Articolo 38 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 37Articolo 39
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 38.

Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di ratti.

A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive, e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori.

Deve altresi' essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasione della derattizzazione e la conseguente ventilazione.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999