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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5864 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CORUZZI FRANCESCO GIUSEPPE
e
FA RU (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avvocato MAESTRI ALESSANDRA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 25/07/2025 FA Parte_1
RU hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione per- sonale tra loro, unione celebrata in FELINO (PR) in data 03/06/1989, dalla quale in data 13/11/1992 è nato il figlio maggiorenne ed economicamente Per_1
pagina 1 di 3 autosufficiente. I coniugi hanno successivamente adottato i figli (nato il Per_2
18/12/1996) e (nata il [...]), anch'essi maggiorenni ed economica- Per_3 mente autosufficienti.
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a [...] Parte_1
(PR) il 27/02/1964) e FA RU (nata a [...] il [...]) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
MA (PR) il 27/02/1964) e FA RU (nata a [...] il
03/03/1967) che hanno contratto matrimonio in data 03/06/1989 a FELINO
(PR), come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di FELI-
NO, atto n. 9 – Parte 2 – serie A, Anno 1989;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integral- mente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li-
pagina 2 di 3 mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FELINO
(PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 16/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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