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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3932/2022 R.G., avente ad oggetto: contratto di mutuo TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa, in forza di mandato ad litem apposto in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Francesco Agozzino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla va L. Denza n. 9; ATTRICE E
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Matteo Esposito e Giuseppe Montanile, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Brusciano, alla via Guido De Ruggiero n. 32, come da procura in allegato all'atto di comparsa e costituzione;
CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale parte convenuta al fine di ottenere la fissazione di un termine in suo favore per la restituzione della complessiva somma di euro 50.000,00 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1183 e 1817 del codice civile, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 del c.c. alla domanda al saldo;
in via gradata, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di euro 50.000,00 in proprio favore con decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla scadenza del termine a fissarsi. A fondamento della spiegata domanda, parte attrice ha rappresentato che, in qualità di erede di avrebbe diritto alla restituzione della Persona_1 somma di euro 50.000,00 indebitamente sottratta alla sfera patrimoniale del de cuius. In particolare, ha assunto che il padre aveva provveduto a Persona_1 versare in favore della convenuta il richiamato importo come di seguito riportato: il 30.6.2014 il de cuius aveva elargito la somma di euro 30.000,00 a titolo di “versamento in conto mutuo”; in epoca successiva e, precisamente, il 25. 5.2018 aveva versato sul conto corrente di parte convenuta la somma di euro 20.000,00 a titolo di prestito infruttifero. Parte attrice, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha richiamato il principio di diritto esplicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria”. Si è costituita parte convenuta, la quale, in via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione attiva;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Nella prospettazione di parte convenuta, i due bonifici per cui è causa non sarebbero stati versati a titolo di mutuo, in quanto le somme sarebbero state utilizzate da delegato ad operare sul conto corrente conto Persona_1
n.1000/2411 del Banco di Napoli intestato a , al fine di Controparte_1 costituire una riserva di liquidità disponibile per esso Persona_1
Pertanto, assume essersi trattati di un giroconto atipico, finalizzato a propiziare esigenze personali del Per_1
Istruito il giudizio, mediante l'audizione di vari testimoni, all'udienza del 3.6.2025 trattata in forma cartolare la causa era rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In limine litis, si osserva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato, sussistendo la legittimazione processuale in capo ad entrambe le parti del presente giudizio. In linea generale, appare opportuno premettere che la legitimatio ad causam costituisce una condizione per l'esperibilità dell'azione in sede giurisdizionale, di talché la mancanza della stessa determina un'ineludibile pronuncia di rigetto che ostacola la prosecuzione del giudizio. L'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalenti sono ormai granitici nel sostenere che l'accertamento avente ad oggetto la legitimatio ad causam, nella sua duplice accezione di legittimazione ad agire e a contraddire, si traduce nella possibilità di esercitare il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirne gli effetti, esulando dal suddetto accertamento la questione di merito relativa alla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale. (ex multis Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756, cfr. Cass. 5.11.1997, n. 10843). Dunque, ne deriva che la legittimazione ad agire a tutela del diritto soggettivo equivale ad affermazione del diritto soggettivo. Il concetto di affermazione sottende un tipo di valutazione di natura personale e in via astratta, compiuta direttamente dal soggetto che decide di agire in sede giurisdizionale a tutela del proprio diritto. Per converso, la sussistenza del diritto attiene al merito, in quanto solo al termine dell'iter giudiziale è possibile stabilire l'effettiva titolarità del diritto in capo al soggetto che agisce per l'affermazione dello stesso. Ciò premesso, l'eccezione preliminare di parte convenuta sulla carenza di legittimazione attiva va disattesa, in quanto destituita di fondamento giuridico alla luce del compendio probatorio versato in atti. La legittimazione attiva in capo a parte attrice risulta, invero, documentalmente comprovata dal deposito del certificato di morte di e dalla Persona_1 dichiarazione di successione e domande di volture catastali, che dimostrano l'acquisita qualità di erede in capo all'attrice mediante definitiva accettazione dell'eredità. Ne deriva, quindi, che , in qualità di erede del padre Parte_1 Per_1
è legittimata ad agire in giudizio, in quanto con la successione
[...] subentra nel medesimo rapporto, debitorio e creditorio, del de cuius. Di qui il rigetto della sollevata eccezione.
2. Passando al merito della vicenda, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esplicate. Le parti hanno fornito due ricostruzioni alternative del quadro fattuale: parte attrice ha sostenuto che le somme erogate dal de cuius siano state versate in parte (euro 20.000,00) a titolo di acconto mutuo e in parte a titolo di prestito infruttifero;
di contro, parte convenuta ha rappresentato una diversa causa concreta sottesa alle operazione negoziali per cui è causa, sostenendone la natura di mero giroconto in favore dello stesso soggetto sostanziale, della medesima persona fisica, avendo egli una delega autorizzata per Persona_1 liberamente operare sul conto corrente n. 1000/2411 del banco di Napoli, intestato a , in ragion dello stretto rapporto che li legava. Controparte_1
Le prospettazioni offerte dalle parti sono, indubbiamente, da ambedue le vedute, sostenibili in astratto;
tuttavia, le emergenze processuali hanno consentito di valorizzare la versione di parte attrice per i motivi che seguono.
2.1. In diritto va chiarito che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017). La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021) 2.2. Tanto premesso, nella specie l'attrice, , ha allegato e provato Parte_1 documentato che il padre, ha effettuato un dazione di denaro Persona_1 in favore di , titolare della ditta individuale Farmacia Rossano Controparte_1
Emiliana, per un totale di euro 50.000,00 erogato con due distinti bonifici accreditati entrambi sul conto corrente n.1000/2411 del Banco di Napoli, intestato alla convenuta. Le argomentazioni di parte attrice, secondo le quali tali dazioni sarebbero state effettuate a titolo di mutuo, hanno trovato riscontro, ad avviso del tribunale, nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio. A tal proposito, giova ripercorrere laconicamente l'essenza delle dichiarazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione. In sede di interrogatorio, parte attrice, nel fornire una descrizione più dettagliata dei fatti, ha aggiunto che il padre era titolare di un albergo a Sorrento e, oltre a godere dei proventi della società, aveva rendite superiore a 90.000,00. Inoltre, ha dichiarato che per il prestito del 2018 il padre provvedeva a far redigere dal commercialista un atto nel quale si dava cognizione del prestito, unitamente all'iban e ai termini per la restituzione. Il teste indicato da parte attrice, , ha dichiarato di essere a Testimone_1 conoscenza dei fatti avendo il medesimo assunto il ruolo commercialista di
Il teste ha confermato di essersi occupato, personalmente, di Persona_1 redigere una scrittura privata nella quale si dava atto che nel 2018 il Per_1 prestava euro 20.000,00, da restituire in rate mensili di euro 1.000,00 ciascuna. Ha rammentato, altresì, che gli chiese un consiglio sulle Persona_1 modalità di restituzione del prestito, proponendo, poi, la restituzione mediante RI.BA. Il teste, infine, ha affermato che il bonifico di euro 20.000,00 non costituiva una riserva di liquidità di avendo egli una rendita Persona_1 fabbricati di euro 90.000,00. Il teste ha confermato l'esistenza delle RI.BA inevase, avendo egli Tes_2 anche assistito alla redazione della scrittura privata da parte del commercialista per la restituzione del prestito del 2018. Il teste, ha confermato l'inesistenza di un collegamento tra il Testimone_3 conto della (di cui era titolare il de cuius) e il conto di . CP_2 Controparte_1
Quanto ai testimoni addotti da parte convenuta, il teste , Testimone_4 convivente del de cuius e madre della convenuta, ha raccontato che Per_1 aveva una procura ad operare presso il Banco di Napoli sul conto
[...] corrente della figlia, . Ha poi precisato che né lei né la figlia Controparte_1 erano a conoscenza dei bonifici effettuati dal e delle ragioni per le quali Per_1 venivano eseguiti i bonifici. Inoltre, nessuna richiesta di restituzione è stata mai avanzata da nei loro confronti. Il teste ha, inoltre, dichiarato Persona_1 che il de cuius utilizzava gli incassi della farmacia per esigenze personali di liquidità, e di aver provveduto alla restituzione di tutti gli importi, ma nulla ha riferito specificamente alle somme di cui ai due bonifici per cui è causa. Infine, ha confermato che viveva di rendite immobiliari, essendo titolare Persona_1 di alberghi.
, impiegata presso la Banca Intesa San Paolo, ha dichiarato Testimone_5 che oltre ad aver prestato la fideiussione, era in possesso Persona_1 anche di una delega commerciale a lui rilasciata da per Controparte_1
l'esecuzione di operazioni bancarie. Il teste null'altro ha saputo aggiungere in merito alla natura e al contenuto delle operazioni. Orbene, sulla scorta del compendio probatorio fornito, si ritiene che parte attrice abbia offerto la prova della dazione della somma di danaro da parte di Per_1 in favore di parte convenuta, nonché del titolo da cui deriva l'obbligo
[...] della vantata restituzione. In particolare, la prova del versamento dell'importo totale di euro 50.000,00 in favore della farmacia, di cui era titolare indiscutibilmente parte convenuta, risulta documentato dall'estratto conto bancario prodotto da parte attrice (bonifico bancario di euro 30.000,00 il 30.06.2014; bonifico bancario di euro 20.000,00 effettuato in data 25.05.2018) nei quali sono testualmente indicate le causali di
“versamento in conto mutuo” e di “prestito infruttifero”. Sono state, altresì, prodotte le RI.BA (Ricevuta bancaria), che costituiscono uno strumento di pagamento che attesta il diritto di un creditore a ricevere un importo da un debitore attraverso la banca;
si tratta di un documento utilizzato per incassare le fatture o i crediti, con la banca che funge da intermediario finanziario. Co Ebbene, la produzione documentale (bonifici e ri. denota, ad avviso di chi scrive, la generale condotta del de cuius di effettuare prestiti in favore della parte convenuta e di predisporne le modalità di restituzione. Sul punto giova osservare che la Suprema Corte ha affermato che “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma)(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021). La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.) (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023). Deve, dunque, ritenersi dimostrato, ad opera dell'attrice, oltre alla materiale dazione della somma di denaro di cui trattasi, anche del titolo di tale dazione, consistito in un prestito infruttifero eseguito in favore della figlia della Per_1 sua compagna, allo scopo di aiutarla nell'espletamento della sua attività di farmacista. Difatti, in presenza di una causale dei bonifici tanto esplicita (prestito), la convenuta avrebbe dovuto dimostrare un titolo diverso del citato versamento: prova che non si ritiene abbia fornito.
, invero, oltre a non dimostrare la esistenza di un nesso di Controparte_1 collegamento tra la società che gestiva l'albergo di cui il de cuius era CP_2 titolare, e la farmacia, tanto da giustificare diversamente la dazione del denaro di cui si discorre, nemmeno ha fornito la prova della diversa causale, da lei sostenuta, rappresentata dalla supposta esigenza di liquidità di Per_1
circostanza che non ha trovato alcun riscontro nel reso istruttorio.
[...]
Difatti, le dichiarazioni dei testi, ancorché discordanti su alcuni punti, presentano la medesima sostanza nella parte in cui emerge che il era Per_1 titolare di alberghi, attività che gli consentiva, indubbiamente, di disporre di una rendita immobiliare: di qui la indimostrata sua esigenza di avere sempre a disposizione una certa liquidità. Ne discende che la causa petendi della domanda di restituzione azionata dall'attrice, vale a dire che la somma sia stata effettivamente data dal de cuius in favore della convenuta a titolo di mutuo, deve ritenersi dimostrata, con la conseguenza che la domanda va accolta e condannata alla Controparte_1 restituzione dell'importo di euro 50.000,00 in favore di . Parte_1
Su detto importo sono, poi, dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi, previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate della causa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di di euro 50.000,00 oltre interessi al tasso di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
B. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 518,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 20 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa, in forza di mandato ad litem apposto in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Francesco Agozzino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla va L. Denza n. 9; ATTRICE E
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Matteo Esposito e Giuseppe Montanile, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Brusciano, alla via Guido De Ruggiero n. 32, come da procura in allegato all'atto di comparsa e costituzione;
CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale parte convenuta al fine di ottenere la fissazione di un termine in suo favore per la restituzione della complessiva somma di euro 50.000,00 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1183 e 1817 del codice civile, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 del c.c. alla domanda al saldo;
in via gradata, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di euro 50.000,00 in proprio favore con decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla scadenza del termine a fissarsi. A fondamento della spiegata domanda, parte attrice ha rappresentato che, in qualità di erede di avrebbe diritto alla restituzione della Persona_1 somma di euro 50.000,00 indebitamente sottratta alla sfera patrimoniale del de cuius. In particolare, ha assunto che il padre aveva provveduto a Persona_1 versare in favore della convenuta il richiamato importo come di seguito riportato: il 30.6.2014 il de cuius aveva elargito la somma di euro 30.000,00 a titolo di “versamento in conto mutuo”; in epoca successiva e, precisamente, il 25. 5.2018 aveva versato sul conto corrente di parte convenuta la somma di euro 20.000,00 a titolo di prestito infruttifero. Parte attrice, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha richiamato il principio di diritto esplicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria”. Si è costituita parte convenuta, la quale, in via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione attiva;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Nella prospettazione di parte convenuta, i due bonifici per cui è causa non sarebbero stati versati a titolo di mutuo, in quanto le somme sarebbero state utilizzate da delegato ad operare sul conto corrente conto Persona_1
n.1000/2411 del Banco di Napoli intestato a , al fine di Controparte_1 costituire una riserva di liquidità disponibile per esso Persona_1
Pertanto, assume essersi trattati di un giroconto atipico, finalizzato a propiziare esigenze personali del Per_1
Istruito il giudizio, mediante l'audizione di vari testimoni, all'udienza del 3.6.2025 trattata in forma cartolare la causa era rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In limine litis, si osserva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato, sussistendo la legittimazione processuale in capo ad entrambe le parti del presente giudizio. In linea generale, appare opportuno premettere che la legitimatio ad causam costituisce una condizione per l'esperibilità dell'azione in sede giurisdizionale, di talché la mancanza della stessa determina un'ineludibile pronuncia di rigetto che ostacola la prosecuzione del giudizio. L'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalenti sono ormai granitici nel sostenere che l'accertamento avente ad oggetto la legitimatio ad causam, nella sua duplice accezione di legittimazione ad agire e a contraddire, si traduce nella possibilità di esercitare il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirne gli effetti, esulando dal suddetto accertamento la questione di merito relativa alla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale. (ex multis Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756, cfr. Cass. 5.11.1997, n. 10843). Dunque, ne deriva che la legittimazione ad agire a tutela del diritto soggettivo equivale ad affermazione del diritto soggettivo. Il concetto di affermazione sottende un tipo di valutazione di natura personale e in via astratta, compiuta direttamente dal soggetto che decide di agire in sede giurisdizionale a tutela del proprio diritto. Per converso, la sussistenza del diritto attiene al merito, in quanto solo al termine dell'iter giudiziale è possibile stabilire l'effettiva titolarità del diritto in capo al soggetto che agisce per l'affermazione dello stesso. Ciò premesso, l'eccezione preliminare di parte convenuta sulla carenza di legittimazione attiva va disattesa, in quanto destituita di fondamento giuridico alla luce del compendio probatorio versato in atti. La legittimazione attiva in capo a parte attrice risulta, invero, documentalmente comprovata dal deposito del certificato di morte di e dalla Persona_1 dichiarazione di successione e domande di volture catastali, che dimostrano l'acquisita qualità di erede in capo all'attrice mediante definitiva accettazione dell'eredità. Ne deriva, quindi, che , in qualità di erede del padre Parte_1 Per_1
è legittimata ad agire in giudizio, in quanto con la successione
[...] subentra nel medesimo rapporto, debitorio e creditorio, del de cuius. Di qui il rigetto della sollevata eccezione.
2. Passando al merito della vicenda, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esplicate. Le parti hanno fornito due ricostruzioni alternative del quadro fattuale: parte attrice ha sostenuto che le somme erogate dal de cuius siano state versate in parte (euro 20.000,00) a titolo di acconto mutuo e in parte a titolo di prestito infruttifero;
di contro, parte convenuta ha rappresentato una diversa causa concreta sottesa alle operazione negoziali per cui è causa, sostenendone la natura di mero giroconto in favore dello stesso soggetto sostanziale, della medesima persona fisica, avendo egli una delega autorizzata per Persona_1 liberamente operare sul conto corrente n. 1000/2411 del banco di Napoli, intestato a , in ragion dello stretto rapporto che li legava. Controparte_1
Le prospettazioni offerte dalle parti sono, indubbiamente, da ambedue le vedute, sostenibili in astratto;
tuttavia, le emergenze processuali hanno consentito di valorizzare la versione di parte attrice per i motivi che seguono.
2.1. In diritto va chiarito che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017). La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021) 2.2. Tanto premesso, nella specie l'attrice, , ha allegato e provato Parte_1 documentato che il padre, ha effettuato un dazione di denaro Persona_1 in favore di , titolare della ditta individuale Farmacia Rossano Controparte_1
Emiliana, per un totale di euro 50.000,00 erogato con due distinti bonifici accreditati entrambi sul conto corrente n.1000/2411 del Banco di Napoli, intestato alla convenuta. Le argomentazioni di parte attrice, secondo le quali tali dazioni sarebbero state effettuate a titolo di mutuo, hanno trovato riscontro, ad avviso del tribunale, nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio. A tal proposito, giova ripercorrere laconicamente l'essenza delle dichiarazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione. In sede di interrogatorio, parte attrice, nel fornire una descrizione più dettagliata dei fatti, ha aggiunto che il padre era titolare di un albergo a Sorrento e, oltre a godere dei proventi della società, aveva rendite superiore a 90.000,00. Inoltre, ha dichiarato che per il prestito del 2018 il padre provvedeva a far redigere dal commercialista un atto nel quale si dava cognizione del prestito, unitamente all'iban e ai termini per la restituzione. Il teste indicato da parte attrice, , ha dichiarato di essere a Testimone_1 conoscenza dei fatti avendo il medesimo assunto il ruolo commercialista di
Il teste ha confermato di essersi occupato, personalmente, di Persona_1 redigere una scrittura privata nella quale si dava atto che nel 2018 il Per_1 prestava euro 20.000,00, da restituire in rate mensili di euro 1.000,00 ciascuna. Ha rammentato, altresì, che gli chiese un consiglio sulle Persona_1 modalità di restituzione del prestito, proponendo, poi, la restituzione mediante RI.BA. Il teste, infine, ha affermato che il bonifico di euro 20.000,00 non costituiva una riserva di liquidità di avendo egli una rendita Persona_1 fabbricati di euro 90.000,00. Il teste ha confermato l'esistenza delle RI.BA inevase, avendo egli Tes_2 anche assistito alla redazione della scrittura privata da parte del commercialista per la restituzione del prestito del 2018. Il teste, ha confermato l'inesistenza di un collegamento tra il Testimone_3 conto della (di cui era titolare il de cuius) e il conto di . CP_2 Controparte_1
Quanto ai testimoni addotti da parte convenuta, il teste , Testimone_4 convivente del de cuius e madre della convenuta, ha raccontato che Per_1 aveva una procura ad operare presso il Banco di Napoli sul conto
[...] corrente della figlia, . Ha poi precisato che né lei né la figlia Controparte_1 erano a conoscenza dei bonifici effettuati dal e delle ragioni per le quali Per_1 venivano eseguiti i bonifici. Inoltre, nessuna richiesta di restituzione è stata mai avanzata da nei loro confronti. Il teste ha, inoltre, dichiarato Persona_1 che il de cuius utilizzava gli incassi della farmacia per esigenze personali di liquidità, e di aver provveduto alla restituzione di tutti gli importi, ma nulla ha riferito specificamente alle somme di cui ai due bonifici per cui è causa. Infine, ha confermato che viveva di rendite immobiliari, essendo titolare Persona_1 di alberghi.
, impiegata presso la Banca Intesa San Paolo, ha dichiarato Testimone_5 che oltre ad aver prestato la fideiussione, era in possesso Persona_1 anche di una delega commerciale a lui rilasciata da per Controparte_1
l'esecuzione di operazioni bancarie. Il teste null'altro ha saputo aggiungere in merito alla natura e al contenuto delle operazioni. Orbene, sulla scorta del compendio probatorio fornito, si ritiene che parte attrice abbia offerto la prova della dazione della somma di danaro da parte di Per_1 in favore di parte convenuta, nonché del titolo da cui deriva l'obbligo
[...] della vantata restituzione. In particolare, la prova del versamento dell'importo totale di euro 50.000,00 in favore della farmacia, di cui era titolare indiscutibilmente parte convenuta, risulta documentato dall'estratto conto bancario prodotto da parte attrice (bonifico bancario di euro 30.000,00 il 30.06.2014; bonifico bancario di euro 20.000,00 effettuato in data 25.05.2018) nei quali sono testualmente indicate le causali di
“versamento in conto mutuo” e di “prestito infruttifero”. Sono state, altresì, prodotte le RI.BA (Ricevuta bancaria), che costituiscono uno strumento di pagamento che attesta il diritto di un creditore a ricevere un importo da un debitore attraverso la banca;
si tratta di un documento utilizzato per incassare le fatture o i crediti, con la banca che funge da intermediario finanziario. Co Ebbene, la produzione documentale (bonifici e ri. denota, ad avviso di chi scrive, la generale condotta del de cuius di effettuare prestiti in favore della parte convenuta e di predisporne le modalità di restituzione. Sul punto giova osservare che la Suprema Corte ha affermato che “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma)(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021). La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.) (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023). Deve, dunque, ritenersi dimostrato, ad opera dell'attrice, oltre alla materiale dazione della somma di denaro di cui trattasi, anche del titolo di tale dazione, consistito in un prestito infruttifero eseguito in favore della figlia della Per_1 sua compagna, allo scopo di aiutarla nell'espletamento della sua attività di farmacista. Difatti, in presenza di una causale dei bonifici tanto esplicita (prestito), la convenuta avrebbe dovuto dimostrare un titolo diverso del citato versamento: prova che non si ritiene abbia fornito.
, invero, oltre a non dimostrare la esistenza di un nesso di Controparte_1 collegamento tra la società che gestiva l'albergo di cui il de cuius era CP_2 titolare, e la farmacia, tanto da giustificare diversamente la dazione del denaro di cui si discorre, nemmeno ha fornito la prova della diversa causale, da lei sostenuta, rappresentata dalla supposta esigenza di liquidità di Per_1
circostanza che non ha trovato alcun riscontro nel reso istruttorio.
[...]
Difatti, le dichiarazioni dei testi, ancorché discordanti su alcuni punti, presentano la medesima sostanza nella parte in cui emerge che il era Per_1 titolare di alberghi, attività che gli consentiva, indubbiamente, di disporre di una rendita immobiliare: di qui la indimostrata sua esigenza di avere sempre a disposizione una certa liquidità. Ne discende che la causa petendi della domanda di restituzione azionata dall'attrice, vale a dire che la somma sia stata effettivamente data dal de cuius in favore della convenuta a titolo di mutuo, deve ritenersi dimostrata, con la conseguenza che la domanda va accolta e condannata alla Controparte_1 restituzione dell'importo di euro 50.000,00 in favore di . Parte_1
Su detto importo sono, poi, dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi, previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate della causa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di di euro 50.000,00 oltre interessi al tasso di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
B. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 518,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 20 ottobre 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo