Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 22/05/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3369/2025 R.G. proposta da
, in persona del l.r.p.t, e per essa quale mandataria Parte_1 Parte_2
, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Borchi,
[...]
domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-attore/procedente- nei confronti di
- rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Carabellese, Controparte_1
domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-convenuto/esecutato-
- Controparte_2
-convenuto/esecutato, contumace-
- AVV. (in proprio ex art. 86 c.p.c.) Controparte_3
-altro convenuto/comproprietario non esecutato-
Oggetto: divisione endoesecutiva.
MOTIVI
I.- Per essenziale sintesi dei fatti di causa, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ordinanza pronunciata in data 11/12/2024 ai sensi dell'art. 600 c.p.c., il
G.E., nella persona di questo magistrato, compiuti i controlli preliminari, disponeva,
1
nell'ambito del proc. n. 400/2023 R.G.E. e con riguardo al solo lotto 1 della perizia di stima, il giudizio di divisione endoesecutiva del cespite pignorato in danno dei debitore esecutati, e , titolari ciascuno della quota indivisa Controparte_1 Controparte_2 pari oggi a 5/12 dell'immobile di categoria A/2 sito in Bari, Piazza Giuseppe Garibaldi
27, distinto in catasto fabbricati al foglio 88, particella 155, sub 43, piano 9, vani 7, in comunione ordinaria con titolare della restante quota indivisa di Controparte_3
2/121.
Il creditore procedente ha introdotto l'odierno giudizio, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione e alla divisione del compendio sopra menzionato, con individuazione della quota di spettanza degli esecutati e correlato trasferimento alla procedura espropriativa immobiliare, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il
17/03/2025 e successivi).
I.2.- Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si è costituito CP_2
regolarmente citato, di cui pertanto è stata dichiarata la contumacia (v. ord.
[...]
odierna).
Alcune delle parti costituite ha contestato la sussistenza del diritto alla divisione.
I.3.- Consta agli atti trascrizione della domanda giudiziale.
II.- Quanto alla sussistenza del diritto alla divisione, la contumacia dei 1 Si riportano i passaggi della relazione del Custode di nulla osta alla sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 601 c.p.c. per il lotto 1:
“appartamento ubicato a Bari (BA) – Piazza Giuseppe Garibaldi n.27, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 88, particella 155, sub 43, piano 9, vani 7, pignorato per la quota di ¼ in danno di CP_2 e per la quota di ¼ in danno di è pervenuto ai debitori esecutati per le
[...] Controparte_1 quote pignorate giusta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario del 23.11.2022, trascritta in Bari in data 29.11.2022 ai nn. 61873/45133, quali eredi del Sig. , deceduto in Grumo Persona_1 Appula in data 18.8.2022. La terza chiamata all'eredità Sig. ra , nata a Catanzaro in [...] [...], ha rinunciato all'eredità paterna, come emerge dalla dichiarazione di successione del Sig. . Persona_1 L'immobile è stato acquistato in data 5.8.1983 per atto di compravendita a firma del Notaio Persona_2 di Bari, e trascritto in data 6.8.1983 ai nn. 25052/21199 dal Sig. e dalla Sig. ra Persona_1 Per_3
nata a [...] in data [...], ed ivi deceduta in data in data 17.3.2018, in comunione dei beni;
[...] Per_ i chiamati all'eredità della Sig. ra , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno accettato tacitamente l'eredità e trascritto la detta accettazione in data 15.12.2021 ai nn. 61549/45921 su altri immobili dell'asse ereditario (il Sig. invece aveva rinunciato Persona_1 all'eredità del coniuge). Il sottoscritto custode suggeriva nella relazione del 9.8.2024 di regolarizzare l'acquisto mortis causa semplicemente estendendo la detta accettazione con apposita trascrizione, anche sul lotto 1. Il creditore procedente ha effettuato la trascrizione dell'accettazione tacita anche sul detto lotto, in data 18.11.2024 ai nn. 55525/42335.
In conclusione: i tre eredi/figli , e hanno ereditato la quota Controparte_2 CP_1 CP_3 dell'appartamento pari ad 1/6 (non oggetto di pignoramento essendo debitore solo il padre Per_1
) dalla Sig. ra e attualmente i Sig. ri e sono
[...] Persona_3 Controparte_1 CP_2 proprietari di una quota pari a 5/12 ciascuno del detto immobile (avendo ereditato da entrambi i genitori
¼ dal padre e 1/6 dalla madre ), mentre la Sig. ra solo 1/6 Persona_1 Persona_3 CP_3 (avendo accettato solo l'eredità materna)”.
2 TRIBUNALE DI BARI
comproprietari non consente di ritenere non contestato tale diritto;
sicché, va emessa sul punto sentenza ai sensi dell'art. 785 c.p.c., come già chiarito nell'ordinanza odierna.
Va premesso, infatti, che la contumacia, notoriamente non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (in tal senso, ex multis, Cass.
n. 14623/2009 e n. 4161/2014), non consente di addivenire alla necessaria statuizione preliminare sull'esistenza del diritto alla divisione dei beni pignorati in sede esecutiva
(ovvero del relativo diritto reale) nella forma dell'ordinanza, che invero l'art. 785 c.p.c. riserva, appunto, al solo caso in cui non sorgano in proposito contestazioni tra le parti, dovendosi, altrimenti, provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia alla definizione con sentenza, eventualmente anche non definitiva.
Ciò, del resto, è coerente con la natura per “fasi” del giudizio di divisione, che tende, eventualmente attraverso una serie di pronunce non definitive su questioni
“strumentali”, a pervenire al risultato finale concreto di trasformare l'originaria quota ideale spettante al singolo condividente in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni o sulla somma di denaro ricavata dalla loro alienazione.
Nella specie, le risultanze documentali della causa (tra cui: l'atto di pignoramento immobiliare, la documentazione ipocatastale e la relazione dell'Esperto stimatore nominato in sede esecutiva) e la natura del diritto oggetto di esecuzione forzata evidenziano la non comoda divisibilità in natura, non essendo peraltro sorte contestazioni sostanziali sul punto all'esito dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c., con la quale era stato disposto dal G.E. il giudizio di divisione.
Va pertanto riconosciuto il diritto alla divisione del bene, le cui modalità vengono disciplinate con separata ordinanza.
III.- La regolamentazione delle spese va rimessa al definitivo.
IV.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria. Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 17/03/2025 e successivi, da rappresentata come in Parte_1
epigrafe, nei confronti di altri, così provvede: Controparte_1
3 TRIBUNALE DI BARI
1) DICHIARA la sussistenza del diritto alla divisione del compendio di cui in parte motiva, e, per l'effetto, lo scioglimento della comunione tra i convenuti comproprietari;
2) DISPONE con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio di divisione.
SPESE al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 22/05/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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