Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4413 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 4413 2024 r.g. tra rappresentato e difeso dall'avv. MARCATO CLAUDIO Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. CORATO MARCO Controparte_1
Oggi 25/02/2025 ad ore 10:16 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per 'avv. MARCATO CLAUDIO con le Parte_1 Parte_2
parti personalmente
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Marcato fa presente che l'immobile non è stato rilasciato;
la morosità persiste e ammonta a
€5.800,00; fa presente che le spese vive sono state di €201,00.
Per mediazione dichiara di aver speso €190,32 e che controparte non si è presentata.
Chiede la liquidazione dei canoni fino al rilascio.
Discute la causa riportandosi ai propri atti chiedendo le spese di lite ivi compresa la fase di mediazione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 15:40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 22/10/2024 al n. 4413 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. MARCATO CLAUDIO ) C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
- RICORRENTE- contro
con l'avv. CORATO MARCO Controparte_1 C.F._4
), domiciliato presso il difensore C.F._5
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna e che si riportano
Per parte ricorrente: 1) Rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
2) Accertati i gravi inadempimenti della di per i motivi Controparte_1 CP_1
esposti in narrativa, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data
31.07.1997, ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione, dell'art. 5 L. 392/78 e degli artt. 1453 e
1455 c.c.;
3) Condannare la d.i. , a corrispondere in favore dei Controparte_1 CP_1 ricorrenti, la somma complessiva di € 4.640,00, a titolo di pagamento dei canoni scaduti ad ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2024, oltre ad interessi dalla data di ciascuna scadenza fino al saldo effettivo, per i motivi esposti in narrativa;
4) Condannare parte convenuta al pagamento dei canoni scaduti, eventuali oneri ed accessori, fino alla data dell'emananda sentenza, con riserva di eventualmente specificare l'importo all'udienza di discussione;
5) In ogni caso, condannare parte convenuta a rilasciare e consegnare al ricorrente l'immobile sito in Vicenza via Cricoli n. 20, fissando la data per l'esecuzione dello sloggio nel più breve tempo possibile;
6) In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambe le procedure (fase sommaria e fase di merito).
In sede di udienza di discussione parte ricorrente ha chiesto la liquidazione dei canoni fino al rilascio.
Per parte resistente in sede di intimazione sfratto per morosità: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
Nel merito, rigettare la richiesta di sfratto per morosità in quanto non persiste alcuna morosità, nonché tutte le altre domande formulate dal sig. con l'atto di intimazione Parte_1
introduttivo del presente giudizio, con ogni riserva di formulare difese ed eccezioni nell'eventuale instaurando procedimento avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione che si contesta sin d'ora;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, - sul presupposto per cui il padre Parte_1
aveva sottoscritto contratto di locazione con avente ad Controparte_2
oggetto una unità immobiliare sita in Vicenza, Viale Cricoli;
che il padre era deceduto e l'immobile era pervenuto in successione al ricorrente e alla sorella che nel contratto di Parte_2
locazione era subentrato, lato conduttore, ; che il conduttore si era reso moroso per CP_1
€2.331,72 – ha citato in giudizio , chiedendo che fosse convalidato lo Controparte_1 CP_1
sfratto per morosità.
Si è costituito di , chiedendo il rigetto della domanda di convalida dello Controparte_1 CP_1
sfratto, posto che le mensilità di agosto e settembre 2024, rispetto alle quali era stata dedotta la morosità di cui sopra, erano state pagate e vi era altresì la disponibilità di saldare anche le spese di lite. Con ordinanza del 22/10/24, il G.I. ha rigettato l'istanza di rilascio e convertendo il rito, ha dato termini per memorie integrative e fissato per la prosecuzione del merito.
Con memoria del 22/1/25, si sono costituiti nel giudizio di merito i sigg.ri e Parte_1 [...]
deducendo che la morosità era aumentata a €4.640,00 e, quindi, chiedendo che venisse Parte_2
accertato il grave inadempimento della conduttrice e che, quindi, fosse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione con condanna di di , a corrispondere Controparte_1 CP_1
€4.640,00, a titolo di pagamento dei canoni scaduti da ottobre 2024 a gennaio 2025, oltre ad interessi dalla data di ciascuna scadenza fino al saldo effettivo, fino alla data dell'emananda sentenza. Hanno, infine, chiesto la condanna di parte convenuta a rilasciare l'immobile sito in
Vicenza via Cricoli n. 20, nel più breve tempo possibile.
Nessuna memoria è stata depositata per parte conduttrice.
All'udienza del 25/2/25 parte ricorrente ha precisato la propria domanda come sopra indicato, discutendo le proprie linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
E' incontestato che parte conduttrice sia rimasta inadempiente al proprio obbligo di pagamento del canone. In tal senso, se è vero che non si è costituita nel Controparte_1 CP_1
presente giudizio, è anche vero che già in fase sommaria aveva dato atto quanto meno di un ritardo nell'adempimento. Tale inadempimento, se poteva non essere considerato grave al momento dell'udienza della convalida, tant'è che il giudice non aveva disposto il rilascio dell'immobile, è divenuto tale in corso di causa, posto che risulta che la conduttrice abbia omesso tutti i canoni da ottobre 2024 ad oggi.
Sul punto, se è vero che dalla mancata costituzione della conduttrice non è dato evincersi una non contestazione, è altresì vero che deve ritenersi emergere una carenza di interesse a contraddire, che per vero si accentua, tenuto conto che invece in fase sommaria parte resistente si era debitamente difesa sul punto.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di risoluzione del contratto e di condanna della conduttrice a versare la morosità che ad oggi ammonta a €5.800,00, oltre i canoni scaduti e a scadere fino al rilascio.
Su tale somma decorrono gli interessi dalla data di ciascuna scadenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria. Si liquidano pertanto €1.700,00 (€460 per la fase di studio, €389 per quella introduttiva e
€851 per quella decisionale).
Si liquidano, altresì, €800,00 per la fase sommaria della intimazione di sfratto, posto che la morosità ammontava a €2.331,72.
Si liquidano, inoltre, le spese per la attivazione della mediazione, per €221,00.
Spettano, infine, le spese vive sono state di €201,00 per CU e marche nonché €190,32 per la mediazione.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e per l'effetto ACCERTATO il grave inadempimento di di DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione per cui è Controparte_1 CP_1
causa;
CONDANNA a corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
e , la somma complessiva di €5.800,00, oltre ai canoni
[...] Parte_2
scaduti e a scadere fino al rilascio e agli interessi dalla data di ciascuna scadenza fino al saldo effettivo
ORDINA a di rilasciare libero da cose o persone l'immobile Controparte_1
di causa entro il 25/3/25;
CONDANNA a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in €2.721,00 oltre spese generali al 15%, Parte_2
IVA e CPA nonché €391,30 per spese vive.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 25/02/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello