Bandiera nazionale e ((numeri)) di individuazione ((dell'unita')) 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte ((da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici)) . Dopo il numero di ((individuazione)) e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
(( 1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione. )) 2. Le caratteristiche ((dei numeri)) di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto ((...)) con un ((numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)) .