Ordinanza collegiale 3 giugno 2024
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04564/2025REG.PROV.COLL.
N. 06860/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6860 del 2024, proposto dalla Federazione Italiana della Caccia e da Federcaccia Marche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
L.I.P.U. (Lega italiana protezione uccelli) Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Legambiente Marche Aps, Wwf Italia Ets, Lipu Odv, La Lupus in Fabula Odv, Lav Lega Antivivisezione Ets, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, Lav Lega Antivivisezione, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Ambito Territoriale Caccia An2, Anlc - Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Associazione Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia.
per la riforma
quanto all’appello principale e all’appello incidentale, della sentenza T.a.r. per le Marche (Sezione seconda) n. 726 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Legambiente Marche Aps, Regione Marche, Wwf Italia Ets, Lipu Odv, Lav Lega Antivivisezione Ets, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, La Lupus in Fabula Odv, Lav Lega Antivivisezione e di Enpa Ente Nazionale Protezione Animali, Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche;
Visto l’appello incidentale dell’Associazione nazionale libera caccia regionale Marche;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 10 aprile 2025;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Le Associazioni originarie ricorrenti impugnavano la deliberazione n. 776 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Marche recante l’approvazione del Calendario venatorio regionale 2024/2025 e i relativi allegati, oltre agli atti presupposti, sollevando plurime censure.
2.- Il T.a.r. per le Marche, sez. II, con sentenza 726 del 2024, così statuiva:
- rigettava la censura relativa alla omessa moratoria della caccia alla specie Tortora selvatica, in difformità dalle raccomandazioni in tal senso espresse dalla Commissione europea all’esito del tavolo tecnico per la gestione della Tortora selvatica;
- rigettava le censure involgenti la cacciabilità della specie RE e della specie Combattente;
- rigettava le censure involgenti la preapertura alla caccia per AL, GE LE e AR nei giorni 1,4,7,8 e 11 Settembre 2024 e AG per il giorno 11 Settembre 2024;
- accoglieva in parte le censure esposte con il motivo sub 4.2 relativo all’illegittimità delle date di chiusura per sovrapposizione delle decadi dei key concept nazionali: per l’effetto annullava la delibera di approvazione del calendario venatorio 2024/2025 “ limitatamente alla chiusura fissata al 31.01.2025 della stagione venatoria della specie CC che va anticipata al 30.12.2024 e delle specie ID, RD BO, RD LL e EN che va anticipata al 9 gennaio 2025 ”.
3.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello la Federazione italiana della caccia e Federcaccia Marche – intervenienti ad opponendum in prime cure – le quali ne hanno chiesto la riforma.
4.- All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Come dedotto dalla parte appellante, il calendario venatorio per cui è causa aveva efficacia fino alla data del 30 gennaio 2025 e che, pertanto, nessun attuale interesse residua alla coltivazione del giudizio, non potendosi conseguire un’utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso proposto.
6.- L’appello principale deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ciò determina anche l’improcedibilità dell’appello incidentale: allo stato nessun complessivo interesse conformativo – pure invocato dalle parti appellate – può ritenersi giustificare una pronuncia nel merito e il riferimento alle stagioni future finirebbe per collidere con il divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati. La presente controversia, del resto, differisce da altra in precedenza esaminata dalla Sezione (sentenza n. 9379 del 22 novembre 2024) dove “l’approfondito argomentare delle parti, anche in relazione al carattere reiterato e scadenzato degli atti impugnati” aveva portato a ritenere la permanenza di un interesse di ordine morale alla decisione pur a fronte della perdita di efficacia del calendario venatorio oggetto di quel giudizio.
7.- Stante la decisione in rito, le spese di lite del presente grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, li dichiara improcedibili.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO