Sentenza 4 dicembre 1982
Massime • 2
Fra le "situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai", che, ai sensi dell'art. 1, lett. A), della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario), danno diritto, in caso di contrazione o sospensione dell'attività produttiva, all'integrazione salariale ordinaria, rientrano non soltanto eventi (fermo il requisito della loro non imputabilità) strettamente inerenti all'attività produttiva dell'azienda (come, ad esempio, la Mancanza di scorte o la interruzione di fornitura di energia), ma anche eventi, tipicamente di forza maggiore, costituiti dal factum principis, come l'ordine di sospensione dell'attività per ragioni sanitarie o dal fatto del terzo, nulla rilevando che la disciplina collettiva (nella specie, art. 6 del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per le aziende metalmeccaniche private) preveda la possibilità di recupero delle ore non lavorate a causa degli eventi suddetti. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha accolto il motivo di ricorso di un gruppo di lavoratori avverso la sentenza di merito, nella parte in cui questa, ritenendo che l'occupazione dello stabilimento compiuta da terzi non giustificasse il ricorso all'integrazione salariale, aveva escluso che la mancata presentazione della relativa domanda da parte della società datrice di lavoro ne giustificasse la condanna a pagare ai lavoratori una somma pari all'integrazione non percepita).*
L'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa per causa di forza maggiore (costituita, nella specie, dall'occupazione dello stabilimento ad opera di terzi) - il cui accertamento integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato - esclude l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, non essendo in tale ipotesi configurabile una situazione di mora credendi dell'imprenditore, la quale implica che il creditore rifiuti la prestazione senza un motivo legittimo, e non potendo il cosiddetto rischio d'impresa essere esteso ad eventi non connessi all'attività aziendale e assolutamente non dominabili dall'imprenditore medesimo. ( V 2239/80, mass n 405911; ( V 4517/76, mass n 383238; ( V 855/71, mass n 350722).*
Commentario • 1
- 1. Assenze e ritardi per allerta meteo, non puoi essere sanzionato: ecco cosa devi fare per non perdere la retribuzioneDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 13 novembre 2024
Il maltempo sta diventando un fenomeno sempre più frequente e può creare disagi seri, come alluvioni o nevicate pesanti, che impediscono ai lavoratori di raggiungere il posto di lavoro. Ma cosa succede se ti assenti a causa di condizioni meteo estreme? Quali sono i tuoi diritti in caso di ritardi o di chiusura dell'azienda? Cerchiamo di rispondere a queste domande, facendo riferimento a disposizioni ministeriali e a sentenze della Corte di Cassazione. Quando il maltempo impedisce di andare al lavoro: le indicazioni del Ministero del Lavoro Nel 2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito - con l'interpello n. 15/2012 - che, se un lavoratore non riesce a raggiungere il posto di lavoro a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/1982, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1982 |
Testo completo
L'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa per causa di forza maggiore (costituita, nella specie, dall'occupazione dello stabilimento ad opera di terzi) - il cui accertamento integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato - esclude l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, non essendo in tale ipotesi configurabile una situazione di mora credendi dell'imprenditore, la quale implica che il creditore rifiuti la prestazione senza un motivo legittimo, e non potendo il cosiddetto rischio d'impresa essere esteso ad eventi non connessi all'attività aziendale e assolutamente non dominabili dall'imprenditore medesimo. ( V 2239/80, mass n 405911; ( V 4517/76, mass n 383238; ( V 855/71, mass n 350722).*