TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 2383/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 24.03.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
2383/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. D'URSO LOREDANA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2023 parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Cassino di “- accertare e dichiarare che il ricorrente in data
01/07/2020 ore 23.59 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte in premessa del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 35%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
protempore, alla corresponsione della rendita da inabilità Temporanea assoluta pari a giorni 120 e da inabilità temporanea parziale pari a giorni
100 oltre che alla rendita per invalidità permanente nella misura del 35%
o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, eccependo CP_1
la nullità della notifica e nel merito che la patologia professionale denunciata era stata correttamente valutata in via amministrativa nella misura del 10%.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e la nomina del CTU e decisa a seguito di udienza cartolare.
La domanda proposta dal ricorrente, stante il già avvenuto riconoscimento della natura lavorativa dell'infortunio, è stata diretta unicamente al riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico permanente conseguente all'infortunio sul lavoro del 01.07.2020 con un'inabilità temporanea assoluta pari a giorni 120 e da inabilità temporanea parziale pari a giorni 100 oltre che alla rendita per invalidità permanente nella misura del 35%, con decorrenza dalla data dell'originario infortunio.
Pag. 2 di 5 L' – in sede amministrativa – aveva già riconosciuto la natura CP_1
professionale dell'infortunio e aveva già valutato la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%.
Nominato il consulente ai fini della quantificazione dei postumi invalidanti, il dr ha quantificato il danno biologico permanente complessivo Per_1
riportato dal ricorrente nella misura del 11% oltre a giorni 90 di I.T.A., così argomentando: “In base all'esame clinico-anamnestico ed alla documentazione sanitaria esaminata si può affermare che il Sig. Pt_1
nell'infortunio lavorativo in data 1-7-20 ha riportato: ” trauma
[...]
cranio-cervicale non commotivo con ferite multiple regione frontale e zigomatica in politrauma, frattura tibia prossimale e piatto tibiale arto inferiore sx in incidente stradale, escoriazioni multiple “ . Gli attuali postumi permanenti consistono in “esiti algico-disfunzionali da frattura piatto tibiale sx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in sede, esiti cicatriziali al volto e arto inferiore sx”.
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo. Il CTU ha altresì puntualmente replicato alle osservazioni di parte ricorrente.
Ne deriva il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) dell'art. D.Lgs. n. 38 del 2000 per il danno biologico permanente conseguente all'infortunio del 01.07.2020 nella misura del 11% oltre accessori di legge e detratto quanto già percepito dall' per il medesimo titolo. CP_1
Pag. 3 di 5 Ne consegue altresì il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo per inabilità temporanea assoluta per giorni 90 detratto quanto già percepito dall' per il medesimo titolo. CP_1
Le spese seguono la soccombenza, compensate per 2/3, stante il limitato accoglimento della domanda, e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo per inabilità temporanea assoluta (90 giorni), detratto quanto percepito dall' per il medesimo titolo;
CP_1
accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per il danno biologico permanente conseguente all'infortunio sul lavoro del 01.07.2020, valutato complessivamente nella misura del 11% oltre accessori di legge e detratto quanto già percepito dall' per il CP_1
medesimo titolo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che compensate per 2/3, CP_1
liquida in euro 600,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 23.03 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 2383/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 24.03.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
2383/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. D'URSO LOREDANA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2023 parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Cassino di “- accertare e dichiarare che il ricorrente in data
01/07/2020 ore 23.59 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte in premessa del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 35%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
protempore, alla corresponsione della rendita da inabilità Temporanea assoluta pari a giorni 120 e da inabilità temporanea parziale pari a giorni
100 oltre che alla rendita per invalidità permanente nella misura del 35%
o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, eccependo CP_1
la nullità della notifica e nel merito che la patologia professionale denunciata era stata correttamente valutata in via amministrativa nella misura del 10%.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e la nomina del CTU e decisa a seguito di udienza cartolare.
La domanda proposta dal ricorrente, stante il già avvenuto riconoscimento della natura lavorativa dell'infortunio, è stata diretta unicamente al riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico permanente conseguente all'infortunio sul lavoro del 01.07.2020 con un'inabilità temporanea assoluta pari a giorni 120 e da inabilità temporanea parziale pari a giorni 100 oltre che alla rendita per invalidità permanente nella misura del 35%, con decorrenza dalla data dell'originario infortunio.
Pag. 2 di 5 L' – in sede amministrativa – aveva già riconosciuto la natura CP_1
professionale dell'infortunio e aveva già valutato la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%.
Nominato il consulente ai fini della quantificazione dei postumi invalidanti, il dr ha quantificato il danno biologico permanente complessivo Per_1
riportato dal ricorrente nella misura del 11% oltre a giorni 90 di I.T.A., così argomentando: “In base all'esame clinico-anamnestico ed alla documentazione sanitaria esaminata si può affermare che il Sig. Pt_1
nell'infortunio lavorativo in data 1-7-20 ha riportato: ” trauma
[...]
cranio-cervicale non commotivo con ferite multiple regione frontale e zigomatica in politrauma, frattura tibia prossimale e piatto tibiale arto inferiore sx in incidente stradale, escoriazioni multiple “ . Gli attuali postumi permanenti consistono in “esiti algico-disfunzionali da frattura piatto tibiale sx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in sede, esiti cicatriziali al volto e arto inferiore sx”.
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo. Il CTU ha altresì puntualmente replicato alle osservazioni di parte ricorrente.
Ne deriva il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) dell'art. D.Lgs. n. 38 del 2000 per il danno biologico permanente conseguente all'infortunio del 01.07.2020 nella misura del 11% oltre accessori di legge e detratto quanto già percepito dall' per il medesimo titolo. CP_1
Pag. 3 di 5 Ne consegue altresì il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo per inabilità temporanea assoluta per giorni 90 detratto quanto già percepito dall' per il medesimo titolo. CP_1
Le spese seguono la soccombenza, compensate per 2/3, stante il limitato accoglimento della domanda, e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo per inabilità temporanea assoluta (90 giorni), detratto quanto percepito dall' per il medesimo titolo;
CP_1
accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per il danno biologico permanente conseguente all'infortunio sul lavoro del 01.07.2020, valutato complessivamente nella misura del 11% oltre accessori di legge e detratto quanto già percepito dall' per il CP_1
medesimo titolo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che compensate per 2/3, CP_1
liquida in euro 600,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 23.03 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5