Versione
15 settembre 2005
15 settembre 2005
>
Versione
13 febbraio 2018
13 febbraio 2018
Art. 25.
Bandiera nazionale e ((numeri)) di individuazione ((dell'unita')) 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte ((da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici)) . Dopo il numero di ((individuazione)) e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
(( 1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione. )) 2. Le caratteristiche ((dei numeri)) di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto ((...)) con un ((numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)) .
Bandiera nazionale e ((numeri)) di individuazione ((dell'unita')) 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte ((da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici)) . Dopo il numero di ((individuazione)) e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
(( 1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione. )) 2. Le caratteristiche ((dei numeri)) di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto ((...)) con un ((numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)) .
Commentari • 18
- 1. Costituzione - I rapporti civilihttps://www.studiocataldi.it/ · 1
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. è punita ogni violenza fisica e morale …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 23
- 1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/06/2026, n. 10469Provvedimento: Pubblicato il 08/06/2026 N. 10469/2026 REG.PROV.COLL. N. 02460/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2460 del 2026, proposto da Cedat 85 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG BA2FFA1C30, BA2FFA2D03, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Dettori, Teresa Felicetti, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Dettori in Roma, corso del Rinascimento n. 24; contro Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale …Leggi di più...
- art. 2, 97 Cost.·
- inammissibilità ricorso·
- clausola sociale·
- par condicio·
- art. 56 c.p.a.·
- giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese·
- clausole escludenti·
- immediata impugnabilità·
- art. 10.2 disciplinare di gara·
- art. 1337 c.c.·
- art. 1, comma 53, L. 190/2012·
- art. 5, 9, 59 D.Lgs. 36/2023·
- art. 25.1 disciplinare di gara·
- art. 57 D.Lgs. 36/2023