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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8254/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8254/2021 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
C.F. ) entrambi con il patrocinio dell'avv. MARIONI Parte_2 P.IVA_1
FILIPPO del Foro di Pavia, elettivamente domiciliati in via Cesare Battisti 54, Pavia presso il difensore avv. MARIONI FILIPPO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Arturo Flick, DE MARZI NICOLETTA e Francesco Romualdi, elettivamente domiciliato in via Fieschi 1/8 , Genova, presso il difensore avv. Arturo Flick
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 26/6/2024 e di seguito ritrascritte nella parte in fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La TT individuale in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con atto di citazione del 5/8/2021, hanno citato in giudizio CP_1
domandando a questo Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare che
[...]
essi, su incarico di hanno, rispettivamente: quanto a Controparte_1 Parte_2
pagina 1 di 11 cercato e reperito le maestranze ed i professionisti per provvedere alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in Rapallo via Privata dei Lauri n. 8, Controparte_1
censito al catasto urbano Foglio 22 mappale 379 sub. 25, come da CILA n. 71976/2020 del 08.01.2020, prot. 2858 del Comune di Rapallo e, quanto alla TT , Parte_1
eseguito i lavori edili di cui al computo metrico estimativo alla data della sospensione dei lavori indicati nella relazione del EO . CP_3
Sempre in via principale, gli odierni attori hanno domandato di accertare e dichiarare che gli interventi eseguiti alla data di sospensione dei lavori da parte della TT individuale corrispondono a quanto esposto in perizia dal EO Parte_1
e che l'importo dovuto per gli stessi a carico di quale CP_3 Parte_3
proprietario dell'immobile in commento, ammonta ad € 25.700,00 o ad altra somma risultante dall'esito dell'istruttoria.
Da ultimo, gli attori hanno chiesto la condanna di al pagamento in Controparte_1
proprio favore, ognuno per quanto di propria competenza, della somma di € 25.700,00 ovvero della diversa somma risultante dall'esito dell'istruttoria.
Il 23/12/2021 si è costituito in giudizio ivi chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, o della TT . In via Parte_1
principale e riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare che gli attori non hanno adempiuto alle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile di sua proprietà
(come da presentata presso il Comune di Rapallo) e, per l'effetto, di respingere le Pt_4
domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto. Inoltre, previo accertamento della circostanza che la TT ha eseguito lavori affetti da vizi e Parte_1
difetti, condannarla al risarcimento dei danni causati nell'appartamento di sua proprietà, quantificabili in € 1.500,00 o in altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e da determinarsi anche in via equitativa.
In via subordinata e riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare CP_1
l'inadempimento della e, per l'effetto, di condannarla al Controparte_4
pagina 2 di 11 risarcimento dei danni causati nell'appartamento di sua proprietà pari ad € 1.500,00 “o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita e da determinarsi anche in via equitativa”, e posto in compensazione detto importo con i crediti che verranno eventualmente accertati e spettanti agli attori, di accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento da parte di della somma di € 1.500,00 in CP_1
favore degli attori, a mezzo assegno circolare non trasferibile 5103555591 emesso da e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto da Controparte_5 CP_1
agli attori per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio nonché per il giudizio di istruzione preventiva iscritto presso lo stesso Tribunale di Genova al r.g. n. 3911/2020.
Concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Preliminarmente sul difetto di legittimazione attiva degli attori.
Il convenuto chiede che sia accertato e conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione attiva di ovvero, nel solo caso di riconoscimento della Parte_2
legittimazione attiva in capo a quest'ultima, della TT individuale . Parte_1
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito descritte.
Premesso che l'istituto della c.d. legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto di agire in giudizio, si rappresenta che a partire dal 2016 la giurisprudenza di legittimità è concorde ed unanime nel ritenere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Oggetto di analisi, ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la pagina 3 di 11 prospettazione: “Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Ciò non toglie che all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo” (Cass. S.U. n. 2951/2016).
La TT hanno allegato la titolarità del diritto di cui Controparte_2
chiedono l'affermazione sostenendo di essere state incaricate rispettivamente di eseguire i lavori presso l'appartamento (ora) di proprietà di nonché di cercare e Controparte_1
reperire maestranze e professionisti per provvedere alla ristrutturazione.
La predetta allegazione è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione attiva degli odierni attori dovendosi perciò esaminare nel merito la domanda.
2. Sulle domande avanzate da e Parte_2 Parte_1
A sostegno della propria domanda di condanna gli attori adducono di aver rispettivamente cercato e reperito le maestranze ed i professionisti per provvedere alla ristrutturazione ( e di aver svolto i lavori di cui al computo metrico Parte_2
estimativo alla data di sospensione dei lavori (TT individuale ), come Parte_1
indicati nella perizia di parte redatta a cura del geom. (doc. 14). CP_3
Gli attori sostengono, nella propria comparsa conclusionale, che gli elementi acquisiti nel corso nell'istruzione probatoria quali prove documentali (e, in particolare, da quanto sottoscritto da e presentato al Comune di Rapallo), il computo metrico CP_1
predisposto dal TT dei Lavori , le risultanze del procedimento di ATP nonché Per_1
le testimonianze, corroborino la propria tesi.
In particolare, a pag. 12 della propria comparsa conclusionale, rappresentano quanto di seguito:
pagina 4 di 11 la delega sottoscritta da al geom. dimostra come lo stesso fosse Controparte_1 Per_1
stato incaricato quale TT dei Lavori (doc. 3);
il computo metrico predisposto dallo stesso geom. , il quale sarebbe stato Per_1
approvato dal committente, dimostrerebbe come la TT si sia Parte_1
attenuta a quanto sin dall'inizio pattuito (doc. 4);
gli screenshot dei messaggi tra l'utenza di e di dimostrerebbero la Per_2 CP_1
piena consapevolezza da parte di quest'ultimo dell'inizio e dello stato di avanzamento dei lavori (doc. 5);
la perizia del geom. e la sua integrazione nonché le fotografie dello stato CP_3
dei luoghi prima dell'allontanamento dal cantiere della TT Parte_1
darebbero piena prova di quanto realizzato dalla stessa TT e del legittimo diritto al pagamento per l'attività svolta;
le lettere tra l'avv. Marioni, e l'avv. Manzi chiarirebbero i rapporti tra Controparte_1
la TT e quest'ultimo a fronte delle richieste Parte_2 Parte_1 CP_1
di pagamento avanzate dagli odierni attori sarebbe rimasto inadempiente rispetto alla stessa obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Il convenuto, per converso, sostiene che i manufatti e le forniture oggetto della Pt_4
non sono stati eseguiti dalla TT e che la TT medesima non avrebbe in Parte_1
alcun modo offerto prova delle proprie pretese. Inoltre, i giorni effettivi di lavorazione da questa impiegati decorrono dal 23/1/2020 (data in cui è stata depositata la comunicazione di inizio lavori presso il Comune) al 7/2/2020, in quanto il 10/2/2020 egli, quale committente, ha intimato la sospensione delle opere e la chiusura del cantiere per cui anche a voler ammettere che la abbia svolto continuativamente la Controparte_4
propria opera, le richieste di corresponsione delle somme indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio sarebbero del tutto ingiustificate.
Al fine di verificare i corrispettivi richiesti, egli ha comunque richiesto, a più riprese, di ricevere la contabilità consuntiva dettagliata, ma tale contabilità non gli è mai arrivata e, anzi, ha ricevuto “unicamente indicazione di somme a titolo di corrispettivo di volta in pagina 5 di 11 volta diverse, senza alcuna voce di dettaglio o di riferimento, spropositate e forfettizzate con promessa di sconto”.
Il convenuto contesta integralmente anche la posizione di sostenendo che Parte_2
il legale rappresentante, , si era offerto spontaneamente di reperire maestranze e Per_2
preventivi di spesa, senza mai rappresentare che si trattasse di una ricerca verso corrispettivo e senza che formalmente fosse stipulato un contratto in tal senso, fermo restando che, anche qualora venisse ravvisato un rapporto, il corrispettivo richiesto sarebbe sproporzionato.
Infine, contesta la perizia tecnica di parte del geom. in quanto la data del CP_3
sopralluogo sarebbe scorretta e i prezzi delle singole lavorazioni sarebbero inveritieri.
La domanda degli attori è infondata per le motivazioni di seguito.
Nonostante la lunga elencazione, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione probatoria non sono idonei a sorreggere la tesi difensiva degli attori.
Procedendo all'esame separato delle due posizioni attoree, dalla pratica edilizia CILA
(doc. 4 – convenuto) emerge che è stato incaricato dell'esecuzione Parte_1
delle opere di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà di e che Controparte_1
progettista delle opere architettoniche nonché soggetto responsabile della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è il geom. . CP_6
Dalla documentazione in atti emerge che la TT ha iniziato l'esecuzione di Parte_1
tali opere 23/1/2020 (data in cui è stata depositata la comunicazione di inizio lavori presso il Comune) e l'ha proseguita fino al 7/2/2020, in quanto il 10/2/2020 CP_1
in qualità di committente, ha intimato la sospensione delle opere e la chiusura
[...]
del cantiere. La circostanza è stata confermata dalla teste moglie dell'attore Tes_1
della quale si ribadisce la capacità a testimoniare.
Ma al di là della conclusione di un contratto di appalto tra le parti, non è dato comprendere come l'appaltatore sia addivenuto alla quantificazione dei propri compensi in quanto si è limitato a pretendere che il convenuto sia condannato al pagamento di €
pagina 6 di 11 25.700,00, ma senza in alcun modo dettagliare le voci di lavorazione e di spesa sostenute e tanto meno provarle.
L'importo preteso appare poco plausibile se rapportato a poco più di due settimane lavorative quale deve ritenersi, perché provato, l'effettivo periodo di esecuzione dell'opera presso l'immobile di CP_1
È un dato di fatto che l'appaltatore non hai mai inoltrato al committente la contabilità consuntiva rappresentativa nel dettaglio delle opere eseguite con specifica indicazione di misure/quantità e prezzi e delle tempistiche di esecuzione.
Si è limitata a sostenere che le ripetute richieste al riguardo da parte di fossero CP_1
finalizzate unicamente a “procrastinare il pagamento”, ma né in sede di ATP, né in questo giudizio ha prodotto detta contabilità, o documenti di sorta idonei ad attestare le opere effettivamente eseguite o, quantomeno, le spese sostenute.
Il prezzo individuato dalla perizia di parte attrice (doc. 14) non può essere assunto a parametro di riferimento, neppure per una valutazione equitativa, in quanto basato sull'esperienza personale del perito e non già su prezziari o usi. Significativa in proposito è la testimonianza resa dallo stesso geom. che ha detto: “E' CP_3
vero ho fatto il sopralluogo ed ho valutato sulla base della mia esperienza i lavori fatti presso questo alloggio dalle ditte che hanno fatto i lavori, ma che io non ho visto lavorare. Ho provveduto a quantificare i lavori stessi sulla base appunto della mia esperienza e non usando il prezziario della Regione Liguria”.
Lo stesso attore è consapevole del limitato valore probatorio della propria perizia di parte per le considerazioni fatte a pag. 9 della comparsa conclusionale. Anche le foto in essa contenute, documentano lo stato ante lavori, mentre quelle che dovrebbero rappresentare i lavori, non li rappresentano affatto in quanto non dimostrano che il pavimento in origine piastrellato sia lo stesso di cui è stato ripreso uno spicchio cementato (a pag. 6 della relazione).
pagina 7 di 11 Sulla base degli elementi fin qui passati in rassegna non è possibile ritenere che l'appaltatore abbia assolto all'onere di provare l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Anche il computo metrico firmato dal geom. (doc. 4 attore), a cui l'attore affida le Per_1
proprie difese, non solo non basta a dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori, ma laddove, come in questo caso, il committente contesti l'entità del dovuto, la contabilità redatta dal direttore dei lavori può costituire idonea prova del credito dell'appaltatore, sempre che “risulti che sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve” (così Cass. Civ., sez. II, sent. 128/2022). Ma qui non è nemmeno firmata dal committente.
Le risultanze dell'ATP, promosso dagli odierni attori, non sono in alcun modo idonee a dimostrare “il perfetto stato di realizzazione delle opere a regola d'arte” in quanto si è concluso con il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite tra le parti con la motivazione che “lo stato dei luoghi è mutato radicalmente, il che fa venir meno il presupposto della domanda qui azionata anche considerando che i lavori che il ricorrente reclama di aver fatto sono relativi a murature ed impianti, difficilmente verificabili ex post attraverso accertamenti in loco”.
Gli unici lavori riferibili alla TT attrice di cui si ha testimonianza in questa causa sono quelli riferiti dal teste , TT dei Lavori, il quale ha detto di “avere visto la CP_6
TT durante un paio di sopralluoghi in cantiere”, intenta ad eseguire i seguenti lavori:
“l'allestimento del cantiere, la demolizione dei sottofondi e dei rivestimenti del bagno e del cucinino con trasporto materiali di risulta alla discarica, la demolizione e spicconatura nel locale bagno e cucinino in quanto ricordo che vi era stata nel cucinino anche la demolizione di una parte di tramezzatura, sicuramente lo spostamento dei radiatori e di conseguenza ritengo anche le scanalature, non ricordo la fornitura e posa di strutture per sostegni sanitari sospesi, per quanto riguarda l'impianto idrico e sanitario nel bagno e nel cucinino erano state fatte le scanalature, non so se sia stato realizzato l'intero impianto, in quanto non ero tutti i giorni in cantiere, ricordo lo
pagina 8 di 11 spostamento di due radiatori nel bagno, ricordo le tracce per l'impianto elettrico, non ricordo se vi fossero i frutti (visto che vi erano le scanalature probabilmente sì), le rainure e brecce per l'impianto elettrico sì, mi pare che vi fosse una parte di nuovo intonaco e di rasatura, non ricordo lo smontaggio e lo smaltimento del portone dell'autorimessa”. Dette lavorazioni coincidono con quelle fotografate sul posto dal consulente di parte attrice, geom. di cui al doc. n. 30 e alla relazione Persona_3
asseverata doc. n. 6, che sia il EO, sia l'arch. escussi all'udienza del 03 CP_7
maggio 2023, hanno confermato come riproducenti lo stato dei luoghi a seguito della sospensione dei lavori in data 10 febbraio 2020.
Si tratta di lavori arrestatisi ad una fase iniziale e preparatoria per i quali il committente ha già corrisposto, a mezzo di assegno circolare, la somma di € 1.500,00 (doc. 27) che verosimilmente teneva conto del fatto che non erano stati eseguiti a regola d'arte se questo è il ricordo di ON: “nel bagno era stato eseguito un massetto a copertura degli impianti che copriva anche lo scarico della doccia che si sgretolava toccandolo con le mani (avevo fatto la fotografia); le porzioni di parete intonacate avevano dei fuori-squadra e fuori-piombo perché non ultimati (si vedono anche dalle foto); nel bagno ed in cucina gli scarichi erano posizionati in luoghi diversi rispetto alla disposizione di mobili e sanitari”.
Pertanto, la domanda avanzata da deve essere rigettata. Parte_1
La domanda di condanna formulata da è, del pari, infondata. Parte_2
Per quanto alleghi essere intervenuto un contratto di mandato con che si CP_1
presume oneroso, la convenuta ha preteso un corrispettivo (€ 27.500,00) che appare tutto spropositato e non supportato da alcunché, tanto più che già aveva ottenuto il Per_2
proprio tornaconto dal subentro di nel contratto di preliminare di compravendita CP_1
dell'immobile di cui è causa del quale la società da lui rappresentata era promissaria acquirente.
Pertanto, anche la domanda di deve essere rigettata. Parte_2
pagina 9 di 11
3. Sulle domande riconvenzionali
Il convenuto chiede di accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti dell'opera nella parte eseguita dalla individuale e, per l'effetto, di condannare CP_4 Parte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni che quantifica in € 1.500,00 o altra somma da determinarsi.
Sebbene gli attori abbiano svolto contestazioni sul punto evidenziando che il convenuto avrebbe alterato lo stato dei luoghi, impedendo una verifica peritale immediata ed eccependo che la contestazione sarebbe tardiva posto che nel corso dei lavori non è stato sollevato alcun rilievo, si è detto che i testi hanno confermato la presenza di alcuni difetti ed anche la perizia di parte prodotta dall'odierno convenuto, in quanto asseverata e corredata da fotografie esplicative dello stato dei luoghi, può essere tenuta in considerazione sotto questo aspetto.
Il convenuto ha dato prova di averne fatto tempestiva denuncia con pec del 2/7/2020
(doc. 5 . Pt_5
Tuttavia, si ritiene che il costo dell'eliminazione di detti vizi sia già stato considerato dal convenuto nel momento in cui ha spontaneamente pagato agli attori la somma di €
1.500,00 tramite assegno circolare implicitamente riconoscendo la non disutilità di tali lavori parziali, seppur affetti da vizi.
La domanda riconvenzionale del convenuto deve, pertanto, essere rigettata anche in segno di presa d'atto che tanto i parziali lavori eseguiti, quanto i vizi non sarebbero adesso meglio quantificabili atteso il sopravvenuto mutamento dei luoghi per essere stati i lavori di ristrutturazione nel frattempo rifatti e portati a termine da altre ditte.
4. Sulle spese di lite
Stante la sostanziale soccombenza, gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano: per il procedimento di ATP, secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 55 del 10.3.2014, integrato dal D.M. n. 37 del
8.3.2018, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.000,00 ad €
pagina 10 di 11 260.000,00, in € 1.080,00 per la fase di studio della controversia ed € 945,00 per la fase istruttoria e così complessivamente in € 2.025,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali;
per il presente giudizio, secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello stesso scaglione, ma minimi per la fase istruttoria, in € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa a 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sulla domanda avanzata dalla TT individuale Parte_1
e da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] Parte_2
confronti di e sulle domande riconvenzionali avanzate da quest'ultimo, Controparte_1
ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta le domande attoree e rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto.
Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in
€ 13.293,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa a 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Genova, 10 gennaio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8254/2021 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
C.F. ) entrambi con il patrocinio dell'avv. MARIONI Parte_2 P.IVA_1
FILIPPO del Foro di Pavia, elettivamente domiciliati in via Cesare Battisti 54, Pavia presso il difensore avv. MARIONI FILIPPO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Arturo Flick, DE MARZI NICOLETTA e Francesco Romualdi, elettivamente domiciliato in via Fieschi 1/8 , Genova, presso il difensore avv. Arturo Flick
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 26/6/2024 e di seguito ritrascritte nella parte in fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La TT individuale in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con atto di citazione del 5/8/2021, hanno citato in giudizio CP_1
domandando a questo Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare che
[...]
essi, su incarico di hanno, rispettivamente: quanto a Controparte_1 Parte_2
pagina 1 di 11 cercato e reperito le maestranze ed i professionisti per provvedere alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito in Rapallo via Privata dei Lauri n. 8, Controparte_1
censito al catasto urbano Foglio 22 mappale 379 sub. 25, come da CILA n. 71976/2020 del 08.01.2020, prot. 2858 del Comune di Rapallo e, quanto alla TT , Parte_1
eseguito i lavori edili di cui al computo metrico estimativo alla data della sospensione dei lavori indicati nella relazione del EO . CP_3
Sempre in via principale, gli odierni attori hanno domandato di accertare e dichiarare che gli interventi eseguiti alla data di sospensione dei lavori da parte della TT individuale corrispondono a quanto esposto in perizia dal EO Parte_1
e che l'importo dovuto per gli stessi a carico di quale CP_3 Parte_3
proprietario dell'immobile in commento, ammonta ad € 25.700,00 o ad altra somma risultante dall'esito dell'istruttoria.
Da ultimo, gli attori hanno chiesto la condanna di al pagamento in Controparte_1
proprio favore, ognuno per quanto di propria competenza, della somma di € 25.700,00 ovvero della diversa somma risultante dall'esito dell'istruttoria.
Il 23/12/2021 si è costituito in giudizio ivi chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, o della TT . In via Parte_1
principale e riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare che gli attori non hanno adempiuto alle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile di sua proprietà
(come da presentata presso il Comune di Rapallo) e, per l'effetto, di respingere le Pt_4
domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto. Inoltre, previo accertamento della circostanza che la TT ha eseguito lavori affetti da vizi e Parte_1
difetti, condannarla al risarcimento dei danni causati nell'appartamento di sua proprietà, quantificabili in € 1.500,00 o in altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e da determinarsi anche in via equitativa.
In via subordinata e riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare CP_1
l'inadempimento della e, per l'effetto, di condannarla al Controparte_4
pagina 2 di 11 risarcimento dei danni causati nell'appartamento di sua proprietà pari ad € 1.500,00 “o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita e da determinarsi anche in via equitativa”, e posto in compensazione detto importo con i crediti che verranno eventualmente accertati e spettanti agli attori, di accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento da parte di della somma di € 1.500,00 in CP_1
favore degli attori, a mezzo assegno circolare non trasferibile 5103555591 emesso da e, per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto da Controparte_5 CP_1
agli attori per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio nonché per il giudizio di istruzione preventiva iscritto presso lo stesso Tribunale di Genova al r.g. n. 3911/2020.
Concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Preliminarmente sul difetto di legittimazione attiva degli attori.
Il convenuto chiede che sia accertato e conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione attiva di ovvero, nel solo caso di riconoscimento della Parte_2
legittimazione attiva in capo a quest'ultima, della TT individuale . Parte_1
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito descritte.
Premesso che l'istituto della c.d. legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto di agire in giudizio, si rappresenta che a partire dal 2016 la giurisprudenza di legittimità è concorde ed unanime nel ritenere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Oggetto di analisi, ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la pagina 3 di 11 prospettazione: “Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Ciò non toglie che all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo” (Cass. S.U. n. 2951/2016).
La TT hanno allegato la titolarità del diritto di cui Controparte_2
chiedono l'affermazione sostenendo di essere state incaricate rispettivamente di eseguire i lavori presso l'appartamento (ora) di proprietà di nonché di cercare e Controparte_1
reperire maestranze e professionisti per provvedere alla ristrutturazione.
La predetta allegazione è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione attiva degli odierni attori dovendosi perciò esaminare nel merito la domanda.
2. Sulle domande avanzate da e Parte_2 Parte_1
A sostegno della propria domanda di condanna gli attori adducono di aver rispettivamente cercato e reperito le maestranze ed i professionisti per provvedere alla ristrutturazione ( e di aver svolto i lavori di cui al computo metrico Parte_2
estimativo alla data di sospensione dei lavori (TT individuale ), come Parte_1
indicati nella perizia di parte redatta a cura del geom. (doc. 14). CP_3
Gli attori sostengono, nella propria comparsa conclusionale, che gli elementi acquisiti nel corso nell'istruzione probatoria quali prove documentali (e, in particolare, da quanto sottoscritto da e presentato al Comune di Rapallo), il computo metrico CP_1
predisposto dal TT dei Lavori , le risultanze del procedimento di ATP nonché Per_1
le testimonianze, corroborino la propria tesi.
In particolare, a pag. 12 della propria comparsa conclusionale, rappresentano quanto di seguito:
pagina 4 di 11 la delega sottoscritta da al geom. dimostra come lo stesso fosse Controparte_1 Per_1
stato incaricato quale TT dei Lavori (doc. 3);
il computo metrico predisposto dallo stesso geom. , il quale sarebbe stato Per_1
approvato dal committente, dimostrerebbe come la TT si sia Parte_1
attenuta a quanto sin dall'inizio pattuito (doc. 4);
gli screenshot dei messaggi tra l'utenza di e di dimostrerebbero la Per_2 CP_1
piena consapevolezza da parte di quest'ultimo dell'inizio e dello stato di avanzamento dei lavori (doc. 5);
la perizia del geom. e la sua integrazione nonché le fotografie dello stato CP_3
dei luoghi prima dell'allontanamento dal cantiere della TT Parte_1
darebbero piena prova di quanto realizzato dalla stessa TT e del legittimo diritto al pagamento per l'attività svolta;
le lettere tra l'avv. Marioni, e l'avv. Manzi chiarirebbero i rapporti tra Controparte_1
la TT e quest'ultimo a fronte delle richieste Parte_2 Parte_1 CP_1
di pagamento avanzate dagli odierni attori sarebbe rimasto inadempiente rispetto alla stessa obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Il convenuto, per converso, sostiene che i manufatti e le forniture oggetto della Pt_4
non sono stati eseguiti dalla TT e che la TT medesima non avrebbe in Parte_1
alcun modo offerto prova delle proprie pretese. Inoltre, i giorni effettivi di lavorazione da questa impiegati decorrono dal 23/1/2020 (data in cui è stata depositata la comunicazione di inizio lavori presso il Comune) al 7/2/2020, in quanto il 10/2/2020 egli, quale committente, ha intimato la sospensione delle opere e la chiusura del cantiere per cui anche a voler ammettere che la abbia svolto continuativamente la Controparte_4
propria opera, le richieste di corresponsione delle somme indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio sarebbero del tutto ingiustificate.
Al fine di verificare i corrispettivi richiesti, egli ha comunque richiesto, a più riprese, di ricevere la contabilità consuntiva dettagliata, ma tale contabilità non gli è mai arrivata e, anzi, ha ricevuto “unicamente indicazione di somme a titolo di corrispettivo di volta in pagina 5 di 11 volta diverse, senza alcuna voce di dettaglio o di riferimento, spropositate e forfettizzate con promessa di sconto”.
Il convenuto contesta integralmente anche la posizione di sostenendo che Parte_2
il legale rappresentante, , si era offerto spontaneamente di reperire maestranze e Per_2
preventivi di spesa, senza mai rappresentare che si trattasse di una ricerca verso corrispettivo e senza che formalmente fosse stipulato un contratto in tal senso, fermo restando che, anche qualora venisse ravvisato un rapporto, il corrispettivo richiesto sarebbe sproporzionato.
Infine, contesta la perizia tecnica di parte del geom. in quanto la data del CP_3
sopralluogo sarebbe scorretta e i prezzi delle singole lavorazioni sarebbero inveritieri.
La domanda degli attori è infondata per le motivazioni di seguito.
Nonostante la lunga elencazione, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione probatoria non sono idonei a sorreggere la tesi difensiva degli attori.
Procedendo all'esame separato delle due posizioni attoree, dalla pratica edilizia CILA
(doc. 4 – convenuto) emerge che è stato incaricato dell'esecuzione Parte_1
delle opere di ristrutturazione presso l'immobile di proprietà di e che Controparte_1
progettista delle opere architettoniche nonché soggetto responsabile della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è il geom. . CP_6
Dalla documentazione in atti emerge che la TT ha iniziato l'esecuzione di Parte_1
tali opere 23/1/2020 (data in cui è stata depositata la comunicazione di inizio lavori presso il Comune) e l'ha proseguita fino al 7/2/2020, in quanto il 10/2/2020 CP_1
in qualità di committente, ha intimato la sospensione delle opere e la chiusura
[...]
del cantiere. La circostanza è stata confermata dalla teste moglie dell'attore Tes_1
della quale si ribadisce la capacità a testimoniare.
Ma al di là della conclusione di un contratto di appalto tra le parti, non è dato comprendere come l'appaltatore sia addivenuto alla quantificazione dei propri compensi in quanto si è limitato a pretendere che il convenuto sia condannato al pagamento di €
pagina 6 di 11 25.700,00, ma senza in alcun modo dettagliare le voci di lavorazione e di spesa sostenute e tanto meno provarle.
L'importo preteso appare poco plausibile se rapportato a poco più di due settimane lavorative quale deve ritenersi, perché provato, l'effettivo periodo di esecuzione dell'opera presso l'immobile di CP_1
È un dato di fatto che l'appaltatore non hai mai inoltrato al committente la contabilità consuntiva rappresentativa nel dettaglio delle opere eseguite con specifica indicazione di misure/quantità e prezzi e delle tempistiche di esecuzione.
Si è limitata a sostenere che le ripetute richieste al riguardo da parte di fossero CP_1
finalizzate unicamente a “procrastinare il pagamento”, ma né in sede di ATP, né in questo giudizio ha prodotto detta contabilità, o documenti di sorta idonei ad attestare le opere effettivamente eseguite o, quantomeno, le spese sostenute.
Il prezzo individuato dalla perizia di parte attrice (doc. 14) non può essere assunto a parametro di riferimento, neppure per una valutazione equitativa, in quanto basato sull'esperienza personale del perito e non già su prezziari o usi. Significativa in proposito è la testimonianza resa dallo stesso geom. che ha detto: “E' CP_3
vero ho fatto il sopralluogo ed ho valutato sulla base della mia esperienza i lavori fatti presso questo alloggio dalle ditte che hanno fatto i lavori, ma che io non ho visto lavorare. Ho provveduto a quantificare i lavori stessi sulla base appunto della mia esperienza e non usando il prezziario della Regione Liguria”.
Lo stesso attore è consapevole del limitato valore probatorio della propria perizia di parte per le considerazioni fatte a pag. 9 della comparsa conclusionale. Anche le foto in essa contenute, documentano lo stato ante lavori, mentre quelle che dovrebbero rappresentare i lavori, non li rappresentano affatto in quanto non dimostrano che il pavimento in origine piastrellato sia lo stesso di cui è stato ripreso uno spicchio cementato (a pag. 6 della relazione).
pagina 7 di 11 Sulla base degli elementi fin qui passati in rassegna non è possibile ritenere che l'appaltatore abbia assolto all'onere di provare l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Anche il computo metrico firmato dal geom. (doc. 4 attore), a cui l'attore affida le Per_1
proprie difese, non solo non basta a dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori, ma laddove, come in questo caso, il committente contesti l'entità del dovuto, la contabilità redatta dal direttore dei lavori può costituire idonea prova del credito dell'appaltatore, sempre che “risulti che sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve” (così Cass. Civ., sez. II, sent. 128/2022). Ma qui non è nemmeno firmata dal committente.
Le risultanze dell'ATP, promosso dagli odierni attori, non sono in alcun modo idonee a dimostrare “il perfetto stato di realizzazione delle opere a regola d'arte” in quanto si è concluso con il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite tra le parti con la motivazione che “lo stato dei luoghi è mutato radicalmente, il che fa venir meno il presupposto della domanda qui azionata anche considerando che i lavori che il ricorrente reclama di aver fatto sono relativi a murature ed impianti, difficilmente verificabili ex post attraverso accertamenti in loco”.
Gli unici lavori riferibili alla TT attrice di cui si ha testimonianza in questa causa sono quelli riferiti dal teste , TT dei Lavori, il quale ha detto di “avere visto la CP_6
TT durante un paio di sopralluoghi in cantiere”, intenta ad eseguire i seguenti lavori:
“l'allestimento del cantiere, la demolizione dei sottofondi e dei rivestimenti del bagno e del cucinino con trasporto materiali di risulta alla discarica, la demolizione e spicconatura nel locale bagno e cucinino in quanto ricordo che vi era stata nel cucinino anche la demolizione di una parte di tramezzatura, sicuramente lo spostamento dei radiatori e di conseguenza ritengo anche le scanalature, non ricordo la fornitura e posa di strutture per sostegni sanitari sospesi, per quanto riguarda l'impianto idrico e sanitario nel bagno e nel cucinino erano state fatte le scanalature, non so se sia stato realizzato l'intero impianto, in quanto non ero tutti i giorni in cantiere, ricordo lo
pagina 8 di 11 spostamento di due radiatori nel bagno, ricordo le tracce per l'impianto elettrico, non ricordo se vi fossero i frutti (visto che vi erano le scanalature probabilmente sì), le rainure e brecce per l'impianto elettrico sì, mi pare che vi fosse una parte di nuovo intonaco e di rasatura, non ricordo lo smontaggio e lo smaltimento del portone dell'autorimessa”. Dette lavorazioni coincidono con quelle fotografate sul posto dal consulente di parte attrice, geom. di cui al doc. n. 30 e alla relazione Persona_3
asseverata doc. n. 6, che sia il EO, sia l'arch. escussi all'udienza del 03 CP_7
maggio 2023, hanno confermato come riproducenti lo stato dei luoghi a seguito della sospensione dei lavori in data 10 febbraio 2020.
Si tratta di lavori arrestatisi ad una fase iniziale e preparatoria per i quali il committente ha già corrisposto, a mezzo di assegno circolare, la somma di € 1.500,00 (doc. 27) che verosimilmente teneva conto del fatto che non erano stati eseguiti a regola d'arte se questo è il ricordo di ON: “nel bagno era stato eseguito un massetto a copertura degli impianti che copriva anche lo scarico della doccia che si sgretolava toccandolo con le mani (avevo fatto la fotografia); le porzioni di parete intonacate avevano dei fuori-squadra e fuori-piombo perché non ultimati (si vedono anche dalle foto); nel bagno ed in cucina gli scarichi erano posizionati in luoghi diversi rispetto alla disposizione di mobili e sanitari”.
Pertanto, la domanda avanzata da deve essere rigettata. Parte_1
La domanda di condanna formulata da è, del pari, infondata. Parte_2
Per quanto alleghi essere intervenuto un contratto di mandato con che si CP_1
presume oneroso, la convenuta ha preteso un corrispettivo (€ 27.500,00) che appare tutto spropositato e non supportato da alcunché, tanto più che già aveva ottenuto il Per_2
proprio tornaconto dal subentro di nel contratto di preliminare di compravendita CP_1
dell'immobile di cui è causa del quale la società da lui rappresentata era promissaria acquirente.
Pertanto, anche la domanda di deve essere rigettata. Parte_2
pagina 9 di 11
3. Sulle domande riconvenzionali
Il convenuto chiede di accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti dell'opera nella parte eseguita dalla individuale e, per l'effetto, di condannare CP_4 Parte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni che quantifica in € 1.500,00 o altra somma da determinarsi.
Sebbene gli attori abbiano svolto contestazioni sul punto evidenziando che il convenuto avrebbe alterato lo stato dei luoghi, impedendo una verifica peritale immediata ed eccependo che la contestazione sarebbe tardiva posto che nel corso dei lavori non è stato sollevato alcun rilievo, si è detto che i testi hanno confermato la presenza di alcuni difetti ed anche la perizia di parte prodotta dall'odierno convenuto, in quanto asseverata e corredata da fotografie esplicative dello stato dei luoghi, può essere tenuta in considerazione sotto questo aspetto.
Il convenuto ha dato prova di averne fatto tempestiva denuncia con pec del 2/7/2020
(doc. 5 . Pt_5
Tuttavia, si ritiene che il costo dell'eliminazione di detti vizi sia già stato considerato dal convenuto nel momento in cui ha spontaneamente pagato agli attori la somma di €
1.500,00 tramite assegno circolare implicitamente riconoscendo la non disutilità di tali lavori parziali, seppur affetti da vizi.
La domanda riconvenzionale del convenuto deve, pertanto, essere rigettata anche in segno di presa d'atto che tanto i parziali lavori eseguiti, quanto i vizi non sarebbero adesso meglio quantificabili atteso il sopravvenuto mutamento dei luoghi per essere stati i lavori di ristrutturazione nel frattempo rifatti e portati a termine da altre ditte.
4. Sulle spese di lite
Stante la sostanziale soccombenza, gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano: per il procedimento di ATP, secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 55 del 10.3.2014, integrato dal D.M. n. 37 del
8.3.2018, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.000,00 ad €
pagina 10 di 11 260.000,00, in € 1.080,00 per la fase di studio della controversia ed € 945,00 per la fase istruttoria e così complessivamente in € 2.025,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali;
per il presente giudizio, secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri medi dello stesso scaglione, ma minimi per la fase istruttoria, in € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa a 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sulla domanda avanzata dalla TT individuale Parte_1
e da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...] Parte_2
confronti di e sulle domande riconvenzionali avanzate da quest'ultimo, Controparte_1
ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta le domande attoree e rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto.
Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in
€ 13.293,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa a 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Genova, 10 gennaio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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