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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 234/2021 R.G. promossa da
, nata ad [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario S. Contarino e Vincenzo La C.F._1
Rosa; appellante contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri;
appellato
La causa veniva posta in decisione il 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 959 del 24 febbraio 2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da in opposi- Parte_2
zione a n. 5 provvedimenti, datati 19 e 20 luglio 2018 e notificati il 3 e il 7 agosto 2018, con i quali – a seguito di riesame – le veniva comunicato il rigetto delle domande di disoccupazione agricola, presentate per gli anni dal 2010 al 2014, perché non risultava iscritta negli elenchi agricoli.
La ricorrente – premettendo di avere effettivamente lavorato alle dipendenze del-
l'azienda “L'Oceania Società Cooperativa” con la qualifica di bracciante agricolo fino al 5 settembre 2014 per n. 156 giornate negli anni 2010 e 2011, n. 101 giornate negli anni 2012 e 2013 e n. 70 giornate nel 2014 – conveniva pertanto l' al fine di CP_1
sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento di tali giornate e dei provvedimenti di diniego delle domande di disoccupazione per i predetti periodi lavorativi e, quindi, la reiscrizione negli elenchi agricoli e il riconoscimento della legit- tima erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali già effettuate.
Il tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione di decadenza, sollevata dall' CP_1
ai sensi dell'art. 22 D.L. n.7/1970, convertito in L. n. 83/1970 essendo stata l'azione giudiziaria proposta con ricorso depositato il 23 novembre 2018, nel termine di cento- venti giorni dalla definitività del provvedimento di cancellazione (30 luglio 2018 in assenza di ricorso amministrativo tempestivo avverso l'elenco di variazione pubblicato telematicamente dal 15 giugno al 30 giugno 2018).
Nel merito, rigettava il ricorso per le generiche allegazioni in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione del rapporto lavorativo contestato: “l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (necessaria per l'iscri- zione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati) appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedot- to sufficienti elementi che consentano di configurare , già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto (ovvero degli altri rapporti che consentono l'iscrizione negli elen- chi dei lavoratori agricoli)”.
Generici e irrilevanti – per i superiori motivi – anche i capitolati di prova testimoniale articolati in ricorso, gli unici elementi di prova erano costituiti dalla documentazione acquisita nel corso del processo, la cui valenza probatoria non poteva tuttavia conside- rarsi sufficiente per la loro formazione unilaterale (provenendo dal datore di lavoro) a fronte di allegazioni particolarmente carenti. Peraltro, con riguardo al datore di lavoro, evidenziava il decidente che i rapporti lavorativi de quibus erano stati disconosciuti a seguito di accertamento ispettivo, condotto nei confronti de Controparte_2
, a conclusione del quale l'attività aziendale era stata qualificata – in termini di
[...]
prevalenza – come commerciale e non agricola e, quindi, anche l'attività lavorativa svolta dai dipendenti (già denunciati come lavoratori agricoli) non poteva rientrare tra quelli identificabili come agricole dall'art. 6 L. n. 92/1979. Né – per come sopra – erano emerse a cura della ricorrente prove di segno contrario. Spese compensate.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la lavoratrice soccombente, con ricorso de- positato l'11 marzo 2021.
Si costituiva l , resistendo al gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stata fornita prova adeguata circa lo svolgimento dell'attività lavorativa e la natura subordinata del rapporto. In particolare, assume di aver sufficientemente allegato gli elementi tipici della subordinazione, dai quali risultava non soltanto la natura dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze del
L'Oceania Società Cooperativa, ma anche la mancanza di autonomia organizzativa nello svolgimento dell'attività medesima e, quindi, il concreto svolgimento della stessa sotto la direzione e il potere gestionale altrui.
2. Deduceva, altresì, che il disconoscimento del rapporto lavorativo era dipeso dalla qualificazione del datore di lavoro – operata ai fini previdenziali dagli ispettori verba- lizzanti – come società commerciale e non agricola, ma non per insussistenza del rap- porto stesso o per incongruenza del numero delle giornate lavorative svolte. Tanto in palese contrasto con la previsione di cui all'art. 6 L. n. 92/1979, modificato dall'art. 4
D. Lgs. n. 173/1998, secondo cui possono considerarsi agricoli i lavoratori dipendenti
(a tempo determinato o indeterminato) da imprese non agricole, singole e associate,
“se addetti (come l'odierna appellante) ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quelle di raccolta”. A sostegno della propria tesi difensiva sull'inquadramento previdenziale come brac- ciante agricolo, parte appellante richiama precedente di questa Corte (sentenza n.
1132/2019), alla cui interpretazione dei principi normativi su citati si sarebbe peraltro uniformato anche l' con la circolare n. 56/2020 e l' CP_1 Controparte_3
con la circolare n. 01/2020, la quale concludeva: “ciò che rileva è l'attività in
[...]
concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale”.
3. Con il terzo motivo di censura, lamenta l'errata valutazione di tutti Parte_2
gli elementi di prova, acquisiti nel corso del giudizio, in particolare della documenta- zione prodotta a corredo del ricorso introduttivo (buste paga, DMAG, dichiarazioni dei redditi e CUD), ritenuta dal primo giudice di scarsa rilevanza probatoria nelle
contro
- versie previdenziali, attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per presunta insussistenza dello stesso.
Invero, il giudice del lavoro avrebbe dovuto tener conto che il disconoscimento del rapporto de quo era dipeso unicamente dalla riqualificazione della società datrice di lavoro ai fini previdenziali come società commerciale e non agricola e non per l'insus- sistenza del rapporto lavorativo in questione, peraltro mai contestata dagli ispettori nel verbale di accertamento. In questi termini, la documentazione prodotta dalla lavoratrice doveva ritenersi sufficiente a fornire la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo nel periodo controverso.
In via subordinata, ove alla predetta documentazione non venga comunque attribuita sufficiente valenza probatoria, l'appellante reitera la richiesta di prova testimoniale.
4. Conseguente motivo di appello è quello in ordine al regolamento delle spese di lite, che – in ragione della soccombenza dell'ente per le ragioni su esposte – risulterebbe errato anch'esso.
5. In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di decadenza dal-
l'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970, reiterata dall' con la memoria di CP_1
costituzione, in mancanza di impugnazione incidentale avverso il rigetto della stessa, siccome statuito e motivato in sentenza.
6. Nel merito, osserva il collegio che – per quanto qui di interesse – il provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli dell'appellante trae origine dagli accertamenti ispettivi, svolti nei confronti de L'Oceania Società Cooperativa, a conclusione dei quali – in considerazione della prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola di produzione – l'azienda è stata qualificata ai fini previdenziali come commerciale con il disconoscimento dei rapporti lavorativi in agricoltura intrattenuti con i suoi dipendenti, tra cui l'appellante.
Orbene, emerge – dalla lettura dei verbali ispettivi in questione – che tale discono- scimento è stato di fatto una conseguenza automatica del passaggio della società da agricola a commerciale, giacché i funzionari non hanno mosso specifiche contestazioni sull'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro, in relazione ai quali hanno accertato che l'attività aziendale si caratterizzava “per essere la raccolta degli agrumi effettuata, presso i terreni dei soci e dei terzi non soci, dai dipendenti della cooperativa T_
, che, all'uopo, inviava un numero predeterminato di braccianti presso i predetti
[...]
terreni” (v. pag. 5 verbale di accertamento n. 2016020386/DDL).
Piuttosto – dopo aver esposto i motivi per cui l'attività principale, svolta in concreto dalla società cooperativa, era da ritenersi commerciale e non agricola – i verbalizzanti hanno concluso: “per quanto sopra dettagliatamente esposto, con il presente verbale si provvede al disconoscimento dei rapporti di lavoro instaurati dalla
[...]
”. Controparte_2
Anche la difesa dell'istituto in primo grado fonda la legittimità dell'avvenuto disco- noscimento del rapporto lavorativo esclusivamente sulla riqualificazione dell'attività aziendale svolta dalla società datrice di lavoro: “Dunque l'attività della Cooperativa
(che svolgeva servizi nei confronti di terzi anche non soci, in quanto non titolare di fondi propri) non può ritenersi complementare a quella agricola, ciò che esclude l'in- quadramento dei dipendenti nel settore agricolo” (v. pag. 11 memoria di costituzione).
Posto, quindi, che non è in discussione la sussistenza del rapporto lavorativo alle dipen- denze de L'Oceania, bensì il suo inquadramento nel settore agricolo, e che l'allegazio- ne di parte appellante di avere svolto attività di “raccolta di agrumi, effettuata presso fondi rustici ubicati in diverse località delle provincie di Messina e Catania” (v. pag.
6) risulta come sopra confermata dagli accertamenti ispettivi, occorre a questo punto valutare la legittimità o meno dell'operato disconoscimento. Sul punto, si richiama ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la motivazione della sentenza di questa Corte n. 1132/2019, qui di seguito riportata: “L'assenza di fondi propri del-
l'azienda datrice di lavoro non è dirimente ai fini dell'inquadramento in agricoltura del lavoratore. L'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone, infatti, che: "agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione con- tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agri- coli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato,- tra le varie ipotesi - da: ..d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti orto frutticoli, purché connesse a quella di raccolta".
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini del-
l'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende.
Non assume dunque alcuna rilevanza ai fini di causa il requisito della cura o dello sviluppo del ciclo biologico cui il novellato art. 2135 c.c. subordina la possibilità di definire un'azienda come agricola posto che l'impresa, pur non inquadrabile nel settore previdenziale agricolo, ove ricorrano le condizioni della già citata legge n.
92/1979, così come modificata dal D. lgs. n. 173/1998, resta tenuta ad assicurare gli operai addetti ad attività di raccolta nel settore della contribuzione agricola unificata con le tutele proprie del settore e la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi trimestrali e annuali”.
7. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichia- rato illegittimo il provvedimento di cancellazione di dagli elenchi no- Parte_2
minativi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2010 al 2014 e, per l'effetto, ne va ordinata la reiscrizione per gli stessi anni.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto dell'appellante di percepire per ciascun anno l'indennità di disoccupazione richiesta. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/ 2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 234/2021 R.G., accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 959/2021 del Tribunale di Catania, dichiara illegittimo il provvedimento di cancellazione di dagli elenchi Parte_2 nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2010 al 2014 e, per l'effetto, ne ordina la reiscrizione per gli stessi anni.
Dichiara il diritto dell'appellante di percepire l'indennità di disoccupazione per gli anni dal 2010 al 2014.
Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese processuali di CP_1 Parte_2
entrambi i gradi, che liquida in €. 4.638,00 quanto al primo e in €. 4.996,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA da distrar- si ex art. 93 c.p.c. per il presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 234/2021 R.G. promossa da
, nata ad [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario S. Contarino e Vincenzo La C.F._1
Rosa; appellante contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri;
appellato
La causa veniva posta in decisione il 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 959 del 24 febbraio 2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da in opposi- Parte_2
zione a n. 5 provvedimenti, datati 19 e 20 luglio 2018 e notificati il 3 e il 7 agosto 2018, con i quali – a seguito di riesame – le veniva comunicato il rigetto delle domande di disoccupazione agricola, presentate per gli anni dal 2010 al 2014, perché non risultava iscritta negli elenchi agricoli.
La ricorrente – premettendo di avere effettivamente lavorato alle dipendenze del-
l'azienda “L'Oceania Società Cooperativa” con la qualifica di bracciante agricolo fino al 5 settembre 2014 per n. 156 giornate negli anni 2010 e 2011, n. 101 giornate negli anni 2012 e 2013 e n. 70 giornate nel 2014 – conveniva pertanto l' al fine di CP_1
sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento di tali giornate e dei provvedimenti di diniego delle domande di disoccupazione per i predetti periodi lavorativi e, quindi, la reiscrizione negli elenchi agricoli e il riconoscimento della legit- tima erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali già effettuate.
Il tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione di decadenza, sollevata dall' CP_1
ai sensi dell'art. 22 D.L. n.7/1970, convertito in L. n. 83/1970 essendo stata l'azione giudiziaria proposta con ricorso depositato il 23 novembre 2018, nel termine di cento- venti giorni dalla definitività del provvedimento di cancellazione (30 luglio 2018 in assenza di ricorso amministrativo tempestivo avverso l'elenco di variazione pubblicato telematicamente dal 15 giugno al 30 giugno 2018).
Nel merito, rigettava il ricorso per le generiche allegazioni in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione del rapporto lavorativo contestato: “l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (necessaria per l'iscri- zione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati) appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedot- to sufficienti elementi che consentano di configurare , già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto (ovvero degli altri rapporti che consentono l'iscrizione negli elen- chi dei lavoratori agricoli)”.
Generici e irrilevanti – per i superiori motivi – anche i capitolati di prova testimoniale articolati in ricorso, gli unici elementi di prova erano costituiti dalla documentazione acquisita nel corso del processo, la cui valenza probatoria non poteva tuttavia conside- rarsi sufficiente per la loro formazione unilaterale (provenendo dal datore di lavoro) a fronte di allegazioni particolarmente carenti. Peraltro, con riguardo al datore di lavoro, evidenziava il decidente che i rapporti lavorativi de quibus erano stati disconosciuti a seguito di accertamento ispettivo, condotto nei confronti de Controparte_2
, a conclusione del quale l'attività aziendale era stata qualificata – in termini di
[...]
prevalenza – come commerciale e non agricola e, quindi, anche l'attività lavorativa svolta dai dipendenti (già denunciati come lavoratori agricoli) non poteva rientrare tra quelli identificabili come agricole dall'art. 6 L. n. 92/1979. Né – per come sopra – erano emerse a cura della ricorrente prove di segno contrario. Spese compensate.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la lavoratrice soccombente, con ricorso de- positato l'11 marzo 2021.
Si costituiva l , resistendo al gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stata fornita prova adeguata circa lo svolgimento dell'attività lavorativa e la natura subordinata del rapporto. In particolare, assume di aver sufficientemente allegato gli elementi tipici della subordinazione, dai quali risultava non soltanto la natura dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze del
L'Oceania Società Cooperativa, ma anche la mancanza di autonomia organizzativa nello svolgimento dell'attività medesima e, quindi, il concreto svolgimento della stessa sotto la direzione e il potere gestionale altrui.
2. Deduceva, altresì, che il disconoscimento del rapporto lavorativo era dipeso dalla qualificazione del datore di lavoro – operata ai fini previdenziali dagli ispettori verba- lizzanti – come società commerciale e non agricola, ma non per insussistenza del rap- porto stesso o per incongruenza del numero delle giornate lavorative svolte. Tanto in palese contrasto con la previsione di cui all'art. 6 L. n. 92/1979, modificato dall'art. 4
D. Lgs. n. 173/1998, secondo cui possono considerarsi agricoli i lavoratori dipendenti
(a tempo determinato o indeterminato) da imprese non agricole, singole e associate,
“se addetti (come l'odierna appellante) ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quelle di raccolta”. A sostegno della propria tesi difensiva sull'inquadramento previdenziale come brac- ciante agricolo, parte appellante richiama precedente di questa Corte (sentenza n.
1132/2019), alla cui interpretazione dei principi normativi su citati si sarebbe peraltro uniformato anche l' con la circolare n. 56/2020 e l' CP_1 Controparte_3
con la circolare n. 01/2020, la quale concludeva: “ciò che rileva è l'attività in
[...]
concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale”.
3. Con il terzo motivo di censura, lamenta l'errata valutazione di tutti Parte_2
gli elementi di prova, acquisiti nel corso del giudizio, in particolare della documenta- zione prodotta a corredo del ricorso introduttivo (buste paga, DMAG, dichiarazioni dei redditi e CUD), ritenuta dal primo giudice di scarsa rilevanza probatoria nelle
contro
- versie previdenziali, attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per presunta insussistenza dello stesso.
Invero, il giudice del lavoro avrebbe dovuto tener conto che il disconoscimento del rapporto de quo era dipeso unicamente dalla riqualificazione della società datrice di lavoro ai fini previdenziali come società commerciale e non agricola e non per l'insus- sistenza del rapporto lavorativo in questione, peraltro mai contestata dagli ispettori nel verbale di accertamento. In questi termini, la documentazione prodotta dalla lavoratrice doveva ritenersi sufficiente a fornire la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo nel periodo controverso.
In via subordinata, ove alla predetta documentazione non venga comunque attribuita sufficiente valenza probatoria, l'appellante reitera la richiesta di prova testimoniale.
4. Conseguente motivo di appello è quello in ordine al regolamento delle spese di lite, che – in ragione della soccombenza dell'ente per le ragioni su esposte – risulterebbe errato anch'esso.
5. In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di decadenza dal-
l'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970, reiterata dall' con la memoria di CP_1
costituzione, in mancanza di impugnazione incidentale avverso il rigetto della stessa, siccome statuito e motivato in sentenza.
6. Nel merito, osserva il collegio che – per quanto qui di interesse – il provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli dell'appellante trae origine dagli accertamenti ispettivi, svolti nei confronti de L'Oceania Società Cooperativa, a conclusione dei quali – in considerazione della prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola di produzione – l'azienda è stata qualificata ai fini previdenziali come commerciale con il disconoscimento dei rapporti lavorativi in agricoltura intrattenuti con i suoi dipendenti, tra cui l'appellante.
Orbene, emerge – dalla lettura dei verbali ispettivi in questione – che tale discono- scimento è stato di fatto una conseguenza automatica del passaggio della società da agricola a commerciale, giacché i funzionari non hanno mosso specifiche contestazioni sull'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro, in relazione ai quali hanno accertato che l'attività aziendale si caratterizzava “per essere la raccolta degli agrumi effettuata, presso i terreni dei soci e dei terzi non soci, dai dipendenti della cooperativa T_
, che, all'uopo, inviava un numero predeterminato di braccianti presso i predetti
[...]
terreni” (v. pag. 5 verbale di accertamento n. 2016020386/DDL).
Piuttosto – dopo aver esposto i motivi per cui l'attività principale, svolta in concreto dalla società cooperativa, era da ritenersi commerciale e non agricola – i verbalizzanti hanno concluso: “per quanto sopra dettagliatamente esposto, con il presente verbale si provvede al disconoscimento dei rapporti di lavoro instaurati dalla
[...]
”. Controparte_2
Anche la difesa dell'istituto in primo grado fonda la legittimità dell'avvenuto disco- noscimento del rapporto lavorativo esclusivamente sulla riqualificazione dell'attività aziendale svolta dalla società datrice di lavoro: “Dunque l'attività della Cooperativa
(che svolgeva servizi nei confronti di terzi anche non soci, in quanto non titolare di fondi propri) non può ritenersi complementare a quella agricola, ciò che esclude l'in- quadramento dei dipendenti nel settore agricolo” (v. pag. 11 memoria di costituzione).
Posto, quindi, che non è in discussione la sussistenza del rapporto lavorativo alle dipen- denze de L'Oceania, bensì il suo inquadramento nel settore agricolo, e che l'allegazio- ne di parte appellante di avere svolto attività di “raccolta di agrumi, effettuata presso fondi rustici ubicati in diverse località delle provincie di Messina e Catania” (v. pag.
6) risulta come sopra confermata dagli accertamenti ispettivi, occorre a questo punto valutare la legittimità o meno dell'operato disconoscimento. Sul punto, si richiama ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. la motivazione della sentenza di questa Corte n. 1132/2019, qui di seguito riportata: “L'assenza di fondi propri del-
l'azienda datrice di lavoro non è dirimente ai fini dell'inquadramento in agricoltura del lavoratore. L'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone, infatti, che: "agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione con- tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agri- coli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato,- tra le varie ipotesi - da: ..d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti orto frutticoli, purché connesse a quella di raccolta".
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini del-
l'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende.
Non assume dunque alcuna rilevanza ai fini di causa il requisito della cura o dello sviluppo del ciclo biologico cui il novellato art. 2135 c.c. subordina la possibilità di definire un'azienda come agricola posto che l'impresa, pur non inquadrabile nel settore previdenziale agricolo, ove ricorrano le condizioni della già citata legge n.
92/1979, così come modificata dal D. lgs. n. 173/1998, resta tenuta ad assicurare gli operai addetti ad attività di raccolta nel settore della contribuzione agricola unificata con le tutele proprie del settore e la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi trimestrali e annuali”.
7. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichia- rato illegittimo il provvedimento di cancellazione di dagli elenchi no- Parte_2
minativi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2010 al 2014 e, per l'effetto, ne va ordinata la reiscrizione per gli stessi anni.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto dell'appellante di percepire per ciascun anno l'indennità di disoccupazione richiesta. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/ 2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 234/2021 R.G., accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 959/2021 del Tribunale di Catania, dichiara illegittimo il provvedimento di cancellazione di dagli elenchi Parte_2 nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2010 al 2014 e, per l'effetto, ne ordina la reiscrizione per gli stessi anni.
Dichiara il diritto dell'appellante di percepire l'indennità di disoccupazione per gli anni dal 2010 al 2014.
Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese processuali di CP_1 Parte_2
entrambi i gradi, che liquida in €. 4.638,00 quanto al primo e in €. 4.996,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA da distrar- si ex art. 93 c.p.c. per il presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi