezionamento della anastomosi;
- durante la degenza, dall'esame ecografico addominale eseguito il
16.08.2012 veniva riscontrata una raccolta pelvica che i sanitari omettevano di trattare, cagionando in tal modo il decesso del paziente per insufficienza multiorgano sostenuta da sepsi sistemica, come accertato nel procedimento di ATP promosso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell Parte_1
- all'esito delle operazionali peritali, era infatti emerso che, mentre l'intervento chirurgico era stato eseguito in modo adeguato, l'assistenza post- operatoria, a partire dal 16.08.2012, aveva rivelato negligenze da parte dei sanitari “per non avere approfondito la natura della raccolta perivescicale e per non aver provveduto ad una puntura evacuativa”; a seguito di tale condotta omissiva, si era verificata un'infezione locale ed una successiva sepsi generalizzata, con insufficienza multiorgano e conseguente morte del paziente.
Fallito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avevano adito il Tribunale di Lucca chiedendo che l fosse Parte_1 dichiarata responsabile della morte del loro congiunto e fosse condannata al conseguente risarcimento: in tesi, del danno sofferto, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale nonché, iure successionis, di quello, biologico e morale, patito da loro congiunto nell'intervallo di tempo trascorso tra l'evento lesivo e il decesso, oltre che del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute;
in ipotesi, iure successionis, del pagina 3 di 16 danno da perdita di chance subite dal de cuius per le diminuite possibilità di sopravvivenza conseguite alle cure ricevute.
Nella resistenza della la causa veniva istruita Parte_1 attraverso documenti, l'acquisizione della relazione di ATP ed i chiarimenti resi dal collegio peritale in sede di consulenza tecnica integrativa.
All'esito, con l'ordinanza gravata il giudice di prime cure - recependo in toto le risultanze della CTU medico-legale - osservava come il collegio peritale avesse compiutamente accertato: la negligenza dei sanitari nella gestione della fase post-operatoria, consistita nell'omessa diagnosi e nel conseguente non corretto trattamento della raccolta pelvica evidenziata già dall'esame ecografico addominale del 16.08.2012; il peggioramento delle condizioni del paziente con conseguente infezione locale e successiva sepsi generalizzata;
il decesso in data 27.08.2012 per stato settico e grave insufficienza multiorgano, eziologicamente riconducibile all'operato dei sanitari;
il complesso quadro patologico del
Castronovo, soggetto pluripatologico con una notevole fragilità del sistema immunitario e affetto da una malattia vescicale di alto stadio, tale da rendere la sua aspettativa di vita inferiore a quella normalmente esistente in pazienti della stessa età.
Rilevava, inoltre, condividendo anche sul punto le conclusioni dei CCTTUU, come le neoplasie da cui era affetto il non avevano avuto alcun rapporto causale con Per_1 il decorso della malattia post-chirurgica, che si era verificata esclusivamente a causa della tardiva diagnosi di sepsi.
Accertava, quindi, la responsabilità del personale sanitario dell e, di Parte_7 conseguenza, quella dell'Azienda sanitaria, ai sensi dell'art. 1228 c.c., osservando: “se il decesso è stato determinato dalla condotta illecita per cui è causa ed in specie dalla non corretta gestione, a partire dal 16.8.2012, del decorso post operatorio, tuttavia le comorbilità gravi ed il quadro patologico del defunto rilevano sul piano della determinazione del quantum di risarcimento del danno. Infatti, trattasi di fatto illecito che ha determinato una perdita anticipata della vita del paziente e del correlato rapporto parentale, a fronte di un quadro patologico che, come riscontrato dal collegio peritale, avrebbe comunque condotto alla morte del paziente, sebbene in data successiva all'evento”.
Pertanto, dopo aver richiamato i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità per il
“danno da perdita del rapporto parentale”, nella determinazione del quantum risarcitorio, applicava il sistema c.d. “a punti” previsto dalle Tabelle milanesi, con una riduzione del pagina 4 di 16 5% per ciascuno dei ricorrenti in considerazione del fatto che la fragilità immunitaria del
, le comorbilità e la patologia che lo affliggeva, ne determinavano Per_1 un'aspettativa di vita di altri 4 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 8 anni per i soggetti della stessa età.
Riconosceva, inoltre, alla moglie, , ed ai figli, , e , CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_3 il danno patrimoniale per le spese funerarie, nonché il danno biologico terminale, che liquidava in € 1.089,00.
Escludeva, per contro, la sussistenza del danno tanatologico e del danno morale terminale, in difetto di allegazione e prova di uno stato di lucida agonia del de cuius nel periodo intercorso tra la negligente condotta dei sanitari ed il decesso.
Avverso tale decisione, l interponeva tempestiva Parte_1 impugnazione, affidata ad un unico motivo di gravame, con il quale si doleva che il giudice di prime cure aveva quantificato “in modo eccessivo i danni rispetto alle peculiarità del caso concreto, prendendo a base le c.d. tabelle di Milano, con
l'applicazione di una minima riduzione del 5%; tutto ciò senza una idonea motivazione sul punto della esigua riduzione”.
Chiedeva quindi la parziale riforma dell'ordinanza gravata, anche quanto ai capi con cui era stata condannata al pagamento delle spese processuali e di CTU e di CTP, previo rinnovo della CTU medico-legale.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestavano, sì come infondate in fatto e in diritto, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata della quale chiedevano per contro l'integrale conferma.
All'esito dell'udienza cartolare del 23.5.2024, con ordinanza del 31.5.2024, veniva confermato il decreto presidenziale 26-27.03.2024 con cui era stata sospesa, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione dell'ordinanza appellata.
Indi, esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 7/10.3.2025), veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento del 31.7.2025 (a seguito di udienza cartolare dell'1.7.2025), sulle conclusioni delle parti come sopra precisate dinanzi al nuovo Consigliere istruttore. pagina 5 di 16
2. Sull'eccezione di inammissibilità e improcedibilità.
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione formulata dagli appellati di improcedibilità/inammissibilità dell'appello per la sua – supposta - genericità è destituita di fondamento.
Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa considerarsi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo la statuizione oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado.
3. Il perimetro del presente giudizio.
Prima di passare ad esaminare le censure mosse da parte appellante contro l'ordinanza gravata, giova precisare che risulta completamente estraneo al presente giudizio, e coperto quindi da giudicato, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell
[...] nella causazione del decesso di verificatosi in Parte_1 Persona_1 conseguenza dell'accertata malpractice dei sanitari dell . Parte_7
Parimenti, non sono oggetto di impugnazione, e sono quindi definitive, sia la statuizione con cui il giudice di prime cure ha liquidato in favore dei ricorrenti , CP_1 [...]
, e il danno patrimoniale e il danno CP_2 Parte_2 Parte_3 biologico terminale nonché quella con cui è stata escluso il danno tanatologico e il danno morale terminale.
Tanto premesso, la presente controversia attiene esclusivamente alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale liquidato in favore dei ricorrenti, e ai conseguenti riflessi sul regime delle spese legali.
4. Sul risarcimento del danno iure proprio “da perdita anticipata del rapporto parentale”.
Con l'unico motivo di gravame, l appellante lamenta la contraddittorietà e la Pt_1 carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla quantificazione del pagina 6 di 16 danno non patrimoniale “da perdita anticipata del rapporto parentale” liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti.
Nello specifico, non viene contestata la quantificazione del risarcimento compiuta in base al sistema c.d. “a punti” previsto dalle Tabelle di Milano e ai criteri ivi indicati, bensì la misura dell'abbattimento forfettario operato dal primo giudice senza un'idonea motivazione sul punto e senza tener conto delle circostanze del caso concreto.
In particolare - a detta dell'appellante – se si fosse debitamente considerato il complesso quadro pluripatologico da cui era affetto il , come emerso dalla relazione Per_1 peritale, e la conseguente ridotta aspettativa di vita del de cuius, la decurtazione degli importi risarcitori avrebbe dovuto essere ben maggiore di quella del 5% applicata dal
Tribunale (almeno della metà o di due terzi).
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
Il giudice di prime cure ha correttamente applicato le Tabelle di Milano edizione 2022, considerando il sistema “a punti” ivi previsto per la perdita del rapporto parentale
(punto base € 3.365,00) e fratello/sorella (punto base €1.461,20). Persona_2
Quindi, sommando i punti indicati per le varie voci richiamate nelle suddette tabelle (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato, qualità della relazione affettiva) ha proceduto alla liquidazione dei vari importi risarcitori, secondo il seguente calcolo:
- per la ricorrente (moglie): totale punti 85 CP_1
(12+18+16+9+30) x punto base € 3.365,00 = € 286.025,00;
- per la ricorrente (figlia): totale punti 73 Controparte_2
(12+22+0+9+30) x punto base € 3.365,00 = € 245.645;
- per il ricorrente (figlio): totale punti 73 Parte_2
(12+22+0+9+30) x punto base € 3.365,00 = € 245.645;
- per il ricorrente (figlio): totale punti 75 Parte_3
(12+24+0+9+30) x punto base € 3.365,00 = € 252.375;
- per la ricorrente (sorella): totale punti 36 Parte_4
(12+4+0+5+15) x punto base € 1.461,20 = € 52.603,20;
- per la ricorrente (sorella): totale punti 36 Parte_5
(12+4+0+5+15) x punto base € 1.461,20 = € 52.603,20.
pagina 7 di 16 Ha poi aggiunto: “Nel caso di specie occorre infine, come già anticipato al paragrafo che precede, tenere in debito conto che il defunto, in caso di trattamento medico correttamente effettuato, non sarebbe deceduto, ma che al contempo neppure avrebbe potuto attendersi una speranza di vita pari a quella di un soggetto sano di uguale età.
Altrimenti detto, i ricorrenti pur in assenza dell'errore medico oggetto di causa, si sarebbero comunque visti privare del rapporto parentale con il congiunto in una data verosimilmente anticipata rispetto a quella in cui, statisticamente, si può collocare tale doloroso evento. Infatti, come rilevato dal collegio peritale, la sopravvivenza media a 5 anni di pazienti con malattia vescicale è pari al 24 %. Va dunque tenuto conto che le tabelle elaborate dai principali osservatori sono parametrate sulla vita media, che secondo parametri ISTAT si attesta, per gli uomini ad 80,1 anni. Alla luce di tali dati, secondo un parametro equitativo, può ritenersi che il , sulla base della sua Per_1 fragilità immunitaria, delle comorbilità e della patologia che lo affliggeva, avrebbe verosimilmente vissuto sino ai 76 anni, dunque altri 4 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 8 anni per i pari età. Effettuando le debite proporzioni, dunque, il risarcimento del danno da perdita anticipata del rapporto parentale va ridotto di una percentuale del 5% per ciascuno, come segue
, €271.723,25 CP_1
, €233.362,75 Controparte_2
, €233.362,75 Parte_2
, €239.756,25 Parte_3
, €49.973,04 Parte_4
, €49.973,04.” Parte_5
L'appellante sostiene che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato la significativa riduzione dell'aspettativa di vita del paziente risultante dalla CTU medico- legale espletata. In particolare, dalle conclusioni rassegnate dal collegio peritale emergerebbe che alla neoplasia vescicale - che da sola comporta una probabilità di sopravvivenza a 5 anni pari al 24% - andrebbero sommate le due neoplasie concomitanti
(rinofaringea e prostatica) che, pur non essendo state considerate come immediatamente letali dal collegio peritale, hanno sicuramente contribuito a definire un quadro clinico complessivo di estrema fragilità, con una aspettativa di vita gravemente ridotta.
Inoltre – a suo modo di vedere – i parametri delle tabelle ISTAT della mortalità per singole età indicherebbero che l'aspettativa media di vita per un uomo è pari a circa 86
pagina 8 di 16 anni di età; di talché, se il , settantunenne, fosse stato in buona salute, Per_1 avrebbe avuto ancora ben 15 anni di vita e la condotta dei sanitari lucchesi avrebbe privato i congiunti della presenza del medesimo per solo 5 anni su 15; di conseguenza, in base a tale proporzione, il danno da liquidare avrebbe dovuto essere abbattuto di ben due terzi.
Infine – nella prospettazione dell - anche partendo dalle stesse Parte_6 premesse del Tribunale (sopravvivenza media a 5 anni pari al 24 %; aspettativa di vita per gli uomini ad 80,1 anni;
fragilità immunitaria, comorbilità e patologie;
vita residua di altri 4 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 8 anni per i pari età), sarebbe stato logico determinare una percentuale di abbattimento in misura pari alla metà, e non del solo 5%.
Il Collegio osserva che nel caso di specie si discorre di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce
(invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023).
In altri termini, siamo in presenza di un danno da perdita del rapporto parentale, e, in particolare, di un danno relazionale per l'individuato tempo non vissuto dai congiunti.
Tale danno dovrà, quindi, essere commisurato al tempo di vita che i congiunti avrebbero
“più probabilmente che non” vissuto con il loro familiare, è che è stato ingiustamente sottratto a causa dell'errore medico.
Tanto premesso in diritto, in fatto risulta che il collegio peritale, nella relazione depositata nel procedimento di ATP, accertò che “la sopravvivenza media a 5 anni di pazienti con malattia vescicale di alto stadio è del 24%. La recidiva a 5 anni è del 76% dopo di che la sopravvivenza è influenzata dalla progressione. Nel caso specifico tale sopravvivenza andrebbe corretta per la presenza di due neoplasie associate: una pregressa del rinofaringe ed una sincrona della prostata ancorché di basso grado. Questa situazione di
pagina 9 di 16 polipatologia neoplastica dimostra quanto meno una fragilità del sistema immunitario e dei meccanismi di controllo della crescita cellulare” (cfr. pag. 29 della relazione in atti).
Nella relazione integrativa depositata in corso di causa, i CCTTUU, con specifico
“riferimento alla percentualizzazione della sopravvivenza di neoplasie associate”, precisarono: quanto alla neoplasia del rinofaringe, trattata 12 anni prima dei fatti oggetto di causa, che “Le neoplasie di questo tipo permettono una sopravvivenza media a 5 anni del 60% con notevoli differenze: le neoplasie di basso stadio/grado permettono sopravvivenze del 98 % le neoplasie di alto stadio/grado non oltre il 19%. Poiché il paziente era stato trattato molti anni prima deve ritenersi che la malattia fosse poco aggressiva e quindi passibile di guarigione (dati AIRC 2022); quanto alla neoplasia prostatica stadio Gleason 3+3 scoperta durante l'intervento di cistectomia che “la stessa si colloca fra quelle neoplasie così dette “incidentali” ovvero di scoperta casuale. Lo stadio clinico è basso e pertanto queste forme garantiscono lunghe sopravvivenze anche non trattate, certamente oltre il 92% a 5 anni, sopravvivenza media di una neoplasia prostatica (dati AIOM 2021)”; in definitiva, “Date queste considerazioni si deve concludere che le patologie neoplastiche associate sono state ininfluenti nel determinismo dei fatti oggetto della causa” (cfr. pag. 4 e 5 della relazione integrativa in atti).
Infine, in risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte resistente, pur condividendo che si trattasse <di un paziente “delicato”, affetto da altre patologie, oltre
a quella oggetto di consulenza (…) soggetto diabetico ed obeso>> evidenziarono che dalla neoplasia rinofaringea “era guarito senza recidive” e che il trattamento del
“carcinoma prostatico, evidenziato “incidentalmente”, di stadio basso” garantiva “una lunga sopravvivenza (oltre il 92% a 5 anni)”, ribadendo: “Tali patologie neoplastiche non hanno avuto influenza negativa sul decorso clinico ormai noto del Sig. ; Per_1 quando i sottoscritti CCTTUU si sono espressi riferendo che ipotesi di sopravvivenza andrebbe corretta (se male espresso ce ne scusiamo) è riferito al fatto che la patologia neoplastica dimostra una fragilità del sistema immunitario e dei meccanismi di controllo della crescita cellulare. Un paziente quindi “fragile”, nei confronti del quale immaginare la sopravvivenza rientra, sotto certi aspetti, nell'imponderabile, ma quello che possiamo dire con certezza è che la morte non era imminente. Quello che abbiamo potuto esprimere è stata la previsione di sopravvivenza a 5 anni per la neoplasia vescicale, già riportata in perizia e per la neoplasia prostatica, sopra richiamata” (cfr. pag.
8-9 della relazione integrativa in atti).
pagina 10 di 16 Alla luce di tali risultanze tecniche, che si fondano su un'analisi compiuta del quadro patologico del paziente e delle interrelazioni tra le varie comorbilità, la previsione da parte dei consulenti di un periodo di sopravvivenza di 5 anni, di cui il avrebbe Per_1 potuto godere laddove non fosse intervenuta la malpractice, risulta conformarsi al criterio del più probabile che non e può essere quindi legittimamente assunta a parametro per la liquidazione equitativa del danno.
Deve essere pertanto respinta la censura dell appellante che, pur non Pt_1 formulando alcuna specifica contestazione nei confronti degli elaborati peritali surrichiamati, ed anzi richiamandone gli esiti, assume che non si sarebbe tenuta in debita considerazione, da parte del primo giudice, la compresenza delle patologie neoplasiche del che avrebbero ridotto a pochi mesi le sue aspettative di vita, laddove Per_1 invece il tema risulta essere stato oggetto di specifica trattazione in sede medico-legale e adeguatamente chiarito da parte dei CCTTUU nel senso che la previsione di sopravvivenza di 5 anni si fonda anche sulla valutazione globale delle condizioni del paziente e sulla fragilità del suo sistema immunitario. Considerazioni, queste, che rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento tecnico in questa sede.
Parimenti, deve essere disattesa la generica prospettazione secondo cui le tabelle ISTAT della mortalità per singole età indicherebbero un'aspettativa di vita a circa 86 anni di età per un uomo di 71 anni. Invero, il Tribunale ha tenuto conto della speranza di vita media di 80,1, cui sono parametrate le tabelle milanesi (anno 2022) in base agli indicatori
ISTAT dello stesso anno, laddove l'appellante, senza contestare specificamente tale dato, si è limitato apoditticamente a contrapporne un altro, peraltro omettendo qualunque riferimento temporale.
È invece meritevole di accoglimento la doglianza con cui l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe immotivatamente e contraddittoriamente proceduto ad una decurtazione dell'ammontare risarcitorio del solo 5%, dopo aver rilevato che il
“avrebbe verosimilmente vissuto sino ai 76 anni, dunque altri 4 anni, a fronte Per_1 di un'aspettativa media di circa 8 anni per i pari età”.
Come anticipato in premessa, il danno da perdita anticipata del rapporto parentale deve essere commisurato al tempo di vita che i congiunti avrebbero “più probabilmente che non” vissuto con il loro familiare.
Nel caso di specie, è stato accertato che l'errore medico ha comportato per i congiunti la perdita anticipata del rapporto parentale di cinque anni. pagina 11 di 16 Le Tabelle di Milano sono parametrate all'aspettativa di vita media per cui occorre adeguare al caso concreto gli importi risarcitori risultanti dall'applicazione del sistema tabellare e considerare che, nel caso di specie, la durata presumibile della residua sopravvivenza del de cuius sarebbe stata di cinque anni e non di nove anni.
Il giudice di prime cure non si è attenuto a tale modus procedendi in quanto, pur evidenziando che il avrebbe vissuto verosimilmente solo sino all'età di 76 Per_1 anni (rispetto agli 80,1 di vita media), ha diminuito gli importi risarcitori di una percentuale che non trova giustificazione avuto riguardo al tempo effettivamente sottratto ai familiari per effetto dell'errore medico (5 anni), comparato a quello in cui gli stessi avrebbero potuto sperare di godere della relazione parentale se il de cuius non fosse stato affetto da altre patologie (9 anni).
Sotto questo profilo, non colgono nel segno i rilievi degli appellati in base ai quali la percentuale del 5% sarebbe giustificata dal fatto che 4 anni sono il 5% di 80 anni;
invero, si tratta di risarcire il danno per il tempo che sarebbe spettato al de cuius ancora da vivere, che deve essere definito in concreto per il tempo di vita effettivo che i congiunti avrebbero ragionevolmente potuto condividere con il loro familiare e che è stato loro ingiustamente sottratto a causa dell'errore medico.
Per le stesse ragioni, è priva di fondamento l'osservazione degli appellati secondo cui l'età figurativa del rientrerebbe “nella stessa fascia di età di quella reale e il Per_1 punteggio da attribuirsi per tale parametro non cambia, con la conseguenza che la minor aspettativa di vita su base statistica” e non comporterebbe, nel caso di specie, una variazione del punteggio.
Tanto premesso, l sostiene che, avendo i CCTTUU accertato in concreto un Pt_1 tempo di vita residua di altri 4 anni, a fronte di un'aspettativa media di circa 8 anni per i pari età, tutti gli importi risarcitori dovrebbero proporzionalmente essere ridotti della metà.
Il Collegio ritiene di doversi discostare solo in minima parte dalla prospettazione dell'appellante.
, nato il [...], all'epoca del decesso (27.8.2012) aveva 71 anni e Persona_1 mezzo e quindi, in base ai dati medici acquisiti in causa, la sua aspettativa concreta di vita era di 76 anni e mezzo, contro gli 80,1 di vita media di un uomo non affetto da pregresse patologie.
pagina 12 di 16 In base alla prospettazione dell'appellante, gli importi risarcitori dovrebbero essere diminuiti della metà; tale calcolo però non considera che, secondo la stessa logica sottesa al sistema del calcolo tabellare, 5 anni di vita persi in un arco di vita più breve hanno un peso maggiore degli stessi anni in un arco di vita più lungo.
Sicché i due quozienti da prendere in considerazione sono: 8,5/80,1 e 5/76,6 (e non
8,5/80,1 e 5/80,1).
Ciò premesso, gli importi risarcitori debbono essere così rideterminati:
- per la ricorrente (moglie), partendo dall'importo base di CP_1
286.025,00 euro, 286.025,00: 8,5/80,1 = X: 5/76,6; dove X = 286.025,00 x 80,1
x 5: (8,5 x 76,6) =175.938,66 euro;
- per i ricorrenti e igli), Controparte_2 Parte_2 partendo per entrambi dall'importo base di 245.645,00 euro, 245.645,00:
8,5/80,1 = X: 5/76,6; dove X = € 245.645,00 x 80,1 x 5: (8,5 x 76,6) =
151.099,40 euro;
- per il ricorrente (figlio), partendo per entrambi Parte_3 dall'importo base di 252.375,00 euro, 252.375,00: 8,5/80,1 = X: 5/76,6; dove X
- € 252.375,00 x 80,1 x 5: (8,5 x 76,6) = 155.239,12 euro;
- per le ricorrenti e ), Parte_4 Parte_8 partendo per entrambi dall'importo base di 52.603,20 euro, 52.603,20: 8,5/80,1 =
X: 5/76,6; dove X = € 52.603,20 x 80,1 x 5: (8,5 x 76,6) = 32.356,90 euro.
Logico corollario delle superiori premesse, è che l'appello deve essere accolto nei termini come sopra precisati, fermo il resto.
5. Le spese di lite.
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
pagina 13 di 16 Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Ciò premesso, trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto in base al quale,
“In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del
17/04/2024).
Nel caso di specie, poiché la condanna di importo più elevato è quella pronunciata in favore di , lo scaglione di riferimento, su cui applicare le maggiorazioni CP_1 previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14, è quello che va da € 52.001,00 a €
260,000,00.
Inoltre, dall'esito complessivo del giudizio emerge che i ricorrenti/odierni appellati hanno visto accolte in misura largamente inferiore alle loro richieste le rispettive domande risarcitorie e hanno visto respinte le voci afferenti al danno tanatologico e al danno catastrofale;
il che, alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. S.U. 32601/2022), induce a ravvisare l'esistenza di presupposti idonei per una parziale compensazione, che risulta equo determinare nella misura 1/2, in relazione all'economia complessiva del giudizio.
In definitiva, la liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (determinato come sopra) e, quindi, dello scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00, l'impegno difensivo (medio) prestato e le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14: quanto al procedimento di ATP, in complessivi € 9.567,50 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase di istruttoria, oltre
€ 5.740,50 ex art. 4, comma 2, quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi la pagina 14 di 16 medesima posizione processuale), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 35.257,50 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione e € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre € 21.154,50 ex art. 4, comma
2, quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale) ed in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, in complessivi € 35.792,50 per compensi (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione e € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre € 21.475,50 ex art. 4, comma 2, quale maggiorazione per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
In base al principio di causalità, si ritiene invece di porre integralmente a carico dell appellante le spese di CTU e di CTP, nella misura già liquidata dal primo Pt_1 giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto dall
[...] contro l'ordinanza n. rep. 2541/2023, emessa ai sensi dell'art. Parte_1
702 ter c.p.c. dal Tribunale di Lucca il 16/18.12.2023, in parziale riforma del capo 1) dell'ordinanza impugnata, così provvede:
1) ridetermina gli importi risarcitori, oggetto di condanna, nelle seguenti misure:
€ 175.938,66, in favore della ricorrente;
CP_1
€ 155.239,12, in favore di;
Parte_3
€ 151.099,40, in favore di;
Controparte_2
€ 151.099,40, in favore di;
Parte_2
€ 32.356,90, in favore di;
Parte_4
€ 32.356,90, in favore di;
Parte_5 fermo il resto;
2) dichiara compensate per ½ tra le parti le spese relative al procedimento di ATP e quelle relative ad entrambi i gradi di giudizio e condanna l Parte_1
a rimborsare ai ricorrenti/odierni appellati la rimanente metà delle
[...]
pagina 15 di 16 misure intere liquidate in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M.
55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) pone le spese di CTU e di CTP, nelle misure già liquidate, interamente a carico dell Parte_1
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 18/9/2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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