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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/12/2024, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
1239/2020+1590/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1239/2020 R.G. a cui risulta riunito il procedimento n. 1590/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla via Grotta San Biagio, n. 42/a C.F , rappresentato e difeso giusta procura C.F._1
in atti dall'avv. Antonino Esposito e con questi elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via C. Galeno, n. 70
APPELLANTE nel giudizio n.r.g. 1239/2020 e APPELLATO nel giudizio n.r.g. 1590/2020
E
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]di Stabia alla Controparte_1
Via Nuova Eremitaggio n. 10, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in C.F._2 atti, in via disgiunta, dall'avv. Loredana Carpentieri e dall'avv. Giuseppe Nocera e domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria Del Pianto, Torre 1 Piano 11.
APPELLATA nel giudizio n.r.g.1239/2020 e APPELLANTE nel giudizio n.r.g. 1590/2020
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva al giudice di pace di Torre Controparte_1
Annunziata di ordinare a il pagamento di euro 1.470,00 quale importo Parte_2
dovuto per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2018 del 16.02.22018, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento, senza dilazione, della somma di euro 1.470,00 oltre interessi nonché di euro 280,00 per spese del procedimento, proponeva Parte_1
opposizione. In particolare, allegava che si trattava, in parte, di spese già coperte dal contributo ordinario e, in parte, di spese straordinarie non concertate preventivamente e, quindi, non dovute.
1 All'esito del giudizio di opposizione, nella contumacia della con sentenza n. 6710/2019 CP_1 depositata in data 10.09.2019, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione sul presupposto che le spese non erano state concordate preventivamente e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione sia Parte_1
(procedimento recante R.G n. 1239/20) sia (procedimento recante R.G. n. Controparte_1
1590/20). In particolare, il impugnava la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese Pt_1
di lite, censurando la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui aveva previsto la compensazione delle spese di lite;
chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza condannando la al pagamento delle spese di lite, anche del giudizio di appello. , invece, CP_1 Controparte_1
censurava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto necessario, per il rimborso nella misura della metà delle spese richieste, il preventivo consenso da parte del chiedeva, Pt_1 pertanto, di riformare la sentenza impugnata rigettando l'opposizione proposta dal avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo.
Con provvedimento presidenziale emesso in data 24.06.2020, in considerazione della sussistenza di evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, i suddetti giudizi di appello venivano riuniti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, riassegnata allo scrivente magistrato. Dunque, sulle conclusioni precisate all'udienza del 23.10.2024, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
Ciò detto, in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità degli appelli proposti stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (17.02.2020 per il giudizio rg 1239/2020 e
10.03.2020 per il giudizio rg 1590/2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(10.09.2019) nonché la rispettiva procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (25.02.2020 per il giudizio rg 1239/2020 e 10.03.2020 per il giudizio rg 1590/2020).
Tanto debitamente premesso, va dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
In particolare, risulta versata in atti la sentenza n. 1602/2023 del 30/05/2023 del Tribunale di Torre
Annunziata resa nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 3664/2022, avente ad oggetto la cessazione degli effettivi civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
da cui si evince che con gli accordi di divorzio le parti hanno regolamentato anche gli ulteriori rapporti tra loro pendenti e, in particolare: “che la sig.ra sin d'ora rinuncia ai Controparte_1
procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e a quelli promossi sin alla data di presentazione del presente ricorso, così come al procedimento civile pendente innanzi al menzionato Tribunale I Sezione Civile recante RGR N.RO 1590/2020, assegnato al GI Dott.ssa
2 Longo, con prossima udienza prevista per il giorno 01.02.2023, riunito al procedimento recante
RGR N.RO 1239/202; che il Sig. sin d'ora rinuncia ai procedimenti Parte_1
penali promossi sin alla data di presentazione del presente ricorso, così come al procedimento civile pendente innanzi al Tribunale I Sezione Civile recante RGR N.RO 1239/2020, assegnato al GI
Dott.ssa Longo, riunito al procedimento suindicato al capo c.2, con udienza prossima al 01.02.2023 con la precisazione che il procedimento azionato dalla Sig.ra nei confronti del Sig. CP_1
recante RGR n.ro 2900/2020, definito con ordinanza di assegnazione ex art.522 da parte Pt_1
del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Esecuzione Mobiliare, in persona del GI Dott.ssa
Acampora, in data 17.11.2021, non è oggetto di rinuncia da parte della sola Sig.ra per CP_1 la somma (assegnata) pari ad € 7.758,30 ma solo per gli Avv.ti Nocera e Carpentieri, per la somma
(assegnata) pari ad € 1.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, in qualità di procuratori attributari,
i quali rinunciano alla stessa e dichiarano di non aver nulla a pretendere nei confronti del
[...]
, e dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà per il pagamento delle Parte_1 competenze legali previsto per legge”.
Risulta pertanto evidente che sia venuto meno ogni interesse delle parti a proseguire il presente giudizio ed il correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Del tutto irrilevante è che il difensore costituito per , in corso di causa, Parte_1
abbia rinunciato all'incarico, attesa l'operatività del principio dell'ultrattività del mandato, o che in sede di precisazione delle conclusioni abbia reiterato le richieste formulate in citazione, deducendo di aver appreso dell'esistenza dell'accordo solo dalla lettura degli atti di causa.
Infatti, la pronuncia di cessazione della materia del contendere può intervenire sia d'ufficio sia su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso. Essa può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia
3 l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Dunque, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati. Le parti, infatti, hanno sottoscritto un accordo con cui hanno regolato anche profili accessori alla pronuncia di divorzio (nel quale è stato recepito) e, in particolare, la rinuncia alle pretese rispettivamente vantate nei giudizi riuniti di cui si discorre.
Tuttavia, nell'accordo non si rinviene alcuna regolamentazione delle spese dei giudizi di appello oggetto di riunione e anche in sede di precisazione delle conclusioni i difensori non hanno chiesto congiuntamente disporsi la compensazione delle spese di lite;
pertanto, è evidente che permane, quantomeno, un contrasto tra i contendenti in ordine al regime delle spese processuali. Ne consegue che deve procedersi secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale (Cass. 90/46, Cass. 01/4442).
Pertanto, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, i motivi di impugnazione proposti da sono fondati. Quest'ultima ha censurato la sentenza impugnata per avere il Controparte_1
giudice di prime cure erroneamente applicato la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e ritenuto necessario il previo consenso da parte del genitore non collocatario in merito al pagamento della metà delle spese richieste.
Giova evidenziare che le spese di cui la ha chiesto il rimborso sono le seguenti: spesa per CP_1
radiografia colonna cervicale per;
acquisto camice scolastico per DI;
Parte_3 Pt_3
spese per il pagamento dei contributi universitari per DI;
spese per fotocopie e Pt_3
rilegatura per DI;
acconto viaggio di istruzione e saldo viaggio di istruzione per Pt_3
; fattura ottico per;
spese mediche ordinarie e acquisto farmaci Persona_1 Persona_1
per ; spese liceo classico statale e libreria per;
spese viaggio di Persona_1 Persona_1
istruzione per e tasse universitarie per la medesima. Persona_1
4 Dunque, essendo queste le spese di cui la ha chiesto il rimborso, erronea è la pronuncia di CP_1
prime cure nella parte in cui ha ritenuto le stesse non dovute, per non essere state preventivamente concordate tra le parti.
Infatti, al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza ha chiarito non solo la differenza tra spese straordinarie “di routine” e spese straordinarie “eccezionali”, ma anche, in quali casi, è necessario il previo consenso del genitore non collocatario. Secondo Cass. n. 379/2021, per le spese straordinarie “di routine” non è necessario il previo consenso, mentre per le spese straordinarie eccezionali è necessario un previo accordo. Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Le spese straordinarie in senso stretto sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. Sono tali le spese che presentano due requisiti: a) un elemento soggettivo, ossia l'imprevedibilità e eccezionalità, b) ed un elemento oggettivo, vale a dire la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori. Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le seconde non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo la formazione di un nuovo e autonomo titolo (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3835).
Per via delle caratteristiche suindicate, solo per le spese straordinarie in senso stretto, è necessario il previo assenso dell'altra parte, salvo l'impossibilità del preventivo accordo a causa dell'urgenza dell'esborso; infatti, “solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione […]” (Cass. 379/2021).
Nella specie, le spese di cui è controverso il diritto al rimborso (di cui, però, non è contestato né
l'esborso né la riferibilità ai figli) sono relative a tasse universitarie, spese di istruzione, spese mediche ordinarie e acquisto di farmaci;
esse rientrano, dunque, tra le spese straordinarie routinarie, in quanto rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio con la conseguenza che, se può affermarsi il difetto di interesse ad azionare un'autonoma pretesa al fine di portare ad esecuzione le spese anticipate (profilo disatteso dal giudice di pace e non oggetto di censura in appello), non può certo affermarsi il difetto del diritto al rimborso vantato dal genitore che ha provveduto integralmente al pagamento, pur in assenza di preventivo accordo.
Pertanto, per il complesso delle ragioni esposte e ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, va dichiarata la fondatezza dell'appello proposto da e la conseguente Controparte_1
5 infondatezza di quello proposto da . Le spese si liquidano in dispositivo Parte_1
in base al DM 147/22, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e vista l'attività espletata nelle differenti fasi.
Inammissibile è la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla solo in comparsa CP_1
conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che si liquidano in euro 852,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge.
Torre Annunziata, 06.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1239/2020 R.G. a cui risulta riunito il procedimento n. 1590/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla via Grotta San Biagio, n. 42/a C.F , rappresentato e difeso giusta procura C.F._1
in atti dall'avv. Antonino Esposito e con questi elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via C. Galeno, n. 70
APPELLANTE nel giudizio n.r.g. 1239/2020 e APPELLATO nel giudizio n.r.g. 1590/2020
E
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]di Stabia alla Controparte_1
Via Nuova Eremitaggio n. 10, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in C.F._2 atti, in via disgiunta, dall'avv. Loredana Carpentieri e dall'avv. Giuseppe Nocera e domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria Del Pianto, Torre 1 Piano 11.
APPELLATA nel giudizio n.r.g.1239/2020 e APPELLANTE nel giudizio n.r.g. 1590/2020
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 23.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva al giudice di pace di Torre Controparte_1
Annunziata di ordinare a il pagamento di euro 1.470,00 quale importo Parte_2
dovuto per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2018 del 16.02.22018, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento, senza dilazione, della somma di euro 1.470,00 oltre interessi nonché di euro 280,00 per spese del procedimento, proponeva Parte_1
opposizione. In particolare, allegava che si trattava, in parte, di spese già coperte dal contributo ordinario e, in parte, di spese straordinarie non concertate preventivamente e, quindi, non dovute.
1 All'esito del giudizio di opposizione, nella contumacia della con sentenza n. 6710/2019 CP_1 depositata in data 10.09.2019, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione sul presupposto che le spese non erano state concordate preventivamente e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione sia Parte_1
(procedimento recante R.G n. 1239/20) sia (procedimento recante R.G. n. Controparte_1
1590/20). In particolare, il impugnava la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese Pt_1
di lite, censurando la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui aveva previsto la compensazione delle spese di lite;
chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza condannando la al pagamento delle spese di lite, anche del giudizio di appello. , invece, CP_1 Controparte_1
censurava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto necessario, per il rimborso nella misura della metà delle spese richieste, il preventivo consenso da parte del chiedeva, Pt_1 pertanto, di riformare la sentenza impugnata rigettando l'opposizione proposta dal avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo.
Con provvedimento presidenziale emesso in data 24.06.2020, in considerazione della sussistenza di evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, i suddetti giudizi di appello venivano riuniti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del 16.09.2024, riassegnata allo scrivente magistrato. Dunque, sulle conclusioni precisate all'udienza del 23.10.2024, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
Ciò detto, in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità degli appelli proposti stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (17.02.2020 per il giudizio rg 1239/2020 e
10.03.2020 per il giudizio rg 1590/2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(10.09.2019) nonché la rispettiva procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (25.02.2020 per il giudizio rg 1239/2020 e 10.03.2020 per il giudizio rg 1590/2020).
Tanto debitamente premesso, va dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
In particolare, risulta versata in atti la sentenza n. 1602/2023 del 30/05/2023 del Tribunale di Torre
Annunziata resa nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 3664/2022, avente ad oggetto la cessazione degli effettivi civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
da cui si evince che con gli accordi di divorzio le parti hanno regolamentato anche gli ulteriori rapporti tra loro pendenti e, in particolare: “che la sig.ra sin d'ora rinuncia ai Controparte_1
procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e a quelli promossi sin alla data di presentazione del presente ricorso, così come al procedimento civile pendente innanzi al menzionato Tribunale I Sezione Civile recante RGR N.RO 1590/2020, assegnato al GI Dott.ssa
2 Longo, con prossima udienza prevista per il giorno 01.02.2023, riunito al procedimento recante
RGR N.RO 1239/202; che il Sig. sin d'ora rinuncia ai procedimenti Parte_1
penali promossi sin alla data di presentazione del presente ricorso, così come al procedimento civile pendente innanzi al Tribunale I Sezione Civile recante RGR N.RO 1239/2020, assegnato al GI
Dott.ssa Longo, riunito al procedimento suindicato al capo c.2, con udienza prossima al 01.02.2023 con la precisazione che il procedimento azionato dalla Sig.ra nei confronti del Sig. CP_1
recante RGR n.ro 2900/2020, definito con ordinanza di assegnazione ex art.522 da parte Pt_1
del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Esecuzione Mobiliare, in persona del GI Dott.ssa
Acampora, in data 17.11.2021, non è oggetto di rinuncia da parte della sola Sig.ra per CP_1 la somma (assegnata) pari ad € 7.758,30 ma solo per gli Avv.ti Nocera e Carpentieri, per la somma
(assegnata) pari ad € 1.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, in qualità di procuratori attributari,
i quali rinunciano alla stessa e dichiarano di non aver nulla a pretendere nei confronti del
[...]
, e dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà per il pagamento delle Parte_1 competenze legali previsto per legge”.
Risulta pertanto evidente che sia venuto meno ogni interesse delle parti a proseguire il presente giudizio ed il correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Del tutto irrilevante è che il difensore costituito per , in corso di causa, Parte_1
abbia rinunciato all'incarico, attesa l'operatività del principio dell'ultrattività del mandato, o che in sede di precisazione delle conclusioni abbia reiterato le richieste formulate in citazione, deducendo di aver appreso dell'esistenza dell'accordo solo dalla lettura degli atti di causa.
Infatti, la pronuncia di cessazione della materia del contendere può intervenire sia d'ufficio sia su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso. Essa può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia
3 l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Dunque, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie concorrono tutti gli elementi sopra evidenziati. Le parti, infatti, hanno sottoscritto un accordo con cui hanno regolato anche profili accessori alla pronuncia di divorzio (nel quale è stato recepito) e, in particolare, la rinuncia alle pretese rispettivamente vantate nei giudizi riuniti di cui si discorre.
Tuttavia, nell'accordo non si rinviene alcuna regolamentazione delle spese dei giudizi di appello oggetto di riunione e anche in sede di precisazione delle conclusioni i difensori non hanno chiesto congiuntamente disporsi la compensazione delle spese di lite;
pertanto, è evidente che permane, quantomeno, un contrasto tra i contendenti in ordine al regime delle spese processuali. Ne consegue che deve procedersi secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale (Cass. 90/46, Cass. 01/4442).
Pertanto, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, i motivi di impugnazione proposti da sono fondati. Quest'ultima ha censurato la sentenza impugnata per avere il Controparte_1
giudice di prime cure erroneamente applicato la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e ritenuto necessario il previo consenso da parte del genitore non collocatario in merito al pagamento della metà delle spese richieste.
Giova evidenziare che le spese di cui la ha chiesto il rimborso sono le seguenti: spesa per CP_1
radiografia colonna cervicale per;
acquisto camice scolastico per DI;
Parte_3 Pt_3
spese per il pagamento dei contributi universitari per DI;
spese per fotocopie e Pt_3
rilegatura per DI;
acconto viaggio di istruzione e saldo viaggio di istruzione per Pt_3
; fattura ottico per;
spese mediche ordinarie e acquisto farmaci Persona_1 Persona_1
per ; spese liceo classico statale e libreria per;
spese viaggio di Persona_1 Persona_1
istruzione per e tasse universitarie per la medesima. Persona_1
4 Dunque, essendo queste le spese di cui la ha chiesto il rimborso, erronea è la pronuncia di CP_1
prime cure nella parte in cui ha ritenuto le stesse non dovute, per non essere state preventivamente concordate tra le parti.
Infatti, al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza ha chiarito non solo la differenza tra spese straordinarie “di routine” e spese straordinarie “eccezionali”, ma anche, in quali casi, è necessario il previo consenso del genitore non collocatario. Secondo Cass. n. 379/2021, per le spese straordinarie “di routine” non è necessario il previo consenso, mentre per le spese straordinarie eccezionali è necessario un previo accordo. Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Le spese straordinarie in senso stretto sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. Sono tali le spese che presentano due requisiti: a) un elemento soggettivo, ossia l'imprevedibilità e eccezionalità, b) ed un elemento oggettivo, vale a dire la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori. Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le seconde non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo la formazione di un nuovo e autonomo titolo (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3835).
Per via delle caratteristiche suindicate, solo per le spese straordinarie in senso stretto, è necessario il previo assenso dell'altra parte, salvo l'impossibilità del preventivo accordo a causa dell'urgenza dell'esborso; infatti, “solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione […]” (Cass. 379/2021).
Nella specie, le spese di cui è controverso il diritto al rimborso (di cui, però, non è contestato né
l'esborso né la riferibilità ai figli) sono relative a tasse universitarie, spese di istruzione, spese mediche ordinarie e acquisto di farmaci;
esse rientrano, dunque, tra le spese straordinarie routinarie, in quanto rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio con la conseguenza che, se può affermarsi il difetto di interesse ad azionare un'autonoma pretesa al fine di portare ad esecuzione le spese anticipate (profilo disatteso dal giudice di pace e non oggetto di censura in appello), non può certo affermarsi il difetto del diritto al rimborso vantato dal genitore che ha provveduto integralmente al pagamento, pur in assenza di preventivo accordo.
Pertanto, per il complesso delle ragioni esposte e ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, va dichiarata la fondatezza dell'appello proposto da e la conseguente Controparte_1
5 infondatezza di quello proposto da . Le spese si liquidano in dispositivo Parte_1
in base al DM 147/22, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e vista l'attività espletata nelle differenti fasi.
Inammissibile è la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla solo in comparsa CP_1
conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite che si liquidano in euro 852,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge.
Torre Annunziata, 06.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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