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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5047 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g. 2029/2018
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Raffaele Giorgio;
- per parte convenuta l'avv. Carlo Mancuso.
I difensori riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate, contestando le deduzioni e le conclusioni di controparte.
L'avv. Giorgio, seppur in via subordinata, insiste nell'ammissione delle proprie richieste istruttorie e, in ogni caso, per l'accoglimento della domanda, tenuto conto che la depenalizzazione del reato di falso non è di ostacolo alla liquidazione in sede civile;
in ordine al quantum si richiede una valutazione anche di tipo equitativo.
L'avv. Mancuso insiste, in particolare, sull'eccezione di giudicato che copre il dedotto ed il deducibile, in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello n. 1673/2019 già in atti. Si oppone altresì alla riapertura dell'istruttoria, anche per intervenuta decadenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
ES SS
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. ES SS, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2029/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, C.F: , elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), Via Parte_1 C.F._1
XX Settembre, n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Giorgio che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa per nomina di nuovo difensore;
ATTRICE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo CP_1 C.F._2
Mancuso, presso il cui Studio in Salerno, Via A.M. De Luca n.6, elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/12/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione ritualmente notificata, esponeva: Parte_1
- che con atto depositato presso la stazione dei C.C. di Mercatello (Sa) sporgeva denuncia querela nei confronti dell'Avv. per il reato di falso, con l'aggravante dell'abuso di relazione CP_1
d'opera;
- che, in tale denuncia querela, lamentava che l'Avv. aveva alterato una convenzione di CP_1 incarico professionale apponendovi delle aggiunte arbitrarie (nella specie falsa data del 05/02/2009 ed altro) in virtù della quale aveva intentato procedimento civile per il recupero di spettanze professionali sfociato in un provvedimento di condanna nei confronti di parte attrice, per la somma di €. 258.831,80 oltre accessori di legge, posta successivamente in esecuzione;
2 - che, a seguito di tale denuncia, veniva iniziato nei confronti dell'Avv. procedimento penale CP_1 rubricato presso il Tribunale di Salerno al n. RG. 3205/014;
- che, al termine della fase delle indagini preliminari, veniva disposta da parte del PM perizia grafologica espletata dal consulente nominato, dott.ssa , volta ad accertare la falsità Persona_1
e l'alterazione della scrittura privata di incarico professionale così come lamentato da essa istante;
- che tale consulenza, depositata in data 22/05/2015, acclarava l'ipotesi accusatoria del reato di falso aggravato ascritto all'Avv. e pertanto quest'ultimo veniva tratto a giudizio con CP_1 decreto di citazione diretta del 28/11/2015 dinanzi al Tribunale di Salerno II Sez. Penale Monocratica;
- che, nel corso del giudizio, interveniva il decreto legislativo 15/01/2016 n.7 che disponeva la trasformazione del delitto previsto dall'art. 485 c.p. in illecito civile punito con la sanzione pecuniaria civile da €. 200,00 ad €. 12.000,00;
- che, per effetto di tale provvedimento legislativo, il Giudice Monocratico emetteva in data
16/03/2017 sentenza di non doversi procedere perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, lasciando all'iniziativa della persona offesa l'eventuale applicazione della sanzione civile pecuniaria, previa instaurazione del giudizio dinanzi al giudice competente.
1.1. Riferiva, pertanto, di agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa della falsità posta in essere dal convenuto e di aver proposto istanza di mediazione conclusasi con esito negativo.
1.2. Deduceva, a sostegno, la responsabilità professionale-contrattuale ed extra contrattuale gravante sul convenuto per violazione dei doveri di correttezza e lealtà nell'esercizio dell'attività defensionale prestata in favore di causa di notevole ed ingiusto danno non solo patrimoniale - Parte_1 consistente nell'indisponibilità dell'immobile per effetto dell'illegittimo pignoramento immobiliare trascritto – oltre ai notevoli esborsi per competenze professionali relative ai vari giudizi tutt'ora pendenti;
danno da determinarsi e quantificarsi in giudizio, anche a mezzo CTU.
1.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi la falsità della convenzione professionale recante la falsa data del
5.02.2009; 2) Dichiararsi ed accertarsi il convenuto unico ed esclusivo responsabile dei fatti per cui
è causa per aver alterato con dolo al fine di procurarsi un ingiusto profitto la scrittura privata di incarico professionale oggetto del presente giudizio;
3) Condannarsi il convenuto al pagamento a favore dell'istante di tutti i danni subiti per effetto a causa del grave illecito comportamento posto in essere dal convenuto in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio di quella somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU, nonché al pagamento di tutte le spese e competenze legali sostenute dall'attrice per l'effetto e a causa del comportamento di parte convenuta;
4) Per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento della sanzione civile pecuniaria ai sensi e per
3 l'effetto del decreto legislativo del 15/01/2016 art.4 comma 4 lettera a nella misura massima di €
12.000, 00 o in quella minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva l'Avv. che, in via preliminare, eccepiva la CP_1 nullità della notifica e della citazione per incertezza del petitum.
2.1. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda di accertamento della falsità del documento in contestazione, per esistenza di un giudicato sul punto. Sulla validità dell'atto si era, difatti, già espresso il Tribunale di Salerno con ordinanza emessa, ex art. 702 ter c.p.c., in data
4.09.2014 ed oggetto di gravame.
2.2. Nel merito, insisteva per il rigetto delle avverse domande per infondatezza e temerarietà, evidenziando che non poteva ritenersi accertata in alcun modo l'ipotesi di falso invocata.
3. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 10.12.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare vanno disattese le eccezioni preliminari relative al difetto di notifica e alla nullità della citazione.
La costituzione del convenuto ha sanato eventuali vizi e l'atto di citazione risulta dettagliato nella esposizione degli elementi di fatto oltre che di diritto, tanto da consentire alla controparte di apprestare compiuta difesa.
2. L'eccezione di giudicato è invece fondata.
2.1. Parte attrice chiede di accertare la falsità della scrittura (convenzione di incarico professionale, di cui sarebbe stata alterata in particolare la data) e invoca il conseguenziale risarcimento dei danni subiti;
insiste, altresì, affinchè il convenuto sia condannato al pagamento della sanzione prevista a seguito della depenalizzazione del reato di falso.
2.2. Orbene, è circostanza pacifica e documentata che le domande proposte nell'odierno giudizio da parte attrice sono state già spiegate dalla stessa nel separato e precedente giudizio, svoltosi ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, avente n.r.g. 7927/2013.
2.3. Anche in tale precedente giudizio - evocata quale resistente a fronte della richiesta Parte_1 di compensi professionali dell'Avv. - disconosceva il contenuto e la data della convenzione CP_1 del 5.02.2009 (cft. ricorso ex art. 702 bis e ordinanza definitoria del giudizio di primo grado, prodotta dal convenuto in allegato alle memorie istruttorie).
Dalla disamina della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 4 settembre 2014, all'esito di separato giudizio intercorso tra le stesse parti, emerge che anche in tale precedente processo l'odierna
4 attrice disconosceva il contenuto e la data della convenzione in oggetto, eccependo in subordine la nullità della stessa e la responsabilità del professionista nella fase di recupero del credito.
3. Può solo aggiungersi che le evidenze probatorie raccolte in atti, complessivamente valutate, non consentono comunque di ritenere la prova dell'effettiva alterazione della data della convenzione, atteso che, a fronte delle conclusioni - peraltro generiche del consulente della Procura, come evidenziato dalla difesa del convenuto - si pongono le risultanze della CTP a firma della dott.ssa
, grafologa e criminologa. Persona_2
La stessa, dopo aver esaminato con attenzione gli atti e dato conto delle più recenti tecniche di indagine grafologica, ha concluso ritenendo che la data apposta sulla “Convenzione per incarico professionale” in contestazione “è stata, sicuramente, apposta nel periodo compatibile con la data apparente, ovvero il 5.02.2009” (cft. allegato n. 1 alle memorie istruttorie di parte convenuta).
4. Non da ultimo, gli invocati danni che sarebbero derivati a parte attrice dalla ritenuta falsità, non risultano specificati nè tantomeno provati.
5. Per le stesse ragioni (difetto di prova sulla sussistenza degli elementi integranti l'invocata falsità) non può disporsi neppure il pagamento della sanzione prevista a seguito della depenalizzazione del reato di falso.
6. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che gli esiti del processo penale - di cui si è dato conto - erano obiettivamente incerti e stante la necessità di non ulteriormente inasprire i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES SS, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2029/2018, R.G., disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 10.12.2025.
Il Giudice
ES SS
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g. 2029/2018
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Raffaele Giorgio;
- per parte convenuta l'avv. Carlo Mancuso.
I difensori riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate, contestando le deduzioni e le conclusioni di controparte.
L'avv. Giorgio, seppur in via subordinata, insiste nell'ammissione delle proprie richieste istruttorie e, in ogni caso, per l'accoglimento della domanda, tenuto conto che la depenalizzazione del reato di falso non è di ostacolo alla liquidazione in sede civile;
in ordine al quantum si richiede una valutazione anche di tipo equitativo.
L'avv. Mancuso insiste, in particolare, sull'eccezione di giudicato che copre il dedotto ed il deducibile, in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello n. 1673/2019 già in atti. Si oppone altresì alla riapertura dell'istruttoria, anche per intervenuta decadenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
ES SS
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. ES SS, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2029/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, C.F: , elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), Via Parte_1 C.F._1
XX Settembre, n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Giorgio che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa per nomina di nuovo difensore;
ATTRICE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo CP_1 C.F._2
Mancuso, presso il cui Studio in Salerno, Via A.M. De Luca n.6, elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/12/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione ritualmente notificata, esponeva: Parte_1
- che con atto depositato presso la stazione dei C.C. di Mercatello (Sa) sporgeva denuncia querela nei confronti dell'Avv. per il reato di falso, con l'aggravante dell'abuso di relazione CP_1
d'opera;
- che, in tale denuncia querela, lamentava che l'Avv. aveva alterato una convenzione di CP_1 incarico professionale apponendovi delle aggiunte arbitrarie (nella specie falsa data del 05/02/2009 ed altro) in virtù della quale aveva intentato procedimento civile per il recupero di spettanze professionali sfociato in un provvedimento di condanna nei confronti di parte attrice, per la somma di €. 258.831,80 oltre accessori di legge, posta successivamente in esecuzione;
2 - che, a seguito di tale denuncia, veniva iniziato nei confronti dell'Avv. procedimento penale CP_1 rubricato presso il Tribunale di Salerno al n. RG. 3205/014;
- che, al termine della fase delle indagini preliminari, veniva disposta da parte del PM perizia grafologica espletata dal consulente nominato, dott.ssa , volta ad accertare la falsità Persona_1
e l'alterazione della scrittura privata di incarico professionale così come lamentato da essa istante;
- che tale consulenza, depositata in data 22/05/2015, acclarava l'ipotesi accusatoria del reato di falso aggravato ascritto all'Avv. e pertanto quest'ultimo veniva tratto a giudizio con CP_1 decreto di citazione diretta del 28/11/2015 dinanzi al Tribunale di Salerno II Sez. Penale Monocratica;
- che, nel corso del giudizio, interveniva il decreto legislativo 15/01/2016 n.7 che disponeva la trasformazione del delitto previsto dall'art. 485 c.p. in illecito civile punito con la sanzione pecuniaria civile da €. 200,00 ad €. 12.000,00;
- che, per effetto di tale provvedimento legislativo, il Giudice Monocratico emetteva in data
16/03/2017 sentenza di non doversi procedere perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, lasciando all'iniziativa della persona offesa l'eventuale applicazione della sanzione civile pecuniaria, previa instaurazione del giudizio dinanzi al giudice competente.
1.1. Riferiva, pertanto, di agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa della falsità posta in essere dal convenuto e di aver proposto istanza di mediazione conclusasi con esito negativo.
1.2. Deduceva, a sostegno, la responsabilità professionale-contrattuale ed extra contrattuale gravante sul convenuto per violazione dei doveri di correttezza e lealtà nell'esercizio dell'attività defensionale prestata in favore di causa di notevole ed ingiusto danno non solo patrimoniale - Parte_1 consistente nell'indisponibilità dell'immobile per effetto dell'illegittimo pignoramento immobiliare trascritto – oltre ai notevoli esborsi per competenze professionali relative ai vari giudizi tutt'ora pendenti;
danno da determinarsi e quantificarsi in giudizio, anche a mezzo CTU.
1.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi la falsità della convenzione professionale recante la falsa data del
5.02.2009; 2) Dichiararsi ed accertarsi il convenuto unico ed esclusivo responsabile dei fatti per cui
è causa per aver alterato con dolo al fine di procurarsi un ingiusto profitto la scrittura privata di incarico professionale oggetto del presente giudizio;
3) Condannarsi il convenuto al pagamento a favore dell'istante di tutti i danni subiti per effetto a causa del grave illecito comportamento posto in essere dal convenuto in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio di quella somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo CTU, nonché al pagamento di tutte le spese e competenze legali sostenute dall'attrice per l'effetto e a causa del comportamento di parte convenuta;
4) Per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento della sanzione civile pecuniaria ai sensi e per
3 l'effetto del decreto legislativo del 15/01/2016 art.4 comma 4 lettera a nella misura massima di €
12.000, 00 o in quella minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva l'Avv. che, in via preliminare, eccepiva la CP_1 nullità della notifica e della citazione per incertezza del petitum.
2.1. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda di accertamento della falsità del documento in contestazione, per esistenza di un giudicato sul punto. Sulla validità dell'atto si era, difatti, già espresso il Tribunale di Salerno con ordinanza emessa, ex art. 702 ter c.p.c., in data
4.09.2014 ed oggetto di gravame.
2.2. Nel merito, insisteva per il rigetto delle avverse domande per infondatezza e temerarietà, evidenziando che non poteva ritenersi accertata in alcun modo l'ipotesi di falso invocata.
3. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 10.12.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare vanno disattese le eccezioni preliminari relative al difetto di notifica e alla nullità della citazione.
La costituzione del convenuto ha sanato eventuali vizi e l'atto di citazione risulta dettagliato nella esposizione degli elementi di fatto oltre che di diritto, tanto da consentire alla controparte di apprestare compiuta difesa.
2. L'eccezione di giudicato è invece fondata.
2.1. Parte attrice chiede di accertare la falsità della scrittura (convenzione di incarico professionale, di cui sarebbe stata alterata in particolare la data) e invoca il conseguenziale risarcimento dei danni subiti;
insiste, altresì, affinchè il convenuto sia condannato al pagamento della sanzione prevista a seguito della depenalizzazione del reato di falso.
2.2. Orbene, è circostanza pacifica e documentata che le domande proposte nell'odierno giudizio da parte attrice sono state già spiegate dalla stessa nel separato e precedente giudizio, svoltosi ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, avente n.r.g. 7927/2013.
2.3. Anche in tale precedente giudizio - evocata quale resistente a fronte della richiesta Parte_1 di compensi professionali dell'Avv. - disconosceva il contenuto e la data della convenzione CP_1 del 5.02.2009 (cft. ricorso ex art. 702 bis e ordinanza definitoria del giudizio di primo grado, prodotta dal convenuto in allegato alle memorie istruttorie).
Dalla disamina della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 4 settembre 2014, all'esito di separato giudizio intercorso tra le stesse parti, emerge che anche in tale precedente processo l'odierna
4 attrice disconosceva il contenuto e la data della convenzione in oggetto, eccependo in subordine la nullità della stessa e la responsabilità del professionista nella fase di recupero del credito.
3. Può solo aggiungersi che le evidenze probatorie raccolte in atti, complessivamente valutate, non consentono comunque di ritenere la prova dell'effettiva alterazione della data della convenzione, atteso che, a fronte delle conclusioni - peraltro generiche del consulente della Procura, come evidenziato dalla difesa del convenuto - si pongono le risultanze della CTP a firma della dott.ssa
, grafologa e criminologa. Persona_2
La stessa, dopo aver esaminato con attenzione gli atti e dato conto delle più recenti tecniche di indagine grafologica, ha concluso ritenendo che la data apposta sulla “Convenzione per incarico professionale” in contestazione “è stata, sicuramente, apposta nel periodo compatibile con la data apparente, ovvero il 5.02.2009” (cft. allegato n. 1 alle memorie istruttorie di parte convenuta).
4. Non da ultimo, gli invocati danni che sarebbero derivati a parte attrice dalla ritenuta falsità, non risultano specificati nè tantomeno provati.
5. Per le stesse ragioni (difetto di prova sulla sussistenza degli elementi integranti l'invocata falsità) non può disporsi neppure il pagamento della sanzione prevista a seguito della depenalizzazione del reato di falso.
6. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che gli esiti del processo penale - di cui si è dato conto - erano obiettivamente incerti e stante la necessità di non ulteriormente inasprire i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES SS, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2029/2018, R.G., disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 10.12.2025.
Il Giudice
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