Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2438/2024 R.G.
TRA
con Avv. Nicola Piluso Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Mirella CP_1
Arlotta resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.6.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-002066601 CP_1 notificata il 1.6.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2018, chiedendo “[..] accertare e dichiarare estinto il diritto sanzionatorio dell' per intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981; in subordine, accertare e dichiarare illegittima ovvero nulla ovvero annullare ovvero infondata l'ordinanza ingiunzione opposta [..]”.
Lamentava la illegittimità/nullità della ordinanza ingiunzione opposta per: 1) omessa notifica del prodromico atto di accertamento n.
1
2) CP_1 violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981; 3) difetto di motivazione;
4) prescrizione del diritto ad irrogare la sanzione ex art. 28 L. n. 689/1981; 5) infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che, costituendosi in giudizio, l' ha offerto la prova CP_2 dell'avvenuta notifica al ricorrente (in data non decifrabile dal timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento, ma comunque successiva alla data del
20.12.2019 di spedizione dell'atto) dell'atto di accertamento n.
.2500.13/12/2019.0411206 del 13.12.2019 posto a fondamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta (cfr. fasc. ). CP_1
È, dunque, infondata la doglianza del ricorrente che fa leva sulla omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Ciò detto, la parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 14 L. n.
689/1981 a mente del quale “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [..]”.
L' sostiene, sul punto, che la norma invocata da controparte non sia CP_1 applicabile al caso di specie e che, in ogni caso, anche a volere aderire alla prospettazione offerta da parte ricorrente il dies a quo non potrebbe che decorrere dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario
2 all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti (in tal senso in memoria alle pagg. 8-9).
Pur nella consapevolezza dei contrastanti orientamenti di merito registratisi sull'applicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 nei giudizi quale quello di specie, ritiene il giudice – con ciò rivisitando la propria posizione al riguardo – che la disposizione in parola debba qui trovare spazio applicativo.
Occorre al riguardo evidenziare che l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 8/2016 dispone “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ora, rilevato anzitutto che l'art. 14 L. n. 689/1981 si colloca sistematicamente tra le disposizioni della sezione II del capo I della citata legge e richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia di Corte di Appello Trieste del
9.5.2025 (resa nel procedimento iscritto al n. 208/2023 R.G.), si osserva che
“[..] L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la CP_1 specialità della fattispecie prevista dall'art. 2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art. 2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza
3 penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81
(che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art. 14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle CP_1 ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24
4 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario,
l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81 [..]”.
L'art. 14 della Legge n. 689/1981 opera, dunque, non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
Affermata, quindi, l'applicabilità della citata disposizione si osserva che nel caso di specie, l' non ha allegato – in concreto e con riferimento alla CP_1 posizione specifica del ricorrente - quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto per la contestazione della violazione sicchè deve concludersi che la notifica dell'atto di accertamento della violazione di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 (avvenuta, come detto, in epoca posteriore al 20.12.2019) è certamente tardiva rispetto all'illecito, che è relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni afferenti il periodo dal 7/2018 al 11/2018 (cfr. atto di accertamento pag. 4).
Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 e a tanto conduce, in assorbimento delle ulteriori doglianze, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta.
Appare equo compensare le spese di lite stante la controvertibilità della questione posta alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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